Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.214/AMM
16907/006
Bellinzona
27 agosto 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 giugno 2003 presentato da
________________________,____________
contro
la decisione n. ____________ /____________ del ____________ 2003 emessadalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione,con decisione del 6 giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 400., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80. e le spese di fr. 80., per i seguenti fatti accertati il 30 marzo 2003 in territorio di ____________:
"alla guida della vettura____________eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che ____________ ____________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 giugno 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa;
che in uno scritto del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (egli avrebbe in effetti verificato che non sopraggiungessero veicoli, inserito l'indicatore di direzione e si sarebbe correttamente posto in preselezione: ricorso, pag. 1 in basso), bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli aveva manifestato l'intenzione di voltare a sinistra, in violazione dell'art. 35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 a metà);
che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 nel mezzo);
che, in concreto, dal fascicolo processuale e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta dai conducenti dinanzi alla polizia non è possibile evincere con certezza se il sinistro sia in qualche modo riconducibile a una violazione da parte dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale, o se sia per converso dovuto a un indebito sorpasso dell'altra conducente;
che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS, sicché l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è altresì opposta all'accoglimento del ricorso;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
che l'interessato ha agito del resto senza l'ausilio di un patrocinatore e non ha dovuto perciò sopportare spese di rilievo;
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
____________ ____________, ____________,
Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La segretaria: