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30.2002.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-18 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.36/AMM

24751/903

Bellinzona

7 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002 presentato da

_______ _______,_______

contro

la decisione n._______/_______del_______2002 emessadalla Sezione della circolazione,_______,

viste                                  le osservazioni del 7 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a_______ _______una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 20 giugno 2002 in territorio di_______: "Ha posteggiato il veicolo_______superando la durata di parcheggio autorizzata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;

che_______ _______è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 7 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 48 cpv. 8 prima frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS_______) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere superato la durata di parcheggio autorizzata, in violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;

che il ricorrente si duole – fra l'altro – di essersi semplicemente assentato dal veicolo il tempo necessario (circa 4 minuti) a racimolare le monete accettate dal parchimetro, sul quale era per altro scritto in matita "guasto", e di avere poi "inserito un pezzo di 1/2 fr. facendolo scattare ad indicare ca. 20 minuti di buono" (ricorso, pag. 2 in alto);

che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a confutare la versione dei fatti fornita dall'interessato;

che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

_______ _______,_______,

Sezione della circolazione,_______.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: