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20.2003.85

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-01-23 · Italiano TI
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Incarto n.20.2003.85

DAC 457/2002

Bellinzona

23 gennaio 2003

Decreto di rateazione della multa

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAC __________/__________ di data __________ __________ 2002 nei confronti di

____________________, __________.__________.__________, di __________ e __________ n. __________ __________ __________, nato a __________, cittadino iracheno, domiciliato a __________, Via __________, celibe,

per il reato diVie di fatto, Furto, Rapina, Danneggiamento, Violazione di domicilio, Furto d'uso, Conducenti senza licenza di condurre, Conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, Abuso della licenza e delle targhe, Infrazione alla LF sugli stupefacenti art. 19/1, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP, art. 139 Cifra 1 CP, art. 140 Cifra 1 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP, art. 94 Cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS, art. 96 Cifra 2 cpv. 1 LCS, art. 97 Cifra 1 LCS, art. 19a LS

ed ora                               per statuire sull’istanza 17 gennaio 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr.  pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che:           -     giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

-     dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

-     la proposta dell'istante risulta tuttavia inaccettabile, poiché dilazionerebbe oltremisura l'incasso del dovuto;

-     una dilazione di 10 mesi appare sufficiente per far fronte all'obbligo di pagamento, ammontando l'importo di ogni rata ad una cifra ragionevole;

richiamato                         l’art. 347 CPP,

decreta:1.In parziale accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 650.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAC __________/__________del ____________________ 2002,in 10rate mensili, la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

2.Intimazione come di rito a:

Ministero Pubblico__________, Bellinzona,

__________ __________, __________, __________,

Il presidente:                                                                la segretaria:

Marco Kraushaar                                                          Isabella Marchetti