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30.2002.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-06-14 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato [la particella n. _________ RFD di _________ appartenente alla denunciante _________ _________ SA] debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata); che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era parcheggiata sul fondo n. _________ della denunciante, ma sulla particella n. _________ proprietà di terzi; che a sostegno della sua tesi la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il proprio veicolo (doc. B); che in uno scritto del 18 ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul terreno di proprietà _________ _________ (zona _________); la zona di asfalto (strada di accesso alla _________ _________) è di proprietà _________ _________ SA e quindi zona di divieto"; che la fotografia evocata dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie asfaltata; che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il confine tra i fondi n. _________ e _________ sia effettivamente posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella asfaltata; che, ciò posto, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito; che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: _________ _________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.68/AMM

14020/905

Bellinzona

2 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 luglio 2002 presentato da

_________ _________ _________,_________

contro

la decisione n._________/_________del_________ _________ _________emessadalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 21 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 14 giugno 2002, ha inflitto a_________ _________ _________una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 9 maggio 2002 in territorio di_________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI_________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che_________ _________ _________è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2002 in cui chiede l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI_________, di un fondo privato [la particella n._________RFD di_________appartenente alla denunciante_________ _________SA] debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era parcheggiata sul fondo n._________della denunciante, ma sulla particella n._________proprietà di terzi;

che a sostegno della sua tesi la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il proprio veicolo (doc. B);

che in uno scritto del 18 ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul terreno di proprietà_________ _________(zona_________); la zona di asfalto (strada di accesso alla_________ _________) è di proprietà_________ _________SA e quindi zona di divieto";

che la fotografia evocata dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie asfaltata;

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il confine tra i fondi n._________e_________sia effettivamente posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella asfaltata;

che, ciò posto, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

_________ _________ _________,_________,

Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: