Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 CPP; DTF 138 IV 157 consid. 2.2.) dalla notifica della sentenza.
E. 2 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa (art. 84 cpv. 1 CPP). Il cpv. 3 di detto disposto precisa che, se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica il suo giudizio in un nuovo dibattimento. Tuttavia, le parti possono rinunciare alla comunicazione pubblica del dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 3 CPP): in questo caso, la notifica del dispositivo alle parti avviene nelle modalità indicate all’art. 85 CPP (Schmid, op. cit., 2° ed. 2013, ad art. 84 n. 4, pag. 146; Macaluso/Toffel, Commentaire romand, op. cit., 1°ed. 2011, ad. art. 84 n. 12 segg. pag. 307 seg.).
E. 2.1 In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta. La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
E. 2.2 Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP - disposizione che ha codificato la giurisprudenza precedente (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.2.) - la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
E. 2.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo (per esempio, a seguito di una richiesta da parte del destinatario): gli accordi tra il cliente e la Posta non possono, quindi, derogare all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. Conseguentemente, nel caso in cui il destinatario chieda all’ufficio postale di conservare la lettera oltre il termine usuale dei 7 giorni, l’invio raccomandato è reputato notificato non al momento del ritiro effettivo ma all’ultimo giorno del normale termine di giacenza (STF 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; STF 6B_2398/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.5).
E. 2.4 Una persona deve inoltre attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne: questa circostanza impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che esse devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate. Questo dovere procedurale sorge con l’apertura del procedimento penale e perdura durante tutto il suo svolgimento (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.3.1.; Schmid, StPO Praxiskommentar, 2° ed., 2013, ad art. 85 CPP, n. 9, pag. 148; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 6, pag. 423).
E. 2.5 Infine, l’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (STF 6B_465/2012 del 12.9.2012, consid. 5.3.). Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (STF 6B_463/2014 del 18.09.2014, consid. 2.2, STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.4.1.; Arquint, in: Basler Kommentar, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 11, pag. 577; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 7, pag. 424).
E. 3 Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. L’art. 91 cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno. Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (Riedo, in: Basler Kommentar, op. cit. ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93,
n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, in: Commentario CPP, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 206). nel caso concreto
E. 4 Lo scritto del 21 dicembre 2017 di __________ (coniuge dell’appellante) non è stato considerato da questa Corte quale annuncio d’appello, sia (e principalmente) perché prematuro – posto che il giudice di prime cure non aveva ancora deliberato - sia perché __________ – in assenza di una valida procura - non poteva validamente rappresentare la moglie.
E. 5 Come visto, il 29 dicembre 2017 la Pretura penale ha intimato alle parti il (solo) dispositivo della sentenza (senza le motivazioni). Ritenuto come si possa prescindere dall’annuncio d’appello solo ed unicamente nel caso in cui il giudice di prime cure intimi direttamente la sentenza già motivata (DTF 138 IV 157, consid. 2) e che ciò non è avvenuto in concreto, lo scritto del 20 gennaio deve essere interpretato quale annuncio di appello (benché indirizzato all’autorità sbagliata). Esso può, dunque, essere ritenuto tempestivo unicamente se presentato entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza.
E. 6 Secondo il www.posta.ch/trackandtrace informazioni inerenti al recapito n. 98.41.902926.00319241 R Svizzera, il dispositivo del giudizio di primo grado è stato spedito venerdì 29 dicembre
2017. Martedì 2 gennaio 2018, l’ufficio postale ha avvisato AP 1 della raccomandata con scadenza al 9 gennaio 2018. Nonostante lunedì 8 gennaio 2018 l’insorgente abbia chiesto e ottenuto il prolungamento del termine di ritiro fino al 3 marzo 2018, la raccomandata è stata ritirata sabato 13 gennaio 2018.
E. 7 Considerata la giurisprudenza sopra indicata ( DTF 127 I 31 consid. 2a/aa) il termine di dieci giorni per presentare l’annuncio di appello contro il giudizio 29 dicembre 2017 ha iniziato a decorrere il 9 gennaio 2018, cioè l’ultimo giorno di giacenza utile della raccomandata. Il termine è, pertanto, scaduto il 19 gennaio 2018.
E. 8 Che l’annuncio di appello sia stato consegnato alla posta il 20 gennaio 2018 è confermato sia dalla stessa insorgente sia dal tracciamento www.posta.ch/trackandtrace (informazioni inerenti al recapito n. 98.00.991701.00360189 R Svizzera) che documenta la consegna della raccomandata all’ufficio postale di __________ il sabato 20 gennaio 2018. L’annuncio di appello è, pertanto, tardivo.
E. 9 Nello scritto 18 giugno 2018 e, poi, nelle osservazioni del 20 luglio 2018, __________ ha, fra l’altro, citato l’art. 94 CPP. Quand’anche si volesse ritenere che, con il riferimento a tale disposto, ella volesse presentare un’istanza di restituzione dei termini (ex art 94 CPP), essa andrebbe, comunque, dichiarata irricevibile nella misura in cui, pur applicando la massima diligenza nella lettura, non si riesce a scorgere, nelle confuse argomentazioni sviluppate dalla scrivente, quale sia il motivo che le avrebbe impedito di rispettare il termine per l’annuncio d’appello (sull’obbligo di motivazione come condizione formale per l’entrata in materia dellistanza: STF 6B_1074/2015 del 19 novembre 2015, consid. 3.1.1; STF 6B_722/2014 del 17 dicembre 2014, consid. 2.1; Riedo, in: Basler Kommentar , op.cit., 2° ed. 2014, ad art. 94 CPP, n. 68, pag. 639; Stoll, in: Commentaire romand, op. cit., 1° ed., 2011, ad art. 94, n. 12, pag. 345). Per questi motivi, visti gli art. 82, 84 cpv. 3, 85, 87, 89 segg., 90 cpv. 1, 91 cpv. 1, 93, 94, 399, 351 cpv. 3, 403 cpv. 2 e 3 CPP; nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L’appello di AP 1 del 20 gennaio 2018 è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 500.- sono posti a carico di AP 1. 3. Intimazione a: - 4. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2018.48
Locarno
31 agosto 2018/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Mattia Cogliati, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata il 20 gennaio 2018 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 dicembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il7 febbraio 2018)
e ora chiamata a decidere in merito alla tempestività dellavvio della procedura
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
Per questi motivi,
visti gli art. 82, 84 cpv. 3, 85, 87, 89 segg., 90 cpv. 1, 91 cpv. 1, 93, 94, 399, 351 cpv. 3, 403 cpv. 2 e 3 CPP;
nonché, sulle spese, lart. 428 CPP e la LTG,
pronuncia:
2.Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 500.-
sono posti a carico di AP 1.
-
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario