Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata); che l'insorgente fa valere quanto segue: " Mi sembra un po' eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato. Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone maleducate ci devono andare di mezzo tutti. Visto che la situazione mi pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima lettera di spiegazione del 18 aprile "; che le motivazioni addotte dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono – di per sé – di scostarsi dalla decisione impugnata; che, nondimeno, dal ricorso – come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto incontestate – si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente, ma da un operaio della sua impresa di pittura; che, ciò posto, l'insorgente non può essere multato – quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo – per un'infrazione perpetrata da terzi; che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.223/AMM
Bellinzona
2 settembre 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 giugno 2003 presentato da
_________,_________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 50., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente fa valere quanto segue:
"Mi sembra un po' eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato. Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone maleducate ci devono andare di mezzo tutti.
Visto che la situazione mi pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima lettera di spiegazione del 18 aprile";
che le motivazioni addotte dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono di per sé di scostarsi dalla decisione impugnata;
che, nondimeno, dal ricorso come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto incontestate si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente, ma da un operaio della sua impresa di pittura;
che, ciò posto, l'insorgente non può essere multato quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo per un'infrazione perpetrata da terzi;
che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: