Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2002.76/AMM
02 218/809
Bellinzona
2 giugno 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002 presentato da
_________ _________,_________
contro
la decisione n. (_________)__________________/_________del_________ _________2002 emessadalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_________,
viste le osservazioni del_________ _________2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione,con decisione del_________ _________2002, ha inflitto ad_________ _________una multa di fr. 950., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200. e le spese di fr. 40., per avere svolto dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo 2002 "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno_________,_________";
che_________ _________è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia portata";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno_________", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);
che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:
"Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);
che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;
che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi di per sé giustificata;
che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno in via eccezionale di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950. a fr. 500. e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad_________ _________è inflitta una multa di fr. 500., oltre a una tassa di giustizia di fr. 200. e alle spese di fr. 40..
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
_________ _________,_________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_________.
Il giudice: La segretaria: