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30.2002.15

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-19 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 prima frase);

che in caso di violazione del

divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC);

che la Sezione della

circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere

"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________,

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente non nega di

aver commesso l'infrazione rimproveratagli, limitandosi a dichiarare che

"avrei potuto saldare la contravvenzione e non badare all'accaduto, ma

trovo senza senso come un cittadino con una semplice segnalazione ti possa

'disturbare' in questo modo" (ricorso, a metà);

che l'argomentazione

ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove

solo si consideri come il diritto di un privato di avviare una procedura di

contravvenzione per divieto di parcheggio sul proprio fondo è sancita dai

predetti art. 375bis e 375ter CPC;

che, in simili circostanze, il

ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per

altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

pronuncia:

1.     Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La

segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2002.15/AMM

Bellinzona

8 aprile 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 23 luglio 2002 presentato da

____________________,__________

contro

la decisione del 19 luglio 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione della circolazione,con decisione del 19 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 marzo 2002 in territorio di __________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2002 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affliggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, limitandosi a dichiarare che "avrei potuto saldare la contravvenzione e non badare all'accaduto, ma trovo senza senso come un cittadino con una semplice segnalazione ti possa 'disturbare' in questo modo" (ricorso, a metà);

che l'argomentazione ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il diritto di un privato di avviare una procedura di contravvenzione per divieto di parcheggio sul proprio fondo è sancita dai predetti art. 375bis e 375ter CPC;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: