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30.2004.165

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a: . Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2004.165/AMM

10534/202

Bellinzona

2 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con ____________in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 maggio 2004 presentato da

__________

(rappresentata dalla RA1,)

contro

la decisione n. 10534/202 del 30 aprile 2004 emessad _CRTE1

viste                                  le osservazioni del 25 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 30 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 2 dicembre 2003 in territorio Lugano:

"alla guida della vettura___________, ometteva di fermarsi ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS;

che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle osservazioni del 25 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifica risulta essere il richiamo degli atti dalla Sezione della circolazione, ma non è il caso di disporre la prospettata audizione testimoniale, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che giusta l'art. 36 cpv. 2 LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza frase);

che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce gialla dopo quella verde impone l'arresto dei veicoli "che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione" (art. 68 cpv. 4 lett. a OSS);

che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di non esseri fermata con la propria vettura – in violazione delle predette disposizioni – "ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro: adduce in sintesi di non essersi potuta fermare prima dell'intersezione, il segnale luminoso essendo passato dal verde al giallo quando essa – circolando alla velocità prescritta di 50 km/h su fondo per altro bagnato – si trovava a soli 20 m dall'incrocio (ricorso, punto 4, con riferimento alle risultanze del rapporto di polizia e alla testimonianza scritta della passeggera della multata, allegata al gravame);

che tale versione contrasta invero con le dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, suffragate anch'esse da una deposizione testimoniale, secondo cui il semaforo era verde per i veicoli provenienti da via ____(cfr. i relativi verbali allegati ai rapporti di polizia del 5 dicembre 2003 e del 15 febbraio 2004);

che siffatta discrepanza non ha impedito tuttavia alla Sezione della circolazione di ritenere credibile la versione della multata laddove essa dichiarava di essere passata con il semaforo giallo anziché rosso;

che ciò posto, questo giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole dubbio che l'interessata – nel momento in cui il segnale luminoso è passato dal verde al giallo – non fosse più in grado di fermarsi prima dell'intersezione a norma dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS;

che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: