opencaselaw.ch

30.2002.60

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-02-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.60/AMM

02 76/806

Bellinzona

17 febbraio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002 presentato da

_________ _________,_________

(rappresentata dalla Fiduciaria _________ SA, _________)

contro

la decisione n. (_________)_________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;

viste                                  le osservazioni del 15 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione,con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________";

che contro tale risoluzione _________ _________si aggrava davanti a questo giudice, chiedendo "che la multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________  _________ a _________", essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 23 agosto 2001);

che la ricorrente ammette in sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";

che l'insorgente sottolinea altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una sensibile riduzione della multa;

che la violazione perpetrata dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che ciò vale a prescindere dal carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;

che la multa inflitta risulta quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione com­messa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente.

3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________,

– Fiduciaria _________ _________, _________,

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     La segretaria: