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6B_1060/2018

Annuncio di appello tardivo (ripetuta diffamazione),

Bundesgericht · 2018-11-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 9 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1060/2018

Sentenza del 9 novembre 2018

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Annuncio di appello tardivo (ripetuta diffamazione),

ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.48).

Considerando:

che, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto B.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--;

che il dispositivo della sentenza è stato intimato alle parti lo stesso giorno;

che l'imputata ha comunicato il 20 gennaio 2018 alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) di volere impugnare il giudizio di primo grado, la cui motivazione è stata intimata alle parti il 7 febbraio 2018;

che, con sentenza del 31 agosto 2018, la CARP ha ritenuto tardivo l'annuncio di appello del 20 gennaio 2018 ed ha quindi dichiarato l'impugnativa inammissibile;

che B.________ e il marito A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);

che la tempestività del ricorso in esame e la legittimazione ricorsuale di A.________, il quale non aveva la veste di imputato nel procedimento penale e non ha partecipato alla procedura dinanzi alle istanze cantonali, possono rimanere indecise;

che, quale parte nella procedura dinanzi alla Corte cantonale, B.________ è abilitata a fare valere che la Corte cantonale a torto si sarebbe rifiutata di entrare nel merito dell'appello;

che l'oggetto del litigio in esame è infatti circoscritto alla questione dell'inammissibilità dell'appello per il fatto che il rimedio sarebbe stato annunciato tardivamente;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);

che spettava quindi ai ricorrenti spiegare, in modo puntuale, perché la CARP avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 399 cpv. 1 CPP , interpretando lo scritto del 20 gennaio 2018 quale annuncio di appello e accertandone la tardività;

che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano con tale questione e non censurano quindi con una motivazione conforme alle esposte esigenze la violazione delle disposizioni del CPP applicate in concreto dalla Corte cantonale;

ch'essi sembrano peraltro confondere l'annuncio di appello, che deve essere presentato al tribunale di primo grado entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della sentenza (cfr. art. 399 cpv. 1 CPP ), con la dichiarazione scritta di appello, che deve essere inoltrata al tribunale di appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cfr. art. 399 cpv. 3 CPP );

che i ricorrenti espongono essenzialmente argomentazioni concernenti le varie procedure svolte o pendenti anzitutto in sede cantonale e sollevano contestazioni generali relative ad una pretesa inadeguatezza dell'organizzazione giudiziaria cantonale, formulando altresì richieste di risarcimento nei confronti delle autorità e di altre persone;

che si tratta al riguardo di critiche generiche che esulano dall'oggetto del litigio, come visto limitato alla questione della tardività dell'annuncio d'appello, e di conseguenza inammissibili;

che il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano a pretesi motivi di ricusa nei confronti dei magistrati cantonali, segnatamente della Presidente e del Vicepresidente della CARP;

che, come noto ai ricorrenti, la domanda deve essere presentata nella sede cantonale appena conosciuto il motivo di ricusazione e che, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, essi non possono prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata a loro sfavorevole ( art. 58 cpv. 1 CPP ; DTF 140 I 240 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.5; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.1);

che peraltro, in concreto, il Vicepresidente della CARP non ha fatto parte del collegio giudicante, sicché la critica è inconferente;

che comunque, rimproverando alla Presidente della CARP asseriti interessi nella causa e imprecisate manchevolezze procedurali, essi non fanno valere specifici motivi di ricusazione previsti dall' art. 56 CPP ;

che, analogamente, la domanda di astensione di giudici federali e cancellieri, pure formulata in maniera generica, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 LTF , è priva di fondamento ed irricevibile;

che su questo aspetto e sulla richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte giudicante può inoltre essere rinviato a precedenti giudizi del Tribunale federale, che già riguardavano i ricorrenti (sentenze 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2);

che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni