Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2002.19/AMM
19100/990
Bellinzona
21 aprile 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da
____________________,__________
(rappresentato dalla __________Compagnia __________di ____________________SA,__________)
contro
la decisione n. __________/__________del __________2002 emessadalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a ____________________una multa di fr. 300., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60. e le spese di fr. 20., per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:
"Ha circolato con la vettura__________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)";
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;
che ____________________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere quale accompagnatore di un allievo conducente omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;
che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce fra l'altro di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250. inflittagli dalla Polizia cantonale;
che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);
che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;
per questi motivi, visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
____________________d'assicurazione di ____________________SA, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: