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30.2002.17

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-12 · Italiano TI
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Incarto n.30.2002.17/AMM

16948/909

Bellinzona

18 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 30 luglio 2002 presentato da

____________________,__________

(patrocinato dall'avv. ____________________, __________)

contro

la decisione n. __________/__________del __________2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 12 luglio 2002, ha inflitto a ____________________una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 10 gennaio 2002 in territorio di __________:

"alla guida della vettura__________s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;

che ____________________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 luglio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale di ____________________– di per sé ammissibile – non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";

che dal rapporto di polizia del 31 gennaio 2002 emerge quanto segue (pag. 4):

"La protagonista__________circolava su via__________diretta verso__________ad una velocità dichiarata di 50 km/h. Giunta nei pressi del ristorante__________, si vedeva ostruita la carreggiata dal veicolo condotto dal__________che, partito dal posteggio del ristorante, era intenzionato ad immettersi su via__________diretto verso__________.

__________dichiarava di aver notato il veicolo del__________fermo perpendicolarmente alla carreggiata e di aver rallentato preventivamente.Quando quest'ultimo avanzava ostacolandole il passaggio frenava bruscamente ma non riusciva ad evitare la collisione.

__________affermava di aver raggiunto lo sbocco sulla via__________partendo dal vicino parcheggio del ristorante__________. Pur avendo notato il sopraggiungere della__________, si immetteva sulla via principale ritenendo di avere sufficiente spazio e tempo. Quando si trovava ancora sulla corsia della protagonista__________, avveniva la collisione tra le due vetture";

che il ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente accertata dalla polizia (cfr. ricorso, pag. 2 in basso), ma insiste nel sostenere di essersi immesso sulla strada cantonale solo dopo aver "compiutamente valutato la situazione" e aver "avuto motivo di ritenere che la signora __________fosse ancora lontana" (ricorso, pag. 3 verso il basso);

che l'insorgente ne desume di non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe dovuto – con ogni verosimiglianza – all'eccessiva velocità dell'altro veicolo, "certamente superiore a quella dichiarata ed ammessa di 50 km/h" (ricorso, pag. 3 in fondo e pag. 5 in alto);

che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'interessato, nondimeno, considera la colpa dell'altro conducente grave al punto da interrompere ogni nesso causale fra il proprio agire e la collisione (ricorso, pag. 6 in alto);

che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile circolante sulla pubblica via, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto l'altra vettura – ch'essa circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, per ammissione dello stesso ricorrente, pur ritenendo "di riuscire a passare senza creare pericoli" egli ha avuto l'impressione "che l'altro veicolo circolasse a forte velocità" ed era altresì "convinto che la vettura … fosse più lontana" (verbale d'interrogatorio del 10 gennaio 2002, pag. 2, allegato al rapporto di polizia citato);

che, ciò posto, l'interessato non avrebbe dovuto "parti[re] con decisione onde raggiungere la [sua] corsia di marcia" (verbale citato, pag. 2 in alto), bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC – il passaggio dell'automobile che circolava sulla strada cantonale;

che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;

che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.     Intimazione a:

– ____________________, __________,

– avv. ____________________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: