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30.2002.66

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-07 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 in basso);

che i nuovi accertamenti

esperiti dal Laboratorio cantonale e il miglioramento della situazione non

consentivano tuttavia all'interessato di ritenere – per ciò solo – che

l'autorità di primo grado avrebbe abbandonato la procedura di contravvenzione;

che la mancata opposizione

alla "notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione" del

7 giugno 2002 non ha per altro impedito al ricorrente, comunque sia, di far

valere le proprie ragioni in questa sede;

che l'insorgente rileva

inoltre come "i formaggini di capra … prodotti siano conformi alla

legge" e invita "il Laboratorio cantonale ad effettuare ulteriori

prelevamenti" (ricorso, pag. 2 in alto);

che, in concreto, dall'analisi

del campione di robiola prelevato il 4 giugno 2002 è emersa la presenza di

218 000 unità per grammo (UFC/g) di

Staphylococcus aureus

, a fronte

di un valore limite legale di 10 000.– UFC/g, così come la presenza di

140 000 UFC/g di Enterobatteriacee, a fronte di un valore di tolleranza

legale di 1000 UFC/g (cfr. doc. B);

che dal fascicolo processuale

non emergono altresì elementi atti a concludere – né il ricorrente pretende –

che gli accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale abbiano sortito esiti

inattendibili o finanche errati;

che anche la seconda censura,

non supportata da alcun riscontro oggettivo, è destinata quindi all'insuccesso;

che il ricorrente si duole per

finire delle "difficoltà che un'azienda agricola di piccole dimensioni …

comporta", ciò che rende "a volte difficile essere perfettamente in

regola" (ricorso, pag. 2 in alto);

che le difficoltà evocate

dall'interessato non lo esimevano tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di

rispettare le norme federali sulla polizia degli alimenti;

che, dato quanto precede,

questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dal Laboratorio cantonale;

che la multa inflitta è

altresì proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata

al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, infondato,

deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e

48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2

ORI; 1 segg. LPContr;

pronuncia:

1.     Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr.

150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Contro la presente sentenza può

essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale

federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo

integrale della decisione (art. 272 PP).

4.     Intimazione a:

– _________ _________, _________,

– Laboratorio Cantonale, _________.

Il giudice:                                                                     La

segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.66/AMM

Bellinzona

7 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 25 luglio 2002 presentato da

__________________,_________,

contro

la decisione del _________ 2002 emessa dal Laboratorio cantonale, _________,

viste                                  le osservazioni del 19 agosto 2002 presentate dal Laboratorio cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che il Laboratorio cantonale,con decisione del _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 105.–, spese di analisi di fr. 120.– e spese di cancelleria di fr. 43.–, per i seguenti fatti, accertati durante un controllo del 4 giugno 2002 presso la sua azienda agricola di _________:

"le analisi effettuate sul campione prelevato [_________] … hanno evidenziato la presenza di Staphylococcus aureus in quantità superiore al valore limite e di Enterobatteriacee in quantità superiore al valore di tolleranza; […] questa derrata alimentare non è più atta al consumo ed è pericolosa per la salute";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2 ORI;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 luglio 2002 in cui chiede l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 19 agosto 2002 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per gli art. 6 cpv. 1 e 10 cpv. 1 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) – concretati dagli art. 2 cpv. 1, 10 cpv. 2 ODerr e dall'ordinanza sue requisiti igienici – le derrate alimentari possono contenere componenti, additivi, sostanze estranee e microorgansimi (come batteri, lieviti, aspergilli o virus) soltanto in una misura che non pregiudichi la salute;

che secondo l'art. 48 cpv. 1 LDerr è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari, additivi o oggetti d'uso in modo che essi non soddisfino i requisiti di legge (lett. g), come pure chi utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari (lett. b);

che il Laboratorio cantonale ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere prodotto formaggini di capra in cui è stata riscontrata "la presenza diStaphylococcus aureusin quantità superiore al valore limite e di Enterobatteriaceein quantità superiore al valore di tolleranza" (decisione impugnata, pag. 1 a metà);

che il ricorrente si duole anzitutto di non aver "fatto opposizione contro la notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione nei termini previsti" ritenendo in buona fede che, dopo un secondo prelievo risalente al 13 giugno 2002 in cui sarebbe stato riscontrato un miglioramento della situazione, il problema sarebbe stato chiarito senza sfociare in una decisione di multa (ricorso, pag. 1 in basso);

che i nuovi accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale e il miglioramento della situazione non consentivano tuttavia all'interessato di ritenere – per ciò solo – che l'autorità di primo grado avrebbe abbandonato la procedura di contravvenzione;

che la mancata opposizione alla "notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione" del 7 giugno 2002 non ha per altro impedito al ricorrente, comunque sia, di far valere le proprie ragioni in questa sede;

che l'insorgente rileva inoltre come "i formaggini di capra … prodotti siano conformi alla legge" e invita "il Laboratorio cantonale ad effettuare ulteriori prelevamenti" (ricorso, pag. 2 in alto);

che, in concreto, dall'analisi del campione di robiola prelevato il 4 giugno 2002 è emersa la presenza di 218 000 unità per grammo (UFC/g) diStaphylococcus aureus, a fronte di un valore limite legale di 10 000.– UFC/g, così come la presenza di 140 000 UFC/g di Enterobatteriacee, a fronte di un valore di tolleranza legale di 1000 UFC/g (cfr. doc. B);

che dal fascicolo processuale non emergono altresì elementi atti a concludere – né il ricorrente pretende – che gli accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale abbiano sortito esiti inattendibili o finanche errati;

che anche la seconda censura, non supportata da alcun riscontro oggettivo, è destinata quindi all'insuccesso;

che il ricorrente si duole per finire delle "difficoltà che un'azienda agricola di piccole dimensioni comporta", ciò che rende "a volte difficile essere perfettamente in regola" (ricorso, pag. 2 in alto);

che le difficoltà evocate dall'interessato non lo esimevano tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di rispettare le norme federali sulla polizia degli alimenti;

che, dato quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dal Laboratorio cantonale;

che la multa inflitta è altresì proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2 ORI; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.     Intimazione a:

– _________ _________, _________,

– Laboratorio Cantonale, _________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: