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30.2003.161

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 34 cpv. 4 LCC evocato nella decisione impugnata – "nelle immediate adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno, secondo le direttive del Dipartimento. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al locale guardacaccia"; che, in concreto, dal fascicolo processuale emerge come l'insorgente si sia per vero limitato a posare nel proprio giardino privato – nelle immediate adiacenze della propria abitazione – una trappola a trabocchetto per la cattura di faine suscettibili di recare danno alla sua proprietà; che siffatto agire rientra pertanto nel campo d'applicazione specifico dell'art. 34 cpv. 4 LCC, norma la quale – in deroga all'art. 57 cpv. 1 RALCC – autorizza ex lege l'uso di trappole a trabocchetto nelle immediate adiacenze di stabili per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno; che in simili evenienze si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali; per questi motivi,                visti gli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: – _________ _________, _________,

– Divisione dell'ambiente, _________ . Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2003.161/AMM

101

Bellinzona

6 agosto 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 maggio 2003 presentato da

_________ _________,_________

contro

la decisione n. 101 del 25 aprile 2003 emessadalla Divisione dell'ambiente,_________,

viste                                  le osservazioni del 28 maggio 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Divisione dell'ambiente,con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a_________ _________una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere – nel mese di ottobre 2002 in territorio di_________– "posato nel proprio giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una faina";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC;

che_________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 28 maggio 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;

che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "posato nel proprio giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una faina";

che l'art. 57 cpv. 1 RALCC, in applicazione dell'art. 28 LCC, subordina in effetti "l'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori" all'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca;

che nondimeno – secondo l'art. 34 cpv. 4 LCC evocato nella decisione impugnata – "nelle immediate adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno, secondo le direttive del Dipartimento. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al locale guardacaccia";

che, in concreto, dal fascicolo processuale emerge come l'insorgente si sia per vero limitato a posare nel proprio giardino privato – nelle immediate adiacenze della propria abitazione – una trappola a trabocchetto per la cattura di faine suscettibili di recare danno alla sua proprietà;

che siffatto agire rientra pertanto nel campo d'applicazione specifico dell'art. 34 cpv. 4 LCC, norma la quale – in deroga all'art. 57 cpv. 1 RALCC – autorizzaex legel'uso di trappole a trabocchetto nelle immediate adiacenze di stabili per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno;

che in simili evenienze si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

–_________ _________,_________,

– Divisione dell'ambiente,_________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: