opencaselaw.ch

30.2003.39

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.39/pg

259/801

Bellinzona

25 marzo 2003

Decreto

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da

__________ __________,domiciliato a __________, Via __________ __________,

contro

la decisione 22 novembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e   dell'immigrazione, __________,

Letti ed esaminati gli atti

Ritenuto,in fatto ed in diritto

A.il 30 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- oltre che fr. 80 di tassa di giustizia e fr. 30 di spese per aver permesso l'entrata nel locale notturno da lui gestito a due avventori minorenni e aver consentito che venissero loro servite bevande alcoliche.

B.Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 13 gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7  LPContr, è scaduto infruttuosamente.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

C.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 4, 7, 15 LPContr,

decreta:                    1.Il ricorso 30 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________,__________,è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

__________ __________, __________,

Il presidente:                                                                Il cancelliere: