Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2002.36/AMM
24751/903
Bellinzona
7 maggio 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002 presentato da
_______ _______,_______
contro
la decisione n._______/_______del_______2002 emessadalla Sezione della circolazione,_______,
viste le osservazioni del 7 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a_______ _______una multa di fr. 40., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20. e le spese di fr. 10., per i seguenti fatti accertati il 20 giugno 2002 in territorio di_______: "Ha posteggiato il veicolo_______superando la durata di parcheggio autorizzata";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;
che_______ _______è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 7 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 48 cpv. 8 prima frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS_______) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere superato la durata di parcheggio autorizzata, in violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che il ricorrente si duole fra l'altro di essersi semplicemente assentato dal veicolo il tempo necessario (circa 4 minuti) a racimolare le monete accettate dal parchimetro, sul quale era per altro scritto in matita "guasto", e di avere poi "inserito un pezzo di 1/2 fr. facendolo scattare ad indicare ca. 20 minuti di buono" (ricorso, pag. 2 in alto);
che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a confutare la versione dei fatti fornita dall'interessato;
che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_______ _______,_______,
Sezione della circolazione,_______.
Il giudice: La segretaria: