Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2002.78/AMM
26417/909
Bellinzona
6 giugno 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 novembre 2002 presentato da
_________ _________,_________ _________
contro
la decisione n._________/_________dell'__________________2002 emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del_________ _________2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'__________________2002, ha inflitto a_________ _________una multa di fr. 250., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60. e le spese di fr. 20., per i seguenti fatti accertati il 9 luglio 2002 in territorio di_________: "Alla guida del veicolo TI_________non osservava un segnale luminoso";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;
che_________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 novembre 2002 nel quale chiede l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 27 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato per non avere osservato il 9 luglio 2002, alle ore 7.45 un segnale luminoso situato in via_________ _________a_________(decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate il 14 agosto 2002 dalla Polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo in sostanza come alla data e ora indicate dagli agenti egli non poteva trovarsi nel luogo dell'infrazione;
che a sostegno della sua tesi l'insorgente rileva di essere giunto quel giorno in ufficio solo alle 8.27 (doc. B allegato al ricorso) ossia tre quarti d'ora dopo la contestata infrazione e di essere quasi certamente transitato da un'altra strada, avendo egli trascorso "buona parte del mese di luglio" nella propria casa di vacanza in valle_________(ricorso, pag. 2 in alto);
che l'interessato ne desume un errore di lettura del numero di targa da parte degli agenti denuncianti e conclude per l'annullamento della contravvenzione;
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che neppure questo giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_________ _________,_________ _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: