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30.2003.189

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-23 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 in alto); che l'interessato precisa al riguardo come "quel giorno mi sono recato al Cardiocentro e ho parcheggiato ai piani inferiori dell'autosilo. Quando sono ritornato a recuperarlo mi sono accorto che avevo dimenticato il tagliando nello spogliatoio e quindi sono salito in superficie con l'auto e ho cercato un luogo che non intralciasse per lasciarlo temporaneamente" (ricorso, pag. 1 in basso); che in una successiva lettera del 27 giugno 2003 l'ente denunciante – preso atto delle doglianze ricorsuali – propone di "sospendere l'iter procedurale di contravvenzione"; che la Sezione della circolazione, dal canto suo, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado; che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare all'insorgente l'infrazione rimproveratagli, si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: – __________  __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________ . Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.189/AMM

16192/004

Bellinzona

18 agosto 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 maggio 2003 presentato da

__________ __________,__________

contro

la decisione n.__________/__________del__________2003 emessadalla Sezione della circolazione,__________,

viste                                  le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 maggio 2003, ha inflitto a__________ __________una multa di fr. 40.–, senza addebitargli tasse o spese, per i seguenti fatti accertati il 1° aprile 2003 in territorio di__________:"ha posteggiato il veicolo__________fuori dai posti delimitati";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;

che__________  __________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 maggio 2003 nel quale postula l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "fuori dai posti delimitati" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di denuncia presentato dall'Ente ospedaliero cantonale il 4 aprile 2003);

che il ricorrente si duole – fra l'altro – di come "il veicolo non è stato parcheggiato ma bensì lasciato in breve sosta il tempo di recuperare il tagliando di parcheggio dimenticato e per pagare la tassa di parcheggio alla cassa" (ricorso, pag. 2 in alto);

che l'interessato precisa al riguardo come "quel giorno mi sono recato al Cardiocentro e ho parcheggiato ai piani inferiori dell'autosilo. Quando sono ritornato a recuperarlo mi sono accorto che avevo dimenticato il tagliando nello spogliatoio e quindi sono salito in superficie con l'auto e ho cercato un luogo che non intralciasse per lasciarlo temporaneamente" (ricorso, pag. 1 in basso);

che in una successiva lettera del 27 giugno 2003 l'ente denunciante – preso atto delle doglianze ricorsuali – propone di "sospendere l'iter procedurale di contravvenzione";

che la Sezione della circolazione, dal canto suo, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare all'insorgente l'infrazione rimproveratagli, si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

–__________  __________,__________,

– Sezione della circolazione,__________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: