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30.2002.19

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-08-16 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.19/AMM

19100/990

Bellinzona

21 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da

____________________,__________

(rappresentato dalla __________Compagnia __________di ____________________SA,__________)

contro

la decisione n. __________/__________del __________2002 emessadalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a ____________________una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:

"Ha circolato con la vettura__________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;

che ____________________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;

che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.– inflittagli dalla Polizia cantonale;

che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);

che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;

per questi motivi,                visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

– ____________________d'assicurazione di ____________________SA, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: