Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.199/AMM
13782/207
Bellinzona
9 settembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 giugno 2004 presentato da
__________
contro
la decisione n. 13782/207 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni dell'8 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 100., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 30., per i seguenti fatti accertati il 25 marzo 2004 in territorio Sementina:
"alla guida della vettura __________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC;
che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle osservazioni dell'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre i complementi istruttori prospettati dalla multata, il ricorso dovendo essere accolto comunque sia per i motivi esposti in appresso;
che giusta l'art. 36 cpv. 2 prima frase LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra;
che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata con la propria vettura in violazione delle predette disposizioni "in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";
che l'insorgente nega dal canto suo ogni addebito, sottolineando fra l'altro di non essersi ancora inoltrata nell'intersezione nel momento del sinistro (ricorso, in particolare pag. 4, punto 6.3);
che secondo il Tribunale federale, l'intersezione è costituita dall'intera superficie sulla quale s'intersecano i tracciati delle due strade (cfr. DTF 116 IV 157);
che il debitore della priorità non è quindi tenuto a fermarsi già all'inizio dell'arrotondamento del margine stradale, ma può avanzare fino alla linea ideale di prolungamento del bordo della via prioritaria (v.Bussy/Rusconi,Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n. 3.2.4.a ad art. 36 LCS);
che in concreto, dal piano di situazione allegato al rapporto di polizia si evince come la vettura della multata ritratta nella posizione assunta in seguito alla collisione (rapporto citato, pag. 4 in alto) non si era ancora immessa nell'intersezione al momento del sinistro;
che tale veicolo, così come la zona di rinvenimento dei cocci e vetri di entrambe le vetture coinvolte nell'urto, si trovano in effetti dietro la linea ideale di prolungamento del margine sinistro della strada prioritaria;
che ciò posto, l'autorità di primo grado non può essere seguita laddove rimprovera alla multata di essersi "inoltra[ta]in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra";
che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: