Diffamazione per avere incolpato e reso sospetta di condotta disonorevole una persona, tramite lettera inviata a terzi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, a una multa di fr. 200.- nonché
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando
l’accusatore privato al competente foro civile per le sue pretese di
risarcimento del danno. Contro il decreto d’accusa l’imputato ha sollevato
opposizione il 16 aprile 2013. Il giorno successivo il Procuratore pubblico ha
deciso di confermare il decreto d’accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura
penale.
G.
Svolto
il dibattimento, con sentenza del 10 luglio 2013 il Presidente della Pretura
penale ha integralmente confermato la condanna di AP 1 al pagamento di una pena
pecuniaria di fr. 1'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, corrispondente a 20 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, a una
multa di fr. 200.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie siccome colpevole del reato di diffamazione.
H.
Il
10 luglio 2013 AP 1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e,
ricevutane la motivazione scritta, egli ha inoltrato la dichiarazione di
appello il 19 agosto 2013. Ottenuto l’accordo delle parti, la Presidente di questa Corte ha ordinato lo svolgimento del procedimento con procedura scritta
e il 18 settembre 2013 ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per
presentare la motivazione scritta dell’appello che è stato inviato il 10
ottobre 2013 e in cui l’imputato chiede in via principale di essere prosciolto
dall’accusa di diffamazione e, in subordine, una considerevole riduzione della
pena. Nelle proprie osservazioni del 15 ottobre 2013 il Procuratore pubblico
propone di respingere l’appello, rimettendosi comunque al giudizio di questa
Corte. Con scritto del 16 ottobre 2013 il Presidente della Pretura penale
evidenzia di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi anch’egli al
giudizio di questa Corte. L’accusatore privato, dal canto suo, mediante
osservazioni del 20 novembre 2013 chiede di respingere l’appello.
Considerando
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“
plein pouvoir d’examen
”, “
umfassende
Überprüfung
”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di
tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) -
secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in
atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF inc.
6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a
Luzius Eugster
, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata
nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261;
Niklaus Schmid
,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7).
2.
Nel
giudizio impugnato il Presidente della Pretura penale ha evidenziato che
l’accesa discussione del 27 agosto 2010 è stata causata dal comportamento
dell’imputato, il quale si è presentato subito aggressivo e provocatorio, tanto
nei confronti degli operai quanto del custode. Cosa sia successo dopo la
partenza dei due elettricisti, ha proseguito il primo giudice, non è noto con
esattezza ma non vi sono elementi che confermino la versione dell’imputato.
Tanto più che questi, nel suo primo interrogatorio, ha dichiarato di essere
stato spinto
subito
dal custode e non solo dopo che i due operai se ne
erano andati. Sennonché, questi ultimi hanno riferito di non avere visto alcuno
spintone. Ciò posto, esaminando il contenuto della lettera del 30 agosto 2010,
il primo giudice ha considerato che le parole utilizzate dall’imputato sono
tali da potere nuocere alla reputazione dell’accusatore privato, poco importa
che l’amministrazione del condominio non vi abbia dato seguito. Anche dal
profilo soggettivo il Presidente della Pretura penale ha considerato adempiuto
il reato di diffamazione, sussistendo quantomeno il dolo eventuale. Non essendo
riuscito a dimostrare di avere detto il vero, l’imputato è stato quindi
condannato per il reato di diffamazione.
3.
L’appellante
sostiene che nella propria lettera del 30 agosto 2010 egli si è limitato a
riferire all’amministrazione del condominio l’effettivo svolgimento dei fatti.
Contrariamente all’opinione del primo giudice, inoltre, lo spintone da parte
del custode è avvenuto successivamente alla partenza dei due elettricisti. La
circostanza che questi ultimi, proprio perché avevano già lasciato lo stabile,
non hanno visto alcuna spinta da parte dell’accusatore privato non intacca minimamente
la veridicità di quanto affermato dall’appellante. Quanto al fatto di avere
riferito gli avvenimenti all’amministrazione del condominio, l’appellante
evidenzia che è stata l’amministrazione ad avere assunto il custode e pertanto
“è anche la responsabile per eventuali inadempienze del suo assunto. Dunque, a
chi bisognava riferire sul comportamento del custode era l’amministrazione
stessa” (appello, pag. 6 punti 45 e 46). Con la lettera del 30 agosto 2010 il
condomino ha inteso tutelare un proprio interesse privato, riferendo in buona
fede all’amministrazione la vicenda da lui vissuta, segnalando la violazione
degli obblighi contrattuali compiuta dal custode e senza alcuna intenzione di
ottenerne il licenziamento, bensì indicando semplicemente un provvedimento a
suo avviso plausibile. A proposito di un siffatto provvedimento soggiunge che
“nessuna ulteriore richiesta in questo senso è stata avanzata; il ricorrente
non era comunque nella posizione di poter incidere in tal senso; il
licenziamento non è stato provocato; l’interesse privato s ravvisa
nell’interesse ad un comportamento consono alla mansione ricoperta” (appello,
pag. 7 n. 59). L’appellante rimprovera al primo giudice di avere invece
considerato la nota lettera semplicemente quale scritto lesivo dell’onore
dell’accusatore privato e che aveva quale fine ultimo soltanto di arrecargli un
danno. Invocando il principio della presunzione d’innocenza, l’imputato chiede
in via principale la propria assoluzione con la motivazione che “mancando la
prova testimoniale (i due testimoni non hanno assistito all’intero svolgimento
del litigio), non vi sono prove che il ricorrente abbia riferito fatti
inveritieri o lesivi dell’onore e reputazione” (appello pag. 9 n. 76 e 77). In
via subordinata postula un considerevole ridimensionamento della pena.
4. a)
Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per
diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente
un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c).
Il
colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la
diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro
mezzo.
b)
Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e
il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole
e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è
il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la
persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315
consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112
consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che,
senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona
gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé
stessa (DTF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30
del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii).
Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona
è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima le
attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpreta-zione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119
IV 47 consid. 2a, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag.
9;
Franz Riklin,
in: Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno
scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle
espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale
che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere
valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e;
Bernard
Corboz
, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).
“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi
persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche
i familiari o un’autorità giudiziaria (
Riklin
,
op. cit., ad art. 173, n. 6;
Corboz
,
op. cit., ad art. 173, n. 32).
c)
L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed
alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente.
Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che
l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere
all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr.
Riklin
, op. cit., ad art. 173, n. 7-8;
Corboz
, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).
d)
L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non
incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova
della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in
buona fede (prova della buona fede).
La prova
liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le
affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un
interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente
nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita
privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato
interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (
animus
iniuriandi
) - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1,
116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28
dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova
della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si
sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3),
oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire
l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della
maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le
condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo
restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116
consid. 3.1).
5.
Nel
caso concreto il testo della lettera 30 agosto 2010 analizzato - conformemente
alla giurisprudenza sopra ricordata - non solo in funzione delle espressioni
utilizzate, prese separatamente, ma soprattutto secondo il senso generale che
emerge dallo scritto nel suo insieme è senz’altro suscettibile di nuocere alla
reputazione dell’accusatore privato. Occorre però fare una distinzione.
a)
Nella misura in cui l’imputato ha riferito di un’aggressività
verbale dell’accusatore privato, AP 1 ha essenzialmente descritto quella è
stata la sua percezione della reazione verbale del custode nell’ambito
dell’acceso diverbio avvenuto tra i due. Intravedere a questo riguardo una
diffamazione, ovverosia un’esposizione del custode al disprezzo nella sua veste
di uomo da parte di un lettore non prevenuto, appare eccessivo. Tanto più che
l’asprezza dell’alterco risulta anche dalla testimonianza dei due elettricisti:
basti dire che il teste __________ ha riferito che l’imputato “ci ha subito
aggrediti verbalmente” e che nella successiva discussione “il custode ha
cercato di mantenere la calma ma poi ovviamente ha risposto per le rime”,
nell’ambito di un diverbio in cui “i toni erano alti” e i due “erano molto
vicini e gridavano”. Ne consegue che nella fattispecie concreta il riferimento
contenuto nella lettera del 30 agosto 2010 a un’aggressività verbale dell’accusatore privato non solo non raggiunge gli estremi della diffamazione ma - nel
contesto
di un’irruenza orale invero reciproca - risulta anche vero (sul tema
della prova della verità si dirà più diffusamente al consid. 7).
b)
La
situazione è invece diversa per ciò che attiene all’affermazione dell’imputato
in cui riferisce di essere stato aggredito fisicamente dall’accusatore privato
con spintoni. La descrizione di quest’ultimo che il lettore ricava dal tenore
di questa affermazione, destinata a un terzo quale è l’amministratore del
condominio, è quella di un uomo che, quantomeno in occasione del diverbio del
27 agosto 2010, ha reagito con la violenza fisica per di più senza alcun
motivo. Detto diversamente, l’impressione del lettore è quella di un custode
che risponde senza ragione con la violenza fisica. Il concetto di aggressività
anche fisica dell’operato del custode viene ribadito in due occasioni nella
lettera: inizialmente con l’affermazione “
sono stato
aggredito
[…]
anche
fisicamente
con spintoni da parte del signor ACPR 1
” - per di
più evidenziando in grassetto le parole chiave in modo da accentuare l’idea
dell’aggressività fisica - e poi in seguito con la frase “
Tengo a precisare
che la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e
incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede
l’immediato allontanamento dallo stabile
”. Nella misura in cui ha
comunicato alla fiduciaria __________ che l’accusatore privato lo ha aggredito
fisicamente con spintoni, sottolineando altresì che siffatti atteggiamenti così
aggressivi e incontrollati sono inaccettabili e richiedono l’immediato
allontanamento del custode, l’imputato ha esposto dei fatti suscettibili di
nuocere alla reputazione dell’accusatore privato e al sentimento di
quest’ultimo di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole
e gli usi riconosciuti.
A questo
specifico riguardo, quindi, gli elementi oggettivi del reato di diffamazione
risultano adempiuti, essendo peraltro irrilevante se il destinatario della
lettera abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputato o se, invece, abbia
riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (
Trechsel/Lieber,
in
Trechsel/Pieth
(
edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP;
Corboz
, op. cit., ad art. 173 n. 46).
6.
Anche
dal profilo soggettivo
non può esservi dubbio sul fatto che l’imputato
fosse consapevole che le sue affermazioni potevano nuocere alla reputazione del
custode - peraltro assunto solo sette mesi prima (e meglio dal 1° febbraio
2010) - e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche della
parte soggettiva del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo
eventuale, va quindi confermato.
7.
L’imputato
sostiene che con quanto scritto il 30 agosto 2010 egli si è limitato a riferire
ciò che è accaduto il 27 agosto 2010. Come già ricordato, l’art. 173 n. 2 CP
stabilisce che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto
o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle
vere in buona fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto
all’imputato (
Riklin
, op. cit., ad
art. 173, n. 10 e n. 16;
Trechsel/Lieber,
op. cit., ad art. 173, n. 14 e n. 17
).
Già si è
detto (consid. 5a) che le affermazioni dell’imputato riferite all’aggressività
verbale dell’accusatore privato non adempiono nel caso concreto i presupposti
del reato di diffamazione. Per ciò che riguarda le asserzioni riferite alla
violenza fisica, l’esame degli atti non permette di ricavare elementi né a
favore della prova della verità né di quella della buona fede. Infatti, sentito
quale testimone il 27 marzo 2013, __________ - uno dei due elettricisti
intervenuti nel condominio su incarico dell’amministrazione - ha in particolare
dichiarato quanto segue:
“
Io e l’altro operaio eravamo stati mandati dal nostro capo presso il
condominio in quanto bisognava sistemare dei sensori delle luci delle scale che
erano mal funzionanti.
Mi sembra che il lavoro era stato commissionato
dall’amministrazione del condominio (Fiduciaria __________). Il nostro
principale ci aveva detto di prendere contatto con il custode del condominio ACPR
1. Non ricordo se era mattina o pomeriggio.
Il custode ci ha spiegato il problema e ci ha
accompagnati dove dovevamo effettuare la riparazione.
[…]
Arrivati nella scala 2A del condominio ci siamo
messi all’opera come eravamo stati incaricati. Precisamente eravamo davanti al
quadro elettrico, forse a pian terreno, non ricordo bene. Dopo pochi minuti è
arrivato un signore anziano, un condomino, il quale ci ha subito aggrediti
verbalmente con le seguenti frasi: “Chi siete? Cosa state facendo?” Ci diceva
di andare via perché non era necessario il nostro intervento e che lui non ci
aveva chiamati. Aveva un comportamento maleducato ed aggressivo.
[…]
In quel momento il custode ACPR 1 era presente ed
ha preso le nostre difese dicendo gentilmente all’anziano che la riparazione
era necessaria e che gli operai erano stati chiamati dall’amministrazione.
Inoltre ha invitato AP 1 a lasciarci continuare il nostro lavoro senza essere
disturbati.
Io ed il mio collega siamo rimasti in silenzio in
quanto non capivamo il comportamento ed il motivo di questa aggressività nei
nostri confronti.
ACPR 1 ha detto a AP 1 che era un maleducato ed i
toni erano alti. Non ricordo cosa si sono detti e se si sono insultati con
parolacce. Io ed il mio collega eravamo li per lavorare.
Io non ricordo se siamo andati via perché avevamo
terminato il lavoro o perché ci avevano mandato via.
Il custode ci aveva detto che AP 1 non era la
prima volta che aveva questi comportamenti e di non farci caso, di lasciarlo
perdere. Evidentemente, tra di loro c’erano già degli attriti ma non so di che
tipo.
D: Lei ed il suo collega siete stati insultati?
R: Insulti verso di [noi] non ce ne sono stati.
Siamo stati trattati molto male e AP 1 voleva che ce ne andassimo.
D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1
sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico?
R: Erano molto vicini e gridavano. Personalmente,
quando ero presente, non ho visto che si mettevano mani addosso. Cosa è
successo dopo io non lo so.
Ricordo che la discussione è iniziata quando
siamo arrivati noi. Il custode ha cercato di mantenere la calma ma poi
ovviamente ha risposto per le rime. Non ricordo le frasi precise che si sono
detti.
[…]
D: AP 1 ha dichiarato che: “Ho visto che gli
elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare” e “Gli elettricisti
non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato per spiegare
loro il funzionamento”. Corrisponde al vero?
R: Sinceramente era la prima volta che vedevo
quell’impianto, ma come per tutte le cose ci vuole anche il tempo materiale per
capire come funziona un impianto che non si è mai riparato. In questo caso,
dato che AP 1 è arrivato subito ad interromperci, è normale che non sapevamo
cosa fare, solitamente prima di risolvere un problema, bisogna anche capire
qual è.
Ripeto che quanto AP 1 è arrivato si è messo
subito a gridare contro di noi ed il custode.
Io sono elettricista di professione e svolgo
questo lavoro da 10 anni. Credo di sapere cosa devo fare senza che qualcuno mi
dia indicazioni.
D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe
spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena?
R: No assolutamente.
[…]
D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del
signor ACPR 1?
R: AP 1 è prepotente e aggressivo, ci ha trattati
come se fossimo stati dei ladri. ACPR 1 è stato molto cortese con noi e ci ha
anche difeso.
D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda?
R: Capitano degli attriti, non mi stupisco ma AP
1 con noi si è comportato male. Se poi tra loro due c’erano già attriti
precedenti, è normale che le cose degenerano.”
L’altro elettricista
intervenuto
il 27 agosto
2010, __________, ha rilasciato dichiarazioni analoghe a quelle del
collega:
“
Io ed il mio collega ci siamo recati a __________ dove ad attenderci
c’era il custode. Subito ci ha spiegato qual era il problema delle luci e ci ha
portato nel corridoio al piano -1 dove c’erano i sensori delle luci difettosi.
Mentre noi cercavamo il difetto, il custode effettuava dei lavori di pulizia.
Il custode era tranquillo e tutto procedeva normalmente.
Ad un certo punto, mentre io ed il mio collega
provavamo il funzionamento dei sensori, si è presentato in modo abbastanza
nervoso un signore anziano. Ci ha subito chiesto in modo aggressivo chi ci
aveva chiamato e cosa stavamo facendo. Ricordo che gli ho risposto che ci aveva
mandato il nostro datore di lavoro su richiesta dell’amministrazione perché le
luci delle scale non funzionavano.
L’anziano ci ha subito detto nervosamente che
dovevamo andarcene.
Abbiamo chiamato il custode per chiedergli se
dovevamo procedere con la riparazione oppure andare via. Quando il custode è
arrivato ha spiegato all’anziano che stavamo riparando le luci e che eravamo
stati mandati dall’amministrazione.
A questo punto, i due hanno iniziato a discutere
all’inizio con toni normali poi hanno iniziato ad alzare la voce. L’anziano insisteva che dovevamo andare via mentre il custode insisteva sul fatto che
dovevamo fare la riparazione.
Io ed il mio collega abbiamo rimesso a posto
quanto avevamo toccato ed abbiamo sospeso il lavoro per evitare storie.
Nel frattempo i due litiganti si erano spostati
sulla scala all’entrata. Abbiamo detto al custode che andavamo via e di farci
sapere qualcosa.
I due, mentre andavamo via, continuavano a
discutere.
Non ricordo cosa dicessero, non ho sentito
parolacce o insulti.
[…]
D: Lei ed il suo collega siete stati insultati?
R: No, l’uomo anziano ci ha solamente detto di
andare via.
D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1
sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico?
R: Quando ero presente io e li ho visti litigare
non si sono messi le mani addosso. Cosa è successo dopo che siamo andati via
non lo so.
Premetto che appena rientrati in ditta abbiamo
raccontato quello che era capitato al nostro datore di lavoro. Lui ha detto che
avrebbe contattato l’amministrazione.
[…]
D: AP 1 ha dichiarato che:
“Ho visto che gli
elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare”
e
“Gli
elettricisti non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato
per spiegare loro il funzionamento”.
Corrisponde al vero?
R: Ora mi ricordo che ci aveva detto che era
ingegnere e che la maggior parte dei lavori li aveva fatti lui. Noi non eravamo
in difficoltà. Io svolgo la professione di elettricista dal 1997 e mi sono
diplomato nel 2001. Credo di saper far bene il mio lavoro. Era la prima volta
che vedevamo l’impianto e quindi ci vuole un attimo prima di capire il
funzionamento. Da parte mia reputo di essere in grado di risolvere il problema
che si era venuto a creare con i sensori delle scale in questione.
D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe
spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena?
R: Io non ho visto questa scena.
[…]
D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del
signor ACPR 1?
R: Il sig. ACPR 1 era tranquillo e mi sembra una
persona civile, AP 1, per come si è presentato era molto aggressivo e
prepotente. Si è comportato male nei nostri confronti e nei confronti del
custode.
D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda?
R: Era la prima volta che mi capitava una cosa
simile e sono rimasto un po’ scioccato. Non so dire se tra i due c’erano già
degli attriti ma la reazione di AP 1 mi sembra esagerata. Poteva magari
esprimersi con più calma ed in modo adeguato.”
Queste
dichiarazioni sono in sintonia con quanto il datore di lavoro dei due
elettricisti aveva scritto all’amministrazione del condominio il 7 settembre
2010, riferendo le impressioni dei due collaboratori:
“
Egregio Sig. __________,
Abbiamo chiesto spiegazioni ai nostri
collaboratori che sono intervenuti in data 27.08.2010 presso lo stabile sopra
citato e la informiamo che, durante la presenza dei nostri collaboratori, non
vi è stata nessuna aggressione da parte del Sig. ACPR 1 nei confronti del Sig. AP
1, il signor ACPR 1 ha preso le difese dei nostri collaboratori dopo aver
ascoltato le lamentele esibite dal Sig. AP 1 e da li è nata un’accesa
discussione. Questo quanto i nostri due collaboratori ci hanno confermato
quest’oggi.
Con questa lettera la informiamo che, per futuri
lavori di manutenzione o quant’altro, la nostra ditta non interverrà più in
questi condomini, riteniamo che fino a quando non si saranno risolti gli
attriti all’interno dei condomini tutti i nostri interventi sarebbero solo una
perdita di tempo.
Restiamo a disposizione per ulteriori
informazioni.”
Dagli
atti non risulta che l’accusatore privato abbia aggredito fisicamente
l’imputato con spintoni. Sbaglia quindi l’appellante quando lamenta di non
essere stato ammesso alla prova della verità (appello, pag. 5): il fatto è che,
al riguardo, l’imputato non è riuscito a dimostrare di avere detto il vero.
8.
Con
riferimento
all’ulteriore affermazione dell’appellante, ovverosia di
avere voluto unicamente segnalare quella che a suo dire è stata una violazione
contrattuale compiuta dal custode, senza volerne ottenere il licenziamento,
occorre rilevare che sia l’una sia l’altra tesi poco sussidiano la posizione
dell’imputato.
Infatti, una violazione contrattuale ad opera del custode
consistente nell’avere avuto atteggiamenti aggressivi anche mediante spintoni
non è stata - come detto - dimostrata. Quanto al fatto di non avere voluto il
licenziamento dell’accusatore privato, il reato di diffamazione è compiuto quando
il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (
Trechsel/Lieber,
op. cit., ad art. 173,
n. 11;
Riklin
, op. cit., ad art.
173, n. 6); non è invece necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona
presa di mira o nuocere alla sua reputazione (
Corboz
,
op. cit., ad art. 173, n. 49). Che l’imputato volesse o meno il licenziamento
del custode è pertanto irrilevante, e ciò indipendentemente dal fatto che la
sua versione non convince questa Corte ove appena si consideri che il passaggio
della lettera in cui l’imputato afferma che “
la presenza di una persona con
atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è
più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile
” non
permette altri spazi interpretativi se non quello di volere che il custode
venga allontanato.
9.
Per
quanto attiene alla commisurazione della pena, l’appellante ne chiede un
considerevole ridimensionamento qualora - come è il caso - la condanna per
diffamazione venga confermata, richiamandosi al contenuto dell’art. 47 CP e
sostenendo che nella fattispecie occorre tenere in considerazione lo “scopo
perseguito”, la “gravità dell’azione”, le “circostanze particolari”, la sua
“incensurata reputazione” come pure la “sua età” (appello, pag. 10 n. 81).
a)
L’art.
34 cpv. 1 seconda frase CP prevede che il giudice
stabilisce il numero
delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore,
applicando a questo proposito l’art. 47 CP (DTF 134 IV 66 consid. 5.3), norma
che sancisce per l’appunto che il giudice commisura la pena alla colpa
dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2).
b)
I criteri per
determinare la gravità della colpa sono già stati riassunti dal Presidente
della Pretura penale nel giudizio impugnato (pag. 9 consid. 6). Quanto alla
loro applicazione nel caso concreto, il primo giudice ha considerato da un lato
la mancanza di precedenti dell’imputato e la circostanza che questi abbia
ritenuto doveroso agire “in virtù del contratto tra custode e amministrazione”
(sentenza impugnata pag. 10 consid. 6.2), dall’altro però ha ricordato che il
reale obiettivo della lettera del 30 agosto 2010 era quello di fare licenziare
il custode sulla base di accuse inveritiere e che l’imputato non ha dato
seguito “ai tentativi di riappacificazione di ACPR 1, come pure la mancanza di
pentimento o almeno di ammissione di colpa” (sentenza impugnata pag. 10 consid.
6.2).
c)
Con specifico
riferimento alle considerazioni del primo giudice è vero che risulta
riprovevole il fatto che l’imputato non abbia in alcun modo dato seguito agli
scritti che il custode gli aveva trasmesso prima di sporgere la querela. Che però quelli scritti possano essere considerati quali “tentativi di
riappacificazione” appare eccessivo a questa Corte, dato che vero scopo di
quelle lettere era di ottenere le scuse dell’imputato, in assenza delle quali ACPR
1 avrebbe sporto querela. Sulle reali intenzioni dell’accusatore privato basti
aggiungere quanto il giudice di pace di Lugano - incaricato dal Procuratore
pubblico di effettuare un tentativo di conciliazione (secondo l’art. 180 cpv. 1
del previgente CPP ticinese) - ha comunicato al Ministero pubblico nella
lettera con cui ha accompagnato la restituzione dell’incarto: dopo essersi
scusato per il fatto che la pratica “è rimasta inevasa”, il giudice di pace ha
evidenziato che “da un colloquio telefonico con il querelante mi aveva detto di
non essere disposto a trovare una conciliazione, inoltre desiderava essere
convocato solo dopo le ore 18.00. Motivi per i quali sono rimasto inattivo”.
Quanto all’intenzione della lettera del 30 agosto 2010, senz’altro riprovevole,
di cercare di ottenere il licenziamento del custode, occorre anche considerare che
un datore di lavoro serio e obiettivo, informato di un’accusa nei confronti di
un proprio dipendente, si premura di chiarire i fatti prima di prendere un
provvedimento. E ciò già solo per non esporsi alle pesanti conseguenze che la
legislazione prevede in caso di licenziamento ingiustificato. Da questo
profilo, quindi, la potenziale ripercussione negativa sul posto di lavoro
dell’accusatore privato deve essere ridimensionata.
d)
Ciò posto, tenendo
altresì presente tutte le circostanze del caso concreto e avuto riguardo a
quanto già evidenziato al consid. 5a), una pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere - unitamente alla multa di cui si dirà al prossimo consid. 9f - risulta conforme agli
elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106
cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore. In
applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, va confermata la sospensione condizionale
della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, ovverosia il minimo
previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.
e)
L’appellante non
muove alcuna critica all’importo delle aliquote giornaliere, quantificato dal
primo giudice in fr. 50.- applicando la modalità di calcolo che tiene conto dei
criteri ancorati all’art. 34 cpv. 2 CP (sentenza impugnata consid. 7).
L’importo dell’aliquota giornaliera va dunque confermato. Il totale della pena
pecuniaria è pertanto di fr. 500.- (10 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna).
f)
Il Presidente della
Pretura penale ha fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 42 cpv. 4 CP di
infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una multa ai sensi
dell’art. 106 CP. Di per sé l’appellante non motiva in modo specifico perché la
condanna alla pena aggiuntiva della multa sarebbe errata, limitandosi a
chiedere - come detto - un generale ridimensionamento della pena. L’operato del
primo giudice merita conferma nella misura in cui ha optato per la pronuncia,
oltre che di una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, anche di una multa:
le due pene, infatti, costituiscono una sanzione conforme alla colpa
dell’imputato. La multa contribuisce peraltro ad accrescere il potenziale
coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente
e ciò anche in un’ottica di prevenzione sia dell’autore sia di prevenzione
generale (DTF 134 IV 75 consid. 7.3.1; DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008
consid. 7.1.1). L’importo della multa deve invece essere ridotto, considerati i
parametri stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui - dato il
suo mero carattere accessorio - si giustifica in linea di principio di fissare
il suo limite superiore al 20% della pena principale; sono immaginabili deroghe
a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena
cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4),
estremi questi ultimi che non possono tuttavia considerarsi adempiuti nel caso
concreto. Avuto riguardo di tutte le circostanze, in applicazione dell’art. 106
cpv. 3 CP, la multa viene pertanto fissata in fr. 100.-. In caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in due giorni (art. 106 cpv.
2 CP), durata a cui si perviene dividendo l’ammontare della multa per
l’aliquota giornaliera (DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.3 ultimo
capoverso;
Stefan Heimgartner
,
Basler Kommentar, ad art. 106, n. 16).
10)
Ne
discende che l’appello va parzialmente accolto. Gli oneri processuali di primo
grado sono posti a carico dell’imputato in ragione di ¾ e per il resto sono
posti a carico dello Stato. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono
la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione
di ¾ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e
segg. CPP,
34, 42, 44, 47, 106, 173 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1.
AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, il 30 agosto 2010 a __________, tramite lettera inviata ad __________ amministratore immobiliare, incolpato e reso
sospetto di condotta disonorevole ACPR 1, affermando sul suo conto che “… sono
stato aggredito … fisicamente con spintoni…” e sostenendo anche che “… la
presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei
confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato
allontanamento dallo stabile”.
2.
Di
conseguenza AP 1 è condannato:
2.1.
alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr.
50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
2.1.1.
l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2.
alla multa di fr. 100.- (cento);
2.2.1.
in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3.
al pagamento di ¾ delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
1'000.- (mille) per il procedimento di primo grado. La rimanenza è posta a
carico dello Stato.
3.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti
a carico di AP 1 nella misura di ¾ e per la rimanenza sono a carico dello
Stato.
4.
Intimazione
a:
-
-
-
-
5.
Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.02.2014 17.2013.158 Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.02.2014 17.2013.158 Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.02.2014 17.2013.158
Diffamazione per avere incolpato e reso sospetta di condotta disonorevole una persona, tramite lettera inviata a terzi
Incarto n. 17.2013.158 Locarno 21 febbraio 2014/mi In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Angelo Olgiati segretaria: Michela Rossi, vicecancelliera nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 luglio 2013 da AP 1 rappr. dall'DI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 luglio 2013) richiamata la dichiarazione di appello 19 agosto 2013; esaminati gli atti; ritenuto in fatto: A. AP 1 (1926) abita sin dal 1976 in una palazzina situata in via __________ a __________, frazione del quartiere luganese di __________. Dapprima locatario, egli ha in seguito acquistato con la moglie - nel 1993 - un altro appartamento nella medesima palazzina (foglio di PPP n.), situato al secondo piano. Il condominio - denominato “Condominio __________” - è composto da due palazzine contigue (numero civico 2 risp. 2A), della cui amministrazione si occupa la fiduciaria __________ la quale ha affidato il servizio di portineria di entrambe le palazzine a ACPR 1 a far tempo dal 1° febbraio 2010. B. Su richiesta dell’amministrazione del condominio, il 27 agosto 2010 due operai della ditta __________ erano intenti a cercare di rimediare al cattivo funzionamento delle luci della scala della palazzina di cui al numero civico 2A, dovuto al fatto che i rilevatori di movimento non si azionavano correttamente. Ai due operai si è ben presto aggiunto AP 1 così come ACPR 1 il quale aveva in precedenza mostrato ai due elettricisti quali erano le luci difettose. Tra AP 1 e ACPR 1 è rapidamente nata una vivace discussione, dai toni sempre più accesi al punto che i due elettricisti hanno deciso di interrompere il loro lavoro e di allontanarsi dal condominio. C. Il 30 agosto 2010 AP 1 ha scritto una lettera alla fiduciaria __________ lamentando quanto a suo dire accaduto. Il tenore della lettera è il seguente (evidenziazioni in grassetto originali): “ Egregio signor __________, faccio riferimento al grave episodio avvenuto il 27 agosto 2010 nel corso del quale sono stato aggredito dapprima con parole offensive e poi anche fisicamente con spintoni da parte del signor ACPR 1. Con questa lettera chiedo che mi siano fornite le seguenti informazioni sul signor ACPR 1 quali
- le sue precise mansioni, responsabilità, qualifiche professionali e il suo rapporto con il condominio per poter valutare l’opportunità di intraprendere un’azione legale nei confronti del signor ACPR 1. Tengo a precisare che la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile. Resto volentieri a disposizione per eventuali approfondimenti o per ulteriori raggua Cordiali saluti.” D. Sentendosi leso nel proprio onore, ACPR 1 - per il tramite del proprio legale - si è rivolto a AP 1 con scritto del 10 settembre 2010, contestando il contenuto della succitata lettera del 30 agosto 2010, evidenziando di riservarsi di querelarlo per diffamazione e calunnia e chiedendogli di scusarsi per le falsità proferite. Lo scritto 10 settembre 2010 essendo rimasto senza risposta, ACPR 1 ha ribadito al condomino la propria posizione con lettera del 7 ottobre 2010 del proprio patrocinatore, mettendo in risalto il fatto che in assenza di un riscontro entro il 18 ottobre 2010 si sarebbe riservato di procedere con l’inoltro della querela. Considerato il persistere del silenzio da parte di AP 1, il 22 novembre 2010 ACPR 1 lo ha querelato per i reati di diffamazione e calunnia, sostenendo che la lettera 30 agosto 2010 “ha leso profondamente l’onore del querelante, mettendolo in cattiva luce di fronte a terzi, l’amministrazione immobiliare __________, tentando di farlo passare come persona violenta ed inaffidabile”, dichiarando altresì di costituirsi parte civile, conformemente alla terminologia del CPP ticinese in quel momento ancora in vigore (querela, pag. 5). E. Con decreto d’accusa del 7 novembre 2011 il Procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 colpevole di calunnia, proponendo la sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 1'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, corrispondente a 20 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, a una multa di fr. 500.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento del danno. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione il 17 novembre 2011. Con decisione del 18 novembre 2011 il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa e ha pertanto trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale. Considerando che sulla base degli atti la fattispecie non risultava sufficientemente chiarita, il Presidente della Pretura penale ha annullato il 21 novembre 2012 il decreto d’accusa e ha rinviato la causa al Procuratore pubblico perché continuasse la procedura interrogando almeno uno dei due elettricisti che hanno assistito all’alterco del 27 agosto 2010. Statuendo su reclamo del 26 novembre 2012 inoltrato da ACPR 1, la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha confermato con sentenza del 13 febbraio 2013 il decreto 21 novembre 2012 del Presidente della Pretura penale. F. Dopo l’interrogatorio dei due elettricisti, il Procuratore pubblico ha emanato il 15 aprile 2013 un nuovo decreto d’accusa con cui ha dichiarato AP 1 colpevole di diffamazione, proponendone la condanna a una pena pecuniaria di fr. 1'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, corrispondente a 20 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, a una multa di fr. 200.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento del danno. Contro il decreto d’accusa l’imputato ha sollevato opposizione il 16 aprile 2013. Il giorno successivo il Procuratore pubblico ha deciso di confermare il decreto d’accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale. G. Svolto il dibattimento, con sentenza del 10 luglio 2013 il Presidente della Pretura penale ha integralmente confermato la condanna di AP 1 al pagamento di una pena pecuniaria di fr. 1'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, corrispondente a 20 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, a una multa di fr. 200.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie siccome colpevole del reato di diffamazione. H. Il 10 luglio 2013 AP 1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e, ricevutane la motivazione scritta, egli ha inoltrato la dichiarazione di appello il 19 agosto 2013. Ottenuto l’accordo delle parti, la Presidente di questa Corte ha ordinato lo svolgimento del procedimento con procedura scritta e il 18 settembre 2013 ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello che è stato inviato il 10 ottobre 2013 e in cui l’imputato chiede in via principale di essere prosciolto dall’accusa di diffamazione e, in subordine, una considerevole riduzione della pena. Nelle proprie osservazioni del 15 ottobre 2013 il Procuratore pubblico propone di respingere l’appello, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte. Con scritto del 16 ottobre 2013 il Presidente della Pretura penale evidenzia di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi anch’egli al giudizio di questa Corte. L’accusatore privato, dal canto suo, mediante osservazioni del 20 novembre 2013 chiede di respingere l’appello. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“ plein pouvoir d’examen ”, “ umfassende Überprüfung ”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF inc. 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7). 2. Nel giudizio impugnato il Presidente della Pretura penale ha evidenziato che l’accesa discussione del 27 agosto 2010 è stata causata dal comportamento dell’imputato, il quale si è presentato subito aggressivo e provocatorio, tanto nei confronti degli operai quanto del custode. Cosa sia successo dopo la partenza dei due elettricisti, ha proseguito il primo giudice, non è noto con esattezza ma non vi sono elementi che confermino la versione dell’imputato. Tanto più che questi, nel suo primo interrogatorio, ha dichiarato di essere stato spinto subito dal custode e non solo dopo che i due operai se ne erano andati. Sennonché, questi ultimi hanno riferito di non avere visto alcuno spintone. Ciò posto, esaminando il contenuto della lettera del 30 agosto 2010, il primo giudice ha considerato che le parole utilizzate dall’imputato sono tali da potere nuocere alla reputazione dell’accusatore privato, poco importa che l’amministrazione del condominio non vi abbia dato seguito. Anche dal profilo soggettivo il Presidente della Pretura penale ha considerato adempiuto il reato di diffamazione, sussistendo quantomeno il dolo eventuale. Non essendo riuscito a dimostrare di avere detto il vero, l’imputato è stato quindi condannato per il reato di diffamazione. 3. L’appellante sostiene che nella propria lettera del 30 agosto 2010 egli si è limitato a riferire all’amministrazione del condominio l’effettivo svolgimento dei fatti. Contrariamente all’opinione del primo giudice, inoltre, lo spintone da parte del custode è avvenuto successivamente alla partenza dei due elettricisti. La circostanza che questi ultimi, proprio perché avevano già lasciato lo stabile, non hanno visto alcuna spinta da parte dell’accusatore privato non intacca minimamente la veridicità di quanto affermato dall’appellante. Quanto al fatto di avere riferito gli avvenimenti all’amministrazione del condominio, l’appellante evidenzia che è stata l’amministrazione ad avere assunto il custode e pertanto “è anche la responsabile per eventuali inadempienze del suo assunto. Dunque, a chi bisognava riferire sul comportamento del custode era l’amministrazione stessa” (appello, pag. 6 punti 45 e 46). Con la lettera del 30 agosto 2010 il condomino ha inteso tutelare un proprio interesse privato, riferendo in buona fede all’amministrazione la vicenda da lui vissuta, segnalando la violazione degli obblighi contrattuali compiuta dal custode e senza alcuna intenzione di ottenerne il licenziamento, bensì indicando semplicemente un provvedimento a suo avviso plausibile. A proposito di un siffatto provvedimento soggiunge che “nessuna ulteriore richiesta in questo senso è stata avanzata; il ricorrente non era comunque nella posizione di poter incidere in tal senso; il licenziamento non è stato provocato; l’interesse privato s ravvisa nell’interesse ad un comportamento consono alla mansione ricoperta” (appello, pag. 7 n. 59). L’appellante rimprovera al primo giudice di avere invece considerato la nota lettera semplicemente quale scritto lesivo dell’onore dell’accusatore privato e che aveva quale fine ultimo soltanto di arrecargli un danno. Invocando il principio della presunzione d’innocenza, l’imputato chiede in via principale la propria assoluzione con la motivazione che “mancando la prova testimoniale (i due testimoni non hanno assistito all’intero svolgimento del litigio), non vi sono prove che il ricorrente abbia riferito fatti inveritieri o lesivi dell’onore e reputazione” (appello pag. 9 n. 76 e 77). In via subordinata postula un considerevole ridimensionamento della pena.
4. a) Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c). Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo. b) Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpreta-zione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza). “Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 32). c) L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50). d) L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1). 5. Nel caso concreto il testo della lettera 30 agosto 2010 analizzato - conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata - non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma soprattutto secondo il senso generale che emerge dallo scritto nel suo insieme è senz’altro suscettibile di nuocere alla reputazione dell’accusatore privato. Occorre però fare una distinzione. a) Nella misura in cui l’imputato ha riferito di un’aggressività verbale dell’accusatore privato, AP 1 ha essenzialmente descritto quella è stata la sua percezione della reazione verbale del custode nell’ambito dell’acceso diverbio avvenuto tra i due. Intravedere a questo riguardo una diffamazione, ovverosia un’esposizione del custode al disprezzo nella sua veste di uomo da parte di un lettore non prevenuto, appare eccessivo. Tanto più che l’asprezza dell’alterco risulta anche dalla testimonianza dei due elettricisti: basti dire che il teste __________ ha riferito che l’imputato “ci ha subito aggrediti verbalmente” e che nella successiva discussione “il custode ha cercato di mantenere la calma ma poi ovviamente ha risposto per le rime”, nell’ambito di un diverbio in cui “i toni erano alti” e i due “erano molto vicini e gridavano”. Ne consegue che nella fattispecie concreta il riferimento contenuto nella lettera del 30 agosto 2010 a un’aggressività verbale dell’accusatore privato non solo non raggiunge gli estremi della diffamazione ma - nel contesto di un’irruenza orale invero reciproca - risulta anche vero (sul tema della prova della verità si dirà più diffusamente al consid. 7). b) La situazione è invece diversa per ciò che attiene all’affermazione dell’imputato in cui riferisce di essere stato aggredito fisicamente dall’accusatore privato con spintoni. La descrizione di quest’ultimo che il lettore ricava dal tenore di questa affermazione, destinata a un terzo quale è l’amministratore del condominio, è quella di un uomo che, quantomeno in occasione del diverbio del 27 agosto 2010, ha reagito con la violenza fisica per di più senza alcun motivo. Detto diversamente, l’impressione del lettore è quella di un custode che risponde senza ragione con la violenza fisica. Il concetto di aggressività anche fisica dell’operato del custode viene ribadito in due occasioni nella lettera: inizialmente con l’affermazione “ sono stato aggredito […] anche fisicamente con spintoni da parte del signor ACPR 1 ” - per di più evidenziando in grassetto le parole chiave in modo da accentuare l’idea dell’aggressività fisica - e poi in seguito con la frase “ Tengo a precisare che la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile ”. Nella misura in cui ha comunicato alla fiduciaria __________ che l’accusatore privato lo ha aggredito fisicamente con spintoni, sottolineando altresì che siffatti atteggiamenti così aggressivi e incontrollati sono inaccettabili e richiedono l’immediato allontanamento del custode, l’imputato ha esposto dei fatti suscettibili di nuocere alla reputazione dell’accusatore privato e al sentimento di quest’ultimo di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. A questo specifico riguardo, quindi, gli elementi oggettivi del reato di diffamazione risultano adempiuti, essendo peraltro irrilevante se il destinatario della lettera abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputato o se, invece, abbia riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth (edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 46). 6. Anche dal profilo soggettivo non può esservi dubbio sul fatto che l’imputato fosse consapevole che le sue affermazioni potevano nuocere alla reputazione del custode - peraltro assunto solo sette mesi prima (e meglio dal 1° febbraio
2010) - e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche della parte soggettiva del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, va quindi confermato. 7. L’imputato sostiene che con quanto scritto il 30 agosto 2010 egli si è limitato a riferire ciò che è accaduto il 27 agosto 2010. Come già ricordato, l’art. 173 n. 2 CP stabilisce che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto all’imputato (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 10 e n. 16; Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173, n. 14 e n. 17). Già si è detto (consid. 5a) che le affermazioni dell’imputato riferite all’aggressività verbale dell’accusatore privato non adempiono nel caso concreto i presupposti del reato di diffamazione. Per ciò che riguarda le asserzioni riferite alla violenza fisica, l’esame degli atti non permette di ricavare elementi né a favore della prova della verità né di quella della buona fede. Infatti, sentito quale testimone il 27 marzo 2013, __________ - uno dei due elettricisti intervenuti nel condominio su incarico dell’amministrazione - ha in particolare dichiarato quanto segue: “ Io e l’altro operaio eravamo stati mandati dal nostro capo presso il condominio in quanto bisognava sistemare dei sensori delle luci delle scale che erano mal funzionanti. Mi sembra che il lavoro era stato commissionato dall’amministrazione del condominio (Fiduciaria __________). Il nostro principale ci aveva detto di prendere contatto con il custode del condominio ACPR
1. Non ricordo se era mattina o pomeriggio. Il custode ci ha spiegato il problema e ci ha accompagnati dove dovevamo effettuare la riparazione. […] Arrivati nella scala 2A del condominio ci siamo messi all’opera come eravamo stati incaricati. Precisamente eravamo davanti al quadro elettrico, forse a pian terreno, non ricordo bene. Dopo pochi minuti è arrivato un signore anziano, un condomino, il quale ci ha subito aggrediti verbalmente con le seguenti frasi: “Chi siete? Cosa state facendo?” Ci diceva di andare via perché non era necessario il nostro intervento e che lui non ci aveva chiamati. Aveva un comportamento maleducato ed aggressivo. […] In quel momento il custode ACPR 1 era presente ed ha preso le nostre difese dicendo gentilmente all’anziano che la riparazione era necessaria e che gli operai erano stati chiamati dall’amministrazione. Inoltre ha invitato AP 1 a lasciarci continuare il nostro lavoro senza essere disturbati. Io ed il mio collega siamo rimasti in silenzio in quanto non capivamo il comportamento ed il motivo di questa aggressività nei nostri confronti. ACPR 1 ha detto a AP 1 che era un maleducato ed i toni erano alti. Non ricordo cosa si sono detti e se si sono insultati con parolacce. Io ed il mio collega eravamo li per lavorare. Io non ricordo se siamo andati via perché avevamo terminato il lavoro o perché ci avevano mandato via. Il custode ci aveva detto che AP 1 non era la prima volta che aveva questi comportamenti e di non farci caso, di lasciarlo perdere. Evidentemente, tra di loro c’erano già degli attriti ma non so di che tipo. D: Lei ed il suo collega siete stati insultati? R: Insulti verso di [noi] non ce ne sono stati. Siamo stati trattati molto male e AP 1 voleva che ce ne andassimo. D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1 sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico? R: Erano molto vicini e gridavano. Personalmente, quando ero presente, non ho visto che si mettevano mani addosso. Cosa è successo dopo io non lo so. Ricordo che la discussione è iniziata quando siamo arrivati noi. Il custode ha cercato di mantenere la calma ma poi ovviamente ha risposto per le rime. Non ricordo le frasi precise che si sono detti. […] D: AP 1 ha dichiarato che: “Ho visto che gli elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare” e “Gli elettricisti non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato per spiegare loro il funzionamento”. Corrisponde al vero? R: Sinceramente era la prima volta che vedevo quell’impianto, ma come per tutte le cose ci vuole anche il tempo materiale per capire come funziona un impianto che non si è mai riparato. In questo caso, dato che AP 1 è arrivato subito ad interromperci, è normale che non sapevamo cosa fare, solitamente prima di risolvere un problema, bisogna anche capire qual è. Ripeto che quanto AP 1 è arrivato si è messo subito a gridare contro di noi ed il custode. Io sono elettricista di professione e svolgo questo lavoro da 10 anni. Credo di sapere cosa devo fare senza che qualcuno mi dia indicazioni. D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena? R: No assolutamente. […] D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del signor ACPR 1? R: AP 1 è prepotente e aggressivo, ci ha trattati come se fossimo stati dei ladri. ACPR 1 è stato molto cortese con noi e ci ha anche difeso. D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda? R: Capitano degli attriti, non mi stupisco ma AP 1 con noi si è comportato male. Se poi tra loro due c’erano già attriti precedenti, è normale che le cose degenerano.” L’altro elettricista intervenuto il 27 agosto 2010, __________, ha rilasciato dichiarazioni analoghe a quelle del collega: “ Io ed il mio collega ci siamo recati a __________ dove ad attenderci c’era il custode. Subito ci ha spiegato qual era il problema delle luci e ci ha portato nel corridoio al piano -1 dove c’erano i sensori delle luci difettosi. Mentre noi cercavamo il difetto, il custode effettuava dei lavori di pulizia. Il custode era tranquillo e tutto procedeva normalmente. Ad un certo punto, mentre io ed il mio collega provavamo il funzionamento dei sensori, si è presentato in modo abbastanza nervoso un signore anziano. Ci ha subito chiesto in modo aggressivo chi ci aveva chiamato e cosa stavamo facendo. Ricordo che gli ho risposto che ci aveva mandato il nostro datore di lavoro su richiesta dell’amministrazione perché le luci delle scale non funzionavano. L’anziano ci ha subito detto nervosamente che dovevamo andarcene. Abbiamo chiamato il custode per chiedergli se dovevamo procedere con la riparazione oppure andare via. Quando il custode è arrivato ha spiegato all’anziano che stavamo riparando le luci e che eravamo stati mandati dall’amministrazione. A questo punto, i due hanno iniziato a discutere all’inizio con toni normali poi hanno iniziato ad alzare la voce. L’anziano insisteva che dovevamo andare via mentre il custode insisteva sul fatto che dovevamo fare la riparazione. Io ed il mio collega abbiamo rimesso a posto quanto avevamo toccato ed abbiamo sospeso il lavoro per evitare storie. Nel frattempo i due litiganti si erano spostati sulla scala all’entrata. Abbiamo detto al custode che andavamo via e di farci sapere qualcosa. I due, mentre andavamo via, continuavano a discutere. Non ricordo cosa dicessero, non ho sentito parolacce o insulti. […] D: Lei ed il suo collega siete stati insultati? R: No, l’uomo anziano ci ha solamente detto di andare via. D: Lei ha visto se il sig. AP 1 ed il sig. ACPR 1 sono venuti alle mani o c’è stato qualsiasi contatto fisico? R: Quando ero presente io e li ho visti litigare non si sono messi le mani addosso. Cosa è successo dopo che siamo andati via non lo so. Premetto che appena rientrati in ditta abbiamo raccontato quello che era capitato al nostro datore di lavoro. Lui ha detto che avrebbe contattato l’amministrazione. […] D: AP 1 ha dichiarato che: “Ho visto che gli elettricisti erano in difficoltà e non sapevano cosa fare” e “Gli elettricisti non capivano il funzionamento dei sensori. Io mi sono avvicinato per spiegare loro il funzionamento”. Corrisponde al vero? R: Ora mi ricordo che ci aveva detto che era ingegnere e che la maggior parte dei lavori li aveva fatti lui. Noi non eravamo in difficoltà. Io svolgo la professione di elettricista dal 1997 e mi sono diplomato nel 2001. Credo di saper far bene il mio lavoro. Era la prima volta che vedevamo l’impianto e quindi ci vuole un attimo prima di capire il funzionamento. Da parte mia reputo di essere in grado di risolvere il problema che si era venuto a creare con i sensori delle scale in questione. D: AP 1 ha dichiarato che ACPR 1 lo avrebbe spinto contro il muro. Lei ha visto questa scena? R: Io non ho visto questa scena. […] D: Che impressione ha avuto del signor AP 1 e del signor ACPR 1? R: Il sig. ACPR 1 era tranquillo e mi sembra una persona civile, AP 1, per come si è presentato era molto aggressivo e prepotente. Si è comportato male nei nostri confronti e nei confronti del custode. D: Lei che impressione si è fatto sulla vicenda? R: Era la prima volta che mi capitava una cosa simile e sono rimasto un po’ scioccato. Non so dire se tra i due c’erano già degli attriti ma la reazione di AP 1 mi sembra esagerata. Poteva magari esprimersi con più calma ed in modo adeguato.” Queste dichiarazioni sono in sintonia con quanto il datore di lavoro dei due elettricisti aveva scritto all’amministrazione del condominio il 7 settembre 2010, riferendo le impressioni dei due collaboratori: “ Egregio Sig. __________, Abbiamo chiesto spiegazioni ai nostri collaboratori che sono intervenuti in data 27.08.2010 presso lo stabile sopra citato e la informiamo che, durante la presenza dei nostri collaboratori, non vi è stata nessuna aggressione da parte del Sig. ACPR 1 nei confronti del Sig. AP 1, il signor ACPR 1 ha preso le difese dei nostri collaboratori dopo aver ascoltato le lamentele esibite dal Sig. AP 1 e da li è nata un’accesa discussione. Questo quanto i nostri due collaboratori ci hanno confermato quest’oggi. Con questa lettera la informiamo che, per futuri lavori di manutenzione o quant’altro, la nostra ditta non interverrà più in questi condomini, riteniamo che fino a quando non si saranno risolti gli attriti all’interno dei condomini tutti i nostri interventi sarebbero solo una perdita di tempo. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.” Dagli atti non risulta che l’accusatore privato abbia aggredito fisicamente l’imputato con spintoni. Sbaglia quindi l’appellante quando lamenta di non essere stato ammesso alla prova della verità (appello, pag. 5): il fatto è che, al riguardo, l’imputato non è riuscito a dimostrare di avere detto il vero. 8. Con riferimento all’ulteriore affermazione dell’appellante, ovverosia di avere voluto unicamente segnalare quella che a suo dire è stata una violazione contrattuale compiuta dal custode, senza volerne ottenere il licenziamento, occorre rilevare che sia l’una sia l’altra tesi poco sussidiano la posizione dell’imputato. Infatti, una violazione contrattuale ad opera del custode consistente nell’avere avuto atteggiamenti aggressivi anche mediante spintoni non è stata - come detto - dimostrata. Quanto al fatto di non avere voluto il licenziamento dell’accusatore privato, il reato di diffamazione è compiuto quando il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173,
n. 11; Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6); non è invece necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 49). Che l’imputato volesse o meno il licenziamento del custode è pertanto irrilevante, e ciò indipendentemente dal fatto che la sua versione non convince questa Corte ove appena si consideri che il passaggio della lettera in cui l’imputato afferma che “ la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile ” non permette altri spazi interpretativi se non quello di volere che il custode venga allontanato. 9. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, l’appellante ne chiede un considerevole ridimensionamento qualora - come è il caso - la condanna per diffamazione venga confermata, richiamandosi al contenuto dell’art. 47 CP e sostenendo che nella fattispecie occorre tenere in considerazione lo “scopo perseguito”, la “gravità dell’azione”, le “circostanze particolari”, la sua “incensurata reputazione” come pure la “sua età” (appello, pag. 10 n. 81). a) L’art. 34 cpv. 1 seconda frase CP prevede che il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore, applicando a questo proposito l’art. 47 CP (DTF 134 IV 66 consid. 5.3), norma che sancisce per l’appunto che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). b) I criteri per determinare la gravità della colpa sono già stati riassunti dal Presidente della Pretura penale nel giudizio impugnato (pag. 9 consid. 6). Quanto alla loro applicazione nel caso concreto, il primo giudice ha considerato da un lato la mancanza di precedenti dell’imputato e la circostanza che questi abbia ritenuto doveroso agire “in virtù del contratto tra custode e amministrazione” (sentenza impugnata pag. 10 consid. 6.2), dall’altro però ha ricordato che il reale obiettivo della lettera del 30 agosto 2010 era quello di fare licenziare il custode sulla base di accuse inveritiere e che l’imputato non ha dato seguito “ai tentativi di riappacificazione di ACPR 1, come pure la mancanza di pentimento o almeno di ammissione di colpa” (sentenza impugnata pag. 10 consid. 6.2). c) Con specifico riferimento alle considerazioni del primo giudice è vero che risulta riprovevole il fatto che l’imputato non abbia in alcun modo dato seguito agli scritti che il custode gli aveva trasmesso prima di sporgere la querela. Che però quelli scritti possano essere considerati quali “tentativi di riappacificazione” appare eccessivo a questa Corte, dato che vero scopo di quelle lettere era di ottenere le scuse dell’imputato, in assenza delle quali ACPR 1 avrebbe sporto querela. Sulle reali intenzioni dell’accusatore privato basti aggiungere quanto il giudice di pace di Lugano - incaricato dal Procuratore pubblico di effettuare un tentativo di conciliazione (secondo l’art. 180 cpv. 1 del previgente CPP ticinese) - ha comunicato al Ministero pubblico nella lettera con cui ha accompagnato la restituzione dell’incarto: dopo essersi scusato per il fatto che la pratica “è rimasta inevasa”, il giudice di pace ha evidenziato che “da un colloquio telefonico con il querelante mi aveva detto di non essere disposto a trovare una conciliazione, inoltre desiderava essere convocato solo dopo le ore 18.00. Motivi per i quali sono rimasto inattivo”. Quanto all’intenzione della lettera del 30 agosto 2010, senz’altro riprovevole, di cercare di ottenere il licenziamento del custode, occorre anche considerare che un datore di lavoro serio e obiettivo, informato di un’accusa nei confronti di un proprio dipendente, si premura di chiarire i fatti prima di prendere un provvedimento. E ciò già solo per non esporsi alle pesanti conseguenze che la legislazione prevede in caso di licenziamento ingiustificato. Da questo profilo, quindi, la potenziale ripercussione negativa sul posto di lavoro dell’accusatore privato deve essere ridimensionata. d) Ciò posto, tenendo altresì presente tutte le circostanze del caso concreto e avuto riguardo a quanto già evidenziato al consid. 5a), una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere - unitamente alla multa di cui si dirà al prossimo consid. 9f - risulta conforme agli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore. In applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, va confermata la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, ovverosia il minimo previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP. e) L’appellante non muove alcuna critica all’importo delle aliquote giornaliere, quantificato dal primo giudice in fr. 50.- applicando la modalità di calcolo che tiene conto dei criteri ancorati all’art. 34 cpv. 2 CP (sentenza impugnata consid. 7). L’importo dell’aliquota giornaliera va dunque confermato. Il totale della pena pecuniaria è pertanto di fr. 500.- (10 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna). f) Il Presidente della Pretura penale ha fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 42 cpv. 4 CP di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una multa ai sensi dell’art. 106 CP. Di per sé l’appellante non motiva in modo specifico perché la condanna alla pena aggiuntiva della multa sarebbe errata, limitandosi a chiedere - come detto - un generale ridimensionamento della pena. L’operato del primo giudice merita conferma nella misura in cui ha optato per la pronuncia, oltre che di una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, anche di una multa: le due pene, infatti, costituiscono una sanzione conforme alla colpa dell’imputato. La multa contribuisce peraltro ad accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente e ciò anche in un’ottica di prevenzione sia dell’autore sia di prevenzione generale (DTF 134 IV 75 consid. 7.3.1; DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.1). L’importo della multa deve invece essere ridotto, considerati i parametri stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui - dato il suo mero carattere accessorio - si giustifica in linea di principio di fissare il suo limite superiore al 20% della pena principale; sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4), estremi questi ultimi che non possono tuttavia considerarsi adempiuti nel caso concreto. Avuto riguardo di tutte le circostanze, in applicazione dell’art. 106 cpv. 3 CP, la multa viene pertanto fissata in fr. 100.-. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in due giorni (art. 106 cpv. 2 CP), durata a cui si perviene dividendo l’ammontare della multa per l’aliquota giornaliera (DTF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.3 ultimo capoverso; Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, ad art. 106, n. 16). 10) Ne discende che l’appello va parzialmente accolto. Gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico dell’imputato in ragione di ¾ e per il resto sono posti a carico dello Stato. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34, 42, 44, 47, 106, 173 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, il 30 agosto 2010 a __________, tramite lettera inviata ad __________ amministratore immobiliare, incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole ACPR 1, affermando sul suo conto che “… sono stato aggredito … fisicamente con spintoni…” e sostenendo anche che “… la presenza di una persona con atteggiamenti così aggressivi e incontrollati nei confronti dei condomini non è più accettabile e richiede l’immediato allontanamento dallo stabile”. 2. Di conseguenza AP 1 è condannato: 2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento). 2.1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.2. alla multa di fr. 100.- (cento); 2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2.3. al pagamento di ¾ delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) per il procedimento di primo grado. La rimanenza è posta a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di ¾ e per la rimanenza sono a carico dello Stato. 4. Intimazione a: - - - - 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.