Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.16/rol
3971/010
Bellinzona
23 gennaio 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003 presentato da
_________ _________,_________(_________)
difeso da: Avv._________ _________,_________
contro
ladecisione 24 gennaio 2003emessadalla Sezione della Circolazione Camorino
viste le osservazioni 12 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della Polizia cantonale, posto di_________, del_________, cui ha fatto seguito la rituale intimazione di contravvenzione_________avverso la quale il denunciato ha formulato sue osservazioni_________negando sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a_________ _________,_________(_________), una multa ammontante a Fr. 600.- (seicento) oltre alla tassa di giustizia di Fr. 100.- (cento) e spese per complessivi Fr. 90.- (novanta) - la totalità dei predetti importi essendo già stata prestata dal denunciato a titolo di deposito cauzionale e versata al competente Ufficio cantonale di esazione,_________- per avere egli in data 28 luglio 2002 in territorio di_________, località Via_________, circolando alla guida della vettura (D) NE-TE 215, eseguito il sorpasso di due ciclisti invadendo parzialmente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e provocando conseguentemente la collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in senso inverso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, nonché dellart. 73 cpv. 6 lett. a OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale_________ _________è insorto con tempestivo ricorso 5 febbraio 2003, postulandone lannullamento per non avere egli commesso il fatto e, subordinatamente, in applicazione della nota massima in dubio pro reo, dolendosi inoltre di una carenza di motivazione nella decisione impugnata. Il ricorrente, infine, avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 11 cpv. 2 LPContr, ha prodotto i documenti 1 - 5 (tra cui la documentazione fotografica, in fotocopia, del luogo del sinistro) agli atti, postulando contestualmente lassunzione di una nuova prova, segnatamente quella del sopralluogo.
C.Con sue osservazioni 12.02.2003, il competente Dipartimento propone per contro la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
D.Con comunicazione 31.07.2003, la scrivente Pretura ha richiesto al ricorrente, non dimorante in Ticino, il versamento dellimporto complessivo di Fr. 250.00 a titolo di garanzia per le tasse di giustizia con lesplicita comminatoria dellirricevibilità del ricorso in caso di inadempienza, quanto precede in applicazione dellart. 15 cpv. 1 LPContr. La predetta somma è stata tempestivamente versata, da cui la necessità di chinarsi nel merito della presente procedura ricorsuale.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente ha postulato, come detto, di procedere in questa sede al sopralluogo della zona dellincidente. Orbene, lart. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare listruttoria dufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la nuova prova offerta, segnatamente il sopralluogo, non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatata in particolare la completezza degli atti di causa come pure la esaustiva documentazione fotografica prodotta dal ricorrente medesimo. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito.
3.Il ricorrente lamenta avantutto una carenza di motivazione nella decisione impugnata, dolendosi in sostanza, ed implicitamente, di una violazione del diritto di essere sentito. La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, lautorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dallart. 29 Cost. Fed.(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito allart. 4 v Cost). Ora, la LPContr non contiene nessuna normativa che imponga allautorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. Daltra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando lautorità menziona, almeno brevemente, i motivi che lhanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi linteressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad unistanza superiore: in altre parole, linteressato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. Lampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dellinsieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 13 consid. 2c; 112 la 107 segg.).
4.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo avere esaminato gli atti, lautorità ha precisato che il denunciato, alla guida del veicolo (D) NE-TE 215 nelleseguire una manovra di sorpasso di due ciclisti, ha invaso parzialmente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e ha pedissequamente provocato la collisione con un motociclista sopraggiungente in senso inverso, ritenendo contestualmente che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, valutandole purtuttavia nella commisurazione della sanzione pecuniaria inflittagli. Seppur breve, questa motivazione appare sufficiente ai sensi dellart. 29 Cost. Fed. Non risulta daltronde che linsorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dallautorità dipartimentale, tanto più che il competente Dipartimento ha segnalato precisamente, richiamandoli, tutti gli articoli di Legge applicabili alla fattispecie. Su questo punto il gravame si appalesa dunque infondato.
5.La norma fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui allart. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Lutente della strada deve segnatamente osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia, laddove quelli hanno la priorità sulle norme generali, mentre queste hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCS). In particolare, i veicoli devono circolare a destra (sulle strade larghe nella metà destra) e devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale (art. 34 cpv. 1 LCS), non essendovi tenuti però sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono (art. 7 cpv. 1 ONC). Più specificamente, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCS), il superamento di queste risultando esplicitamente vietato (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS). Il conducente deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nellincrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC).
6.Orbene, concretamente, il ricorrente contesta nel modo più assoluto di avere superato la linea centrale di sicurezza, facendo rimarcare in particolare come la larghezza del campo stradale in prossimità del luogo del sinistro risultasse essere di ben 7 metri lineari (ciò che avrebbe permesso a questultimo di superare senza difficoltà gli antistanti velocipedi senza dovere a tal scopo superare la predetta linea) e sostenendo che lincidente sarebbe in ogni caso avvenuto a ca. venti metri di distanza dal luogo dellavvenuto sorpasso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002,_________ _________). Il centauro afferma altresì sostanzialmente il contrario, asserendo segnatamente di essere stato travolto dalla vettura del ricorrente che sarebbe stato in procinto di superare due ciclisti invadendo in tal guisa (parzialmente) la corsia opposta (cfr. verbale di interrogatorio 29.07.2002,_________ _________).
7.Fronte alle predette (contrastanti) versioni, il teste_________ha invece dichiarato che: Circolavo a bordo della mia bicicletta dalla dogana di_________in direzione di_________. Circa un 200-300 metri dopo la_________mi giravo per controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e potevo notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per lui piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano(cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002).
8.A mente dello scrivente Giudice, la precitata testimonianza appare estremamente chiara ed oggettiva e non può dare adito a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo alla dignità probatoria di tale escussione testimoniale (la cosiddettaBeweiswürdigkeit), come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed attendibilità del teste, il quale oltretutto, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali (art. 307 CPS). Per il che, ben si può affermare che il ricorrente (e listruttoria lo ha appunto accertato), in procinto di superare due velocipedi, ha oltrepassato la linea centrale di sicurezza, contravvenendo così, già di per sé, ai disposti di cui agli artt. 34 cpv. 2 LCS, 7 cpv. 1 ONC e 73 cpv. 6 lett. a OSS.
9.Appurato dunque che il ricorrente, in fase di sorpasso, ha superato la linea di sicurezza (tale manovra risultando già di per sé punibile, stante la sua pericolosità astratta: cfr.BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3.a ed. Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), nodo gordiano risulta essere dunque la questione a sapere se laccertato superamento della linea di sicurezza abbia o meno provocato (nesso causale) la collisione con il centauro sopraggiungente nella direzione (e corsia) opposta rispetto a quella del ricorrente, il presente procedimento, in assenza di una prova apodittica, rivestendo tutti i crismi di una procedura indiziaria.
10.Orbene, il teste_________, sulla cui credibilità già si è detto in precedenza, ha affermato che: Circolavo a bordo della mia bicicletta dalla_________di_________in direzione di_________. Circa un 200-300 metri dopo la dogana mi giravo per controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e potevo notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per lui piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano. Nello stesso momento guardavo poi in avanti e notavo il sopraggiungere di un motoveicolo, a velocità moderata, stimo circa 50 km/h. Poco dopo sentivo il botto, mi voltavo, e notavo il motociclista che cadeva a terra. Posso precisare che il centauro circolava regolarmente nella sua corsia (cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002). Quanto precede a conferma, fra laltro, del fatto che, perlomeno sino al momento dellincrocio/passaggio sulle rispettive corsie opposte tra il teste ed il centauro (situato a ca. 20 metri di distanza dai due ciclisti oggetti del sorpasso da parte del ricorrente), questultimo transitava regolarmente e rispettando sostanzialmente tutte le regole in materia di circolazione stradale, contrariamente a_________ _________(la cui credibilità, alla luce delle dichiarazioni del teste, appare quantomeno vacillante e questo non solo in punto, come visto, alla questione relativa al superamento della linea di sicurezza, ma anche in punto alla velocità del centauro, valutata eccessiva dal ricorrente e sconfessata però dal teste_________) che invadeva, in piena fase di sorpasso, la corsia di contromano.
11.Vero è che né il teste_________né nessun altro ha assistito alla scena dellimpatto vero e proprio, che, giocoforza e stando alle fedefacenti dichiarazioni del teste, è comunque intervenuto alle spalle di questultimo e, di conseguenza, in uno ristretto spazio comunque non superiore ad una ventina di metri (tale era la distanza tra il primo ciclista ed i suoi immediati inseguitori sorpassati dal ricorrente, cfr. verbale interrogatorio 02.08.2002, teste_________), ma altrettanto vero è il fatto che, sia come sia, Eckard Ritt, in fase di sorpasso e comunque a breve distanza dal sopraggiungente centauro ed oltretutto in una zona stradale particolarmente insidiosa (cfr. la documentazione fotografica agli atti), ha illegalmente (e pericolosamente) superato la linea di sicurezza; per il che, considerato i tempi di avvicinamento del centauro in senso contrario (cfr. teste_________, verbale di interrogatorio 02.08.2002: 50 km/h, che già di per sé permettono conseguentemente di ricoprire uno spazio di venti metri in meno di un secondo e mezzo!) come pure quelli del ricorrente in senso inverso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, pag. 1: 50 km/h, con le stesse conseguenze di cui sopra), questi, a mente dello scrivente Giudice, non avrebbe in alcun caso avuto la possibilità di rientrare tempestivamente sulla propria corsia prima dellimpatto, ben potendosi proprio per questo motivo situare la sua posizione al momento dellimpatto ancora aldilà delloltrepassata linea di sicurezza centrale.
12.In questo contesto il ricorrente ha poi sostenuto che :In ogni caso lincidente è avvenuto dopo una ventina di metri dal sorpasso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, pag. 2). Ma questa versione non collima per nulla con quella (obbiettiva) fornita dal teste_________e risulta essere assolutamente contrastante con la tempistica degli avvenimenti: in altre parole, se, a fase di sorpasso in essere, la distanza tra i superandi ciclisti ed il teste risultava essere pari a venti metri lineari (cfr. verbale di interrogatorio 2.08.2002, teste_________) e se limpatto è manifestamente sopraggiunto alle spalle del teste medesimo, e tenuto conto dei brevissimi tempi di avvicinamento sia della vettura che della motocicletta (e delle relative sensibili distanze percorse dalle stesse nel frattempo), risulta allora impensabile che limpatto, come sostenuto dal ricorrente, avesse potuto verificarsi a buoni venti metri dal luogo del sorpassogià conclusosi. Anche su questo punto le allegazioni del ricorrente si manifestano infondate alla luce delle emergenze di causa.
13.Da ultimo, giova poi ricordare che se anche poi il centauro_________avesse in qualche modo trasgredito allultimo minuto (recte: secondo(!), stante lesigua distanza rimanente tra il luogo dellimpatto e quello dellinizio di un eventuale comportamento scorretto da parte del centauro, che, lo si ricordi, circolava regolarmente, e questo almeno sino allaltezza dellavvenuto incrocio sulla corsia direzionale opposta con il teste_________) il codice stradale, andrebbe comunque ricordato espressamente che in campo penale la colpa accertata dallautomobilista basta a farlo ritenere colpevole non essendo determinate il fatto che possa sussistere una eventuale (e, del resto, non accertata) concolpa concomitante imputabile al centauro, quanto precede in virtù della nota massima del divieto di compensazione delle colpe (DTF 105 IV 216).
14.Stante quanto precede, e malgrado la chiara presa di posizione del ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che_________ _________, eseguendo il sorpasso di due ciclisti ed invadendo così, come visto, la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, ha conseguentemente provocato la collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in senso inverso. Tale accertamento poggia sugli inequivocabili indizi di cui sopra, senzaltro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
15.Giusta lart. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con larresto o con la multa. Stante quanto precede, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure gli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, nonché lart. 73 cpv. 6 lett. a OSS, e, per la procedura, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 5 febbraio 2003 di_________ _________,_________(_________),è respinto.
§ Di conseguenza, la risoluzione no._________/_________/_________del_________ _________2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,è integralmente confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- e le spese per complessivi Fr. 100.-,già coperte dallanticipo versatoe relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente allart. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione:
- Sezione della circolazione, Camorino
- Avv._________ _________,_________
Il giudice: Il Segretario assessore :