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Incarto n.30.2003.249/AMM
22287/090
Bellinzona
5 novembre 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 luglio 2003 presentato da
__________ __________,__________
contro
la decisione n.__________/__________del__________2003 emessadalla Sezione della circolazione,__________,
viste le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 18 luglio 2003, ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 100., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il 6 maggio 2003 in territorio di__________:
"Ha concesso la guida del ciclomotore__________a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV;
che _______________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "concesso la guida del ciclomotore__________a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";
che l'insorgente si duole di non avere più circolato con il proprio ciclomotore dall'estate del 2000, di avere poi lasciato il mezzo nel proprio garage e di non avere "assolutamente mai concesso la guida del motorino" al fratello, il quale se ne sarebbe servito a sua insaputa;
che la ricorrente rileva altresì di non avere avuto finora motivo per assicurare il ciclomotore in garage "con un ulteriore lucchetto", impegnandosi nondimeno a "evitare che[suo]fratello lo prenda nuovamente";
che dal fascicolo processuale non emergono ragioni per dubitare della versione dei fatti allegata dalla ricorrente, tant'è che la stessa autorità di primo grado preso atto delle argomentazioni ricorsuali ha rinunciato a postulare la conferma del querelato giudizio;
che in simili evenienze si giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________ __________,__________,
Sezione della circolazione,__________.
Il giudice: La segretaria: