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30.2002.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-02 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.76/AMM

02 218/809

Bellinzona

2 giugno 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002 presentato da

_________ _________,_________

contro

la decisione n. (_________)__________________/_________del_________ _________2002 emessadalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_________,

viste                                  le osservazioni del_________ _________2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione,con decisione del_________ _________2002, ha inflitto ad_________ _________una multa di fr. 950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–, per avere svolto – dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo 2002 – "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno_________,_________";

che_________ _________è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia portata";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno_________", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);

che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:

"Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);

che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;

che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno – in via eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950.– a fr. 500.– e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad_________ _________è inflitta una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.– e alle spese di fr. 40.–.

2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3.     Intimazione a:

_________ _________,_________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione,_________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: