Sachverhalt
sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che lamministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il Giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii).
8.In buona sostanza, gli atti contengono, sì, le due precitate (e divergenti) versioni dei fatti fornite dai protagonisti motorizzati, ma includono pure la testimonianza di_________ _________, il quale, procedendo ad una constatazione di agevole momento, ha potuto dichiararenel suo verbale dinterrogatorio fronte alle forze inquirenti del 9 giugno 2003 quanto segue: Sceso dal veicolo, volgendo lo sguardo su via_________, allaltezza dellintersezione, notavo la vettura_________di colore blu con esposto lindicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dellEP citato (sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia_________). Allaltezza della fiancata sinistra, notavo pure a terra un motoveicolo. Subito mi dirigevo in quel punto e capivo che era successo un incidente. Sono sicuro di aver visto lindicatore di direzione sinistro della vettura acceso, infatti, poiché il conducente era spaventato, provvedevo io ad esporre le quattro frecce ed il segnale di veicolo fermo. Ho quindi potuto notare chiaramente che la freccia era ancora esposta.
9.Dalle chiare (oggettive ed imparziali) dichiarazioni del teste _________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino a dimostrazione - non avvenuta - del contrario, a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio, tra laltro, di incorrere in importanti sanzioni penali), questo Giudice perviene senzaltro allintimo convincimento che il conducente della vettura _________ che precedeva il ricorrente, avesse correttamente inserito lindicatore direzionale sinistro, manifestando così espressamente la propria volontà di svoltare in tal guisa. Altrettanto accertato il fatto secondo cui, al momento dellimpatto da tergo, lautomobilista avesse comunque già da tempo iniziato la propria manovra di svolta a sinistra (notavo la vettura_________di colore blu con esposto lindicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dellEP citato,sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia dellAudi, cfr, teste _________).
10.Malgrado quanto precede (ed indipendentemente dalla questione a sapere circa la tempestività o meno della manovra di svolta dellautomobilista, che, come si vedrà meglio in seguito, non può in alcun caso influenzare il giudizio che qui ci occupa), appare comunque altresì evidente che _________ _________ non abbia controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare completamente la manovra di svolta. Questi non si è infatti inspiegabilmente accorto della presenza del centauro, malgrado il fatto che questultimo si trovasse proprio nelle sue immediate vicinanze, così come dimostra la striscia di frenata lasciata sulla strada dal ricorrente, lunga soli 10 metri lineari. La presenza del centauro poteva e doveva dunque concretamente essere senzaltro accertata dallautomobilista (tanto più se si considera che il tratto stradale in questione é un rettilineo, e, dunque, più facilmente controllabile), se solo questi avesse adoperato la necessaria ed opportuna attenzione e prudenza in merito. Ora, stante quanto precede, ben si potrebbe ammettere che lautomobilista si sia reso colpevole di una violazione dellobbligo impostogli in base allart. 34 cpv. 3 LCS poiché non ha badato ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe forsanche verosimilmente permesso di evitare il sinistro adottando segnatamente una manovra più appropriata. La precitata disposizione di legge prevede infatti che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a unaltra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con lindicatore di direzione non svincola il conducente dallobbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza lobbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di non metterli in pericolo, specie quando questi sono in fase di sorpasso (sentenza _________ del _________ 2003, consid. 3.2.1;BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1. e 3.2. ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari; in effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Ciò che, manifestamente, _________ _________ ha omesso non accorgendosi minimamente del sopraggiungere del motociclo!
11.Ma, vi è un ma. Una constatazione, su tutte, appare in effetti chiara e contrasta sotto tutti i punti di vista con le tesi addotte dal ricorrente, inchiodandolo, anzi, fronte alle proprie responsabilità: dagli atti di causa emerge infatti con sufficiente chiarezza come _________ _________ non abbia osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e questo poiché, anche volendo prendere per buona la tesi di una repentina svolta a sinistra del _________ ed una sua pedissequa repentina ed intempestiva accensione dellindicatore direzionale sinistro, la frenata del centauro, così come indicata nel relativo croquis di polizia, risulta essere di soli 10 metri, per il che non vi è chi non veda (per lo stesso ragionamento di cui sopra), che la distanza esistente tra i due protagonisti dellincidente precedentemente allimpatto ed alla relativa manovra darresto del ricorrente non potesse certo considerarsi adeguata. Quanto precede è, a maggior ragione, ancor più grave se solo si pon mente al fatto che, come si evince dal precitato rapporto di segnalazione di Polizia, lomissione delle distanze di sicurezza per parte del ricorrente si sia verificata di notte, in tratto stradale solo parzialmente illuminato artificialmente e in prossimità dellaccesso ad un noto e frequentato locale per il quale, non a caso, era stata prevista una corsia di preselezione. Proprio lomissione del mantenimento di una giusta distanza di sicurezza non può dunque fare propendere, come altrimenti vorrebbe il ricorrente, per la tesi dellostacolo inatteso ed imprevedibile (ad escludere così lilliceità del suo agire) perché se anche manifesta intempestività (recte: tardività) nella manovra di svolta del _________ ci fosse stata, questa non potrebbe considerarsi un ostacolo imprevedibile asensi della nota dottrina e giurisprudenza in materia: se solo, infatti, _________ _________ avesse mantenuto una corretta distanza di sicurezza, il veicolo del _________ non avrebbe minimamente rappresentato un ostacolo permettendo al centauro di frenare tempestivamente fronte alla manovra della vettura antistante così come auspicato e prescritto, fra laltro, allart. 12 cpv. 1 ONC, e senza mettere in periglio la propria incolumità fisica o quella di terze persone. Tutto ciò sottomura la tesi della non ineluttabilità della collisione, se solo tutte le norme della circolazione fossero state rispettate daentrambii protagonisti dellincidente che avrebbero così evitato le loro rispettive concolpe concomitanti!
12.Orbene, nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essere il solo responsabile dellincidente, giova del resto ricordare, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (sentenza _________ del _________ 1991, consid. 1c). Il ricorrente confonde in tal senso argomentazioni che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico ovvero la ripartizione della responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro, questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse insorgere una controversia civile in merito.
13.Il ricorrente non ha dunque rispettato le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, collidendo conseguentemente, da tergo, con lo stesso. Questa condotta configura pacificamente una violazione degli obblighi prescritti agli artt. 34 cpv. 4 LCS, 4 e 12 cpv. 1 ONC, per cui va sanzionata, già per sé stessa, quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta lart. 90 cfr. 1 LCS. Il principio dellaffidamento, così come sollevato dal ricorrente, non può né deve avere in questo ambito nessuna rilevanza. Esso viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse una discriminante generica, tale da escludere lantigiuridicità obiettiva del fatto. Al contrario si tratta di un principio dedotto dallart. 26 cpv. 1 LCStr, il quale prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo tale da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Da questa norma fondamentale della circolazione viene tratto il principio secondo il quale ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84 e rispettivi rinvii). Ma questo principio non può in alcun modo venire interpretato come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale per motivo che laltro conducente ha tenuto un comportamento imprevedibile e altamente scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in questo senso priva di qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal profilo della sicurezza stradale. Nel complesso egli cerca di applicare principi che non hanno nessuna pertinenza con la tipologia di infrazione qui in esame, ma che semmai avrebbero rilevanza se fosse in discussione un reato per negligenza, come ad esempio quello di lesioni colpose, la cui architettura dogmatica sarebbe comunque di tuttaltro tipo (v. DTF 125 IV 189 consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213,TRECHSEL/NOLLSchweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I., 5a ed., Zurigo 1998, pag. 270).
14.Riassumendo, lo scrivente Giudice accerta, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________ _________, circolando senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente dallautoveicolo che lo precedeva, collideva con questultimo, urtandolo da tergo alla parte posteriore e alla fiancata sinistra, la dinamica di quanto accaduto non permettendo comunque di richiamare una eventuale paventata concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in campo penale, la compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né potendosi in alcun modo, per quanto detto sopra, concretamente relazionarsi a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento, segnatamente lilliceità dellaccaduto e la conseguente responsabilità oggettiva e soggettiva di _________ _________, poggia sui predetti inequivocabili indizi di cui sopra, senzaltro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
15.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con larresto o con la multa. Per la commisurazione di questultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui allart. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dellart. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione e della crassa disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro equo limporto di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa ad_________ _________, confacentemente proporzionato alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 9 dicembre 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi, richiamati gli art. artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv.1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 9 dicembre 2003è respinto.
§Di conseguenza la risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________,è integralmente confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a caricodelricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione:
- Sezione della circolazione,_________,
- Avv.__________________,_________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Erwägungen (9 Absätze)
E. 8 In buona sostanza, gli atti contengono, sì, le due precitate (e divergenti) versioni dei fatti fornite dai protagonisti motorizzati, ma includono pure la testimonianza di _________ _________ , il quale, procedendo ad una constatazione di agevole momento, ha potuto dichiarare nel suo verbale d’interrogatorio fronte alle forze inquirenti del 9 giugno 2003 quanto segue: “ … Sceso dal veicolo, volgendo lo sguardo su via _________ , all’altezza dell’intersezione, notavo la vettura _________ di colore blu con esposto l’indicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dell’EP citato (sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia _________ ). All’altezza della fiancata sinistra, notavo pure a terra un motoveicolo. Subito mi dirigevo in quel punto e capivo che era successo un incidente. Sono sicuro di aver visto l’indicatore di direzione sinistro della vettura acceso, infatti, poiché il conducente era spaventato, provvedevo io ad esporre le quattro frecce ed il segnale di veicolo fermo. Ho quindi potuto notare chiaramente che la freccia era ancora esposta ”.
E. 9 Dalle chiare (oggettive ed imparziali) dichiarazioni del teste _________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino a dimostrazione - non avvenuta - del contrario, a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio, tra l’altro, di incorrere in importanti sanzioni penali), questo Giudice perviene senz’altro all’intimo convincimento che il conducente della vettura _________ che precedeva il ricorrente, avesse correttamente inserito l’indicatore direzionale sinistro, manifestando così espressamente la propria volontà di svoltare in tal guisa. Altrettanto accertato il fatto secondo cui, al momento dell’impatto da tergo, l’automobilista avesse comunque già da tempo iniziato la propria manovra di svolta a sinistra (“ notavo la vettura _________ di colore blu con esposto l’indicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dell’EP citato,sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia dell’Audi” , cfr, teste _________ ).
E. 10 Malgrado quanto precede (ed indipendentemente dalla questione a sapere circa la tempestività o meno della manovra di svolta dell’automobilista, che, come si vedrà meglio in seguito, non può in alcun caso influenzare il giudizio che qui ci occupa), appare comunque altresì evidente che _________ _________ non abbia controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare completamente la manovra di svolta. Questi non si è infatti inspiegabilmente accorto della presenza del centauro, malgrado il fatto che quest’ultimo si trovasse proprio nelle sue immediate vicinanze, così come dimostra la striscia di frenata lasciata sulla strada dal ricorrente, lunga soli 10 metri lineari. La presenza del centauro poteva e doveva dunque concretamente essere senz’altro accertata dall’automobilista (tanto più se si considera che il tratto stradale in questione é un rettilineo, e, dunque, più facilmente controllabile), se solo questi avesse adoperato la necessaria ed opportuna attenzione e prudenza in merito. Ora, stante quanto precede, ben si potrebbe ammettere che l’automobilista si sia reso colpevole di una violazione dell’obbligo impostogli in base all’art. 34 cpv. 3 LCS poiché non ha badato ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe fors’anche verosimilmente permesso di evitare il sinistro adottando segnatamente una manovra più appropriata. La precitata disposizione di legge prevede infatti che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza l’obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (sentenza _________ del _________ 2003, consid. 3.2.1; BUSSY/RUSCONI , Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1. e 3.2. ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari; in effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Ciò che, manifestamente, _________ _________ ha omesso non accorgendosi minimamente del sopraggiungere del motociclo!
E. 11 Ma, vi è un ma. Una constatazione, su tutte, appare in effetti chiara e contrasta sotto tutti i punti di vista con le tesi addotte dal ricorrente, inchiodandolo, anzi, fronte alle proprie responsabilità: dagli atti di causa emerge infatti con sufficiente chiarezza come _________ _________ non abbia osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e questo poiché, anche volendo prendere per buona la tesi di una repentina svolta a sinistra del _________ ed una sua pedissequa repentina ed intempestiva accensione dell’indicatore direzionale sinistro, la frenata del centauro, così come indicata nel relativo croquis di polizia, risulta essere di soli 10 metri, per il che non vi è chi non veda (per lo stesso ragionamento di cui sopra), che la distanza esistente tra i due protagonisti dell’incidente precedentemente all’impatto ed alla relativa manovra d’arresto del ricorrente non potesse certo considerarsi adeguata. Quanto precede è, a maggior ragione, ancor più grave se solo si pon mente al fatto che, come si evince dal precitato rapporto di segnalazione di Polizia, l’omissione delle distanze di sicurezza per parte del ricorrente si sia verificata di notte, in tratto stradale solo parzialmente illuminato artificialmente e in prossimità dell’accesso ad un noto e frequentato locale per il quale, non a caso, era stata prevista una corsia di preselezione. Proprio l’omissione del mantenimento di una giusta distanza di sicurezza non può dunque fare propendere, come altrimenti vorrebbe il ricorrente, per la tesi dell’ostacolo inatteso ed imprevedibile (ad escludere così l’illiceità del suo agire) perché se anche manifesta intempestività (recte: tardività) nella manovra di svolta del _________ ci fosse stata, questa non potrebbe considerarsi un ostacolo imprevedibile a’sensi della nota dottrina e giurisprudenza in materia: se solo, infatti, _________ _________ avesse mantenuto una corretta distanza di sicurezza, il veicolo del _________ non avrebbe minimamente rappresentato un ostacolo permettendo al centauro di frenare tempestivamente fronte alla manovra della vettura antistante così come auspicato e prescritto, fra l’altro, all’art. 12 cpv. 1 ONC, e senza mettere in periglio la propria incolumità fisica o quella di terze persone. Tutto ciò sottomura la tesi della non ineluttabilità della collisione, se solo tutte le norme della circolazione fossero state rispettate da entrambi i protagonisti dell’incidente che avrebbero così evitato le loro rispettive concolpe concomitanti!
E. 12 Orbene, nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essere il solo responsabile dell’incidente, giova del resto ricordare, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (sentenza _________ del _________ 1991, consid. 1c). Il ricorrente confonde in tal senso argomentazioni che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico ovvero la ripartizione della responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro, questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse insorgere una controversia civile in merito.
E. 13 Il ricorrente non ha dunque rispettato le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, collidendo conseguentemente, da tergo, con lo stesso. Questa condotta configura pacificamente una violazione degli obblighi prescritti agli artt. 34 cpv. 4 LCS, 4 e 12 cpv. 1 ONC, per cui va sanzionata, già per sé stessa, quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS. Il principio dell’affidamento, così come sollevato dal ricorrente, non può né deve avere in questo ambito nessuna rilevanza. Esso viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse una discriminante generica, tale da escludere l’antigiuridicità obiettiva del fatto. Al contrario si tratta di un principio dedotto dall’art. 26 cpv. 1 LCStr, il quale prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo tale da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Da questa norma fondamentale della circolazione viene tratto il principio secondo il quale ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84 e rispettivi rinvii). Ma questo principio non può in alcun modo venire interpretato come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale per motivo che l’altro conducente ha tenuto un comportamento imprevedibile e altamente scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in questo senso priva di qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal profilo della sicurezza stradale. Nel complesso egli cerca di applicare principi che non hanno nessuna pertinenza con la tipologia di infrazione qui in esame, ma che semmai avrebbero rilevanza se fosse in discussione un reato per negligenza, come ad esempio quello di lesioni colpose, la cui architettura dogmatica sarebbe comunque di tutt’altro tipo (v. DTF 125 IV 189 consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, TRECHSEL/NOLL Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I., 5a ed., Zurigo 1998, pag. 270).
