Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.176/KRM
14578/010
Bellinzona
8 agosto 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 maggio 2003 presentato da
_______ _______,Via _______, _______
contro
la decisione_______2003, n._______/_______emessa dalla Sezione della circolazione,_______,
viste le osservazioni 27 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, _________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenutoin fatto
che la Sezione della circolazione,con decisione 9 maggio 2003, ha inflitto a_______ _______una multa di fr. 50., addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il 18 marzo 2003 in territorio di_______:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che_______ _______è insorta contro tale decisione con un ricorso 18 maggio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni 27 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
consideratoin diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20. a fr. 500. (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo_______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale; ritiene nondimeno che la multa non sia giustificata, da un lato perché il veicolo in realtà non sarebbe stato posteggiato, ma lasciato erroneamente in un luogo che nessuno a quel momento sapeva essere privato, e dall'altro lato perché si sarebbe trattato di un posteggio casuale per il quale si è chiesto scusa al proprietario;
che non si vede come la ricorrente possa ragionevolmente negare di aver visto un cartello debitamente posato in loco (vedi anche rapporto di denuncia punto 4) e che nulla agli atti induce a ritenere non visibile;
che ciò vale a maggior ragione in concreto dove l'insorgente ammette di aver saputo che il piazzale in rassegna "è luogo di controversie da quando la fam._______l'ha acquistato";
che riguardo alla seconda argomentazione le scuse non possono inibire l'applicazione della pena prevista dalla legge; si sarebbe potuto evitare di infliggere la sanzione solo se a seguito delle scuse il proprietario avesse ritirato la querela, fatto che tuttavia non è intervenuto;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 50. e le spese di fr. 50. sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
_______ _______,_______,
Sezione della circolazione, _________,
Il presidente: Il cancelliere: