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30.2003.115

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-08 · Italiano TI
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Incarto n.30.2003.115/AMM

8746/001

Bellinzona

8 luglio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003 presentato da

__________________,_________ (D)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni dell'_________ _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________: "Ha circolato con l'autoarticolato_________–_________sovraccarico";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto dell'_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essere "circolato con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico" (decisione impugnata, con rinvio a al rapporto di contravvenzione del _________ _________ 2003);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "l'errore non è nato da parte mia, ma da parte della dogana di transito di _________, la quale per errore non ha timbrato il permesso di transito per camion pesanti" (ricorso, in fine);

che in un successivo rapporto dell'_________  _________ 2003 l'agente denunciante rileva come l'insorgente abbia invero esibito "l'apposito formulario inerente i contingenti veicoli pesanti", il quale non risultava tuttavia "debitamente timbrato dalla dogana di _________ ";

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________ (D),

– Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: