Confermato il proscioglimento dal reato di registrazione clandestina di conversazioni dell’imputato che ha registrato un interrogatorio di polizia che, necessariamente, non verte su temi privati riguardanti l’agente interrogante. Commisurazione della pena, concorso di reati
Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 (per un totale di fr.1'500.-) – pena condizionalmente sospesa per un
periodo di prova di 5 anni – e alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva
di 10 giorni (dispositivo n. 2).
Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da
fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal
Ministero pubblico il 25 gennaio 2012 nei confronti di IM 1, ne ha tuttavia
prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 4 anni
(dispositivo n. 3).
Il giudice di prime cure ha anche ordinato il dissequestro e la riconsegna
a IM 1 del cellulare iPhone 5 (IMEI __________) sequestratogli il 17 aprile
2014, nonché delle due carte SIM Swisscom e della custodia di colore arancione
sequestrategli in stessa data (dispositivo n. 6), e ha posto tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 1'370.- (già compresa la somma di
fr. 500.- per la motivazione scritta) a carico dello Stato nella misura di
fr. 540.-, per il resto a carico di IM 1 (dispositivo n. 7), al quale ha
assegnato un’indennità di fr. 100.- giusta l’art. 428 (
recte
429)
cpv. 1 lett. b CPP (dispositivo n. 5).
C.
Ricevuto il
dispositivo della sentenza in data 8 giugno 2015, il PP ha presentato annuncio
di appello con scritto 11 giugno 2015.
D.
Con decreto di accusa
DAC 417/2015 emanato in altra procedura il 17 dicembre 2015 e passato in
giudicato, il Ministero pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, furto d’uso di veicolo,
guida senza autorizzazione per fatti avvenuti in data 9 e 29 ottobre 2015.
Quindi, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CP e art. 19 (
recte
49) cpv. 2 per
analogia, revocata la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di
75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi
fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012, lo ha
condannato alla pena unica di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.-
cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 120 giorni.
E.
Ricevuta la
motivazione scritta, il PP ha, il 6 aprile 2016, tempestivamente trasmesso a
questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare i dispositivi
n. 1 (nella misura in cui non conferma l’imputazione di registrazione
clandestina di conversazioni), 2.1, 2.2, 4, 5 e 7 e postulando in sostanza che IM
1 sia dichiarato autore colpevole anche del reato di registrazione clandestina
di conversazioni e venga condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 1'800.-, pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per un totale di fr. 6'000.-,
decretata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015.
Non impugnati sono rimasti i dispositivi 3 e 6.
F.
In occasione del
pubblico dibattimento di appello, esperito il 18 luglio 2016, il PP ha confermato
quanto chiesto con la dichiarazione di appello 6 aprile 2016, mentre la difesa
ha postulato la conferma della sentenza di primo grado.
Considerato
1.
Con il suo appello,
il PP contesta in primo luogo l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di
registrazione clandestina di conversazioni ai sensi dell’art. 179
ter
CP, che il primo giudice ha fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 108 IV 161
). In sede di requisitoria, il PP ha
ricordato che la sentenza di primo grado si fonda su una giurisprudenza del TF
che è datata e criticata dalla dottrina e che a favore di una riconsiderazione
della stessa militano motivi legati alla proliferazione di strumenti di
registrazione e al buono svolgimento degli interrogatori in sede di procedura
preliminare, nonché l’entrata in vigore del CPP, il cui art. 69 cpv. 3 elenca
espressamente le procedure “non pubbliche” in ambito penale.
Dal canto suo, la Difesa ha sostenuto che le argomentazioni del PP
sono inconferenti: determinante è l’interesse giuridico protetto dalla norma,
che non è cambiato.
2.
Giusta l’art. 179
ter
cpv. 1 CP, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno
o con una pena pecuniaria chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori,
registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi.
2.1.
Con la DTF 108 IV 161,
con cui confermava una sentenza del 12 maggio 1982 del Tribunale cantonale del
Canton Grigioni (PKG 1982 S. 78), il Tribunale federale, avvalendosi di
un’interpretazione sistematica, e in particolare dei titoli e delle note
marginali, ha precisato che il bene giuridico tutelato dall’art. 179
ter
CP è, anche se ciò non è espressamente menzionato nel testo della disposizione,
la sfera personale riservata, ossia la sfera segreta o privata, come si può
leggere nelle versioni tedesca e francese del Titolo terzo del CP e della cifra
marginale 2 di detto titolo –
der Geheim- oder Privatbereich
,
rispettivamente
le domaine secret ou le domaine privé
(DTF 108 IV 161
consid. 2b).
Da ciò discende, prosegue il TF, che non tutte le conversazioni
non pubbliche godono della tutela penale di cui all’art. 179
ter
CP,
bensì solo le conversazioni appartenenti all’ambito privato, segnatamente
quelle di natura personale, ma anche quelle di affari. Diverso è il caso,
invece, di un interrogatorio condotto da un agente di polizia o da altra
autorità inquirente nello svolgimento delle sue funzioni ufficiali, per lo meno
nella misura in cui la conversazione si mantiene nell’ambito del procedimento
in corso. Una conversazione tenuta nell’adempimento di un dovere di diritto
pubblico non rientra nella sfera privata dei partecipanti, giacché essi non
vengono lesi nella loro libertà personale riguardo alla comunicazione con altre
persone (DTF citata, consid.
2c, con riferimento a
Schulz
, Der strafrechtliche Schutz der
Geheimsphäre, SJZ 67 [1971] pag. 304 seg.).
Se e nella misura in cui la registrazione della conversazione
disturba o impedisce il regolare svolgimento del mandato ufficiale, ciò
riguarda l’ambito di tutela dell’amministrazione della giustizia, che,
tuttavia, non è tutelata dagli art. 179 segg. CP (DTF citata,
ibid.
).
Secondo il Tribunale federale, dunque, il fatto che la
conversazione appartenga alla sfera privata è a tutti gli effetti un
presupposto oggettivo per la realizzazione del reato (DTF citata, consid. 2d).
Se è vero che la giurisprudenza illustrata è criticata da diversi
autori, vero è anche che – come osservato dal Tribunale cantonale del Canton
Zurigo in una sentenza piuttosto recente, con cui il tribunale zurighese ha
convincentemente motivato la sua decisione di non scostarsi da quanto stabilito
dal TF (ZH-Obergericht, sentenza SB130424 del 27 agosto 2014, consid. 2.5.6
seg.) – la dottrina per lo più non argomenta le critiche avanzate né si
confronta con l’argomentazione dell’Alta Corte (cfr.
von Ins/Wyder
, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed.
2013, n. 13 ad art. 179
bis
CP;
Hurtado
Pozo
, Droit pénal, Partie spéciale, 2a ed. 2009, n. 2203, pag. 652;
Donatsch
, Strafrecht III, 10a ed. 2013,
pag. 402;
Stratenwerth/Jenny/Bommer
,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ed. 2010, n. 25, pag. 268). Ed è
convincente anche la risposta del tribunale zurighese all’argomento secondo cui
la protezione dalla conservazione e dalla riproduzione in tutt’altro contesto
di esternazioni fugaci e strettamente legate alla situazione andrebbe garantita
ai partecipanti a una conversazione, anche se svolta nell’espletazione di un
pubblico ufficio, tanto più che quale oggetto di una tale conversazione
ufficiale potrebbero affiorare anche temi di carattere strettamente privato. In
una tale conversazione, infatti, per esempio un interrogatorio di polizia, i
temi di natura strettamente privata suscettibili di essere toccati
riguarderanno la persona interrogata, e non certo l’agente interrogante, che
agisce e pone le debite domande sottostando, tra l’altro, al dovere ex art. 78
CPP di verbalizzare l’interrogatorio, per cui non rimane spazio per
esternazioni fugaci e legate alla situazione e per il relativo bisogno di
protezione da conservazione e riproduzione (cfr. ZH-Obergericht, sentenza citata,
consid.
2.5.7 con rif. a
Schubart
,
Kommentar zum schweizerischem Strafrecht, BT III, ed. 1984, pag. 97).
Altri motivi per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale
federale non si ravvisano. In particolare, nulla cambia a quanto esposto il
fatto che l’interrogatorio si svolga nell’ambito di una procedura “non
pubblica” ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP, ritenuto come il fatto che una
procedura non sia pubblica non significhi, all’evidenza, che essa appartenga alla
sfera privata ai sensi degli art. 179 segg. CP.
2.2.
In concreto, agli atti
vi sono sia il verbale sia la registrazione che la polizia ha estratto dal
telefono cellulare sequestrato all’imputato. Da entrambi risulta chiaramente
come l’interrogatorio vertesse sulla procedura allora in corso a carico
dell’imputato e come né quest’ultimo né il querelante si siano espressi su
alcunché di personale esulante dall’ambito della procedura (cfr. PS IM 1
17.04.2014, all. RPG 18.04.2014). Né il querelante pretende il contrario (cfr.
Querela penale 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014, pag. 3).
Il presupposto oggettivo posto dalla giurisprudenza federale,
ossia che la conversazione appartenga alla sfera personale, privata, non è
dunque adempiuto e, di conseguenza, l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di
registrazione clandestina di conversazioni va confermata.
3.
Con il Tribunale
federale va ancora ricordato che, nella misura in cui disturba o intralcia il
regolare svolgimento di un interrogatorio, una registrazione può essere
impedita o interrotta, per esempio privando l’interrogato, in caso di una sua
mancata ottemperanza, dell’apparecchio registratore durante l’interrogatorio
(DTF 108 IV 161 consid. 3). Tali misure rientrano nel campo della polizia delle
udienze (art. 63 CPP) e, con l’eccezione delle sanzioni disciplinari (art. 64
CPP), possono essere esercitate dalla polizia durante lo svolgimento degli atti
procedurali di sua competenza, nonostante che ad essa non spetti in alcun
momento la formale direzione del procedimento (art. 61 CPP; cfr.
Jent
, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 61 CPP;
Schmid
, StPO, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 61
CPP).
L’AP ha, peraltro, agito in questo senso, quando si è fatto
consegnare il cellulare, seppur a titolo di sequestro (cfr. RPG 18.04.2014,
pag. 2)
4.
Il procuratore
pubblico censura, poi, la commisurazione della pena operata dal primo giudice,
che ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da
fr. 30.- cadauna per un totale di fr. 1'500.-, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, nonché alla multa di
fr. 300.-, e che non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla
pena di 75 aliquote giornaliere da fr. 80 cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 6'000.- decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio
2012 nei confronti dell’imputato, prolungandone tuttavia di un anno il periodo
di prova, inizialmente fissato a 4 anni.
Il PP chiede che IM 1 sia condannato ad una pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, per complessivi fr. 1'800.-,
non sospesa condizionalmente, e precisa che tale pena è da intendersi quale
pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da
fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.- irrogata dal Ministero
pubblico con DAC 17 dicembre 2015, passato in giudicato, per i fatti commessi
dall’imputato in date 9 e 29 ottobre 2015.
4.1.
Gli art. 91 cpv. 2,
91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr prevedono, rispettivamente,
- che
chiunque si rende colpevole di guida in stato di inattitudine di un veicolo a
motore con concentrazione qualificata di alcol,
- che
il conducente di un veicolo a motore colpevole di elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida di veicolo a motore,
-
che
chiunque si rende colpevole di furto d’uso di un veicolo o di guida senza
autorizzazione di un veicolo a motore
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria.
4.2.
Giusta l’art. 47 CP,
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
4.3.
Secondo l’art. 49
cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
modo vincolato al massimo legale del genere di pena (cpv. 1). Se deve giudicare
un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro
fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia
punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati
compresi in un unico giudizio (cpv. 2).
4.4.
I reati oggetto della
presente procedura e di cui l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole sono
guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e
risalgono al 20 aprile 2014. Essi sono, dunque, anteriori al DAC 17 dicembre
2015, con cui il Ministero pubblico ha condannato l’imputato alla pena
pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, pena unica
intesa assorbire anche i reati giudicati con il DA 25 gennaio 2012. L’infrazione
di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr, tuttavia,
costituisce una contravvenzione che è punita con una multa, cioè con una pena
di genere diverso da quella comminata dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.
Nell’applicazione del concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv.
2 CP, per la determinazione di un’ipotetica pena vanno, dunque, presi in
considerazione i seguenti reati:
- 2
episodi di guida in stato di inattitudine di veicolo a motore con
concentrazione qualificata di alcol (art. 91 cpv. 2 LCStr)
commessi il 16 maggio 2010 e il 9 ottobre 2015;
- 3
episodi di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida di
veicolo a motore (art. 91a cpv. 1 LCStr)
commessi il 16 maggio 2010, il 20 aprile 2014 e il 29 ottobre
2015;
- un furto d’uso di un
veicolo (art. 94 cpv. 1 LCStr)
commesso il 9 ottobre 2015;
- un’episodio
di guida senza autorizzazione di un veicolo a motore (art. 95 cpv. 1 lett. b
LCStr)
commesso il 9 ottobre 2015.
4.5.
Pur tenuto conto dei
due precedenti DA a suo carico per reati di analoga natura (DA 14 marzo 2007
del MP di Zürich-Limmat, Canton Zurigo e DA 25 gennaio 2012 del MP del Canton
Ticino), questa Corte, considerato il meccanismo del concorso posto dall’art.
49 cpv. 1 CP, ritiene che per i reati elencati al punto precedente non possa
essere inflitta una pena superiore alle 130 aliquote.
Essendo questa pena totalmente aggiuntiva a quella di 120 aliquote
già inflitta con il DAC del dicembre 2015, in questa sede IM 1 viene condannato
alla pena di 10 aliquote. L’ammontare dell’aliquota è confermato in
fr. 30.-.
4.6.
Vista la distanza
temporale del primo precedente specifico (elemento già considerato dal primo
giudice), e ritenuto che l’effettività della sanzione inflitta con il DAC del
17 dicembre 2015 appare atta a trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati,
supportandone la prognosi, la pena può essere condizionalmente sospesa.
Il periodo di prova va, tuttavia, fissato in 5 anni.
4.7.
Confermata è la multa
di fr. 300.- inflitta dal primo giudice per l’nfrazione di guida in stato di
inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr.
Tuttavia, trattandosi di una multa a sé
stante e non di una multa inflitta contestualmente alla sospensione
condizionale giusta
l’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sostitutiva
ex art. 106 cpv. 2 CP va ridotta da 10 a 3 giorni.
Tasse, spese e
indennità
5.
La liquidazione
degli oneri processuali di primo grado, per fr. 870.- senza motivazione
scritta e fr. 1'370.- con motivazione scritta, è stata operata dal primo
giudice in ragione di un terzo a carico dello Stato e di due terzi a carico
dell’imputato, con ripartizione della maggiorazione di fr 500.- per la
motivazione scritta fra le parti che l’hanno richiesta.
Visto l’esito dell’appello e ritenuto che anche l’imputato ha
annunciato l’appello, poi ritirato, la liquidazione degli oneri processuali di
primo grado di complessivi fr. 1'370.-, in misura di fr. 540.- a
carico dello Stato e di fr. 830.- a carico dell’imputato, va confermata
(art. 428 cpv. 3 CPP).
Altrettanto ne è dell’indennità di fr. 100.- ex art. 429 cpv.
1 lett. b CPP assegnata a IM 1 per il procedimento di primo grado.
Le spese procedurali di
appello, che comprendono le spese per la difesa d’ufficio, sono poste a carico
dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Essendo l’imputato al beneficio della difesa d’ufficio per il
procedimento di appello, non vi è luogo di assegnargli alcuna indennità ex art.
429 cpv. 1 lett. a CPP per il presente procedimento.
Nota d’onorario
6.
La nota
professionale del difensore d’ufficio per la procedura d’appello è stata
tassata così come esposta.
In applicazione per analogia dell’art. 436 cpv. 2 CPP, ritenuto
come l’appello del PP sia respinto, l’imputato, in caso di ritorno a miglior
fortuna, non potrà essere chiamato a rimborsare allo Stato l’importo
riconosciuto a favore del suo difensore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 130
segg., 139, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
E. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; 42 segg., 47 segg. e 179 ter CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr; nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. 2. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1 (per quanto esula dal proscioglimento dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni) e 6 sono passati in giudicato: 2.1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni. 2.2. IM 1 è condannato per il reato di guida in stato d’inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida: 2.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento), a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila) irrogata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015; 2.2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. 2.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni. 2.2.3. al pagamento degli oneri processuali di primo grado nella misura di fr. 830.-. La rimanenza (fr. 540.-) rimane a carico dello Stato. 2.3. A IM 1 è assegnata un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. 100.- per il procedimento di primo grado. 3. Le spese per la difesa d’ufficio relative alla procedura di appello sono a carico dello Stato. 3.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 360.00
- spese fr. 38.00
- IVA (8%) fr. 31.85 Totale fr. 429.85 da porre a carico dello Stato. 3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario. 3.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 4. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1000.- sono posti a carico dello Stato. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Corte di appello e di revisione penale 25.07.2016 17.2016.72 Tessin Corte di appello e di revisione penale 25.07.2016 17.2016.72 Ticino Corte di appello e di revisione penale 25.07.2016 17.2016.72
Confermato il proscioglimento dal reato di registrazione clandestina di conversazioni dell’imputato che ha registrato un interrogatorio di polizia che, necessariamente, non verte su temi privati riguardanti l’agente interrogante. Commisurazione della pena, concorso di reati
Incarto n. 17.2016.72 17.2016.136 Locarno 25 luglio 2016/mi In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Felipe Buetti, vicecancelliere nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 giugno 2015 dal PP contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 5 aprile 2016) nei confronti di IM 1 rappr. dall’avvDI 1 richiamata la dichiarazione di appello 6 aprile 2016; esaminati gli atti; ritenuto: A. con decreto d’accusa DA 2626/2014 del 18 giugno 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di
1. registrazione clandestina di conversazioni per avere, in data 17 aprile 2014 a Lugano presso gli uffici della Polizia cantonale, senza l’assenso dell’interlocutore, registrato su un supporto del suono, segnatamente sulla memoria del suo cellulare IPhone 5, una conversazione non pubblica cui partecipava, in particolare l’interrogatorio che stava subendo in veste di imputato da parte dell’ispettorePC 1;
2. guida in stato di inattitudine per avere, a _________ in data 20 aprile 2014, condotto l’autovettura Suzuki Samurai targata __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: primo esame 1.76 – secondo esame 1.83 grammi per mille) accertata tramite apparecchio etanografico;
3. elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida per essersi intenzionalmente opposto, in data 20 aprile 2014, dopo esplicito ordine degli agenti di Polizia intervenuti presso il Bar __________ ove stava arrecando disturbo e dove era giunto a bordo della suddetta sua vettura, alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti dagli art. 179ter CP, 91 cpv. 1 2a frase (recte cpv. 2) LCStr e 91a cpv. 1 LCStr; e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 75 giorni. B. A seguito dell’opposizione interposta il 27 giugno 2014 e dopo il pubblico dibattimento tenutosi i giorni 20 e 27 maggio 2015, il giudice della Pretura penale ha assolto IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni (dispositivo
n. 4), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr (con concentrazione non qualificata di alcol nel sangue) e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (dispositivo
n. 1), condannandolo alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- (per un totale di fr.1'500.-) – pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 5 anni – e alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (dispositivo n. 2). Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012 nei confronti di IM 1, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 4 anni (dispositivo n. 3). Il giudice di prime cure ha anche ordinato il dissequestro e la riconsegna a IM 1 del cellulare iPhone 5 (IMEI __________) sequestratogli il 17 aprile 2014, nonché delle due carte SIM Swisscom e della custodia di colore arancione sequestrategli in stessa data (dispositivo n. 6), e ha posto tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'370.- (già compresa la somma di fr. 500.- per la motivazione scritta) a carico dello Stato nella misura di fr. 540.-, per il resto a carico di IM 1 (dispositivo n. 7), al quale ha assegnato un’indennità di fr. 100.- giusta l’art. 428 (recte 429) cpv. 1 lett. b CPP (dispositivo n. 5). C. Ricevuto il dispositivo della sentenza in data 8 giugno 2015, il PP ha presentato annuncio di appello con scritto 11 giugno 2015. D. Con decreto di accusa DAC 417/2015 emanato in altra procedura il 17 dicembre 2015 e passato in giudicato, il Ministero pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, furto d’uso di veicolo, guida senza autorizzazione per fatti avvenuti in data 9 e 29 ottobre 2015. Quindi, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CP e art. 19 (recte
49) cpv. 2 per analogia, revocata la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012, lo ha condannato alla pena unica di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 120 giorni. E. Ricevuta la motivazione scritta, il PP ha, il 6 aprile 2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare i dispositivi
n. 1 (nella misura in cui non conferma l’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni), 2.1, 2.2, 4, 5 e 7 e postulando in sostanza che IM 1 sia dichiarato autore colpevole anche del reato di registrazione clandestina di conversazioni e venga condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-, pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per un totale di fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015. Non impugnati sono rimasti i dispositivi 3 e 6. F. In occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 18 luglio 2016, il PP ha confermato quanto chiesto con la dichiarazione di appello 6 aprile 2016, mentre la difesa ha postulato la conferma della sentenza di primo grado. Considerato 1. Con il suo appello, il PP contesta in primo luogo l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni ai sensi dell’art. 179 ter CP, che il primo giudice ha fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 108 IV 161). In sede di requisitoria, il PP ha ricordato che la sentenza di primo grado si fonda su una giurisprudenza del TF che è datata e criticata dalla dottrina e che a favore di una riconsiderazione della stessa militano motivi legati alla proliferazione di strumenti di registrazione e al buono svolgimento degli interrogatori in sede di procedura preliminare, nonché l’entrata in vigore del CPP, il cui art. 69 cpv. 3 elenca espressamente le procedure “non pubbliche” in ambito penale. Dal canto suo, la Difesa ha sostenuto che le argomentazioni del PP sono inconferenti: determinante è l’interesse giuridico protetto dalla norma, che non è cambiato. 2. Giusta l’art. 179 ter cpv. 1 CP, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi. 2.1. Con la DTF 108 IV 161, con cui confermava una sentenza del 12 maggio 1982 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni (PKG 1982 S. 78), il Tribunale federale, avvalendosi di un’interpretazione sistematica, e in particolare dei titoli e delle note marginali, ha precisato che il bene giuridico tutelato dall’art. 179 ter CP è, anche se ciò non è espressamente menzionato nel testo della disposizione, la sfera personale riservata, ossia la sfera segreta o privata, come si può leggere nelle versioni tedesca e francese del Titolo terzo del CP e della cifra marginale 2 di detto titolo – der Geheim- oder Privatbereich, rispettivamente le domaine secret ou le domaine privé (DTF 108 IV 161 consid. 2b). Da ciò discende, prosegue il TF, che non tutte le conversazioni non pubbliche godono della tutela penale di cui all’art. 179 ter CP, bensì solo le conversazioni appartenenti all’ambito privato, segnatamente quelle di natura personale, ma anche quelle di affari. Diverso è il caso, invece, di un interrogatorio condotto da un agente di polizia o da altra autorità inquirente nello svolgimento delle sue funzioni ufficiali, per lo meno nella misura in cui la conversazione si mantiene nell’ambito del procedimento in corso. Una conversazione tenuta nell’adempimento di un dovere di diritto pubblico non rientra nella sfera privata dei partecipanti, giacché essi non vengono lesi nella loro libertà personale riguardo alla comunicazione con altre persone (DTF citata, consid. 2c, con riferimento a Schulz, Der strafrechtliche Schutz der Geheimsphäre, SJZ 67 [1971] pag. 304 seg.). Se e nella misura in cui la registrazione della conversazione disturba o impedisce il regolare svolgimento del mandato ufficiale, ciò riguarda l’ambito di tutela dell’amministrazione della giustizia, che, tuttavia, non è tutelata dagli art. 179 segg. CP (DTF citata, ibid.). Secondo il Tribunale federale, dunque, il fatto che la conversazione appartenga alla sfera privata è a tutti gli effetti un presupposto oggettivo per la realizzazione del reato (DTF citata, consid. 2d). Se è vero che la giurisprudenza illustrata è criticata da diversi autori, vero è anche che – come osservato dal Tribunale cantonale del Canton Zurigo in una sentenza piuttosto recente, con cui il tribunale zurighese ha convincentemente motivato la sua decisione di non scostarsi da quanto stabilito dal TF (ZH-Obergericht, sentenza SB130424 del 27 agosto 2014, consid. 2.5.6 seg.) – la dottrina per lo più non argomenta le critiche avanzate né si confronta con l’argomentazione dell’Alta Corte (cfr. von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 179 bis CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2a ed. 2009, n. 2203, pag. 652; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 402; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ed. 2010, n. 25, pag. 268). Ed è convincente anche la risposta del tribunale zurighese all’argomento secondo cui la protezione dalla conservazione e dalla riproduzione in tutt’altro contesto di esternazioni fugaci e strettamente legate alla situazione andrebbe garantita ai partecipanti a una conversazione, anche se svolta nell’espletazione di un pubblico ufficio, tanto più che quale oggetto di una tale conversazione ufficiale potrebbero affiorare anche temi di carattere strettamente privato. In una tale conversazione, infatti, per esempio un interrogatorio di polizia, i temi di natura strettamente privata suscettibili di essere toccati riguarderanno la persona interrogata, e non certo l’agente interrogante, che agisce e pone le debite domande sottostando, tra l’altro, al dovere ex art. 78 CPP di verbalizzare l’interrogatorio, per cui non rimane spazio per esternazioni fugaci e legate alla situazione e per il relativo bisogno di protezione da conservazione e riproduzione (cfr. ZH-Obergericht, sentenza citata, consid. 2.5.7 con rif. a Schubart, Kommentar zum schweizerischem Strafrecht, BT III, ed. 1984, pag. 97). Altri motivi per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale non si ravvisano. In particolare, nulla cambia a quanto esposto il fatto che l’interrogatorio si svolga nell’ambito di una procedura “non pubblica” ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP, ritenuto come il fatto che una procedura non sia pubblica non significhi, all’evidenza, che essa appartenga alla sfera privata ai sensi degli art. 179 segg. CP. 2.2. In concreto, agli atti vi sono sia il verbale sia la registrazione che la polizia ha estratto dal telefono cellulare sequestrato all’imputato. Da entrambi risulta chiaramente come l’interrogatorio vertesse sulla procedura allora in corso a carico dell’imputato e come né quest’ultimo né il querelante si siano espressi su alcunché di personale esulante dall’ambito della procedura (cfr. PS IM 1 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014). Né il querelante pretende il contrario (cfr. Querela penale 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014, pag. 3). Il presupposto oggettivo posto dalla giurisprudenza federale, ossia che la conversazione appartenga alla sfera personale, privata, non è dunque adempiuto e, di conseguenza, l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni va confermata. 3. Con il Tribunale federale va ancora ricordato che, nella misura in cui disturba o intralcia il regolare svolgimento di un interrogatorio, una registrazione può essere impedita o interrotta, per esempio privando l’interrogato, in caso di una sua mancata ottemperanza, dell’apparecchio registratore durante l’interrogatorio (DTF 108 IV 161 consid. 3). Tali misure rientrano nel campo della polizia delle udienze (art. 63 CPP) e, con l’eccezione delle sanzioni disciplinari (art. 64 CPP), possono essere esercitate dalla polizia durante lo svolgimento degli atti procedurali di sua competenza, nonostante che ad essa non spetti in alcun momento la formale direzione del procedimento (art. 61 CPP; cfr. Jent, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 61 CPP; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 61 CPP). L’AP ha, peraltro, agito in questo senso, quando si è fatto consegnare il cellulare, seppur a titolo di sequestro (cfr. RPG 18.04.2014, pag. 2) 4. Il procuratore pubblico censura, poi, la commisurazione della pena operata dal primo giudice, che ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per un totale di fr. 1'500.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, nonché alla multa di fr. 300.-, e che non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla pena di 75 aliquote giornaliere da fr. 80 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012 nei confronti dell’imputato, prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 4 anni. Il PP chiede che IM 1 sia condannato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, per complessivi fr. 1'800.-, non sospesa condizionalmente, e precisa che tale pena è da intendersi quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.- irrogata dal Ministero pubblico con DAC 17 dicembre 2015, passato in giudicato, per i fatti commessi dall’imputato in date 9 e 29 ottobre 2015. 4.1. Gli art. 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr prevedono, rispettivamente,
- che chiunque si rende colpevole di guida in stato di inattitudine di un veicolo a motore con concentrazione qualificata di alcol,
- che il conducente di un veicolo a motore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida di veicolo a motore, - che chiunque si rende colpevole di furto d’uso di un veicolo o di guida senza autorizzazione di un veicolo a motore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4.2. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. 4.3. Secondo l’art. 49 cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (cpv. 1). Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (cpv. 2). 4.4. I reati oggetto della presente procedura e di cui l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole sono guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e risalgono al 20 aprile 2014. Essi sono, dunque, anteriori al DAC 17 dicembre 2015, con cui il Ministero pubblico ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, pena unica intesa assorbire anche i reati giudicati con il DA 25 gennaio 2012. L’infrazione di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr, tuttavia, costituisce una contravvenzione che è punita con una multa, cioè con una pena di genere diverso da quella comminata dall’art. 91a cpv. 1 LCStr. Nell’applicazione del concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, per la determinazione di un’ipotetica pena vanno, dunque, presi in considerazione i seguenti reati:
- 2 episodi di guida in stato di inattitudine di veicolo a motore con concentrazione qualificata di alcol (art. 91 cpv. 2 LCStr) commessi il 16 maggio 2010 e il 9 ottobre 2015;
- 3 episodi di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida di veicolo a motore (art. 91a cpv. 1 LCStr) commessi il 16 maggio 2010, il 20 aprile 2014 e il 29 ottobre 2015;
- un furto d’uso di un veicolo (art. 94 cpv. 1 LCStr) commesso il 9 ottobre 2015;
- un’episodio di guida senza autorizzazione di un veicolo a motore (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) commesso il 9 ottobre 2015. 4.5. Pur tenuto conto dei due precedenti DA a suo carico per reati di analoga natura (DA 14 marzo 2007 del MP di Zürich-Limmat, Canton Zurigo e DA 25 gennaio 2012 del MP del Canton Ticino), questa Corte, considerato il meccanismo del concorso posto dall’art. 49 cpv. 1 CP, ritiene che per i reati elencati al punto precedente non possa essere inflitta una pena superiore alle 130 aliquote. Essendo questa pena totalmente aggiuntiva a quella di 120 aliquote già inflitta con il DAC del dicembre 2015, in questa sede IM 1 viene condannato alla pena di 10 aliquote. L’ammontare dell’aliquota è confermato in fr. 30.-. 4.6. Vista la distanza temporale del primo precedente specifico (elemento già considerato dal primo giudice), e ritenuto che l’effettività della sanzione inflitta con il DAC del 17 dicembre 2015 appare atta a trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati, supportandone la prognosi, la pena può essere condizionalmente sospesa. Il periodo di prova va, tuttavia, fissato in 5 anni. 4.7. Confermata è la multa di fr. 300.- inflitta dal primo giudice per l’nfrazione di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr. Tuttavia, trattandosi di una multa a sé stante e non di una multa inflitta contestualmente alla sospensione condizionale giusta l’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sostitutiva ex art. 106 cpv. 2 CP va ridotta da 10 a 3 giorni. Tasse, spese e indennità 5. La liquidazione degli oneri processuali di primo grado, per fr. 870.- senza motivazione scritta e fr. 1'370.- con motivazione scritta, è stata operata dal primo giudice in ragione di un terzo a carico dello Stato e di due terzi a carico dell’imputato, con ripartizione della maggiorazione di fr 500.- per la motivazione scritta fra le parti che l’hanno richiesta. Visto l’esito dell’appello e ritenuto che anche l’imputato ha annunciato l’appello, poi ritirato, la liquidazione degli oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 1'370.-, in misura di fr. 540.- a carico dello Stato e di fr. 830.- a carico dell’imputato, va confermata (art. 428 cpv. 3 CPP). Altrettanto ne è dell’indennità di fr. 100.- ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP assegnata a IM 1 per il procedimento di primo grado. Le spese procedurali di appello, che comprendono le spese per la difesa d’ufficio, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Essendo l’imputato al beneficio della difesa d’ufficio per il procedimento di appello, non vi è luogo di assegnargli alcuna indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il presente procedimento. Nota d’onorario 6. La nota professionale del difensore d’ufficio per la procedura d’appello è stata tassata così come esposta. In applicazione per analogia dell’art. 436 cpv. 2 CPP, ritenuto come l’appello del PP sia respinto, l’imputato, in caso di ritorno a miglior fortuna, non potrà essere chiamato a rimborsare allo Stato l’importo riconosciuto a favore del suo difensore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). Per questi motivi, visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 130 segg., 139, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; 42 segg., 47 segg. e 179 ter CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr; nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. 2. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1 (per quanto esula dal proscioglimento dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni) e 6 sono passati in giudicato: 2.1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni. 2.2. IM 1 è condannato per il reato di guida in stato d’inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida: 2.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento), a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila) irrogata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015; 2.2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. 2.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni. 2.2.3. al pagamento degli oneri processuali di primo grado nella misura di fr. 830.-. La rimanenza (fr. 540.-) rimane a carico dello Stato. 2.3. A IM 1 è assegnata un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. 100.- per il procedimento di primo grado. 3. Le spese per la difesa d’ufficio relative alla procedura di appello sono a carico dello Stato. 3.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 360.00
- spese fr. 38.00
- IVA (8%) fr. 31.85 Totale fr. 429.85 da porre a carico dello Stato. 3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario. 3.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 4. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1000.- sono posti a carico dello Stato. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.