E. 14 Riassumendo, lo scrivente Giudice accerta, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________ _________, circolando senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente dall’autoveicolo che lo precedeva, collideva con quest’ultimo, urtandolo da tergo alla parte posteriore e alla fiancata sinistra, la dinamica di quanto accaduto non permettendo comunque di richiamare una eventuale paventata concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in campo penale, la compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né potendosi in alcun modo, per quanto detto sopra, concretamente relazionarsi a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento, segnatamente l’illiceità dell’accaduto e la conseguente responsabilità oggettiva e soggettiva di _________ _________, poggia sui predetti inequivocabili indizi di cui sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
E. 15 G iusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione e della crassa disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro equo l’importo di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa ad _________ _________ , confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 9 dicembre 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr). per questi motivi, richiamati gli art. artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv.1 ONC, artt. 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 2003 è respinto. § Di conseguenza la risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, è integralmente confermata . 2. La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP). 4. Intimazione:
- Sezione della circolazione, _________,
- Avv. _________ _________, _________, Il Giudice: Il Segretario assessore: Claudio Rotanzi Michele Maggi
E. 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv.1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 9 dicembre 2003è respinto.
§Di conseguenza la risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________,è integralmente confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a caricodelricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione:
- Sezione della circolazione,_________,
- Avv.__________________,_________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.399 ROC/MAM
32209/010
Bellinzona
23 aprile 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 dicembre 2003 presentato da
__________________,_________ _________,
difeso da:avv._________ _________,_________,
contro
ladecisione 21 novembre 2003della Sezione della circolazione,_________,
viste le osservazioni 19 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 21 novembre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della Polizia cantonale, posto di _________, del 23.06.2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________, _________ _________ (_________), una multa ammontante a Fr. 400.- (quattrocento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per complessivi Fr. 30.- (trenta), per avere egli, in data 9 giugno 2003, alle ore 00.15, in territorio di _________ (Via _________), alla guida del motoveicolo _________ - non avvedendosi che il veicolo che lo precedeva, in corretta preselezione, stava svoltando a sinistra - colliso con questultimo, urtandolo da tergo alla parte posteriore ed alla fiancata sinistra. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 4 cpv.1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale__________________ è insorto con tempestivo ricorso 9 dicembre 2003, postulandone lannullamento e negando ogni addebito di natura contravvenzionale. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 11 cpv.2 LPContr, ha postulato lassunzione di nuove prove, segnatamente una perizia volta allaccertamento della posizione finale dei due veicoli al momento dellimpatto, come pure ledizione dal sig. _________ _________, _________, dellintera documentazione fotografica relativa alla fiancata della sua vettura, ritratta dopo la collisione.
C.Con sue osservazioni 17 dicembre 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Preliminarmente, il ricorrente, come visto, ha postulato lassunzione in questa sede delle precitate prove. Orbene, lart. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà di completare listruttoria dufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, le nuove prove offerte non risultano suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, ritenuto come (e lo si vedrà meglio nei considerandi qui appresso) la presente decisione debba in particolare fondarsi sullaccertabile comportamento tenuto dai protagonisti (ed in particolare dal ricorrente medesimo) nei momenti direttamente antecedenti il verificarsi dellincidente della circolazione, ciò che, manifestamente, esula dalla tematica di cui alle prove notificate dal richiedente. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito.
3.Giusta lart. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, rivolgendo la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1a frase LCS). Il conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 a frase ONC). Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nellincrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS); in questo contesto, quando veicoli si susseguano, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC) e non può sorpassare un veicolo quando il conducente indica lintenzione di voltare a sinistra (art. 35 cpv. 5 LCS).
4.Orbene, nel proprio allegato ricorsuale 9.12.2003, il ricorrente nega, come detto, ogni addebito di natura contravvenzionale, ammettendo segnatamente di avere urtato da tergo con la propria motocicletta la vettura che lo precedeva (_________ targata _________), la causa della collisione non potendosi però in alcun modo relazionare ad una sua (denegata) negligenza ma dovendosi unicamente rapportare al comportamento dellautomobilista, il quale, repentinamente ed imprevedibilmente, svoltava a sinistra, tagliandogli la strada, costituendo dunque ciò un inatteso ed imprevedibile ostacolo ad escludere di conseguenza lilliceità della manovra incriminata. In questo senso egli sostiene quindi di avere potuto legittimamente attendersi che la vettura antistante avrebbe normalmente proseguito sulla sua corsia di circolazione, richiamando così implicitamente il noto principio dellaffidamento di cui allart. 26 cpv. 1 LCS.
5.Nel proprio verbale di interrogatorio del 14.06.2003 fronte alle forze inquirenti il ricorrente ha ha altresì dichiarato: stavo percorrendo Via_________in direzione del valico di_________. Non ricordo più molto della dinamica dellincidente come del resto della serata in quanto ho battuto la testa. Mi ricordo che stavo percorrendo la strada in salita ed ad un certo punto mi sono trovato davanti a me la sagoma di una vettura di traverso sulla carreggiata. Mi ricordo vagamente che fosse una_________di colore scuro Non mi sembra che stessi sorpassando. Sicuramente stavo circolando dietro a questa vettura, non ricordo come mai ho dovuto frenare ed ho poi urtato_________. Potrebbe essere che ho valutato che il conducente stesse accostando a destra ed io ho pensato di passare a sinistra. Sono comunque sicuro di non aver tentato il sorpasso sulla corsia di preselezione ivi esistente.
6.Nel suo verbale dinterrogatorio del 09.06.2003, il conducente dellautovettura, _________ _________, ha invece dichiarato che: Stavo percorrendo Via_________e sono giunto allaltezza della discoteca, volevo parcheggiare nel piazzale ivi presente quindi ho cominciato la manovra di preselezione a sinistra. Ho inserito lindicatore di direzione sinistro, dopo aver controllato gli specchi retrovisori e non avendo notato veicoli che giungevano da tergo. Dopo di che allora mi sono spostato a sinistra. Per accedere al parcheggio bisogna imboccare la strada laterale presente. Quando mi trovavo con la mia autovettura al centro della carreggiata, il mio veicolo era di traverso, ho udito un forte colpo contro la fiancata posteriore sinistra della mia auto. Una frazione di secondo dopo ho visto una persona che rovinava a terra.
7.Ora, alla luce delle differenti (e, parzialmente, divergenti) versioni testé riportate e in assenza di una prova apodittica, la presente fattispecie, che riveste tutti i crismi di un procedimento indiziario, deve giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell(ampio) potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale in dubio pro reo. Tale principio è il corollario della presunzione dinnocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dellonere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e convenzionali garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38 consid. 2b; 123 I 221 consid. II/3f/aa). Riferito allonere probatorio, il principio in dubio pro reo significa che spetta allaccusa o allautorità giudicante provare la colpevolezza dellimputato e non invece a questultimo dimostrare la sua innocenza. In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il Giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che lamministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il Giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii).
8.In buona sostanza, gli atti contengono, sì, le due precitate (e divergenti) versioni dei fatti fornite dai protagonisti motorizzati, ma includono pure la testimonianza di_________ _________, il quale, procedendo ad una constatazione di agevole momento, ha potuto dichiararenel suo verbale dinterrogatorio fronte alle forze inquirenti del 9 giugno 2003 quanto segue: Sceso dal veicolo, volgendo lo sguardo su via_________, allaltezza dellintersezione, notavo la vettura_________di colore blu con esposto lindicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dellEP citato (sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia_________). Allaltezza della fiancata sinistra, notavo pure a terra un motoveicolo. Subito mi dirigevo in quel punto e capivo che era successo un incidente. Sono sicuro di aver visto lindicatore di direzione sinistro della vettura acceso, infatti, poiché il conducente era spaventato, provvedevo io ad esporre le quattro frecce ed il segnale di veicolo fermo. Ho quindi potuto notare chiaramente che la freccia era ancora esposta.
9.Dalle chiare (oggettive ed imparziali) dichiarazioni del teste _________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino a dimostrazione - non avvenuta - del contrario, a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio, tra laltro, di incorrere in importanti sanzioni penali), questo Giudice perviene senzaltro allintimo convincimento che il conducente della vettura _________ che precedeva il ricorrente, avesse correttamente inserito lindicatore direzionale sinistro, manifestando così espressamente la propria volontà di svoltare in tal guisa. Altrettanto accertato il fatto secondo cui, al momento dellimpatto da tergo, lautomobilista avesse comunque già da tempo iniziato la propria manovra di svolta a sinistra (notavo la vettura_________di colore blu con esposto lindicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio principale dellEP citato,sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia dellAudi, cfr, teste _________).
10.Malgrado quanto precede (ed indipendentemente dalla questione a sapere circa la tempestività o meno della manovra di svolta dellautomobilista, che, come si vedrà meglio in seguito, non può in alcun caso influenzare il giudizio che qui ci occupa), appare comunque altresì evidente che _________ _________ non abbia controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare completamente la manovra di svolta. Questi non si è infatti inspiegabilmente accorto della presenza del centauro, malgrado il fatto che questultimo si trovasse proprio nelle sue immediate vicinanze, così come dimostra la striscia di frenata lasciata sulla strada dal ricorrente, lunga soli 10 metri lineari. La presenza del centauro poteva e doveva dunque concretamente essere senzaltro accertata dallautomobilista (tanto più se si considera che il tratto stradale in questione é un rettilineo, e, dunque, più facilmente controllabile), se solo questi avesse adoperato la necessaria ed opportuna attenzione e prudenza in merito. Ora, stante quanto precede, ben si potrebbe ammettere che lautomobilista si sia reso colpevole di una violazione dellobbligo impostogli in base allart. 34 cpv. 3 LCS poiché non ha badato ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe forsanche verosimilmente permesso di evitare il sinistro adottando segnatamente una manovra più appropriata. La precitata disposizione di legge prevede infatti che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a unaltra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con lindicatore di direzione non svincola il conducente dallobbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza lobbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di non metterli in pericolo, specie quando questi sono in fase di sorpasso (sentenza _________ del _________ 2003, consid. 3.2.1;BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1. e 3.2. ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari; in effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Ciò che, manifestamente, _________ _________ ha omesso non accorgendosi minimamente del sopraggiungere del motociclo!
11.Ma, vi è un ma. Una constatazione, su tutte, appare in effetti chiara e contrasta sotto tutti i punti di vista con le tesi addotte dal ricorrente, inchiodandolo, anzi, fronte alle proprie responsabilità: dagli atti di causa emerge infatti con sufficiente chiarezza come _________ _________ non abbia osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e questo poiché, anche volendo prendere per buona la tesi di una repentina svolta a sinistra del _________ ed una sua pedissequa repentina ed intempestiva accensione dellindicatore direzionale sinistro, la frenata del centauro, così come indicata nel relativo croquis di polizia, risulta essere di soli 10 metri, per il che non vi è chi non veda (per lo stesso ragionamento di cui sopra), che la distanza esistente tra i due protagonisti dellincidente precedentemente allimpatto ed alla relativa manovra darresto del ricorrente non potesse certo considerarsi adeguata. Quanto precede è, a maggior ragione, ancor più grave se solo si pon mente al fatto che, come si evince dal precitato rapporto di segnalazione di Polizia, lomissione delle distanze di sicurezza per parte del ricorrente si sia verificata di notte, in tratto stradale solo parzialmente illuminato artificialmente e in prossimità dellaccesso ad un noto e frequentato locale per il quale, non a caso, era stata prevista una corsia di preselezione. Proprio lomissione del mantenimento di una giusta distanza di sicurezza non può dunque fare propendere, come altrimenti vorrebbe il ricorrente, per la tesi dellostacolo inatteso ed imprevedibile (ad escludere così lilliceità del suo agire) perché se anche manifesta intempestività (recte: tardività) nella manovra di svolta del _________ ci fosse stata, questa non potrebbe considerarsi un ostacolo imprevedibile asensi della nota dottrina e giurisprudenza in materia: se solo, infatti, _________ _________ avesse mantenuto una corretta distanza di sicurezza, il veicolo del _________ non avrebbe minimamente rappresentato un ostacolo permettendo al centauro di frenare tempestivamente fronte alla manovra della vettura antistante così come auspicato e prescritto, fra laltro, allart. 12 cpv. 1 ONC, e senza mettere in periglio la propria incolumità fisica o quella di terze persone. Tutto ciò sottomura la tesi della non ineluttabilità della collisione, se solo tutte le norme della circolazione fossero state rispettate daentrambii protagonisti dellincidente che avrebbero così evitato le loro rispettive concolpe concomitanti!
12.Orbene, nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista di essere il solo responsabile dellincidente, giova del resto ricordare, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (sentenza _________ del _________ 1991, consid. 1c). Il ricorrente confonde in tal senso argomentazioni che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico ovvero la ripartizione della responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro, questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse insorgere una controversia civile in merito.
13.Il ricorrente non ha dunque rispettato le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, collidendo conseguentemente, da tergo, con lo stesso. Questa condotta configura pacificamente una violazione degli obblighi prescritti agli artt. 34 cpv. 4 LCS, 4 e 12 cpv. 1 ONC, per cui va sanzionata, già per sé stessa, quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta lart. 90 cfr. 1 LCS. Il principio dellaffidamento, così come sollevato dal ricorrente, non può né deve avere in questo ambito nessuna rilevanza. Esso viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse una discriminante generica, tale da escludere lantigiuridicità obiettiva del fatto. Al contrario si tratta di un principio dedotto dallart. 26 cpv. 1 LCStr, il quale prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo tale da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Da questa norma fondamentale della circolazione viene tratto il principio secondo il quale ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84 e rispettivi rinvii). Ma questo principio non può in alcun modo venire interpretato come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale per motivo che laltro conducente ha tenuto un comportamento imprevedibile e altamente scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in questo senso priva di qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal profilo della sicurezza stradale. Nel complesso egli cerca di applicare principi che non hanno nessuna pertinenza con la tipologia di infrazione qui in esame, ma che semmai avrebbero rilevanza se fosse in discussione un reato per negligenza, come ad esempio quello di lesioni colpose, la cui architettura dogmatica sarebbe comunque di tuttaltro tipo (v. DTF 125 IV 189 consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213,TRECHSEL/NOLLSchweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I., 5a ed., Zurigo 1998, pag. 270).
14.Riassumendo, lo scrivente Giudice accerta, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________ _________, circolando senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente dallautoveicolo che lo precedeva, collideva con questultimo, urtandolo da tergo alla parte posteriore e alla fiancata sinistra, la dinamica di quanto accaduto non permettendo comunque di richiamare una eventuale paventata concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in campo penale, la compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né potendosi in alcun modo, per quanto detto sopra, concretamente relazionarsi a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento, segnatamente lilliceità dellaccaduto e la conseguente responsabilità oggettiva e soggettiva di _________ _________, poggia sui predetti inequivocabili indizi di cui sopra, senzaltro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
15.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con larresto o con la multa. Per la commisurazione di questultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui allart. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dellart. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione e della crassa disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro equo limporto di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa ad_________ _________, confacentemente proporzionato alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 9 dicembre 2003 deve essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi, richiamati gli art. artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv.1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 9 dicembre 2003è respinto.
§Di conseguenza la risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________,è integralmente confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a caricodelricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione:
- Sezione della circolazione,_________,
- Avv.__________________,_________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi