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17.2013.23

Conferma del proscioglimento dal reato di falsità in documenti. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato

Ticino · 2013-07-15 · Italiano TI
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Incarto n.17.2013.23

Locarno

15 luglio 2013/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 dicembre 2012 da

A. _______(AP)

contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1

richiamata la dichiarazione di appello 30 gennaio 2013;

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 3'600.– (corrispondente a 30 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna) e alla multa di fr. 300.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–, proponendo inoltre il rinvio dell'accusatore privato al foro civile per le sue pretese.

Contro il decreto d'accusa appena citato IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione;

Da qui il proscioglimento.

a.Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 251 no. 3 e segg.; Corboz, Les infractions ed droit suisse, Berna 2010, 3a ed., Vol. II, art. 251 n. 15 e segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.(Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 9, Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Berna 2008, 6a ed., § 35 n. 12, DTF 123 IV 132 e 61).Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122).

Di esserne stato al corrente - poiché così informato da TE 1 ancor prima dell'allestimento dei bollettini di consegna - IM 1 aveva riferito nel suo verbale d'interrogatorio davanti al procuratore pubblico del 12 aprile 2011, pagina 2(“avremmo mandato fattura a A. _______ giacché lui aveva già firmato in precedenza uno scritto nel quale riconosceva di dover ancora ad XXX il pagamento per lavori da lui svolti come dipendente dell’azienda che non aveva provveduto ad incassare in contanti”).

Così IM 1 davanti alla Pretura penale:

IM 1 postula, a questo titolo, la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia per la sede di appello che ammonta a fr. 5'200.– (più IVA) senza formulare alcuna pretesa per quanto attiene agli interessi di mora. Detto importo corrisponde, applicando la tariffa oraria di fr. 280.– stabilita dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ad un dispendio di 18 ore, cui si aggiungono fr. 200.– di spese (più IVA).

Premesso che il procedimento penale in questione giustificava senz'altro, viste le problematiche giuridiche sollevate, il patrocinio di un legale, la richiesta d'indennità appare comunque eccessiva.

In effetti, se un onorario più o meno analogo a quello in esame si giustificava per il processo di primo grado, esso appare invece troppo alto per l'assistenza legale in sede di appello, ritenuto che il materiale istruttorio, così come i temi giuridici e la linea difensiva erano stati approfonditi dal legale appena quattro mesi prima.

In questi termini, deve ritenersi adeguata un'indennità corrispondente a 8 ore di studio e preparazione del processo, oltre a 3 ore e mezza di partecipazione al dibattimento e 2 ore di trasferta, per un totale di fr. 3'780.–. Le spese di fr. 200.– sono di contro perfettamente giustificate così come esposte.

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-  Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario