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30.2003.249

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-18 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.249/AMM

22287/090

Bellinzona

5 novembre 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 luglio 2003 presentato da

__________ __________,__________

contro

la decisione n.__________/__________del__________2003 emessadalla Sezione della circolazione,__________,

viste                                  le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 18 luglio 2003, ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 6 maggio 2003 in territorio di__________:

"Ha concesso la guida del ciclomotore__________a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV;

che _______________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "concesso la guida del ciclomotore__________a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

che l'insorgente si duole di non avere più circolato con il proprio ciclomotore dall'estate del 2000, di avere poi lasciato il mezzo nel proprio garage e di non avere "assolutamente mai concesso la guida del … motorino" al fratello, il quale se ne sarebbe servito a sua insaputa;

che la ricorrente rileva altresì di non avere avuto finora motivo per assicurare il ciclomotore in garage "con un ulteriore lucchetto", impegnandosi nondimeno a "evitare che[suo]fratello lo prenda nuovamente";

che dal fascicolo processuale non emergono ragioni per dubitare della versione dei fatti allegata dalla ricorrente, tant'è che la stessa autorità di primo grado – preso atto delle argomentazioni ricorsuali – ha rinunciato a postulare la conferma del querelato giudizio;

che in simili evenienze si giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

–__________ __________,__________,

– Sezione della circolazione,__________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: