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30.2002.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-25 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.57/AMM

02 1819/607

Bellinzona

25 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso  del 19 giugno 2002 presentato da

_________ _________,_________ _________

(patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessadalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione emessa il _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere "lavorato in qualità di consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, a favore della ditta _________ _________ _________ SA, _________, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10 aprile 2002);

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli lavorato come consulente commerciale per la ditta _________ _________ _________ SA, con sede in _________, sprovvisto di regolare autorizzazione;

che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – di non aver fornito alcuna consulenza alla società _________ _________ _________ SA, bensì alla _________ _________ con sede in _________, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);

che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il ricorrente avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________ _________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;

che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

– _________ _________, per il tramite dell'avv. _________ _________, _________,

– avv. _________ _________, _________,

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     La segretaria: