Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2003.139/ROC/MAM
11027/010
Bellinzona
18 luglio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il Segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 15 aprile 2003 presentato da
___________ ___________,___________
contro
ladecisione 4 aprile 2003emessadallaSezione della circolazione,___________,
viste le osservazioni 29.04.2003 presentate dalla Sezione della Circolazione,___________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione 4 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 10.02.2003 della Polizia comunale della Città di___________e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare asensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 11.11.2002 e avverso il quale il ricorrente, neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 13.01.2003, ha formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,___________, ha inflitto a___________ ___________,___________, una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli nel mese di novembre 2002, a___________, località___________ ___________, messo in circolazione il veicolo___________avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, come pure degli artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale,___________ ___________è insorto con tempestivo ricorso 15 aprile 2003, postulandone lannullamento. Egli sostiene in particolare di avere già a suo tempo ottemperato al proprio obbligo di pagamento, riconoscendo così implicitamente la propria colpevolezza in punto alla commessa infrazione di cui sopra, più nulla essendo pertanto dovuto.
3.Con sue osservazioni 29.04.2003, il competente Dipartimento, avvedendosi di una disattenzione commessa durante liter procedurale, ha postulato laccoglimento del gravame ed il pedissequo annullamento della decisione impugnata, riconoscendo in particolare il fatto che il ricorrente avesse già tempestivamente pagato la multa disciplinare in oggetto.
4.La competenza di questo Giudice, la legitimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dellart. 12 LPContr.
5.Nel merito, appare senzaltro manifesta lincongruenza venutasi a creare nella presente fattispecie, il ricorrente avendo chiaramente adempiuto al proprio obbligo di pagamento della predetta sanzione pecuniaria (cfr. quietanza no. 18084 prodotta dal ricorrente, avvalsosi della facoltà concessagli dallart. 11 cpv. 2 LPContr), non potendosi pertanto procedere ad una nuova sanzione nei confronti dello stesso per lidentico reato avvenuto nellidentico periodo di tempo, quanto precede alla luce della nota massima dottrinale e giurisprudenziale ne bis in idem.
6.Stante quanto precede, il ricorso deve senzaltro essere accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza.
per questi motivi visti gli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 15 aprile 2003 di___________ ___________,___________,è accolto.
§ Di conseguenza la decisione dipartimentale 4 aprile 2003 della Sezione della Circolazione,___________,è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,___________,
___________ ___________,___________,
Il giudice: il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi