Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 non volesse rispondere alle mie chiamate. Invece TE 5 non ha risposto neanche alla chiamata fatta con il cellulare di IM 2” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 11; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 3; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 10; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3). contatti telefonici tra madre e figlio la domenica 3 luglio
78. a. Alle 07.40’57” del mattino, TE 5 scrisse alla madre un sms (in serbo). La traduzione (il messaggio è stato trovato nel suo cellulare) è la seguente: “ tu rimani ancora una settimana giù. I miei amici arrivano domani, voglio che tutti lo sanno che tu eri giù e che ti senti meglio. Torna al 17. spero che mi hai capito” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 19 e 20). Quattro minuti più tardi, alle 07.44, TE 5 inviò un secondo sms alla madre: “ lo ti manderò 1000 fr. fra qualche giorno per avere soldi giù per spendere” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 20). Cinque minuti più tardi, alle 07.49, IM 1 chiamò TE 5. La loro conversazione durò 9 minuti e 50 secondi. Poco meno di un’ora più tardi, alle 08.48, la madre chiamò nuovamente il figlio: questo colloquio durò per 3 minuti. Due minuti dopo la fine di questa telefonata, TE 5 chiamò la madre e i due rimasero in contatto per poco meno di un quarto d'ora (886 secondi). Nuovamente, alle ore 09.08, cioè pochi secondi dopo la fine della precedente conversazione, TE 5 richiamò la madre e i due si parlarono per altri 3 minuti. Tra le 08.00 e le 09.15 di quel 3 luglio 2011, TE 5 parlò, dunque, al telefono con la madre complessivamente per una buona mezz’ora. b. Più tardi, alle 12.41, la madre chiamò nuovamente TE 5 (allo). Il collegamento durò 4 secondi. Appena un minuto dopo, lo richiamò, con più successo, allo e, questa volta, il collegamento durò 4 minuti e 15 secondi. Poco dopo, alle 13.13, IM 1 inviò un sms a TE 5. Vi fu, poi, un silenzio che durò sino alle 16.34, quando TE 5 chiamò la madre: il collegamento è durato poco meno di 3 minuti. IM 1 tentò, poi, di chiamare nuovamente il figlio alle 17.18. Invano. Riprovò alle 17.24 (e qui risulta un collegamento della durata di
E. 7 secondi). Un minuto dopo, alle 17.25, TE 5 chiamò la madre con cui parlò per 4 minuti e 46 secondi. Alle 17.30 vi fu una nuova chiamata di TE 5 alla madre e una conversazione di altri 4 minuti e 46 secondi. A questa telefonata ne fece subito seguito un’altra, alle 17.36, sempre di TE 5 alla madre: la conversazione proseguì per 1 minuto e 38 secondi. TE 5 va a [...]
79. a. Oltre che a parlare per telefono con la madre, TE 5 impiegò la domenica 3 luglio 2011 andando due volte a [...], nella casa di VITT_1. Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalle dichiarazioni della madre della vittima, l’intento del ragazzo era di prendere le armi da fuoco che aveva visto in occasione della sua prima visita (quella del 29 giugno con VITT_1). Raggiunse i luoghi una prima volta, al mattino, in taxi. Fu, in particolare, visto verso le 10.00 dalla cameriera del ristorante [...], [...](cui lui chiese dove fosse la casa di VITT_1) che notò che il ragazzo aveva con sé un mazzo di banconote da fr. 100.- (all. 107 RPG).
b. TE 5 non riuscì nel suo intento poiché si fece sorprendere nella casa (di cui aveva le chiavi) dalla madre di VITT_1 che lo trovò seduto sul divano che fumava una sigaretta e a cui disse, per giustificare la sua presenza, di essere stato incaricato da VITT_1 di arieggiare la casa. Alla donna offrì, poi, fr. 2'000.- per le pistole, ma lei declinò l’offerta (all. 51 RPG, pag. 4). Così, a TE 5 non restò null’altro da fare che andarsene. c. In serata TE 4 tornò a [...]con un altro taxi (in cui lasciò, non si sa se per dimenticanza o per altre ragioni, alcuni oggetti, tra cui il telefono cellulare e la Postcard di VITT_1; cfr. PS 12.7.2011 del taxista [...], all. 49 RPG). Secondo quanto dichiarato dal taxista, TE 5 non aveva denaro a sufficienza per pagare la corsa di ritorno da [...], ma gli disse che presto avrebbe avuto fr. 4'000.-, 5'000.- o anche 6'000.-, avendo delle armi da vendere (cfr. PS 19.10.2011, all. 368 RPG, pag. 3 in cui TE 5 sostiene di aver lasciato gli oggetti in pegno al tassista per il denaro mancante). d. Anche la seconda volta - e si era verso le 22.00 - a [...]TE 5 trovò la madre di VITT_1 cui disse di essere tornato per restituire le chiavi e cui chiese, nuovamente ed ancora invano, di poter acquistare le pistole (all. 51 RPG; cfr., pure, PS B. _______ 7.7.2011, all. 26 RPG, pag. 5 e 6). e. Poco più tardi, alle 22.20, gli agenti della polizia del canton Grigioni fermarono TE 5 mentre percorreva a piedi la semiautostrada e lo accompagnarono sino a [...](all. 276 RPG). Da osservare che TE 5 è apparso ai poliziotti del tutto tranquillo: “ Arrivati alla rotonda di Arbedo si faceva scendere dalla vettura TE 5 che ci salutava e ci ringraziava del passaggio, aggiungendo che ci vorrebbero più agenti di polizia così gentili e bravi. Durante tutto il tempo trascorso con TE 5 questi aveva un comportamento tranquillo e non ha mostrato momenti di agitazione” (all. 276 RPG, pag. 2). XXIV. cosa succede lunedì 4 luglio 2011
80. a. Lunedì 4 luglio 2011, in un momento imprecisato, TE 5 andò a Locarno (o meglio, alla gioielleria [...], situata in [...]) dove vendette dei gioielli (un bracciale e degli anelli del peso complessivo di circa 40/45 grammi; cfr. all. 44, 73 e 74 RPG). Secondo quanto risulta dagli atti, per questi gioielli TE 5 ottenne fr. 1'259.- (all. 74 RPG). b. Più tardi, verso mezzogiorno, TE 5 incontrò IM 2 e gli pagò (verosimilmente attingendo a quanto ricavato dalla vendita dei gioielli), la merce che aveva preso a credito il venerdì precedente. Sempre quel lunedì, TE 5 andò nel negozio [...] per acquistare una pistola ad aria compressa e una doppia fondina ascellare (PS [...] 8.8.2011, all. 168 RPG). Alle 17.45 di quello stesso lunedì, TE 5 acquistò bigiotteria per fr. 190.- al 2 FR Shop (PS [...] 21.7.2011, all. 75 RPG). nuovi contatti telefonici fra madre e figlio 81. Non si hanno notizie su come TE 5 trascorse la serata di lunedì (al dibattimento d’appello, TE 5 ha detto di non ricordare; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 38). Dagli atti risulta che, alle 19.23’28” di quel 4 luglio, TE 5 scrisse un sms alla madre e che un paio d’ore dopo, alle 21.53, la madre telefonò al figlio e che la loro conversazione durò 10 minuti e 39 secondi. Dai tabulati risulta, poi, anche che TE 5 ebbe, per tutta la sera, diversi contatti telefonici con [...] e [...] XXV. cosa succede il martedì 5 luglio 2011 TE 5 chiede aiuto a IM 2 per liberarsi del cadavere 82. Si era, ormai, al quarto giorno dopo l’uccisione di VITT_1. a. Quel giorno, TE 5 si recò ad Ascona (dove, il martedì, si tiene un mercato delle pulci) per vendere della bigiotteria (probabilmente quella che aveva comprato il giorno prima). Lì, nel primo pomeriggio, chiese a IM 2 se, dietro compenso di fr. 500.-, egli sarebbe stato disposto a portare via con il furgone una valigia che doveva essere buttata nel fiume (MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, Al 61, pag. 2 e 4; verb. dib. d’appello, pag. 50 in cui IM 2 conferma che TE 5 gli offrì fr. 500.-.
b. IM 2 ha dichiarato che TE 5 non gli disse che si trattava di far sparire il cadavere di VITT_1 e ha inizialmente sostenuto che il ragazzo gli parlò semplicemente di una valigia che doveva essere gettata in un fiume (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 5 e 13; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 16). Questa versione è, già in sé, inverosimile: per far “sparire” una valigia basta buttarla nella spazzatura e il compenso promesso era, fra l’altro, manifestamente sproporzionato per un simile lavoro. Ma occorre, anche, dire che, al riguardo, IM 2 non ha reso dichiarazioni propriamente cristalline e costanti e che, in esse, si manifesta, in modo evidente, la preoccupazione di sostanziare la sua estraneità ai fatti con dei distinguo tra quel che TE 5 gli diceva, quel che lui credeva (o non credeva) di quel che TE 5 gli diceva e quel che lui ipotizzava. IM 2 ha, infatti, detto che: - pur non avendo creduto alla storia di TE 5 che aveva ucciso un uomo, pensò che la valigia contenesse un cadavere (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20) ma che non pensava che si trattasse del corpo del patrigno (MP 5.8.2011, AI 50, pag. 6); - TE 5 gli aveva detto che doveva far sparire un corpo e che fu lui a pensare che l’avesse messo nella valigia (MP 5.8.2011, AI 50, pag. 6); - TE 5 gli chiese di aiutarlo a portare via una valigia con dentro un cadavere (GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP 30.3.2012, AI 935, pag. 8), che non ricorda se TE 5 gli aveva detto di chi era il corpo, ma che aveva immaginato che si trattasse del patrigno (GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 4); - TE 5 gli chiese di portar via una valigia contenente un cadavere ma senza specificargli di chi fosse e che lui ha pensato che fosse quello di VITT_1 perché IM 3 gli aveva detto di aver visto la licenza di condurre o la carta d’identità di VITT_1 nella valigia che TE 5 aveva portato al mercato (MP 11.8.2011, AI 111, pag. 16-17); - non sapeva di chi fosse il cadavere (MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 6 e 10). Al dibattimento d’appello, IM 2 ha nuovamente parlato di “una valigia con un cadavere dentro” : “ TE 5 mi ha chiesto se potevo aiutarlo a trasportare una valigia con un cadavere dentro e che per quello mi avrebbe dato fr. 500.-. Io ho risposto “non voglio sapere niente di questa storia, prova a parlare col IM 3 che lui ha la macchina” (verb. dib. d’appello, pag. 50). c. E’ evidente che, in realtà, al di là delle molte versioni date, quando TE 5 gli chiese di aiutarlo, IM 2 ben sapeva che quello che bisognava far sparire non era una semplice valigia, ma era un cadavere e che tale cadavere era quello di VITT_1. Del resto, a conferma dell’ormai - a quel giorno - piena consapevolezza di IM 2 di quanto era accaduto in via [...]vi sono le dichiarazioni di [...] che, nel verbale di confronto con IM 2, ha detto che la sera di martedì 5 luglio 2011 IM 2 gli disse che TE 5 “doveva fare a pezzi o stava facendo a pezzi il cadavere del patrigno” , che “aveva difficoltà a tagliare le ossa” e che gli aveva chiesto di aiutarlo a “portare via le borse contenenti le parti di cadavere” (MP [...] 6.2.2012, AI 849, pag. 2; MP [...]/IM 2 15.2.2012, AI 886, pag. 3; MP [...] 29.2.2012, AI 898, pag. 2-3). Che le dichiarazioni di [...] non siano destituite di fondamento è, poi, provato dai dettagli sull’uccisione che egli ha riferito. Secondo [...], IM 2 - che mentre gli parlava era tranquillo e non tradiva particolari emozioni (MP [...] 6.2.2012, AI 849, pag. 3; MP [...] 29.2.2012, AI 898, pag. 3) - gli raccontò che TE 5 aveva “attirato il patrigno in bagno con la scusa di fargli prendere qualcosa che aveva gettato per terra o da qualche altra parte” e che “quando il patrigno si è chinato TE 5 lo ha colpito con qualcosa di duro alla parte posteriore della testa” (MP [...]6.2.2012, AI 849, pag. 3; MP [...]/IM 2 15.2.2012, AI 886, pag. 6-7; MP Kerellaj 29.2.2012, AI 898, pag. 2-3). Se è vero che questi dettagli, teoricamente, avrebbero potuto essere stati riferiti a IM 2 da IM 3 nel pomeriggio di martedì (TE 5, come vedremo in seguito, raccontò a IM 3 quel pomeriggio che cosa era successo), è anche soprattutto vero che IM 2 ha sempre negato che IM 3 gli abbia riferito le modalità d’esecuzione dell’uccisione (MP 23.3.2012, pag. 11; MP 30.3.2012, pag. 6). d. Come visto sopra, IM 2 - proprio perché ben cosciente di quello che il ragazzo gli chiedeva e dei rischi a ciò legati - rifiutò di aiutarlo (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 12; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 8; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 50). Gli disse, però, di rivolgersi a IM 3 che era una persona fidata e che disponeva pure di un’automobile (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 2; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 6; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 8; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 15 e 50). Ma non solo. Secondo quanto dichiarato da IM 3, IM 2 gli preannunciò che avrebbe dovuto aiutare TE 5 a spostare un cadavere e che, per questo, TE 5 lo avrebbe pagato bene (PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 13; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9). Al dibattimento d’appello, al riguardo, IM 3 ha dichiarato quanto segue: “ Ricordo di aver visto TE 5 e IM 2 che parlavano. Subito dopo, IM 2 è venuto da me e mi ha detto che il ragazzo mi avrebbe offerto dei soldi per aiutarlo a spostare il cadavere. IM 2 mi ha detto che si trattava del cadavere del patrigno. IM 2 mi aveva detto che TE 5 era disposto a pagarmi se io lo avessi aiutato a sbarazzarsi del cadavere del patrigno. Io ho risposo a IM 2 che volevo parlare con TE 5” (verb. dib. d’appello, pag. 15). TE 5 e IM 3
83. a. Seguendo il consiglio ricevuto, TE 5 si rivolse a IM 3 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 12; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 3; cfr., pure, PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 7; TE 5, verb. dib d’appello, pag. 38). I due andarono, insieme, in un bar e lì TE 5 raccontò a IM 3 di avere ucciso VITT_1, precisando di avere attirato in bagno il patrigno fingendo di aver perso un orecchino nello scarico della vasca e di avere atteso che questi si chinasse per colpirlo alla nuca con un’ascia e poi ancora ripetutamente con un coltello al collo e alla schiena (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 11-12 e 16; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3 e 5; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 20; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 2; MP IM 3 29.11.2011, AI 707, pag. 4 e 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 2). Queste le dichiarazioni rese da IM 3, al riguardo, al dibattimento d’appello: “ Io e TE 5 siamo andati al ristorante. Lì TE 5 mi ha spiegato:
- che aveva attirato il patrigno nel bagno con la scusa di aver perso l’orecchino dentro nel buco della vasca da bagno;
- che il patrigno è andato a vedere ma che, non riuscendo a vedere nel buco, gli aveva chiesto di andare a prendere una pila o una torcia;
- che lui era andato a prendere la pila e l’ascia;
- che intanto che il patringo guardava nel buco con la pila, gli ha tirato l’ascia in testa;
- che al patrigno si è spaccato il cranio e che TE 5 poi l’aveva finito con un coltello” (verb. dib. d’appello, pag. 15). Non ha da essere spiegato come la sostanziale concordanza con la realtà dei dettagli riferiti da IM 3 deponga per la credibilità delle sue dichiarazioni. b. Sentite le gesta di TE 5, IM 3 si disse disposto ad aiutarlo a far sparire il cadavere. Precisò che l’avrebbe fatto in serata. Come detto, per il suo aiuto, TE 5 gli promise un compenso. Sull’entità del compenso le dichiarazioni di IM 3 non sono né costanti né sempre concordanti con quelle degli altri: ha, infatti, parlato di fr. 300.-, 1’000.- e 1'500.- (PS 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP 4.8.2011, AI 47, pag. 12; MP 18.4.2012, AI 962, pag. 3). In ogni caso, del compenso pattuito ricevette, seduta stante, soltanto un acconto di fr. 300.- e la promessa che il resto gli sarebbe stato versato a lavoro finito: “ Per tornare a martedì 5 luglio 2011, mentre TE 5 ed io eravamo ancora al ristorante, lui mi ha chiesto se lo aiutavo a portare via il cadavere del patrigno. TE 5 diceva che voleva buttare il cadavere in un fiume o in un lago. lo ho risposto affermativamente alla richiesta di TE 5 dicendogli che alla sera io sarei passato a casa sua e l'avrei aiutato a nascondere il cadavere. Gliel'ho detto così, proprio come un idiota. TE 5 mi ha detto che mi avrebbe dato un compenso di CHF 1'000.00 per l'aiuto prestatogli. Tuttavia a quel momento non aveva tutta la somma per cui mi ha dato CHF 300.00. Il resto me l'avrebbe consegnato a lavoro finito” (MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 3); “ TE 5 mi ha detto che mi avrebbe dato fr. 1'000.-. In quel momento me ne ha anticipati 300.- perché non ne aveva di più e mi ha detto che il resto me lo avrebbe dato a lavoro finito” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 15).
c. IM 3 ha sostenuto, durante tutta l’inchiesta, di non avere creduto che TE 5 avesse effettivamente ucciso il patrigno e di averlo assecondato per scoprire come fossero davvero andate le cose. Al dibattimento d’appello, in più occasioni, IM 3 ha ribadito che quello che lui voleva ottenere, assecondando (o meglio, fingendo di assecondare) TE 5, era la possibilità di verificare se quello che il ragazzo diceva corrispondeva alla realtà così da potere, poi, avvisare la polizia. Ha, fra l’altro, spiegato di avere accettato i soldi, non perché volesse davvero tenerseli (tant’è che glieli ha ridati subito, la sera stessa), ma per non insospettire TE 5 e potere, così, continuare a fare i suoi “accertamenti” in vista di avvisare la polizia: “ Alla presidente che mi chiede come mai ho accettato i fr. 300.- che TE 5 mi aveva offerto, rispondo che l’ho fatto per non insospettirlo. Avevo paura che, se avessi rifiutato i soldi, TE 5 non ne avrebbe più fatto nulla. Voglio però che sia ben chiaro che fino a martedì, TE 5 non mi aveva detto nulla e io non volevo che lui scoprisse che io già sapevo perché IM 2 me lo aveva già detto il sabato” (verb. dib. d’appello, pag. 23). Alla presidente che gli chiedeva come mai non avesse avvisato subito la polizia, IM 3 ha risposto - con toni accorati - che non poteva farlo perché raccontare alla polizia qualcosa di cui non si è sicuri può essere pericoloso: “ rischiavo di mettermi io nei guai” ha detto. “Alla polizia bisogna dire solo cose di cui si è sicuri”, ha precisato per poi soggiungere, come preso da un dubbio, rivolgendosi alla presidente “ma è giusto, no? Si deve fare così. O no?” Questo è quanto verbalizzato al proposito (il “colloquio” fra IM 3 e la presidente di cui s’è detto, svoltosi alla fine di una giornata di dibattimento, non è stato verbalizzato): “ Io sono tornato da IM 2. A lui ho raccontato tutto quello che TE 5 mi aveva detto. Non ricordo cosa IM 2 mi ha detto. Io ho detto a IM 2 che avevo accettato di aiutare TE 5. Gli ho detto anche che avevo preso i fr. 300.-. Non è che io veramente volessi aiutare TE 5. Volevo vedere se davvero la cosa era vera. Non è che non ci credessi, un po’ ci credevo e un po’ no. Non ci credevo al 100%. Però un po’ ci credevo. A domanda dell’avv. DI 4, rispondo che volevo accertarmi se era vero perché io e IM 2 non volevamo denunciare il ragazzo senza essere sicuri per paura di essere a nostra volta denunciati di aver fatto una falsa denuncia” (verb. dib. d’appello, pag. 15). La scrivente Corte, per le ragioni che verranno spiegate in seguito, ha creduto che IM 3 fosse davvero convinto che per denunciare qualcuno agli inquirenti bisogna “ essere sicuri ” e che lui, fino alla sera di martedì 5 luglio 2011, non aveva ancora capito che, davvero, TE 5 aveva fatto quello che diceva di avere fatto. acquisto della sega elettrica
84. a. Così come già accertato dai primi giudici, nella discussione fra i due deve essere emerso il tema dello smembramento del cadavere al fine di facilitarne il trasporto perché TE 5 e IM 3 andarono insieme al centro [...] di Locarno dove il ragazzo acquistò una sega elettrica: “ Rispondendo alla presidente rispondo che TE 5 non mi ha detto che il cadavere era nel bagno ma solo che lo aveva ucciso nel bagno. Quando ancora eravamo al bar TE 5 mi ha detto che voleva mettere il cadavere in una valigia e buttare via la valigia. Non so se è stato lì o se è stato solo nel negozio che TE 5 mi ha detto che voleva tagliare il corpo. Anzi, quando ancora eravamo al mercato, TE 5 mi ha detto che voleva tagliare il corpo. Se non sbaglio mi ha detto che voleva tagliargli le gambe e metterlo in una valigia, la più grande che c’era. Arrivati alla [...], io sono dapprima andato con la mia amica a scegliere la pittura ed i rulli. Ad un certo punto, TE 5 mi ha chiamato per mostrarmi la sega che voleva comprare. Mi ha chiesto di verificare se il contenuto della scatola fosse davvero quello che risultava dall’involucro. Io ho preso la sega, l’ho aperta e ho visto che dentro c’era effettivamente tutto quello che doveva esserci. Io sapevo che lui con quella sega voleva tagliare il corpo. Ma secondo me con quella sega non ci si riusciva: era una sega per tagliare il legno e non so come sarebbe riuscito con quella a tagliare le ossa” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag.16); “ dopo avere discusso come fare a farlo sparire, abbiamo deciso di buttare il cadavere da una diga. La sega serviva per tagliarlo a pezzi. Questo perché potevamo essere visti mentre portavamo via dall’appartamento il corpo. Tagliandolo a pezzi e trasportandolo in più pezzi saremmo passati più inosservati” (SMM TE 5 26.09.2011, AI 629, pag. 4); “ Siamo poi andati alla [...], penso, dove io ho acquistato la sega elettrica e non so cos’altro. IM 3 mi ha aiutato a scegliere la sega. Mi ha fatto vedere dov’erano. Ne abbiamo presa una, abbiamo aperto la custodia e guardato le lame. Abbiamo guardato le lame per vedere se erano sufficienti per tagliare il corpo. IM 3 mi ha detto che quelle lame sarebbero andate benissimo. Non so se sono stato io o se è stato IM 3 a pagare la sega” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 38). Va, qui, rilevato che, a conferma delle sue dichiarazioni, un’impronta digitale di IM 3 è stata ritrovata sulla confezione dell'attrezzo. b. Vero è che TE 5 aveva già acquistato da IM 2, il venerdì precedente, un seghetto proprio con quell’intento. Tuttavia, il ragazzo non era riuscito a farlo funzionare e, inoltre, lo strumento non era adatto al taglio di oggetti di grandi dimensioni. c. Terminati gli acquisti, IM 3 accompagnò alla stazione di Locarno TE 5 che gli disse che sarebbe rientrato al domicilio per tagliare il corpo (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 4; cfr., pure, PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 8; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 9). I due rimasero d’accordo che quella stessa sera IM 3 lo avrebbe raggiunto a casa per caricare il cadavere in auto e gettarlo dalla diga della Verzasca (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 4). IM 3 ha pure ammesso di essere stato lui a proporre a TE 5 di gettare il corpo dalla diga della Verzasca: ha spiegato di essere stato disperato e di avere pensato alla diga della Verzasca nella speranza che - grazie alle telecamere che lui pensava ci fossero - la polizia li scoprisse, cosicché tutta la faccenda avrebbe avuto fine (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6). Al dibattimento d’appello, IM 3 ha ribadito che lui aveva proposto quella diga perché sperava in un intervento della polizia: “ A domanda del mio avvocato preciso che TE 5 mi aveva chiesto di aiutarlo a trasportare il cadavere e a buttarlo in un lago o in un fiume. È vero che ad un certo punto io ho proposto a TE 5 di buttare il cadavere nella diga della Verzasca. Ho fatto quella proposta perché sapevo, o almeno perché a me risultava, che sulla diga della Verzasca ci sono delle telecamere e quindi contavo sul fatto che saremmo stati filmati e quindi che la polizia sarebbe intervenuta” (verb. dib. d’appello, pag. 15). La storia - che alla lettura degli atti appariva inverosimile - è apparsa alla scrivente Corte del tutto congruente con la personalità di IM 3 e, pertanto, in sé credibile. smembramento del cadavere 85. Rientrato al domicilio, TE 5, con il machete acquistato al mercato di Ascona, fece un buco nel petto di VITT_1 e vi versò della candeggina sperando che, dall’interno, il liquido avesse un effetto “distruttore” maggiore rispetto a quello sin lì constatato (SMM 26.9.2011, all. 327 RPG, pag. 3-4; SMM 28.9.2011, all. 334 RPG, pag. 3; PS 15.11.2011, all. 409 RPG, pag. 6; S MM 30.11.2011, all. 419 RPG, pag. 7). Poi, fatto uno schizzo del lavoro (cfr. disegni in atti; PS 15.11.2011, all. 409 RPG, pag. 8; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 38), tolse il cadavere dalla vasca e iniziò a tagliarlo: “ La presidente mi ricorda dello schizzo ritrovato nell’appartamento. L’ho fatto io per sapere dove tagliare il corpo. Ho tagliato solo le gambe. Non ce la facevo a tagliarlo tutto. Non mi andava di tagliarlo tutto. Mi faceva impressione. Non so, già mi faceva impressione quello che avevo fatto e non sapevo che cosa mi aspettava nel livello successivo. Poi ho cominciato ad imballare il corpo. Ho messo le gambe in una valigia che ho trovato nell’appartamento. Ho poi avvolto il corpo con una plastica trasparente, delle fodere del piumone che erano nella camera da letto e con un tappeto che era anche nella camera da letto. Ho avvolto la parte delle gambe con lo scotch. Ho messo lo scotch anche sul tappeto e anche all’altezza della testa. Nella valigia ho messo anche un tubo di scappamento di una moto. La presidente mi chiede come mai ho messo quel tubo nella valigia. L’ho fatto perché IM 3 mi aveva detto che dovevamo appesantire il corpo. Che dovevo usare qualcosa di pesante che avevo a casa, imballandolo insieme al corpo. IM 3 mi aveva anche detto che poi, arrivati alla diga, avremmo messo dei sassi. Non so esattamente come li avremmo attaccati” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 38; cfr., anche, GPC TE 5 13.7.2011, all. 54 RPG, pag. 3; PS TE 5 15.7.201, all. 62 RPG, pag. 6-7; PS TE 5 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 9 e 13-14; PS TE 5 8.8.2011, all. 167 RPG, pag. 2-3, 5-8 e 11; SMM TE 5 26.9.2011, AI 629, pag. 5-6; SMM TE 5 28.9.2011, all. 334 RPG, fasi 23-30; PS TE 5 23.11.2011, all. 415 RPG, pag. 3-4; MP TE 5 21.3.2012, pag. 4). contatti telefonici fra madre e figlio 86. Alle 19.32 di quel martedì, TE 5 ricevette una telefonata dalla madre con cui parlò per 15 minuti e 45 secondi. Poco dopo la fine di quella telefonata, il ragazzo ricevette due sms dalla madre: uno alle 19.57’25” e l’altro sei secondi dopo (alle 19.57’31”). TE 5 va a cena al [...]con IM 3 e la di lui compagna
87. a. Quella sera IM 3, sempre preso dal suo intento “investigativo”, invitò TE 5 ad andare a mangiare, con lui e la compagna, al [...]: “ Finite le spese alla [...], martedì 5 luglio 2011, ho accompagnato TE 5 alla stazione. Io sapevo, perché me lo aveva detto lui, che TE 5, arrivato nell’appartamento di via [...], avrebbe smezzato il cadavere. Non mi ricordo se mi aveva spiegato come avrebbe proceduto per smezzarlo. Ricordo che TE 5 ha preso il treno che partiva da Locarno alle 16.30. Su richiesta del mio avvocato, preciso che la macchina la guidava la mia compagna. Io e la mia amica siamo tornati a casa. Da lì, verso le 19.30, siamo partiti alla volta di Bellinzona. Per strada ho deciso di chiamare TE 5 per verificare se era vero che aveva tagliato il cadavere. Volevo in sostanza vedere se era sporco di sangue. Vicino alla [...] di Bellinzona ho chiamato TE 5 e gli ho chiesto se voleva venire con noi al [...] di Bellinzona a mangiare. Gli ho anche detto che gli avrei offerto io la cena. TE 5 ha detto subito di sì” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 23; cfr., anche, TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 39 che conferma le dichiarazioni di IM 3; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4). Nella testa di IM 3, le eventuali macchie di sangue sarebbero state la conferma che gli occorreva per poter denunciare il tutto. b. Invece delle macchie di sangue, fu l’odore - o meglio, la puzza terribile - che TE 5 emanava a dare a IM 3 la conferma di cui abbisognava: “ È sceso subito. È salito in macchina. Aveva un odore strano. Odorava come qualcosa di marcio. Allora io gli ho chiesto se poteva abbassare il finestrino di dietro dicendogli che era proprio perché emanava questo odore. Non ricordo cosa TE 5 mi abbia risposto. Però ha abbassato il finestrino. Così abbiamo fatto anche io e la mia amica perché l’odore era forte. Al [...], io ho osservato il ragazzo a lungo per vedere se aveva qualche macchia di sangue. Non ne ho vista nessuna” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 23; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5 in cui IM 3 ha detto che “ puzzava proprio, non penso di aver mai sentito l’odore, non sono in grado di descriverlo”; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15 in cui IM 3 ha parlato di un “odore fastidioso ed insopportabile” che aveva sentito “una volta in galleria ed era un cane schiacciato che era stato lasciato lì. (…) l’odore che aveva TE 5 era più penetrante”; PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4 in cui la donna ha parlato di un “odore di sangue marcio” ). Confermando le dichiarazioni di IM 3 e della [...], TE 5 ha ammesso sia che quella sera emanava un odore particolare, sia che I due se ne lamentarono: “ Mi ricordo che in macchina i due hanno detto qualcosa per l’odore che avevo. Ricordo che mi hanno detto che puzzavo di sangue. Non so cosa ho risposto” (verb. dib. d’appello, pag. 39; cfr., anche, PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 5). c. Durante la cena TE 5 chiese a IM 3 di restituirgli i fr. 300.- che gli aveva dato nel pomeriggio quale anticipo dicendo che gli servivano per acquistare una pistola. IM 3 glieli restituì. Poi, si lasciarono con l’intento di ritrovarsi - lui e IM 3 - a mezzanotte per fare il lavoro (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; sms ad all. 449 RPG; IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 26). IM 3 e l’amica vanno a giocare a tombola
88. a. Dopo aver riaccompagnato a casa TE 5, IM 3 e l’amica andarono a giocare a tombola presso l’espocentro di Bellinzona (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 6; PS [...]5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 11; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10 ). b. Secondo il loro racconto, TE 5 telefonò a IM 3 più volte. Secondo IM 3 (le cui dichiarazioni sono confermate anche dall’amica, cfr. PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4 e 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 9 e 11; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10), TE 5 lo tempestò di telefonate per sollecitarlo a raggiungerlo per aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere che aveva iniziato a puzzare (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9). TE 5 chiamò IM 3 una prima volta verso le 22.00 per dirgli che aveva quasi finito di tagliare il corpo e per chiedergli quando sarebbe potuto andare da lui (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5). Gli chiese pure di salire per dargli una mano a trasportare il corpo che era pesante, ciò che IM 3 rifiutò di fare (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5). TE 5 - che disse che si sarebbe allora fatto aiutare da un amico - e IM 3 rimasero d’accordo che il secondo sarebbe passato a casa del primo verso mezzanotte per fare il lavoro (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; sms ad all. 449 RPG). IM 3 parla con IM 2
89. a. Lasciato [...], IM 3 andò da IM 2. Il motivo era il seguente: “ Quando ero [...], verso le 22.30, ho ricevuto un messaggio da IM 2 che mi chiedeva se gli potevo prestare la macchina il giorno successivo. Gli ho detto che avrei dovuto chiedere alla [...] perché la macchina è la sua e poi gli ho detto sì, che non c’era nessun problema. Al che IM 2 mi ha mandato un messaggio proponendomi di rimanere a dormire a casa sua, così avremmo potuto partire presto la mattina successiva” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51). b. Mentre parlava con IM 2, IM 3 ricevette una telefonata. Era TE 5, evidentemente spazientito: “ Quando ero lì ho ricevuto una telefonata di TE 5 che mi ha detto di muovermi perché c’era il cadavere che puzzava e mi ha chiesto se potevo andare su ad aiutarlo a trasportare il cadavere perché pesava. Io gli ho detto di no, che assolutamente non sarei andato su ad aiutarlo a portarlo giù e che, se voleva, lo doveva portare giù da solo che io l’avrei messo in macchina. Lui ha detto che non c’era problema, che avrebbe telefonato ad un suo amico e si sarebbe fatto dare una mano da lui. Non mi ha detto chi fosse questo amico. Durante questa telefonata eravamo fermi vicino a dei garage. Eravamo lì io, la mia amica e IM 2. La XX2 era a casa con la figlia” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51). Al dibattimento d’appello, pur se con le confusioni dovute al tempo trascorso, TE 5 ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di IM 3 (che, pure, soffrono delle sue difficoltà): “ Al [...] ho detto a IM 3 che avevo tagliato le gambe. IM 3 mi ha detto di tagliare di più, cioè di tagliarlo in più pezzi. Io gli ho risposto che non potevo più continuare a tagliare perché non mi andava più perché non me la sentivo. Gli ho detto anche che il corpo era abbastanza pesante. Lui mi ha detto che quando lo avremmo messo in macchina, la sua amica mi avrebbe aiutato. Sarebbe stata lei ad aiutarmi perché IM 3 aveva qualche problema. Non so di quale problema si trattasse. Non credo che al [...] ci siamo detti altro. IM 3 mi ha poi riaccompagnato a casa. A casa ho messo il corpo davanti alla porta insieme alla valigia con le gambe. L’ho messo lì per prepararlo per portarlo via. IM 3 mi aveva detto che l’avremmo portato via il giorno dopo. Non ricordo se quella sera ho ancora telefonato a IM 3” (TE 5, verb. dib. d’apppello, pag. 39). IM 3 - che non sapeva più cosa fare - prese tempo dicendogli che stava arrivando (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9 e 10; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10).
c. IM 3 voleva chiamare la polizia, ma IM 2 - cui questi aveva detto che, quella sera, TE 5 puzzava di uno strano odore - lo dissuase ( MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 18-19; cfr., pure, MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 10 e 11 in cui la [...] ha confermato che IM 2, che diceva di avere già avuto dei problemi con la polizia, non voleva che si allertassero le forze dell’ordine ). Queste le dichiarazioni rese da IM 3 al dibattimento d’appello: “ Lì noi tre parlavamo di TE 5 ed io dicevo che bisognava chiamare la polizia. Mi è stato negato nel senso che IM 2 mi ha detto che saremmo finiti in una brutta situazione, ci avrebbero fatto un sacco di domande e saremmo finiti nei casini. Mi aveva detto che lui era anche dentro in un pignoramento e che, se ci fosse stata anche questa storia qui, gli avrebbero aumentato la pena” (verb. dib. d’appello, pag. 51).
d. IM 3 disse, quindi, a IM 2 della sua intenzione di gettare il cadavere dalla diga della Verzasca, ma IM 2 gli consigliò di non farsi coinvolgere, gli s uggerì di non rispondere più al telefono e di non presentarsi all’appuntamento con TE 5 (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6-7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9 e 10; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 21; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 6; MP IM 2 5.8.2011, AI 55, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 10; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 11). Al dibattimento, IM 3 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni: “ A quel punto ho ricevuto un’altra telefonata da TE 5. IM 2 mi ha detto di non rispondergli, dicendomi fra l’altro che lui non rispondeva più a TE 5” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51; cfr., pure, MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 3). e. A quel punto, non volendolo più incontrare, a TE 5 che lo chiamò nuovamente, IM 3 rispose dicendo che l’appuntamento andava rinviato per un guasto alla macchina. Durante l’inchiesta, i due si sono contesi la paternità dell’idea:
- in MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, a pag. 9 e 10 IM 3 ha detto di essere stato lui ad aver avuto l’idea del guasto mentre a pag. 11 IM 2 ha preteso che l’idea fu sua;
- in MP 18.4.2012, AI 962, pag.6-7 IM 3 ha precisato di aver detto a TE 5 che doveva aspettare il TCS e di averlo rassicurato dicendogli che avrebbe trovato qualcuno per aiutarlo;
- in MP 24.4.2012, AI 966, pag. 3 IM 3 ha ribadito di essere stato lui, e non IM 2, ad avere avuto l’idea della panne;
- in MP 10.4.2012, AI 947, pag. 11 la [...] ha detto che l’idea del guasto alla macchina fu di IM 3;
- in PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 21 IM 2 ha detto di aver suggerito a IM 3 di inventare una scusa, precisando che l’idea del guasto alla macchina fu di IM 3;
- in GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3 IM 2 ha detto di aver suggerito lui la scusa della macchina guasta a IM 3 . Ancora al dibattimento d’appello, IM 3 ha rivendicato la paternità dell’idea: “ Io ho detto che invece gli avrei risposto e avrei inventato una scusa, gli avrei detto che la macchina non funziona. Difatti ho fatto così: ho risposto e ho detto a TE 5 che la macchina non funzionava e che stavo aspettando il Touring Club. (…) Al mio avvocato rispondo che ho inventato la scusa del guasto alla macchina perché stavo cercando di prendere tempo perché non avevo il coraggio di andare su. Sempre a domanda del mio avvocato rispondo che io non ho mai avuto intenzione di andare su a prendere il cadavere. Al mio avvocato rispondo che ho fatto tutto questo tira e molla per prendere tempo ed avere la possibilità di parlarne con il mio psicologo. Avevo paura di quello che il IM 2 mi aveva detto, e cioè che saremmo finiti nei casini” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51 e 52). Sia quel che sia, l'appuntamento fu rinviato alla sera successiva. f. Per finire, IM 2 e IM 3 accompagnarono l’amica di quest’ultimo a casa sua. Poi, insieme, tornarono a casa di IM 2 dove IM 3 dormì così da poter partire presto il mattino successivo dato che bisognava accompagnare il figlio di IM 2 all’aeroporto di Bergamo (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; MP IM 3 /IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 5; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 2; PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 11-12; PS [...]2 5.8.2011, all. 218 RPG, pag. 3; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 11; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 55, pag. 5). XXVI. cosa succede il mercoledì 6 luglio 2011 90. Durante il viaggio da/per Bergamo, IM 3 e IM 2 riparlarono della situazione. Per farla breve - ognuno dei due si arroga il merito di avere pensato di passare, per avvisare la polizia, attraverso lo psichiatra di IM 3 pensando che, in forza del segreto professionale, il loro nome non sarebbe venuto fuori (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 52 e 54) - i due convennero, per finire, che la cosa migliore da farsi era denunciare: “ Sempre nel viaggio di ritorno, io ho detto a IM 2 che volevo chiamare la polizia ma lui non voleva perché saremmo finiti nei casini. Mi diceva che non potevo neanche immaginarmi quello che mi sarebbe potuto succedere. Allora mi è venuto in mente di dire al IM 2 che sarei passato attraverso il mio psicologo. Avevo promesso al IM 2 che non avrei mai fatto il nome di nessuno. Difatti anche per telefono, parlando con lo psicologo, io non ho mai fatto il nome di nessuno” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 52); “ io gli ho detto (…) chiama il tuo psichiatra che, come vedo sempre nei film, ha il segreto professionale e così lui fa sapere alla polizia che c’è qualcosa che non va e noi non siamo coinvolti” (IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 54). contatti telefonici fra madre e figlio 91. Alle 10.34 del mattino, TE 5 inviò alla madre il seguente sms: “ mi puoi chiamare?” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 30). Poco dopo, alle 10.55, la madre chiamò TE 5 e la loro conversazione durò 10 minuti e 55 secondi. Alle 12.44, TE 5 inviò alla madre un nuovo sms la cui traduzione è la seguente: “ Mi hanno fatto sapere che domani il lavoro è finito e che non devo preoccuparmi" (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 30). IM 1 chiama un parente 92. Dalla [...], IM 1 chiamò un parente in Ticino cui chiese di andarla a prendere al [...] al suo rientro previsto per il 10 luglio: “ il 6 luglio 2011 avevo ricevuto una telefonata da IM 1, la quale mi diceva di trovarsi in [...] e mi chiedeva di andarla a prendere al suo rientro previsto appunto per il 10 luglio 2011. (…) Solo dopo i fatti, (…) avevo saputo da Petra che IM 1 alla partenza per la [...] era stata accompagnata all’area di servizio dal marito VITT_1” (PS [...] 18.7.2011, all. 65 RPG, pag. 3). passi verso la denuncia
93. a. Di rientro a [...] verso le 11.00, IM 3 fu nuovamente contattato da TE 5 che gli chiese un prestito di fr. 300.- (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6). Dopo discussione, IM 3 finì per acconsentire a dargli fr. 100.- in cambio di 22 stecche di sigarette (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6). Tuttavia, accortosi, al momento di prelevare l’importo, di non avere con sé il suo borsello, IM 3 disse a TE 5 (che lo aveva raggiunto alla Posta di [...] con le sigarette) di tenerle finché non avesse avuto a disposizione i soldi da consegnargli (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 5-6). b. A quel punto, però, IM 3 tornò da IM 2 al quale disse che “di questa storia non ne potevo più” e che “ la situazione stava diventando veramente pesante” (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6). Appurato che TE 5 non era in casa (ma al bar [...] ad aspettare IM 3 per le sigarette; PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 4), IM 2 e IM 3 andarono in via [...] per a verificare i nomi sulla buca delle lettere. Lo fecero - hanno detto sostanzialmente concordi - per poter “dare nome e cognome al mio psicologo se si voleva andare in polizia” (PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22; PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 8 e 15; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 7). Raggiunto il palazzo, IM 2 salì fino all’appartamento VITT_1 per poter leggere sul campanello della porta d’entrata il cognome della madre del ragazzo che non risultava sulla buca delle lettere sita all’esterno dell’immobile (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 7; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 5 e 22; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 4; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 19-20). In seguito, IM 3 andò al bar [...] dove incontrò TE 5 che, in cambio dei soldi, gli consegnò 21 delle 22 stecche di sigarette che gli aveva chiesto (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3 25.8.2011, AI 185, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22). Anche in quell’occasione, il ragazzo - che, a dire di IM 3, emanava un forte odore di candeggina - ribadì la sua richiesta d’aiuto, manifestando urgenza poiché il cadavere “iniziava a puzzare” , precisando di averlo dovuto bucare “per farlo sgonfiare” (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7). IM 3 gli disse allora che sarebbe passato a casa sua verso le 21.00/21.30. I due si separarono verso le 13.30 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7), non prima però che TE 5 gli dicesse che la madre del suo patrigno cominciava a chiedere a lui del figlio e ad insospettirsi, ragion per cui egli voleva recarsi presto in polizia per denunciare la scomparsa del patrigno e allontanare così ogni sospetto dalla sua persona (PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 3; cfr., pure, MP IM 3 25.8.2011, AI 185, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22). c. Sempre più preoccupato, IM 3 chiamò il suo psichiatra chiedendogli un incontro. Non avendo tempo quel giorno, il dott. Mattia gli diede appuntamento per il giorno seguente verso le 19.00 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 7; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 3) e lo invitò a rivolgersi alla polizia (MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 4; PS dott. [...] 14.2.2012, AI 900, pag 3-5). Al dibattimento d’appello, su questo tema, IM 3 ha reso le seguenti dichiarazioni che, pur tenendo conto di eventuali inesattezze dovute al tempo trascorso, disegnano, secondo la scrivente Corte, sostanzialmente correttamente quanto accaduto: “ Ho quindi chiamato il dott. [...] (dapprima con il mio cellulare e poi con quello di IM 2 perché il mio si era scaricato) e gli ho spiegato che c’era questo ragazzo che diceva di aver ucciso una persona e di aver tagliato un corpo. Dal momento che io non riuscivo a capire se questo ragazzo diceva la verità, ho chiesto al mio psicologo se potevamo chiamarlo insieme per verificare se lui diceva la verità o meno e che, se questa storia era vera, gli ho chiesto se potevamo chiamare insieme la polizia. Lui mi ha risposto che la cosa era fattibile ma solo al giovedì perché non aveva uno spazio prima” (verb. dib. d’appello, pag. 52). d. Fortunatamente, quella sera, verso le 21.30, IM 3 chiese consiglio al suo amico, dott. [...]: “ Dopo ho chiamato il mio amico [...]. Lui mi ha detto di andare a casa sua. Insieme abbiamo chiamato TE 5 e lui ci ha detto che stava tagliando il cadavere, che aveva messo i piedi in una valigia e aveva messo metà corpo in un armadietto e che aspettava che io andassi a prenderlo con la macchina. Il telefono era in viva-voce. [...] mi ha detto “chiama la polizia”. Io ho avuto paura che TE 5 avesse sentito “polizia”. Così ho attaccato e poi ho mandato un messaggio a TE 5 in cui mi scusavo perché la batteria era scarica” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 52). Allertata da IM 3, la polizia intervenne alle 01.20 di giovedì 7 luglio 2011, trovando, nell’appartamento di via [...], TE 5 e il cadavere di VITT_1. XXVII. cosa succede il giovedì 7 luglio 2011 PIFA 1 scrive a IM 1 che l’uccisione è stata scoperta 94. Risulta dalle sue dichiarazioni - all’inizio non del tutto conformi al vero (PS 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 6 ) ma, poi, come detto, corrette - che PIFA 1 informò IM 1 che la notizia dell’uccisione del marito era diventata di pubblico dominio. Lo fece perché così gli aveva chiesto la donna: “ Quando è uscita la notizia del ritrovamento di un corpo sul teletext, ho capito che si parlava di VITT_1. (…) Allora ho pensato che dovevo telefonare alla IM 1, come mi aveva chiesto. Le ho detto che era uscito sulla stampa, che avevano trovato il morto a casa sua e che la polizia aveva fermato un sedicenne. Io ho capito che si trattava di TE 5. A quel punto è caduta la linea. Io ho provato a richiamarla, ma era sempre occupato. Sono riuscito a ricontattarla e mi ha detto che stava parlando con la nipote. (…) quando l’ho richiamata mi ha detto che in polizia aveva già chiamato sua nipote” (GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 5; cfr., anche, MP 1.9.2011, AI 231, pag. 2 e 4; PS 23.9.2011, all. 319 RPG, pag. 8); “ A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che giovedì ho visto che sul teletext c’era scritto che era stato trovato un cadavere in via [...]. Io ho chiamato subito la IM 1. Alla presidente che mi contesta quello che ho dichiarato al GPC il 3.9.2011, rispondo che ho chiamato IM 1 perché lei mi aveva detto che se c’erano novità dovevo farglielo sapere. Questo vuol dire il “come mi aveva chiesto”. (…) Adesso però non mi ricordo se la notizia è uscita mercoledì o giovedì. (…) A domanda dell’avv. DI 2, rispondo che quella volta è caduta la linea. Io ho tentato di richiamare IM 1 ma il telefono era sempre occupato. Quando mi ha risposto, IM 1 mi ha detto che le aveva telefonato sua nipote che le aveva detto che aveva letto la notizia. Non ho capito bene quello che mi ha detto al telefono. Mi ha parlato della polizia, che la nipote provava a chiamare la polizia. Non so come è andata a finire esattamente la telefonata” (verb. dib. d’appello, pag. 28 ). A fronte di quanto si dirà al considerando successivo, il riferimento alla linea sempre occupata e ai contatti tra la nipote di IM 1 e la polizia dimostrano come PIFA 1 - ancora una volta - dica il vero. In questo senso, queste sue dichiarazioni concorrono a sostenere la valutazione della generale sua credibilità già operata ai considerandi precedenti. 95. Sempre il 7 luglio 2011, infatti, per il tramite di una nipote della donna, gli inquirenti contattarono telefonicamente IM 1. Questo il resoconto di quanto successo: “ Avevamo così profittato della disponibilità della nipote [...] , che si era offerta di dare personalmente e telefonicamente notizia della morte di VITT_1, alla zia. Tramite il viva-voce avevamo quindi assistito alla telefonata, eseguita dalla nipote col proprio cellulare perché il numero era già in memoria e le telefonate erano gratuite. Avevamo anche noi percepito quello che [...] ci aveva detto poco prima, sullo stato fisico della zia. La parlata di IM 1 era strana e per noi tipica di una persona sotto importante influsso di medicamenti e/o alcol. Viste le sue non buone condizioni fisiche, dopo un paio di minuti [...] aveva interrotto la comunicazione, senza darle la notizia. Dopo nuova comune riflessione, la nipote aveva però cambiato idea. Per gli stessi motivi già indicati aveva concordato sull'opportunità di dare notizia alla zia della morte del coniuge. Qualche minuto dopo, verso le ore 14:00, [...] aveva quindi nuovamente chiamato IM 1. In questa seconda telefonata, durata una decina di minuti, le aveva detto che il marito VITT_1 era morto, senza però scendere in particolari, vista anche l'improvvisa reazione della zia, la quale si era subito messa a gridare asserendo che non era possibile, che non poteva essere vero... [...] le disse che le avrebbe mandato qualcuno, per stare con lei; le disse di cercare di stare tranquilla e di non agitarsi. [...] aveva quindi chiamato la cugina (figlia di IM 1) per chiederle di andare a casa a supportare la propria madre. La cugina aveva però risposto che si trovava in servizio nel [...] e che non poteva rincasare. Dopo un po' [...] aveva chiamato nuovamente la zia chiedendole se nel frattempo fosse arrivato qualcuno. IM 1 aveva detto che in sua compagnia c'era un familiare. Aggiunse che sarebbe rientrata in Ticino prima possibile” (AI 688, rapporto di segnalazione 23.11.2011). XXVIII. cosa succede il venerdì 8 luglio rientro in Svizzera di IM 1 96. Giunta in Svizzera il giorno successivo, IM 1 è stata subito sentita dagli inquirenti cui ha raccontato di avere subito, il giorno precedente, uno shock alla notizia della morte del marito: “ ho saputo dal signor [...] che mio marito era morto e che mio figlio era sospettato quale autore dell’uccisione di mio marito. Mi aveva anche detto che mio marito era stato trovato morto ieri mattina. Dopo la telefonata ho dovuto chiamare l’ambulanza per farmi fare una puntura per calmarmi. Ho poi chiamato mio cugino (…) lui mi diceva di calmarmi visto che piangevo (…) avevo preso del tranquillante 40 mg di tranxilium perché il cuore mi batteva forte. Ho preso questo medicamento subito dopo la telefonata del signor [...]. Ho detto che se muoio, muoio solo due volte e non una, perché mio marito era morto. (…) Ieri sera ho ricevuto una telefonata da mia suocera, che mi diceva che dovevo stare attenta, sia io che mio figlio, e poi mi sgridava (…) Io avevo detto a mia suocera che se era vero che mio figlio aveva ucciso suo figlio, mio marito e il mio grande amore, avrei chiesto alla polizia di uccidere mio figlio, perché era giusto così” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 2 in fine e 3). Non ha da essere spiegato che IM 1 ha mentito: come visto sopra, lei sapeva della morte del marito e delle circostanze in cui era avvenuta sin dal sabato precedente. XXIX. cosa fa IM 1 dopo il suo rientro 97. Durante tutta l’inchiesta, IM 1 si è dipinta come la vedova inconsolabile che, perduto l’amato, avrebbe voluto dedicare la sua vita a coltivarne la memoria: “ Voglio stare qua per essere vicina a mio marito che amo ancora e che quando riesco vado a trovare al cimitero per parlargli come se fosse ancora vivo” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12); “ ADR: voglio rimanere in Svizzera per mio marito che vado a trovare al cimitero ogni domenica” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 3). IM 1 preleva
98. a. L’11 luglio - cioè, il primo giorno utile dopo il suo rientro in Svizzera
- IM 1 ha prelevato pressoché l’intero saldo del conto corrente postale del marito (cfr. estratto conto in atti sub all. 206 RPG, da cui risulta, in data 11.7.2011, un prelevamento a contanti di fr. 15'750.- ed un saldo residuo di fr. 61.-). b. Interrogata su tale prelevamento - dopo avere affermato che “i soldi sui conti che erano di VITT_1 sono stati subito bloccati” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12) - IM 1, rispondendo a precisa domanda del PP, ha ammesso di avere prelevato l’importo di cui sopra e ha sostenuto di averlo fatto perché doveva restituire un prestito di circa fr. 12'000.- che era stato concesso a lei e al marito da una “ anziana signora di Giubiasco” (di cui ha rifiutato di fare il nome) per l’acquisto dell’Audi che VITT_1 le aveva regalato: “ L’interrogante mi chiede se l’11 luglio 2011 ho effettuato prelevamenti. Confermo che effettivamente attorno a quella data ho prelevato dalla Posta circa CHF 15'000.--. Dovevo restituire un prestito di circa CHF 12'000.-- che un’anziana signora di Giubiasco aveva dato ad VITT_1 e a me per l’acquisto dell’Audi. L’interrogante mi chiede chi è questa signora ed io rispondo che non voglio fornire l’identità di questa donna anziana in quanto è stata lei che mi ha chiesto esplicitamente di non fare il suo nome” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12). Nonostante le sollecitazioni del PP, l’accusata ha continuato a non voler indicare il nome della generosa signora di Giubiasco: “ L’interrogante mi rende attenta al fatto che se non fornisco il nome della signora questa mia versione non potrà essere verificata e che quindi il prelevamento di una somma importante di 10 giorni appena dopo l’uccisione di mio marito lascia molti sospetti. Da parte mia potete scrivere quello che volete” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12). Nel successivo verbale reso davanti al GPC, IM 1 ha precisato che dei fr. 15'000.- prelevati l’11 luglio 2011, fr. 12'000.- erano destinati al rimborso del prestito ricevuto per l’acquisto della vettura, mentre i restanti fr. 3'000.- le sono serviti per far fronte ad altre spese correnti. Neppure al GPC ha rivelato il nome di colei che - secondo le sue dichiarazioni - le aveva prestato il denaro: “ Non posso dire il nome di questa signora perché lei non vuole che lo dica. Io non avevo firmato nessuna ricevuta. Conosco questa persona da anni” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5). c. L’inverosimiglianza della tesi del prestito è evidente e non ha da essere dimostrata. Sulla questione si dirà più ampiamente nel capitolo dedicato all’appropriazione indebita. Qui ci si limita a sottolineare le seguenti circostanze che depongono per la falsità delle dichiarazioni di IM 1:
- l’importo asseritamente mutuato non corrisponde al prezzo della vettura per il cui acquisto IM 1 sostiene che il prestito era stato concesso (fr 12’000.- a fronte di circa fr. 4’000.- pagati per la vettura) e
- l’inesistenza di un contratto scritto a fronte di un importo mutuato considerevole. Del resto, nel contesto di un’inchiesta per assassinio, il rifiuto di rivelare il nome della persona che potrebbe allontanare da sé il sospetto di un comportamento oggettivamente indiziante si può spiegare soltanto con il fatto che tale persona non esiste. IM 1 chiede la rendita di vedovanza 99. In data imprecisata, ma comunque prima del 27 luglio 2011, IM 1 ha inoltrato all’Ufficio competente la richiesta per ottenere la rendita di vedovanza. Interrogata al riguardo, la donna ha detto, prima, che la rendita è arrivata “ da sola ” (“ io non ho chiesto niente, la vedovanza è arrivata da sola” ; cfr. GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 3) e, in seguito, modificando la sua versione, ha detto di non essere stata lei a richiedere la rendita visto che non sapeva di averne diritto e che, a farlo, è stata un’assistente sociale ( “io non sapevo che la potevo ricevere ”, MP IM 1 25.4.2012, AI 971, pag. 6). Ancora una volta, la donna ha mentito. Ha mentito due volte. Prima dicendo che la rendita è “arrivata da sola” e, poi, dicendo di non averla richiesta lei ritenuto che sul formulario in atti sub AI 307 è apposta proprio la sua firma. Del resto, che IM 1 sapesse benissimo, oltre che delle possibilità per ottenere il permesso di dimora, anche del diritto di ottenere la rendita di vedovanza, risulta pure dalla deposizione di TE 2: “ L’avv. DI 1 mi chiede come IM 1 sapesse che, sposando uno svizzero, avrebbe potuto rimanere in Svizzera. Rispondo che, oramai, al giorno d’oggi, gli stranieri sanno tutto, in particolare di queste cose. (…) Dopo la morte di VITT_1, non ricordo esattamente quando ma più o meno si era nell’estate 2011, ho incontrato IM 1 sulla terrazza ristorante dell’albergo [...]. Lì abbiamo parlato. IM 1 fingeva di essere triste, diceva “sono disperata e qua e là”, faceva finta di piangere. Aveva sempre il fazzoletto in mano, le scendevano le lacrime ma io penso che erano lacrime false. Rispondendo alla presidente spiego che io pensavo che era tutta una montatura perché lei aveva sposato questo signore solo per potere restare in Svizzera e poi diceva che “adesso devo aspettare la vedovanza” (verb. dib. d’appello, pag. 18 e 19). 100. Nonostante le asserite sofferenze, IM 1 non ha dimenticato le cose terrene. Oltre che svuotare il conto del marito e aspettare la vedovanza, in quelle settimane la donna si è attivata per far arrivare in [...] una vettura per il tramite di [...]: “ circa un mese fa, o forse anche due mesi fa, questa donna mi ha contattato sul cellulare. Mi diceva che aveva una macchina acquistata qui in Svizzera e mi chiedeva se avevo un amico o un connazionale il quale poteva portare l’auto in [...] e che poi il viaggio di ritorno l’avrebbe fatto con il mio furgone. (…) la cosa non è andata in porto” (PS [...] 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 7); “ ricordo di averlo chiamato per questa faccenda dell’auto. Io volevo portare giù una Opel Astra. L’avevo vista in un garage di Castione (…) L’auto la volevo per mia figlia [...]. Penso che l’auto costava CHF 7’200.- (…) non ho concretizzato l’acquisto (…) [...] non mi ha chiesto di volere un veicolo, sono io che ho pensato di comprargliela, anche perché l’auto può servire anche a me quando vado in [...]” (PS IM 1 11.11.2011, all. 410 RPG, pag. 9 e 10 ). Inoltre, risulta dagli atti che, sempre in quei giorni e sempre malgrado la pretesa sofferenza, IM 1 si è anche resa conto della sparizione della televisione (che il figlio aveva venduto a IM 3 il sabato 2 luglio) e delle sigarette e ha cercato di recuperarle: “ ho incontrato IM 1 una sola volta dopo l’arresto di suo figlio. Si trattava del giorno prima dei funerali di VITT_1 (…) mi ricordo che subito mi ha chiesto, o meglio rimproverato il fatto di avere preso cose da casa sua. In particolare mi chiedeva informazioni su dove fossero televisore e sigarette” (PS IM 2 14.9.2011, all. 306 RPG, pag. 2 e 3). arresto di IM 1 e scoperta dei soldi in borsetta
101. a. IM 1 è stata arrestata il 1. settembre 2011. Nella sua borsetta sono stati rinvenuti:
- fr. 25’470.-;
- euro 5’370.-;
- RSD (dinari serbi) 1’450.-;
- due monete ducati; - svariati gioielli (cinque collane, tre bracciali, quattro anelli, due paia di orecchini); - ulteriori Euro 100.- (cfr. rapporto d’arresto 1.9.2011, AI 242, pag. 3; verbale di perquisizione e sequestro 1.9.2011, all. 255 RPG).
b. IM 1 ha, in un primo tempo, giustificato il possesso di tutto quel denaro affermando che la maggior parte dei soldi era di un parente - di cui, però, non conosceva il nome - che gliel’aveva consegnata affinché lei la facesse arrivare in [...], dove sarebbe stata impiegata per pagare dei lavori da eseguire alla casa di proprietà di lui. Strano a dirsi, i soldi - ha dichiarato IM 1 - li avrebbe dovuti consegnare proprio quel giorno all’autista del bus: “ a parte una piccola quantità di denaro che tenevo in un mio borsellino all’interno della mia borsa, il resto, ovvero il grosso della somma è di un mio parente lontano che abita nei Grigioni, e che ha la casa d’origine in [...]. Lui si chiama o [...] o [...]. Non conosco il suo cognome che ha preso dalla madre. Questo mio parente mi ha dato in questa occasione i soldi da far portare in [...] e poi in [...] per i lavori che sta facendo alla sua casa. Io avrei dovuto dare oggi i soldi all’autista del bus che scende e poi lui li avrebbe dati a mia figlia che poi li avrebbe fatti proseguire. Io non avevo ancora avvisato l’autista del bus che gli avrei dato i soldi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 10). c. Al GPC IM 1 ha riproposto la storia del parente. Tuttavia, con delle modifiche: questa volta, i soldi servivano per rinnovare, non la casa di [...] in [...], ma quella in cui lei abita in [...] (e di cui [...] è comproprietario) e la consegna del denaro all’autista era subordinata alla conoscenza dei turni di lavoro della figlia: “ Si tratta di soldi che io devo dare a parenti in [...], che servono per far rinnovare la casa dove abito in [...] e dove sono in affitto. Quei soldi vengono da un signore [...] che abita nei Grigioni. Questo signore è un comproprietario di casa mia. Questo signore mi ha portato i soldi a [...], due settimane fa. Io dovevo poi consegnarli ad un autista di bus che scendeva in [...]. Non li avevo ancora consegnati perché dovevo aspettare di conoscere i turni di lavoro di mia figlia, che doveva prendere in consegna il denaro dall’autista. Questo signore si chiama [...]. Non ho altri dati” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5). d. Nel successivo verbale, i soldi sono tornati a servire al rinnovo della casa di [...]in [...] (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 2-4). In quell’occasione, confrontata con la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sulla consegna dei soldi all’autista, IM 1 ha detto: “ Mi viene fatto notare che al Procuratore Pubblico, nel suo verbale del 2 settembre 2011, avevo dichiarato che i soldi che [...] mi aveva consegnato avrei dovuto darli all’autista del bus il giorno del mio interrogatorio, quindi il 2 settembre 2011. Mentre oggi ho dichiarato che non avevo ancora contattato l’autista visto che mia figlia [...] era via e non poteva prendere in consegna il denaro. Domanda: Qual è la verità, visto che le sue dichiarazioni sono decisamente contrastanti? Risposta: …eh mia figlia… guarda io ho parlato con mia figlia lei non era in città, quindi non ho organizzato il viaggio. Mi viene detto che sono dichiarazioni diverse. In merito rispondo che io non avevo preso contatto con l’autista perché mia figlia non era in città. Avete capito male. Domanda: Per quale motivo al Procuratore Pubblico ha dichiarato diversamente? Risposta: Non lo so perché ho dichiarato così, ormai l’ho detto. Non so perché. Mi viene fatto notare che questa mia contraddizione lascia perplessi gli inquirenti. Non so proprio perché ho dichiarato diversamente da oggi” (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 11-12). e. Il 29 settembre 2011, dopo avere riconfermato le sue precedenti dichiarazioni (all. 335 RPG, pag. 2-3), IM 1 è stata confrontata con quelle di senso contrario rilasciate da [...]. Inizialmente, la donna ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che - se questi negava che i soldi erano suoi - significava che glieli regalava: “ Se lui nega questo, vuol dire che lascia i soldi a me ed io sono contentissima. Io non so che dire, la situazione è quella che vi ho raccontato” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 3). Poi IM 1 è tornata sui suoi passi, ammettendo di avere mentito riguardo a [...] e dichiarando che i soldi erano suoi ed erano il frutto dei suoi risparmi, di prestiti concessi da membri della sua famiglia e della vendita dei gioielli dei suoi figli: “ Mi potete scusare??? [...] era una bugia. I soldi sono i miei. Sono soldi risparmiati, anni e anni di risparmio. Sono soldi che io ho risparmiato con la mia invalidità e poi sono soldi che le mie sorelle mi hanno dato. Mi hanno dato spesso CHF 200.--/300.--, non posso dire con precisione quanti soldi mi hanno dato. (…) Anche Petra mi dà del denaro quando mi vede in [...]. Mi dà CHF 200.--, CHF 100.-- a [...] e altrettanti a TE 5. Mi da soldi tutte le volte che mi vede giù. Non so dire quante volte l’ho vista in [...]e quanti me ne ha dati. (…) quando ero giù, cioè fino a maggio 2010, li tenevo a casa. Da quando sono ritornata in Svizzera li ho sempre tenuti in borsa. (…) Avevo circa CHF 26'000.- ed Euro 6'000.-. (…) Servivano a me ed erano solo per me. (…) Voglio anche dire che io ho venduto dell’oro, 14 carati. Ho venduto dei gioielli dei miei figli, quelli che non usavano più e che portavano da piccoli. Ho venduto braccialetti, anelli, collane per un totale Euro 3'800.-. Io avevo chiesto a mia figlia [...] se potevo vendere i suoi gioielli e lei mi aveva detto di sì. A TE 5 non ho chiesto nulla, lui è piccolo” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 4-5). La tesi dei risparmi e dei prestiti è stata sostenuta anche in seguito (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3). f. Secondo la nuova versione, quei soldi dovevano servire per eventuali emergenze: “ Non si sa mai quando e se ti succede qualcosa e si ha quindi bisogno di soldi. Questo riferito sia a me che ai miei figli. Io avevo bisogno di una riserva per far fronte alle spese di un’eventuale malattia di mia figlia, di mio figlio o di me. Si trattava di risparmi da usare solo in caso di emergenza. Io dovevo avere una riserva per casi particolari” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3); “ Quei soldi sono i miei risparmi e non si toccano perché sono lì per la mia morte. Vale a dire per pagare il mio funerale perché non so chi potrà farlo. lo prendevo soldi dai miei risparmi solo per le urgenze” (MP 8.5.2012, AI 989, pag. 3).
g. IM 1 non è stata lineare nemmeno nel rispondere alla domanda con cui gli inquirenti volevano sapere il motivo per cui custodisse tutti quei soldi nella borsetta. Dapprima ha detto di non avere dove depositarli (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 5). Poi ha detto che “ non mi fidavo a lasciarli a casa o in banca. Io mi fido solo di me stessa per cui i soldi dovevano restare con me” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3). Poi ha detto di avere pensato, prima della morte di VITT_1, di depositarli in banca (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3-4). h. Ancora una volta, IM 1 ha dato prova della sua inaffidabilità. Detto della menzogna sui soldi di [...], nessuna delle altre dichiarazioni di IM 1 circa la provenienza dei soldi rinvenuti nella sua borsetta al momento del suo fermo è credibile. La tesi dei risparmi è inverosimile vista l’entità delle sue entrate. Altrettanto inverosimile è la tesi dei prestiti (al riguardo, si ricorda che la stessa IM 1 - per quel che vale - aveva dichiarato, all’inizio dell’inchiesta, di non avere debiti, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 12). Al proposito, l’unico accertamento che può essere fatto è che l’origine di quei soldi è misteriosa, tranne che per i fr. 15'750.- prelevati dal conto del marito dopo la sua morte. TEMI DA RISOLVERE A. perché TE 5 ha ucciso VITT_1 e coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione 102. Il primo grande tema da risolvere riguarda il movente dell’uccisione di VITT_1 e il coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione. Si tratta di due temi che si intersecano e per la cui risoluzione vanno considerate, oltre agli altri elementi probatori (di cui si dirà in seguito), anche le rispettive dichiarazioni. A.1. valutazione della credibilità di IM 1 103. Durante l’inchiesta è emerso che IM 1 ha mentito praticamente su tutto. a. Ha mentito - o, comunque, cambiato versione (ciò che equivale a menzogna) - sui rapporti fra TE 5 ed il padre: “ per quanto riguarda il padre di TE 5, devo dire che mio figlio non l’ha mai conosciuto e non hanno mai avuto contatti. TE 5 era piccolo quando io e [...] ci siamo separati. Solo una volta TE 5 ha voluto vedere la sua fotografia. Questo fatto è capitato l’anno scorso, verso la fine dell’anno. (…) TE 5 non ha mai chiesto di conoscere e vedere suo padre, anzi sono stata io a dirglielo, ma lui non ha mai voluto (…) devo però dire che ho la sensazione che TE 5 abbia avuto contatti con [...] verso la fine dell’anno scorso. E’ solo un pensiero che ho perché TE 5 ha conosciuto una ragazza che stava nel paese di [...]. Ho pensato proprio per questo che avesse visto suo padre” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 5 e 6; n.d.r: in relazione alla pretesa “solo sensazione”, va sottolineato che era stata IM 1 a chiedere al padre di occuparsi di TE 5, cfr. PS TE 5 10.11.2011, all. 399 RPG, pag. 4 e SMM TE 5 9.12.2011, all. 431 RPG, pag. 6-7); “ Danjela e TE 5 avevano contatti con lui” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 10); “ Quando lui è andato ad abitare con suo padre era il 20.1.2009. E’ rimasto con suo padre per tre mesi” (PS 6.12.2011, AI 743, pag 10).
b. IM 1 ha mentito (cfr., in particolare, consid. 14) anche sostenendo che: “ TE 5 dalla sua nascita non si è mai separato da me” (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 5). c. Ha mentito sui motivi del suo matrimonio con [...] (cfr. consid. 15) e sulla loro - in realtà inesistente - vita in comune (cfr., al riguardo, PS [...] 17.7.2011, all. 364, pag. 4; cfr., pure, PS TE 5 10.11.2011, all. 399 RPG, pag. 3 da cui risulta che non c’è mai stata la comunione domestica di cui, invece, ha parlato IM 1 in PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 16). d. Ha, poi, palesemente mentito sul suo desiderio di trovare un uomo da sposare per poter rimanere in Svizzera (cfr. consid. 20 e, in particolare, PS [...]21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 7). e. Ha mentito anche sulle proposte di matrimonio fatte a TE 2 e a PIFA 1. E lo ha fatto senza alcun pudore, anche utilizzando argomentazioni “surreali”: ci si limita, qui, a ricordare che, non potendo più negare di avere chiesto a PIFA 1 l’atto di nascita, la donna ha giustificato tale sua richiesta con la necessità di dimostrare alle ragazze cui proponeva di conoscerlo che l’età di PIFA 1 non corrispondeva al suo aspetto fisico. f. Ha, poi, ancora palesemente mentito sui motivi del suo matrimonio con VITT_1. g. Ha, pure, sfacciatamente mentito quando, rispondendo agli inquirenti che le contestavano le dichiarazioni degli operatori sanitari secondo cui il marito era arrabbiato perché lei era interessata ai soldi (cfr., al riguardo, consid. 26), ha affermato: “ mio marito voleva darmi di più di quello che già mi dava ed io gli ho cercato di spiegare che ne avevo a sufficienza e che non ce n’era bisogno. Per questo lui si era innervosito” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 7). h. Ha, poi, mentito quando, in un primo tempo, ha preteso di non avere saputo della proposta di istituzione di una curatela amministrativa: “ VITT_1 non aveva mai parlato con me del fatto di mettere una terza persona che si occupasse dei suoi soldi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 8); “ VITT_1 mi aveva detto che [...] stava facendo i passi per istituire una curatela amministrativa. Io avevo detto ad VITT_1 “a cosa ti serve?” Non ce n’era bisogno” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 8). i. Ha ancora mentito quando - contro ogni evidenza (cfr. consid. 26.d) - ha affermato di non avere mai voluto che il marito cambiasse psicologo e che, anzi, era lei a doverlo spingere a presentarsi agli appuntamenti : “ io ero contenta che VITT_1 andava dallo psicologo, non gli ho mai detto di cambiarlo. Quando lui tornava gli chiedevo com’era andata ed in un paio di occasioni lui mi aveva detto che era stufo ed ero io ad insistere che doveva andare da questa persona, che doveva prendere anche come un amico a cui confidare i suoi problemi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 8). Va, qui, sottolineato che, evidentemente, IM 1 faticava a ricordare nel dettaglio tutte le sue bugie. In effetti, il 31 ottobre 2011, confrontata con le dichiarazioni di TE 3, la sua versione è leggermente cambiata: “ VITT_1 mi aveva detto di essere stufo di [...] che non lo aiutava per niente. A questa sua esternazione io gli ho detto che se [...]non gli andava più bene, di cambiarlo con un altro psicologo. Avevo anche detto ad VITT_1 che, dato che pagava la cassa malati, aveva diritto anche ad avere un altro medico” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 8). Su questo tema, significativo è il fatto che, ad un certo punto, IM 1 si è, addirittura, spinta ad affermare di essere stata lei ad inviare il marito dallo psicologo: “ero stata io a consigliare ad VITT_1 di rivolgersi allo specialista per parlare dei suoi problemi ” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 6).
l. IM 1 ha mentito anche sulla questione della notte passata dalla sorella: “ Non ricordo la data, però quando la prima volta mio marito aveva reagito da nervoso (…) in quel momento sono andata via. Sono uscita di casa, sono andata in città a bere un caffè. Non ero andata da mia sorella” (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 4). Che abbia mentito su questo punto è provato dalle dichiarazioni concordi della sorella di IM 1, di [...] e di A. _______ (PS [...], 21.9.2011 pag 5; PS [...] 9.7.2011, all. 43 RPG, pag. 3; PS A. _______ 20.7.2011, all. 68 RPG, pag. 9; cfr., inoltre, consid. 29).
m. IM 1 ha mentito anche sostenendo di non essersi mai lamentata di VITT_1 con nessuno, in particolare con TE 5 e PIFA 1 (cfr. consid. 29; cfr., pure, PS 6.12.2011, AI 743, pag. 17; PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 6 e 7). n. Ha mentito - e, poi, faticato a ricordare il contenuto della menzogna - anche riguardo alla proposta fatta ad VITT_1 di un trasferimento in [...]: “ L’interrogante mi fa prendere atto che nella visita del 23 maggio 2011 VITT_1 diceva allo psicologo che era molto in dubbio su una proposta da me fatta e cioè ritirare il terzo pilastro e prendere una casa in [...] dove andare a vivere. A mia conoscenza VITT_1 non aveva il terzo pilastro e non so cosa abbia detto allo psicologo” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 7); “ Ad VITT_1 piaceva molto stare in [...]. Io gli avevo però detto di aspettare prima di andare a stabilirci giù perché un conto è andare in vacanza in un posto e un altro conto è andare a viverci stabilmente. Io avevo quindi detto ad VITT_1 che potevamo andare in [...]un paio di anni e che se effettivamente gli piaceva potevamo comprare qualcosa di piccolo per noi. Io devo dire che qui in Svizzera mi trovo bene come se ci fossi nata; in [...], invece, mi piace andare per fare le vacanze ma niente di più” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 7). o. Ha mentito - o, comunque, cambiato versione - sulla questione della gelosia del marito nei confronti di PIFA 1: “ mio marito non diceva niente sul fatto che frequentavo questo ragazzo. Lui vedeva che io rispondevo al telefono e forse solo all’inizio aveva dei dubbi. Ma poi aveva capito che non c’era niente fra me e PIFA 1 tranne l’amicizia” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 4); “ PIFA 1 era molto geloso di mio marito ed anche mio marito era geloso di PIFA 1. VITT_1 aveva detto a PIFA 1 che lo odiava perché era geloso di lui” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 7; cfr., anche, MP 12.3.2012, AI 912, pag. 12). p. Ha, poi, mentito quando ha dichiarato che da tempo non scriveva più sms: “ da circa un anno e mezzo non leggo o scrivo sms. Il motivo di questa mia scelta è dovuto al fatto che a quel tempo c’era una persona che avevo conosciuto in [...]a cui non avevo dato il mio numero cellulare ma che era riuscito ad ottenerlo ugualmente da altri, il quale in una notte mi ha inviato 180 sms. Erano messaggi d’amore, dichiarazioni d’amore (…) da quel momento ho scelto e deciso di non scrivere più e non leggere più alcun sms. Sono praticamente diventata allergica” (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 7 e 8). Che abbia mentito al riguardo, è provato dai tabulati telefonici (ad esempio, all. 447 RPG). Inoltre, che abbia mentito risulta anche, oltre che dalle numerose considerazioni svolte in questa sentenza, dalle stesse successive dichiarazioni di IM 1: “ (n.d.r: durante il suo soggiorno in [...]) ho messaggiato e telefonato con i miei connazionali in [...]” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 14). Parimenti, ha mentito sostenendo che, in genere, non leggeva gli sms che riceveva (PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 3 in cui ha dichiarato che “TE 5 spesso mi faceva gli squilli così che poi ero io a richiamarlo. Oppure mi mandava degli sms…” mentre a pag. 21 ha sostenuto “non leggo messaggi e non scrivo messaggi ”). Ha mentito anche affermando che “ VITT_1 non ha mai scritto messaggi” (PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 21): dai tabulati emerge una realtà diversa (fra l’altro, danno atto di diversi sms scritti da VITT_1 a IM 1). q. Ha dato, inoltre, risposte non credibili agli interroganti che le chiedevano di spiegare i motivi per cui, nonostante le entrate regolari della rendita di invalidità (complessivamente più di fr. 4’000.- mensili), il conto di VITT_1 era passato dai fr. 16'512.45 del 14 dicembre 2010 ai fr. 395.- del 31 marzo 2011. Al riguardo, si rinvia alla lettura del verbale reso da IM 1 il 14 novembre 2011 (AI 659). Qui ci si limita ad osservare che, ad un certo punto, la donna ha abbozzato, anche, la tesi secondo cui i soldi sarebbero stati spesi dal marito con il gioco d’azzardo (“ mi diceva “esco e vado a giocare”. Io non so dove andava; partiva da solo da casa. Una volta mi ha detto che andava vicino al bar [...]a [...]. Non so a cosa giocava ”, AI 659, pag. 11) ed è arrivata anche a dire: “ Non so dove sono finiti questi soldi. Io quei soldi non li ho visti” (MP 14.11.2011, AI 659, pag. 10). Significative sono, anche, le dichiarazioni rese da IM 1 nel verbale 28 dicembre 2011 (AI 798) in cui la donna veniva interrogata sui prelevamenti fatti dal conto del marito nei mesi da maggio a luglio 2011.
r. IM 1 non è stata lineare nemmeno sulla questione del motivo del suo viaggio in [...]. In effetti, ha a lungo sostenuto di esservi andata solo per ottenere il visto del figlio: “ A domanda rispondo che sono partita dal Ticino il 1 luglio 2011 ed ero andata all’ufficio degli stranieri due o tre giorni prima della mia partenza. Il viaggio serviva esclusivamente per farmi fare il visto sul passaporto di TE 5” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 8; cfr.,pure, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 5, 8 e 11); “ L’unico motivo per cui sono andata in [...] era la necessità di procurare un visto sul passaporto di mio figlio TE 5 in modo da regolarizzare la sua permanenza in Svizzera” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 3). Anche dopo che le erano state contestate le diverse dichiarazioni di PIFA 1, IM 1 ha mantenuto a lungo la sua primitiva versione prima di decidersi ad affermare che il viaggio aveva più scopi: “ ADR che io avevo detto a PIFA 1 che sarei andata in [...] il 1 luglio 2011 per la questione del permesso del figlio. L'interrogante mi fa prendere atto che nel verbale davanti alla PP PP 1 1 settembre 2011 PIFA 1 ha dichiarato quanto segue: "(…) Quando l'ho sentita, IM 1 mi ha spiegato che era dovuta partire in tutta fretta perché aveva un problema alla pancia e doveva recarsi da un medico in [...]. (…)." Sentendo queste cose devo dire che secondo me PIFA 1 si confonde con il precedente viaggio (…) Devo anche dire che PIFA 1 era una persona invalida e secondo me ha qualche problema mentale” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 4-5); “ Avevo deciso questo viaggio negli ultimi due o tre giorni prima di partire perché dovevo chiedere il visto per mio figlio all’ambasciata Svizzera in [...]. (…) Questo era l’unico scopo del mio viaggio. Non mi sono recata in [...] per motivi di salute. Che effettivamente io, avendo subito un’operazione all’addome in [...], durante il mio ultimo soggiorno, ho pensato di farmi controllare dal medico. Avevo quindi chiamato la clinica e, avendo il viaggio di ritorno in Svizzera la domenica successiva, ho preso appuntamento per il controllo il venerdì 8 luglio. Ho saltato l’appuntamento perché il primo volo per Milano c’era solo venerdì 8 luglio. Io non ho detto a nessuno che mi sarei fatta controllare dal medico, non ho avuto neppure tempo di parlare di questo. Avevo detto a PIFA 1 che andavo in [...]per chiedere il visto per mio figlio e che ne approfittavo per fare un controllo medico” (GPC IM 1 3.9.2011, AI 247, pag. 2); “ Io sono andata in [...] il 01 luglio perché dovevo mettere a posto la questione del visto di mio figlio non per altri motivi” (MP IM 1 28.12.2011, AI 798, pag. 7); “ PIFA 1 sapeva, già qualche giorno prima della mia partenza del 1. luglio 2011 che mi dovevo recare in [...] per la questione del visto di TE 5; inoltre avrei dovuto fare un controllo medico il venerdì della settimana successiva. Questo perché ero stata operata in [...] il 10 maggio 2011 perché avevo dell’acqua nella pancia. PIFA 1 sapeva tutte queste cose perché il lunedì/martedì dell'ultima settimana di giugno 2011 io mi ero recata all'ufficio stranieri con TE 5 e con VITT_1 e li mi avevano detto che mancava il visto sul passaporto di mio figlio. Ho quindi deciso di recarmi in [...] da sola per fare apporre il visto sul passaporto di TE 5” (MP IM 1 11.1.2011, AI 815, pag. 4).
s. IM 1 ha mentito - o, comunque, è stata reticente e non trasparente - anche sui contatti telefonici avuti con PIFA 1 durante il suo soggiorno in [...]: “ Mi viene fatto presente che nel mio verbale d’interrogatorio dell’8 luglio 2011 ho dichiarato: “D: nel periodo che è stata in [...] ha avuto contatti con TE 5 e VITT_1? R: Con TE 5 ho avuto 2 o 3 contatti, mentre con VITT_1 neppure uno. Ho sentito alcuni amici, PIFA 1 mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stavo. (…)” D: Cosa dichiara in merito? R: ora che me lo dite, mi ricordo che effettivamente ho sentito PIFA 1 (…) PIFA 1 mi ha chiamato tante volte. Mi chiamava tutti i giorni. (…) A precisa domanda rispondo che è sempre stato PIFA 1 a chiamarmi. Non ho bisogno di chiamarlo, non ne avevo motivo. (…) Non mi ha neppure mandato degli sms ed io neppure a lui” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 15 e 16).
t. IM 1 ha reso dichiarazioni contraddittorie anche sulla scoperta della - da lei pretesa, ma non dimostrata - inclinazione al bere del figlio. Infatti, al riguardo, prima ha detto che era stato PIFA 1 a dirglielo e, poi, ha sostenuto di averlo personalmente scoperto quando era in [...]: “ TE 5 beve whisky. E’ stato PIFA 1 a dirmelo” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 7); “ In [...] avevo scoperto che TE 5 ogni tanto beveva alcol” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 3).
u. IM 1 ha, poi, mentito quando, a PIFA 1 che, verso le 11.00 del 2 luglio 2011, le diceva che TE 5 aveva ucciso VITT_1, ha dimostrato incredulità e sorpresa (cfr. consid. 67). Ha, poi, mentito agli inquirenti che, il 7 luglio 2011, la informavano della morte del marito e ha, poi, continuato a farlo il giorno successivo, parlando del ricorso a cure mediche. Ha, poi, ancora mentito:
- sul prelevamento (cfr. consid. 98);
- sulla rendita AVS (cfr. consid. 99);
- sulla provenienza dei soldi che sono stati trovati nella sua borsetta al momento dell’arresto (cfr. consid. 101);
- sui problemi con la giustizia che TE 5 ha avuto in [...](PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 7);
- sull’inclinazione a bere di VITT_1 (ha sostenuto varie versioni, fra cui che il marito bevesse tre o quattro bottiglie al giorno di varie bevande alcoliche, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 9) mentre il dott. TE 4 ha escluso l’esistenza di problemi di etilismo (PS dott. TE 4 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 10; cfr., pure, PS TE 3 22.8.2011, all. 212 RPG, pag. 4);
- sul perché dei molti bagagli con cui lei partiva per la [...](PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag.
E. 11 dove sostiene che le molte valigie erano necessarie perché lei portava con sé il nostro cibo non sopportando quello [...]mentre dagli atti risulta piuttosto che le valigie servivano per portare qui sigarette [...]da vendere);
- sui litigi fra VITT_1 e TE 5 (questione su cui da versioni diverse fra loro, cfr. PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 13; GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 4; PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 7);
- sull’infarto (MP 25.4.2012, AI 971, pag. 2 e segg. in cui ha sostenuto si avere avuto un infarto mentre è accertato che così non è);
- negando che la suocera l’avesse informata circa gli averi di VITT_1 (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 2);
- sulla disdetta della polizza assicurativa (cfr. consid. 38). Si potrebbe continuare ancora (per esempio, rilevando le diverse versioni date sui motivi dei suoi viaggi in Svizzera dopo il 2009, oppure ancora sulle sue “preoccupazioni” per VITT_1, oppure ancora le sue dichiarazioni secondo cui VITT_1 non si lamentava mai o secondo cui con VITT_1 non aveva mai litigato per soldi mai, …). Ma quanto sin qui annotato basta a dimostrare come IM 1 altro non abbia fatto che mentire. La sua credibilità è, dunque, nulla. A.2. valutazione della credibilità di TE 5 104. Occorre osservare che alcune dichiarazioni di TE 5 non si caratterizzano per costanza nel tempo e che la lettura progressiva e critica dei suoi molti (forse troppi) verbali ne evidenzia, a volte, l’atteggiamento capriccioso, la natura affabulatrice e il desiderio di essere colui che guida il gioco e riesce a portare gli interlocutori là dove lui vuole. Ne deriva che le dichiarazioni del giovane non possono sempre essere prese per oro colato, vanno sfrondate dagli “abbellimenti letterari” spesso evidenti - come, ad esempio, nello scritto che lui ha chiamato “l’ultima dichiarazione” e che ha letto nel corso del dibattimento davanti al Tribunale dei minorenni (come si è visto, a TE 5 piaceva giocare al “duro” e a questo gioco ha evidentemente giocato anche in questo caso) - e vanno, comunque, confrontate e verificate con altro materiale probatorio. Riguardo alla credibilità di TE 5 - o meglio, riguardo alla sua tendenza a mentire e ad adattare le sue dichiarazioni a dipendenza delle sue necessità o dei suoi capricci - non si può non rilevare come i periti abbiano parlato di una sua capacità a mentire e di una sua attitudine e abilità alla manipolazione e alla strumentalizzazione (perizia, AI 132 in AI 881, pag. 16; complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 2, 3, 4, 5 e 10). Del resto, è lo stesso TE 5 ad avere ammesso, al dibattimento d’appello, di avere spesso mentito durante l’inchiesta: “ durante l’inchiesta ho detto tante cose non vere” (verb. dib. d’appello, pag. 36). Ciò rilevato, va detto che non sempre TE 5 ha mentito agli inquirenti. Anzi. Sfrondate da alcuni “arricchimenti letterari” e “pulite” da alcune ritrattazioni o da alcune modifiche avvenute in corso d’opera, buona parte delle dichiarazioni di TE 5 - o almeno il loro nucleo centrale - ha trovato conferma, prima, in altri elementi probatori e, poi, negli accertamenti, non solo di questa Corte, ma anche delle precedenti. Fra queste, si citano, ad esempio, le dichiarazioni sulla dinamica dell’uccisione (sostanzialmente costanti per tutta l’inchiesta e complete sin dall’inizio, eccezion fatta per l’orecchino di cui ha parlato solo nella lettera 18 settembre 2011 intitolata “Confessione”, all. 309 RPG). Oppure, ancora, le sue dichiarazioni sul fatto di essere il solo autore materiale dell’uccisione, anche queste costanti nel tempo, se si eccettua la breve caduta dell’“ultima dichiarazione” di cui s’è detto e da cui si è, però, subito correttamente rialzato (cfr. dichiarazione 19.2.2013). Confermate - e pure queste costanti nel tempo - sono, poi, anche le sue dichiarazioni sul fatto di essere il solo autore anche delle operazioni di smembramento del cadavere. TE 5 ha sempre detto il vero anche parlando del tentativo di vendere a diverse persone gli oggetti di VITT_1 immediatamente dopo la sua uccisione e dell’arrivo e della permanenza di queste persone nell’appartamento di [...]. Ha, poi, detto il vero da subito anche raccontando (già a partire dal 25 luglio 2011) della trasferta, con IM 2, alla [...] di [...]. Pure ha detto il vero ammettendo quasi da subito (già a partire dall’8 agosto 2011) di avere parlato della sua volontà di uccidere all’interno del negozio di IM 2. Parimenti, ha detto il vero - perché così è stato accertato - quando ha dichiarato, praticamente da subito (già a partire dall’8 agosto 2011, dopo un iniziale tentativo di proteggere l’amico), di avere informato IM 2 dell’uccisione già il sabato pomeriggio e di avergli da subito chiesto aiuto. E ha detto il vero da subito anche quando ha parlato delle richieste d’aiuto per far sparire il cadavere formulate, il martedì 5 luglio 2011 ad [...], prima a IM 2 e, poi, a IM 3. Parimenti, ha da subito detto il vero sul contenuto del colloquio in cui vennero definite, con IM 3, le modalità per far sparire il cadavere, su quanto fatto subito dopo (trasferta alla [...], acquisto sega, …), sull’invito al [...], sulle richieste di IM 3 e dell’amica di aprire i finestrini della macchina a causa dell’odore che egli emanava e sulle successive reticenze di IM 3 che accampava la scusa di un guasto alla macchina per ritardare l’aiuto promesso. Meno costanti sono, invece, le dichiarazioni fatte da TE 5 sul coinvolgimento della madre. Di queste diremo in seguito. dichiarazioni di TE 5 sul movente gesto premeditato 105. Nel primo interrogatorio, TE 5 ha detto di essersi deciso ad uccidere in un impeto di rabbia: “ verso le ore 1900, era ancora chiaro, ho trovato a casa VITT_1. Lui era seduto al tavolo quello del salotto. Lui era arrabbiato. Insultava me e mia madre per quella casa che doveva vendere. Insultava tutti, diceva che sua madre era una puttana e una troia e così lo era anche mia madre. Mi diceva che io non facevo niente. A questo punto è diventato tutto nero, non mi sono controllato, ho preso l'ascia e l'ho colpito in testa” (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 11). In seguito, il 13 luglio 2011, ha ribadito la versione del gesto quasi inconsapevole (“ non sapevo perché l’avevo fatto ”; all. 55 RPG, pag. 8). Come già sottolineato dai primi giudici, queste prime dichiarazioni peccano di incongruenza ritenuto come esse presuppongano che, in quel momento, senza alcun motivo, VITT_1 si sia spostato dal salotto al bagno (dove è stato ucciso) per mettersi a svitare il tappo dello scarico della vasca da bagno. Ma, soprattutto, la tesi dell’aver agito in un impeto di rabbia è chiaramente e definitivamente smentita, oltre che dalle successive sue dichiarazioni (rimaste, al riguardo, costanti), dall’accertamento secondo cui TE 5 si è attivato per procurarsi le armi con cui uccidere (pistola e/o ascia) prima del suo passaggio all’atto. Del resto, è quanto TE 5 stesso ha ammesso al dibattimento d’appello: “ La presidente mi chiede perché ho deciso di uccidere VITT_1 il venerdì 1. luglio. Ho deciso di ucciderlo quel giorno perché mia madre partiva per la [...]e io la credevo una buona opportunità per ucciderlo ed avere tutto il tempo per sbarazzarmi del corpo.(…) La presidente mi chiede quando ho deciso di uccidere VITT_1. Ho deciso di ucciderlo qualche giorno prima del 1. luglio. Non so esattamente quando. Credo due o tre giorni prima del 1. luglio. È vero che da subito dopo il mio arrivo in Svizzera ho cominciato a cercare di acquistare una pistola. Però, a quel momento, la pistola la volevo per me, perché mi piacciono le armi. Non la volevo per uccidere perché non l’avevo ancora deciso. La presidente mi chiede per quanto tempo ho pensato all’idea di uccidere. L’ho deciso due o tre giorni prima di farlo ma non so dire quanto ci ho pensato. È stato tutto troppo veloce. Quando ho deciso di ucciderlo, avevo paura di farlo. Mi sono però deciso ad agire quando lui, dopo aver accompagnato mia madre, è rientrato in casa e ha sbattuto la porta e ha iniziato a parlare con se stesso insultando mia madre. Ha detto che era una puttana. (…) A casa ho aspettato VITT_1 in camera mia. Riflettevo su come farlo, cioè su come ucciderlo. Mi mancava il coraggio. Ero indeciso. Ero bloccato. Ero deciso ad ucciderlo però ero… come bloccato. Non so come spiegarlo. Poi VITT_1 è arrivato in casa ed è cominciato tutto. Mi sono deciso ad agire quando ho sentito VITT_1 dire che mia madre era una puttana. Mi sono preparato come per la doccia ma in realtà era un’esca. Ho infilato l’ascia e il pugnale che era in casa negli slip e sopra ho messo l’accappatoio che avevo appena comprato da IM 2. Mi sono diretto in bagno. Lì ho tolto l’orecchino che avevo e l’ho messo nello scarico della vasca da bagno. Poi sono uscito dal bagno e ho chiamato VITT_1” (verb. dib. d’appello, pag. 34 e 35). Si è trattato, dunque, di un gesto premeditato. dichiarazioni di TE 5 sul movente precedenti alla chiamata in correità nei confronti della madre 106. Dopo avere sostenuto di avere agito in un momento di rabbia, TE 5 ha dato altre versioni. Riassumendo, ha detto di avere ucciso VITT_1: a. - per timore di perdere la madre a causa dell'agire violento del patrigno: “ non voglio che mia madre ci rimane, che muore, che veniva uccisa da un idiota ubriaco. (...) Pensavo che faceva male a mia madre, le aveva tirato un piatto in testa, non potevo permetterlo. (...) non mi potevo permettere di perdere mia madre. Lui le aveva tirato un piatto addosso, le butta le cose addosso, era arrivata anche la polizia. Prende i coltelli. (...) la verità è che io ho ucciso VITT_1 perché aggrediva mia madre e io lo sapevo" (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 11; cfr., anche, PS 22.7.2011, all. 81 RPG, pag. 5 in cui ha detto “non potevo sopportarlo più. Aggressione a mia madre, io mia madre l’amo come il mio Dio. Sono protettivo verso mia madre” ; PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 15 in cui ha detto “mio padre è morto l’anno scorso, non riuscirei a sopportare di perdere anche mia madre. E’ quindi giusto dire che nella mia testa ho pensato che liberarmi di VITT_1 voleva anche dire aiutare mamma perché lei non avrebbe più dovuto vivere questa situazione” ). In queste dichiarazioni TE 5 ha mentito. Sappiamo che VITT_1 non picchiava la moglie. TE 5 stesso lo ha ammesso più volte, sia nello stesso verbale (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 14,
E. 11.25 di quel mattino e, poi, ancora, nel pomeriggio, anche con PIFA 1 (cfr. consid. 67). Va ancora annotato che, la sera del 1. luglio, dopo un tentativo andato a vuoto (alle 22.58), TE 5 ha ancora chiamato la madre con cui ha parlato per 31 secondi a partire dalle 22.59. e. Alle 07.40 del mattino successivo (si era alla domenica 3 luglio 2011), TE 5 ha inviato alla madre il seguente sms: “ tu rimani ancora una settimana giù. I miei amici arrivano domani, voglio che tutti lo sanno che tu eri giù e che ti senti meglio. Torna al 17. spero che mi hai capito” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 19 e 20). Dopo appena quattro minuti, alle 07.44, TE 5 ne ha inviato un secondo: “ lo ti manderò 1000 fr. fra qualche giorno per avere soldi giù per spendere” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 20). Letti nel contesto degli altri contatti telefonici tra madre e figlio e avuto riguardo alle considerazioni sin qui sviluppate, questi sms non fanno altro che confermare la tesi del coinvolgimento della madre nell’uccisione. L’immagine che emerge dai due sms è, evidentemente, quella di un TE 5 che si preoccupa che la madre abbia un alibi, cioè non possa essere sospettata di avere partecipato all’uccisione: non può avere altro senso, infatti, il “ voglio che tutti lo sanno che tu eri giù ” e quello “ spero che mi hai capito ” è, evidentemente, indicativo di pregresse conversazioni sul tema che è meglio non formalizzare per iscritto. E non deve essere spiegato che l’autore di un reato si preoccupa di fornire un alibi soltanto a chi ha partecipato al reato stesso. Ma non solo. E’ fortemente indiziante del coinvolgimento della madre il fatto che, dopo avere ricevuto questo sms, lei è, appunto, rimasta “ giù ”, cioè ha fatto quello che il figlio le aveva detto di fare. Gli “ amici” che “arrivano domani ” sono, invece, IM 2, IM 3 e XX1 che, come visto, quella domenica erano partiti per un mercatino dell’usato in Svizzera interna e che, come visto, avevano passato molto tempo, il giorno precedente, con TE 5. Al riguardo, la scrivente Corte ha creduto a TE 5 quando ha detto che, vicino al famoso cassonetto, lui non solo ha informato IM 2 di quanto avvenuto, ma gli ha anche chiesto aiuto per far sparire il cadavere. Del resto, che così sia stato lo dice il comune buon senso. Di norma, non si racconta a terzi di avere commesso un reato (a maggior ragione, se grave). Se lo si fa, è solo per ottenere qualcosa. In questo caso, quel qualcosa poteva solo essere l’aiuto per far scomparire il cadavere. f. Dopo questi sms vi è una fitta rete di contatti telefonici fra madre e figlio che iniziano alle 07.49 (quindi, dopo appena cinque minuti dall’invio del secondo sms) e proseguono fino alle 09.15 per, complessivamente, una buona mezz’ora di conversazione. Avuto riguardo alla parsimonia con cui, di norma, IM 1 gestiva i contatti telefonici (in particolare, quelli dall’estero), è evidente che la durata delle conversazioni si spiega soltanto con l’eccezionalità del loro oggetto. O meglio, visto che IM 1 già sapeva da più di 24 ore di quanto accaduto e che della cosa già si era discusso il giorno precedente, la durata e l’intensità dei contatti telefonici si spiegano soltanto con la necessità di trovare il modo di gestire una situazione difficile che altro non può essere che la presenza, nel bagno di casa, di un cadavere che il ragazzo non era riuscito né a tagliare con la sega comprata il venerdì precedente né a far sciogliere con la candeggina. Avuto riguardo alle considerazioni sin qui sviluppate, anche questa partecipazione alla gestione della situazione contribuisce a corroborare la tesi di un coinvolgimento, ab initio, di IM 1 nell’uccisione di VITT_1. g. I contatti telefonici fra madre e figlio continuano, quel giorno, ad essere intensi anche nel pomeriggio. Vi sono stati, infatti, oltre ad un sms inviato dalla madre a TE 5, conversazioni per una quindicina di minuti, con inizio alle 12.41 e conclusione alle 17.30 circa (cfr. consid. 78.b). Al riguardo, valgono le considerazioni espresse al punto precedente. h. All’intensità di contatti telefonici della domenica, ha fatto seguito la loro totale assenza nella giornata di lunedì. Infatti, il 4 luglio 2011, i due hanno avuto contatti soltanto in tarda serata: vi è stato un sms spedito da TE 5 alla madre alle 19.23 ed una telefonata fatta alle 21.53 dalla madre a TE 5 con una conversazione di 10 minuti e 39 secondi (cfr. consid. 81). La totale assenza di contatti durante la giornata di lunedì esclude la tesi - ritenuta più probabile dalla prima Corte - di una madre che, informata solo après coup di quanto avvenuto, se ne sta, pur soffrendo, lontano perché così convinta dal figlio. Infatti, in quell’ipotesi, un tale silenzio è inconcepibile. Una madre che ha saputo e che soffre cerca notizie. Non se ne va tranquillamente a [...]a prendere il visto. Oltre a corroborare la tesi secondo cui i due erano d’accordo sin dall’inizio, quel lungo silenzio prova poi che le numerose e lunghe telefonate del giorno precedente erano volte a trovare il modo di gestire la situazione. E la tranquillità con cui TE 5 ha trascorso la giornata di lunedì 4 luglio 2011 (cfr. consid. 80) è prova del fatto che egli era convinto di avere trovato il modo di farlo. Non lo fosse stato, infatti, TE 5 avrebbe usato quella giornata per cercare una maniera per far sparire il cadavere invece di andarsene tranquillamente in giro per gioiellerie e negozi. Oppure avrebbe usato i soldi ricevuti dalla gioielleria [...]per scappare. Il fatto che sia, invece, rimasto in Ticino ed abbia trascorso la giornata di lunedì in uno stato di evidente tranquillità non può che significare che egli era convinto di avere trovato il modo di risolvere il suo “problema”. Parimenti, il “silenzio telefonico” della madre per tutta la giornata di lunedì ed il suo occuparsi del disbrigo di faccende del tutto normali non può essere inteso che come la prova che anche lei era, quel giorno, convinta che la soluzione al “problema” fosse stata trovata. i. Il martedì 5 luglio 2011 presenta, dal profilo dei contatti fra madre e figlio, una situazione analoga a quella del giorno precedente: silenzio durante tutta la giornata, telefonata della madre al ragazzo alle 19.32 (con conversazione di 15 minuti e 45 secondi) e, poi, alle 19.57, due sms inviati dalla madre al figlio (il cui testo non è stato ritrovato). Ancora una volta, l’assenza di contatti durante la giornata è indicativa della sostanziale tranquillità dei due. Si ricorda, qui, peraltro, che quel giorno TE 5 aveva ottenuto la promessa dell’aiuto di IM 3, con lui era andato a comprare la sega elettrica e, certamente, quando la madre gli ha telefonato, o stava tagliando il cadavere o lo aveva appena fatto. Molto verosimilmente di questo i due hanno parlato in quei quasi
E. 16 minuti di conversazione. l. Il giorno successivo - si era al mercoledì 6 luglio 2011 - alle 10.34 del mattino, TE 5 ha inviato alla madre il seguente sms: “ Mi hanno fatto sapere che domani il lavoro è finito e che non devo preoccuparmi” (PS IM 1 1.9.2911, all. 254 RPG, pag. 21). Evidente è il riferimento alle conversazioni con IM 3 che, come visto al considerando 89.e, prendeva tempo adducendo la scusa di un guasto alla macchina che aveva reso necessario spostare il tutto (cioè, lo sbarazzarsi del cadavere) prima a mercoledì e, poi, a giovedì. Pochi minuti dopo la ricezione dell’sms, alle 10.55, la madre ha chiamato TE 5 e i due hanno parlato per 10 minuti e 55 secondi. Infine, alle 12.44, TE 5 ha inviato un sms (il cui testo non è stato ritrovato) alla madre. E’ evidente che, con l’sms delle 10.43, TE 5 ha voluto informare la madre dell’evolversi della situazione e che, con la successiva e lunga telefonata, questa ha voluto maggiori particolari. Unito a quanto sin qui evidenziato, questo dettagliare sull’evoluzione della situazione è indiziante del pieno coinvolgimento della donna nell’uccisione di VITT_1. prelevamento dei soldi dal conto di VITT_1 114. Come visto sopra (cfr. consid. 98), appena arrivata in Svizzera, IM 1 ha svuotato il conto del marito. Tale comportamento è la prova del nove della falsità dell’immagine di moglie innamorata e distrutta dalla morte del marito che IM 1 ha cercato, con ogni mezzo, di propinare agli inquirenti. Ma non solo. E’ la dimostrazione che il motore dei comportamenti di IM 1 è l’avidità di cui il marito si era reso conto, di cui aveva parlato ai medici e di cui questi hanno riferito agli inquirenti prima e in sede di dibattimento d’appello poi (cfr. consid. 26.c e d). Del resto, dell’avidità di IM 1 sono prova le sue stesse parole: “ Avevo circa CHF 26'000.- ed Euro 6'000.-. (…) Servivano a me ed erano solo per me. (…) Voglio anche dire che io ho venduto dell’oro, 14 carati. Ho venduto dei gioielli dei miei figli, quelli che non usavano più e che portavano da piccoli. Ho venduto braccialetti, anelli, collane per un totale Euro 3'800.-” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 5); “ Quei soldi sono i miei risparmi e non si toccano perché sono li per la mia morte. Vale a dire per pagare il mio funerale perché non so chi potrà farlo” (MP 8.5.2012, AI 989, pag. 3). Indiziante nello stesso senso - cioè, prova dell’avidità e della lucidità di IM 1 dopo la morte del marito - è anche il tentativo di far portare in [...] un’autovettura “che avrebbe potuto servire anche a lei” (cfr. consid. 100). Anche questo comportamento è, dunque, indiziante del coinvolgimento della donna. tentativo di influenzare le dichiarazioni di PIFA 1
115. a. Risulta dagli atti che IM 1 ha cercato di influenzare PIFA 1 - di cui conosceva la fragilità - per indurlo, in particolare, a dire agli inquirenti che sia il figlio che il marito bevevano e si ubriacavano e a non dire che TE 5 cercava della marijuana: “ D: PIFA 1, sia sincero. IM 1 le ha detto di dire qualcosa in particolare alla polizia? R: Ehm si, che TE 5 beve e si ubriaca (…) Poi mi ha detto che se vi avessi raccontato una cosa voi vi sareste messi a ridere. Quel sabato al mercato TE 5 mi ha chiesto se potevo trovargli dell’erba da fumare, io però queste cose non so dove si vanno a prendere. Lo avevo raccontato a IM 1 e lei si era messa a ridere e diceva che avreste riso anche voi. Poi aggiungeva che TE 5 sicuramente stava scherzando” (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 6); “ Mi viene chiesto se qualcuno mi ha detto di riferire questo in polizia ed io rispondo che effettivamente IM 1 mi ha detto di dire alla polizia che VITT_1 beveva e che anche TE 5 beveva. (…) E’ vero che IM 1 mi ha detto di dire che entrambi bevevano, VITT_1 un po’ più di TE 5” (PS PIFA 1 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 6 e 7); “ IM 1 mi aveva detto di dire alla polizia che TE 5 e VITT_1 abusavano di bevande alcoliche” (MP PIFA 1 1.9.2011, AI 231, pag. 5). b. Sul tema, le dichiarazioni di IM 1 non sono lineari. Il 2 settembre 2011 ha detto: “ non ricordo di avere detto a PIFA 1 queste cose in vista del primo verbale di polizia di cui io l’avrei informato. E’ vero che quando lo incontravo gli dicevo che avevo scoperto che TE 5 beveva troppo e che anche VITT_1 beveva” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 5). Poi, il 12 marzo 2012, a confronto con PIFA 1, ha detto “ può darsi, sinceramente non mi ricordo” (MP 12.3.2012, AI 912, pag. 6). c. Non deve essere spiegato che il tentativo di indirizzare le dichiarazioni di PIFA 1, cioè il tentativo di portare gli inquirenti ad ipotizzare una lite fra ubriachi, dimostra come IM 1 tentasse in ogni modo di allontanare i sospetti di un suo coinvolgimento. Questo tentativo è un ulteriore - pur se piccolo - tassello che supporta la tesi accusatoria. tentativo di istigare PIFA 1 116. Da ultimo, ulteriore elemento indiziante - di spessore significativo - è il fatto che è accertato che, prima di parlarne con il figlio, IM 1 ha “fatto la testa come un pallone” a PIFA 1 sul fatto che lei non sopportava più il marito e che lo desiderava morto e gli ha chiesto di trovare qualcuno che potesse esaudire questo suo desiderio (cfr. consid. 33). Il valore indiziante dei precedenti tentativi fatti con PIFA 1 e del loro fallimento è evidente. A.4. conclusioni sul ruolo di IM 1 nell’uccisione 117. Questi elementi indizianti si inseriscono in una situazione relazionale estremamente degradata, caratterizzata dal fatto che: - IM 1 ha sposato VITT_1, non solo senza amore, ma anche senza il benché minimo affetto, unicamente per ottenere la possibilità di vivere in Svizzera e, con ciò, un certo agio finanziario; - fatto allontanare il marito dalla sua famiglia (in particolare, dalla madre), IM 1 ha da subito messo in atto una sistematica spoliazione dei beni del marito tanto che, già nella primavera 2011, i soldi di VITT_1 erano quasi completamente consumati; - a causa del comportamento egoistico e prevaricatore di IM 1, la vita matrimoniale era ben presto diventata fonte di gravi sofferenze per VITT_1 che, per questo, aveva chiesto aiuto al proprio medico che lo aveva indirizzato ad uno psichiatra provocando, così, l’intervento, nella dinamica di coppia, di elementi estranei che disturbavano IM 1 nella messa in atto del suo progetto di controllo totale sulla vita (o meglio, sui soldi) del marito; - a pochi mesi dal matrimonio, la donna ha, a più persone e ripetutamente, dichiarato di non sopportare più il marito e di desiderare di vederlo morto; - a fine giugno si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa che avrebbe tolto a IM 1 il controllo sui soldi del marito. Posti in questa tela di fondo ed analizzati nel loro complesso, gli elementi indizianti qui riassunti: - la comunicazione da parte del figlio dell’avvenuta uccisione del marito poco tempo dopo il fatto; - l’essere stata la prima persona che TE 5 ha contattato subito dopo avere ucciso; - il mancato rientro in Svizzera dopo essere stata avvisata dell’intervenuta uccisione;
- le continue menzogne durante tutto il procedimento; - l’intenso traffico telefonico con il figlio nei giorni immediatamente successivi all’uccisione; - la sceneggiata recitata ad uso e consumo degli inquirenti durante le telefonate del 7 luglio e nell’interrogatorio dell’8 luglio 2011; - lo svuotamento del conto del marito a pochi giorni dal proprio rientro e le menzogne sui motivi di tale prelevamento;
- la menzogna riguardo alla richiesta della rendita vedovile; - le menzogne relative all’importante somma di denaro trovata dagli inquirenti nella sua borsetta al momento del suo arresto; - l’avidità di denaro palesata, oltre che dal suo comportamento, dalle sue dichiarazioni riguardo ai soldi di cui è stata trovata in possesso; - il tentativo di sviare le indagini cercando di influenzare le dichiarazioni di PIFA 1; - il tentativo fallito di istigare PIFA 1 a trovare qualcuno che uccidesse il marito, hanno convinto la scrivente Corte - che richiama, sulle circostanze surricordate, le considerazioni e le argomentazioni sviluppate ai considerandi 111-118 (con particolare riguardo a quelle relative al mancato rientro dopo l’annuncio, alle bugie di IM 1 sui contatti telefonici con il figlio, al significato del traffico telefonico e al tentativo di istigazione nei confronti di PIFA 1, ritenute particolarmente significative) - che IM 1 era coinvolta, sin dall’inizio, nell’uccisione del marito. 118. Ma non solo. Che IM 1 abbia giocato un ruolo attivo e principale in questa tragica vicenda è dimostrato anche dal fatto che è solo il suo coinvolgimento a dare un senso plausibile all’uccisione di VITT_1. Un assassinio - come qualsiasi reato - ha sempre un movente. Questa Corte ha cercato a lungo un possibile movente di TE 5 ma non è giunta ad individuarne alcuno o, perlomeno, nessuno che avrebbe, in qualche modo, potuto spingerlo a volere, autonomamente, la morte del marito della madre. Quelli che il ragazzo ha indicato quando cercava di tenere fuori la madre non reggono. O perché sono, manifestamente, delle bugie (come quello secondo cui avrebbe ucciso per paura che VITT_1 facesse del male alla madre) o perché sono inconsistenti (come quello per cui avrebbe ucciso perché VITT_1 aveva detto di essere attratto dalla sorella di TE 5) o perché sono dei palesi tentativi di “crearsi un movente” facendo capo ad inconsistenti considerazioni psicologiche. Questa Corte ha considerato anche, come ipotesi di lavoro, la possibilità che TE 5 abbia ucciso il patrigno soltanto per poterne vendere gli oggetti. Anche volendo fare astrazione dalle dichiarazioni di TE 5 che ha detto di essersi deciso a vendere le cose di VITT_1 solo dopo averlo ucciso e per “avere i soldi per andare via dalla Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 35), la Corte ha scartato tale ipotesi perché nessuno - che non sia un pazzo (ciò che TE 5 non è, come è dimostrato dalla perizia psichiatrica cui è stato sottoposto) - potrebbe anche solo pensare di uccidere per poche centinaia di franchi che avrebbe potuto, facilmente, ottenere con minor rischio. La sola di tutti gli attori di questa vicenda ad avere avuto un movente per uccidere - ad avere, cioè, un motivo che spiega l’uccisione di VITT_1
- è IM 1. Questo movente è da individuare nel fatto che la moglie - che detestava il marito, faticava a sopportarne la presenza e vedeva, con la prospettiva dell’istituzione della curatela amministrativa, svanire la possibilità di continuare ad approfittare finanziariamente della situazione - ha voluto liberarsene mantenendo, nel contempo, alcuni dei vantaggi finanziari che le derivavano dal vincolo matrimoniale. Certo, la rendita percepita dal marito vivo era più alta della rendita vedovile. Tuttavia, una rendita vedovile di fr. 1’618.- (AI 307) permette, comunque, una vita dignitosa, soprattutto se si considera la possibilità di chiedere, in caso di difficoltà, la rendita complementare. E, soprattutto, la rendita vedovile sarebbe stata completamente nella sua disponibilità, mentre lo spettro della curatela amministrativa le sottraeva totalmente la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo con la rendita del marito. Nemmeno da sottovalutare, poi, erano le aspettative ereditarie, ritenuto che l’attesa della premorienza della suocera - di cui parlano i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 117, pag. 141) - non era praticabile proprio perché avrebbe richiesto di continuare una convivenza che più non le era sopportabile e che non sarebbe nemmeno più stata alleviata, sempre a causa della citata curatela, dalla possibilità di dar fondo alla rendita del marito. Inoltre, contrariamente a quanto considerato dai primi giudici, questa Corte ritiene che IM 1, avendo sposato uno svizzero, fosse convinta che la morte del marito non avrebbe pregiudicato la sua possibilità di rimanere nel nostro Paese: non va, infatti, dimenticato che l’esperienza precedente (quando aveva dovuto lasciare la Svizzera) era diversa ritenuto come, allora, l’obbligo di partenza era legato alla procedura di separazione da un coniuge straniero. E’ possibile che al movente della madre TE 5 abbia, personalmente, aggiunto altri elementi, soprattutto per trovare il coraggio che gli mancava per passare all’atto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 35), e che, perciò, in tale ottica, abbia caricato di significato negativo alcuni aspetti della personalità di VITT_1 (in particolare, alcune conseguenze dell’incidente) che non erano propriamente piacevoli o facili da vivere. Tuttavia - se così è stato
- si è trattato di elementi marginali che, da soli, non l’avrebbero mai indotto ad uccidere il patrigno con cui - peraltro - risulta che egli avesse un buon rapporto. Lo si ricorda qui: i due giravano insieme nei mercati, nei bar e nei grotti, VITT_1 accompagnava il ragazzo qui è là e, insieme, i due erano andati, pochi giorni prima del fatto, a [...]a prendere una bicicletta che VITT_1 ha regalato a TE 5. Queste considerazioni hanno rafforzato la convinzione della Corte
- già maturata sulla scorta delle argomentazioni di cui ai considerandi precedenti
- secondo cui IM 1 ha giocato, nell’uccisione di VITT_1, un ruolo principale sin dall’inizio.
119. a. Questo accertamento - che, come visto, è stato effettuato indipendentemente dalle dichiarazioni di TE 5 - ridà alla sua chiamata in correità la forza e la valenza probatoria che era andata, almeno in parte, perduta a causa dell’assenza del presupposto della costanza. In parole povere, l’accertamento, sulla base degli indizi citati, del coinvolgimento ab initio di IM 1 nell’uccisione del marito dimostra che, nonostante l’incostanza e le contraddizioni delle sue dichiarazioni, TE 5 ha detto la verità quando ha chiamato in causa la madre. b. Ma non solo. Citato come teste, al dibattimento d’appello, TE 5 ha risposto alle domande che gli sono state poste. b.1. Nella prima fase della sua audizione, egli ha tentato di proteggere la madre dicendo che, in quel colloquio del 28 giugno 2011, la madre gli aveva solo detto di essere stanca di VITT_1: “ Rispondendo alla presidente, dichiaro che è vero che il 28 giugno 2011, ho avuto un colloquio con mia mamma. VITT_1 dormiva. Era di pomeriggio. VITT_1 era andato a riposare perché non stava bene, siccome la sera precedente aveva avuto un incidente ed era caduto. Mia mamma mi ha detto che era stanca di VITT_1 perché si ubriacava troppo. Non sapeva più come fare a resistere. Quel giorno mia mamma non mi ha detto altro di VITT_1. Ma in altre occasioni si era lamentata per com’era aggressivo, mi diceva che VITT_1 litigava tanto con sua madre e che per questo era aggressivo. Mia mamma era stanca del fatto che VITT_1 rompeva le cose davanti a lei e spaccava. Io ho visto soltanto che VITT_1 ha rotto un piatto. Non ho visto altre cose di questo genere. Ho visto però che VITT_1 ha buttato per terra il telefono molte volte, sempre dopo aver parlato con sua madre. Dava calci alle sedie, anche questo sempre dopo aver parlato con la madre. Mia mamma era stanca di vedere queste cose. Con me si lamentava di queste cose. Questo è successo molte volte. Alla domanda della presidente, rispondo ancora una volta che, quel 28 giugno, mia mamma si è solo lamentata di queste cose. Non mi ha detto altro” (verb. dib. d’appello, pag. 39 e 40) e dicendo di non ricordare assolutamente cosa si fosse detto con la madre in tutte le telefonate, se non che lei, preoccupata, gli chiedeva di VITT_1: “ La presidente mi ricorda che dai tabulati telefonici risulta che in ogni caso dalle 9.00 circa del sabato mattina fino alla sera del giorno successivo vi sono stati numerosi contatti telefonici tra me e mia madre. Francamente non mi ricordo di cosa parlavamo. Ricordo solo che mia madre mi chiedeva di VITT_1. Io temporeggiavo. Ricordo che le raccontavo che VITT_1 era a Locarno a lavorare da un suo amico e che non aveva preso con sé il cellulare. Ricordo che ho parlato anche con mia sorella. Ma con lei ho parlato soltanto del suo lavoro e dei due tatuaggi che si era fatta” (verb. dib. d’appello, pag. 36). Tuttavia, anche in quella fase, confrontato con quanto egli aveva scritto alla CARP, ha dovuto ammettere che la madre gli aveva detto più volte di desiderare la morte di VITT_1: “ La presidente mi ricorda che nella lettera manoscritta del 19.2.2013 che ho spedito alla CARP, io ho scritto “ammetto di avere sentito mia madre il 28 giugno 2011 parlare in modo molto vago della morte di VITT_1”. Non mi ricordo di avere scritto queste parole. Alla presidente che mi chiede di fare uno sforzo di memoria, rispondo che mi ricordo di avere sentito più volte mia madre dire che voleva vedere VITT_1 morto. Questo capitava quando lei era nervosa o arrabbiata. Lo diceva a me. Mi ricordo che mia madre diceva “oh, come lo vorrei morto”. Non mi ricordo che dicesse altre cose” (verb. dib. d’appello, pag. 40). Ha, però, precisato: “ Ribadisco che lei non mi ha istigato ad uccidere VITT_1” (verb. dib. d’appello, pag. 40). Richiesto, quindi, di spiegare come mai avesse tirato in ballo la madre se questa era innocente, TE 5 ha detto di averlo fatto perché amareggiato dalla scoperta di quel che la madre pensava di lui: “ Alla presidente che mi chiede come mai ad un certo punto dell’inchiesta ho tirato in ballo mia madre e non l’ho fatto subito invece, rispondo che l’ho fatto perché ho scoperto quello che mia madre pensava di me. Non so come io ho scoperto questo: non so se è perché me lo hanno detto i periti oppure se è perché il mio avvocato mi ha dato una copia di quella specie di interrogatorio che i periti hanno avuto con mia madre. Io ho scoperto che mia madre aveva detto che io non sono più suo figlio, che per lei sono una vergogna, che non esisto più per lei. Ho deciso di accusare ingiustamente mia madre dopo avere scoperto che lei aveva detto queste cose” (verb. dib. d’appello, pag. 40).. b.2. Ad un certo punto dell’audizione, l’avv. DI 1, patrocinatore delle accusatrici private, ha esortato TE 5 a riflettere sul dolore delle sue patrocinate e sul loro diritto di conoscere la verità sul motivo per cui VITT_1 era stato ucciso (cfr. verb.dib. d’appello, pag. 45). Dopo questa esortazione, il dibattimento è stato sospeso per una pausa. Alla sua ripresa, TE 5 ha interrotto la presidente che stava continuando con l’interrogatorio, dicendo quanto segue: “ Ho riflettuto su tutto e adesso voglio dire la verità. Mi scuso con tutti per le bugie che ho detto. Adesso voglio proprio dire la verità perché ho capito che non è giusto che la famiglia di VITT_1, soprattutto la mamma, non sappia per cosa lui è morto. È stata mia madre che mi ha detto di trovare un assassino per uccidere VITT_1. Me l’ha detto il 28 giugno. Quel giorno, quando VITT_1 stava dormendo, abbiamo discusso di VITT_1. Mia madre mi ha detto che non lo sopportava più e mi diceva come sarebbe meglio per tutti noi che lui morisse. Mia madre sapeva che io conoscevo diverse persone con precedenti penali, sia per droga che per traffico d’armi. Queste persone le conoscevo in [...] ma anche in Svizzera. Mia madre sapeva che in [...]io frequentavo un bar dove venivano a bere anche persone poco raccomandabili, cioè persone con precedenti penali. Sapendo questa cosa mia madre mi ha chiesto di trovare qualcuno disposto ad uccidere. Io avrei potuto contattare queste persone perché avevo il loro numero di telefono. Conoscevo il capo di quel bar che mi avrebbe messo in contatto con qualcuno. Lui si chiama [...], non so il cognome. Avevo il suo numero di telefono registrato in un’agenda che è stata sequestrata dai poliziotti. Mi pare che quell’agenda avesse la copertina nera. Come ho detto in precedenza, a mia madre ho risposto che conoscevo degli italiani che avrebbero potuto uccidere. Io le ho detto che li avrei contattati. Sono andato in camera fingendo con lei che avrei telefonato loro. Sono tornato in salotto e le ho detto che avrebbero ucciso VITT_1 per fr. 3'000.-. Lei mi ha detto di accettare. Quel giorno la discussione è finita lì. Gli italiani non esistevano. Erano una mia invenzione. Io avevo deciso che, visto che era una questione familiare, l’avrei ucciso io. Non ho detto a mia madre che avrei agito io perché lei non me lo avrebbe permesso. È per quello che ho inventato la storia degli italiani. Alla presidente che mi chiede come mai, visto che ho detto che mia madre sapeva che io frequentavo questo bar di malavitosi in [...], io non ho parlato dei serbi ma ho parlato degli italiani, rispondo che non so. Semplicemente mi è venuta in mente la storia degli italiani. Non abbiamo più parlato dell’uccisione di VITT_1, né quel giorno né i successivi. Non abbiamo parlato di questo neanche il 1. luglio: quel giorno, quando mia madre è partita, io non ero in casa. O meglio, adesso non mi ricordo bene. (…) A domanda dell’avv. DI 1, mi giro verso la mamma e la sorella di VITT_1, le guardo in faccia e giuro che questa è la verità. Loro possono credere che quello che dico adesso è la verità. (…) Prima che partisse per la [...], mia madre sapeva che sarebbe tornata vedova. Lo sapeva perché io, non ricordo esatamente quando, ma sicuramente prima della sua partenza, le avevo detto che tutto sarebbe successo in quella settimana che lei era via. (…) Alla presidente che mi chiede se ho discusso con mia madre del pagamento dei sicari italiani, rispondo che non mi ricordo esattamente quando ma ricordo che lei mi aveva detto che avrebbe pagato a lavoro effettuato. Mi sembra di ricordare che lei aveva detto che in quel momento i soldi non li aveva. Alla presidente che mi chiede che cosa mi fa dire che, se le avessi detto che volevo uccidere io, mia mamma non avrebbe voluto, rispondo che io penso che sarebbe stato così. Contrariamente a quello che ho detto in inchiesta, io non ho mai detto a mia mamma che avrei ucciso VITT_1 personalmente e non è vero quindi che lei mi aveva risposto dicendomi di non farlo. Del fatto che avrei ucciso io, io e mia mamma non abbiamo parlato prima. Confermo che nelle telefonate a mia mamma dopo l’uccisione io le ho sempre detto che erano stati i sicari ad uccidere VITT_1. (…) A domanda della presidente ribadisco che è vero che mia madre è partita per la [...]sapendo che tutto sarebbe stato fatto durante la settimana in cui lei era via, cioè sapeva che VITT_1 sarebbe stato ucciso in quella settimana. Lo sapeva perché glielo avevo detto io. A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che mia madre aveva manifestato altre volte il desiderio di volere VITT_1 morto. Penso che lo abbia detto almeno due o tre volte da quando io sono arrivato in Svizzera, in momenti in cui io e lei eravamo da soli. Diceva che non lo sopportava più. Ora che mi ricordo, in un’occasione mi aveva chiesto come lo potevamo uccidere, forse con qualche veleno che non era riconoscibile. Non so quando me l’ha chiesto, non so se me lo ha chiesto prima o dopo il 28 giugno 2011” (verb. dib. d’appello, pag. 42, 43, 46 e 48). L’audizione di TE 5 è stata interrotta a fine pomeriggio di giovedì 23 maggio 2011 ed è stata ripresa il lunedì successivo. TE 5 ha mantenuto la chiamata in causa della madre, sostanzialmente nei termini già indicati. Richiesto di spiegare il motivo per cui, nello scritto del 19 febbraio 2013 alla CARP, egli avesse in qualche modo ritrattato, TE 5 ha dichiarato quanto segue: “ Alla presidente che mi chiede come mai, nello scorso febbraio, nello scritto che ho inviato alla CARP, io ho ritrattato le mie dichiarazioni su mia madre, rispondo di averlo fatto perché il mio avvocato mi aveva spiegato che cosa mia madre rischiava. Non so esattamente quando me lo ha spiegato, era nel periodo degli interrogatori. Allora io mi sono preoccupato perché io voglio bene a mia mamma e ho ritrattato” (verb. dib. d’appello, pag. 47). E all’avvocato DI 2, patrocinatore della madre, che insisteva, ha risposto: “ All’avv. DI 2 che mi dice che quanto ho detto in questi giorni significa che io desidero che mia madre finisca i suoi giorni in carcere, rispondo che non è quello che desidero. Quello che io voglio, dopo avere riflettuto, è che la famiglia di VITT_1 sappia chi c’è davvero dietro a questa storia. A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che io attualmente non odio mia madre. In passato, mi è capitato di odiare mia madre. L’ho fatto quando, dopo i fatti e durante l’inchiesta, ha dichiarato che non sono più suo figlio e che mio padre era un alcolizzato e che era violento e tutte queste cose, nonostante lui fosse morto da pochi mesi” (verb. dib. d’appello, pag. 47). b.3. Quando ha deciso di nuovamente ammettere TE 5 ha, in pratica, riproposto dichiarazioni già rese in corso d’inchiesta, agli inquirenti (la storia dei sicari italiani) e ai periti (la questione dell’uccidere senza lasciare tracce). La scrivente Corte - messa in guardia, in particolare, dalle annotazioni degli psichiatri sulle capacità manipolatorie di TE 5 - ha mantenuto un atteggiamento critico nei confronti delle sue dichiarazioni. Tuttavia, dopo avere ben riflettuto, ha ritenuto di dover dar loro credito. Da un lato, perché quanto dichiarato al dibattimento non è una novità: in esso, si ritrovano - sfrondate da alcuni dettagli e pulite da elementi su cui TE 5 ha ammesso di avere mentito (per esempio, la questione dell’avere detto alla madre che avrebbe agito personalmente) - dichiarazioni già rese, in termini analoghi, in precedenza. D’altro canto, ma soprattutto, perché TE 5, al momento del dibattimento d’appello, non aveva alcun motivo per accusare falsamente la madre. Dal coinvolgimento della madre egli non aveva, a quel momento, nulla da guadagnare visto che il suo processo era già stato celebrato e che il giudizio reso nei suoi confronti era, ormai, passato in giudicato. Al contrario. Dalle sue dichiarazioni sul coinvolgimento della madre a TE 5 potevano derivare, ormai, soltanto svantaggi. La madre (tolta la sorella che, comunque, vive vicino alla madre) è la sola famiglia che gli resta e TE 5 - al momento in cui ha reso le sue dichiarazioni - ben sapeva che, con grande probabilità, esse gli avrebbero valso il ripudio della madre (che puntualmente è arrivato nell’intervista rilasciata dalla [...]al Corriere del Ticino, cfr. doc. dib d’appello 15). D’altro lato, ancora, a contribuire a convincere la scrivente Corte della sincerità della chiamata in causa è stata la genesi di tale dichiarazione: TE 5, che è arrivato in aula deciso a tenere fuori la madre, è stato convinto a cambiare atteggiamento dall’esortazione - ferma, ma quasi commossa - del patrocinatore delle accusatrici private a considerare che era un loro diritto sapere la verità riguardo ai motivi della morte di VITT_1. La Corte ha escluso l’ipotesi di una “manipolazione” di TE 5 o di un suo gesto teatrale ritenuto che, posto per la prima volta nel procedimento (se si eccettua il primo dibattimento durante il quale, però, ha rifiutato di rispondere) a confronto con le altre (oltre ad VITT_1) vittime del suo gesto, il ragazzo - cui gli anni di detenzione sin qui subiti e la maturazione dovuta al tempo che passa hanno fatto perdere quell’atteggiamento da “spaccone” di cui tanto si parla negli atti (egli è apparso, per tutta la sua audizione, composto, dimesso e riservato) - ha mostrato di avere riflettuto su un aspetto che, evidentemente, sin lì non aveva considerato. Indubbiamente colpito dall’esortazione dell’avv. DI 1 e dalla presenza della madre e della sorella di VITT_1 (il cui dolore era palpabile), TE 5 ha deciso - dopo congrua riflessione - di aderirvi e ha mantenuto tale sua decisione sino alla fine della sua audizione. Al riguardo, la Corte ha considerato significativo - e sintomo di sincerità - il fatto che TE 5 abbia mantenuto il suo proposito anche al momento della ripresa della sua audizione e, cioè, dopo quattro giorni, continuando a rendere dichiarazioni coerenti con la chiamata effettuata. Parimenti, la Corte ha considerato come segni di sincerità sia la palese assenza di livore nei confronti della madre verso cui, nonostante tutto, il ragazzo, non nutre alcun risentimento (trova, per esempio, comprensibile che lei non voglia parlare con lui), sia la descrizione dei suoi sentimenti per la madre, pacata e coerente con il vissuto che i due hanno alle spalle: “ Non ho mai parlato con mia mamma: avevo chiesto a mia sorella se mia mamma voleva parlare con me ma mia mamma ha rifiutato. Il rifiuto di mia mamma un po’ mi ha fatto arrabbiare ma d’altra parte lo trovo un po’ comprensibile. (…) A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che io attualmente non odio mia madre. In passato, mi è capitato di odiare mia madre. L’ho fatto quando, dopo i fatti e durante l’inchiesta, ha dichiarato che non sono più suo figlio e che mio padre era un alcolizzato e che era violento e tutte queste cose, nonostante lui fosse morto da pochi mesi” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 40 e 47). b.4. La scrivente Corte ha, poi, creduto che, al di là dei suoi “eccessi dichiarativi” e delle fantasie spacciate per realtà, le dichiarazioni rese da TE 5 in inchiesta riguardo alla madre siano espressione anche di un tormento interiore (certamente immaturo, ma reale) che non è stato considerato dai primi giudici. E’ evidente che, nelle sue prime dichiarazioni (quelle, per intenderci, in cui definiva “santa” la madre e sosteneva che lei amava VITT_1 che, invece, non la ricambiava), TE 5 ha mentito. E’ evidente perché il contrario risulta da tutto il materiale probatorio. Ed è altrettanto evidente che, se TE 5 ha mentito, lo ha fatto per impedire agli inquirenti di sospettare di lei. Lo ha ammesso lo stesso TE 5 al dibattimento: “ alla domanda della presidente rispondo che mia mamma non è né una santa né una donna che fa del bene a tutti ma è una donna diversa. Alla presidente che mi chiede come mai allora, all’inizio dell’inchiesta, io ho dato quei giudizio su di lei (una santa, …) rispondo che l’ho fatto perché, all’epoca, io la proteggevo” (verb. dib. d’appello, pag. 47). Rilevato come si sia già detto che l’autore di un reato protegge solo chi ha partecipato al reato poiché chi è innocente non ha bisogno di allontanare da sé i sospetti, è, poi, significativo il fatto che TE 5 si sia deciso, in inchiesta, a parlare del coinvolgimento della madre soltanto quando ha saputo che cosa questa diceva di lui, o meglio quando ha saputo che andava dicendo che lui non era più suo figlio e si è sentito tradito (va, qui, precisato che dai periti la madre è stata sentita il 10 agosto 2011, cfr. AI 132 in AI 881, pag. 1, quindi prima che lui la tirasse in ballo). Ma non ha da essere dimostrato che TE 5 poteva sentirsi tradito dalle dichiarazioni rese dalla madre ai periti soltanto se egli aveva agito con il suo consenso o dietro sua richiesta. Non ne avrebbe avuto motivo se, invece, avesse agito a sua insaputa. L’“evoluzione” delle dichiarazioni sulla madre (il passaggio dal “ho capito che lo voleva e l’ho fatto” al “mi ha chiesto di trovare qualcuno disposto ad uccidere” ) potrebbe trovare una sua giustificazione nella difficoltà emotiva di coinvolgere l’unico reale suo punto di riferimento affettivo e, quindi, potrebbe essere vista - abbandonando un rigore interpretativo probabilmente eccessivo visti i personaggi di questa tragedia - come la graduale completazione di dichiarazioni in un primo tempo incomplete. Di questo dramma interiore è, poi, testimone la ritrattazione fatta in un momento - il 19 febbraio 2013 - in cui, se avesse mantenuto l’appello contro la sentenza del Tribunale dei minorenni, il coinvolgimento della madre gli avrebbe ancora potuto far comodo perché avrebbe potuto essere usato ad attenuazione della sua colpa. Ciò nonostante, TE 5 ha rinunciato a coinvolgere la madre, non solo ritirando l’appello, ma ritrattando le accuse a lei rivolte (anche se non completamente, visto che ha detto di avere parlato con lei della morte di VITT_1, ciò che è, francamente, poco comune). E questa Corte non ha ragioni per dubitare che, davvero, il motivo di questa ritrattazione sia il fatto che il suo avvocato gli aveva spiegato che cosa rischiava la madre. b.5. A tutto quanto sin qui evidenziato si aggiunge che la scrivente Corte non ha condiviso il giudizio di inverosimiglianza intrinseca operato riguardo alle dichiarazioni di TE 5 dai primi giudici: “ La chiamata di correo è inoltre intrinsecamente non credibile. Stabilita una versione finale tra quelle rese dal chiamante, si constata che il nucleo duro di questa versione comporta di ammettere per vero che egli avrebbe conosciuto dei mafiosi italiani, sia in [...] che in Ticino all'epoca della scuola media. Andrebbe poi ammesso che TE 5 avrebbe detto alla madre che egli poteva procurare dei sicari per fr. 2'000.- e si dovrebbe ritenere che egli si sarebbe appartato un attimo per telefonare a uno di loro, e si dovrebbe credere che egli, come se avesse ordinato una pizza a domicilio, dopo qualche istante avrebbe riferito alla madre che era cosa fatta. Si dovrebbe infine credere che, a dire di TE 5, la madre avrebbe creduto a questa storia. Pertanto, l'accusata avrebbe creduto che il bravo figlio adorato da lei cresciuto, ancorché ultimamente sfaccendato e bevitore, avrebbe memorizzato nel cellulare il numero di assassini mafiosi italiani, che sarebbero stati disposti a prendere sul serio uno sbarbatello sedicenne e a dichiararsi immediatamente disponibili a compiere un omicidio, senza esattamente sapere come e dove, il tutto da farsi entro una settimana e al ridicolo prezzo di fr. 2'000.- (con cui non si pagano nemmeno i costi di trasferta) di cui (forse) fr. 600.- anticipati, altrimenti a credito. Questa non è una chiamata in correità intrinsecamente credibile, questa è una baggianata. L'accusata è persona scaltra e con sufficiente esperienza di vita per sapere che una storia simile non si regge in piedi. La conseguenza di questo accertamento è però solamente quella di dovere ammettere che la chiamata in correità è intrinsecamente non credibile, ovvero che una simile conversazione tra madre e figlio non può essere ritenuta provata e quindi non è mai esistita, mentre che costituisce un puro arbitrio della pubblica accusa quello di sostenere, avvedendosi dell'enormità delle fesserie raccontate da TE 5 (…), che l’accusata avrebbe in realtà saputo che TE 5 avrebbe ucciso lui VITT_1” (sentenza impugnata, consid. 120, pag. 142 e 143). Riguardo al prezzo di un omicidio a pagamento ci si limita, qui, a rilevare che un tribunale tedesco ha giudicato un caso in cui il killer aveva ucciso su commissione in cambio di una mercede di Euro 1’000.- (BGH 2 StR 229/04, sentenza del 12.1.2005) e che gli organi di stampa hanno recentemente dato notizia di un caso in cui per l’uccisione di una giocatrice di pallavolo i sicari avrebbero chiesto al mandante lo stesso importo ( http://www.tio.ch/News/Sport/740235/Ingrid-Visser-uccisa -a-seguito-di-una-truffa/ ). Per il resto, è certamente vero che la versione secondo cui una madre chiede al figlio sedicenne di trovare dei sicari è inverosimile se riferita a situazioni diverse da quella che ci occupa, o meglio se riferita a situazioni relazionali e sociali normali secondo i nostri canoni di giudizio (per esempio, se riferita ad una famiglia ticinese o, più in generale, europea di medio livello). Non lo è, invece, in concreto. Non deve essere dimenticato che IM 1 ha - per dirla con il suo avvocato - vissuto una vita “sopra le righe”, cioè ha vissuto secondo regole che la maggior parte delle persone non condivide, e che ha avuto, per quanto qui consta, relazioni unicamente con personaggi di basso calibro tanto che non si è fatta scrupolo alcuno di chiedere quanto, poi, chiesto a TE 5 anche a PIFA 1, cioè ad una persona con evidenti handicap psichici (che, peraltro, frequentava assiduamente). Inoltre, nell’analisi della verosimiglianza della situazione descritta non va dimenticato quanto rilevato dai periti, e meglio che fra madre e figlio vi era una sorta di ribaltamento dei ruoli per cui nella relazione il figlio assumeva, perché così richiedeva la madre, un ruolo “quasi genitoriale”. E, infine, non va dimenticato che, per quanto risulta dagli atti, effettivamente TE 5, in [...], aveva avuto comportamenti problematici con frequentazione di ambienti delinquenziali tanto che egli era stato, fra l’altro, fermato con delle armi dalla polizia serba che, peraltro, ancora lo cercava per questioni di furti/ricettazione (cfr. all. 225 RPG; PS TE 5 10.11.2011 pag 5) e che di queste circostanze IM 1 era perfettamente a conoscenza (cfr., fra gli altri, verb. dib. d’appello, pag. 42). Contestualizzata nel suo ambiente e tenuto conto delle caratteristiche dei personaggi coinvolti, la situazione descritta da TE 5 diventa, contrariamente al parere dei primi giudici, in sé verosimile. In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sin qui sviluppate, la scrivente Corte ha creduto a TE 5 quando, in aula, ha chiamato in causa la madre. 120. Ne segue che questa Corte ha maturato il profondo convincimento che IM 1 era coinvolta sin dall’inizio e con un ruolo principale nell’uccisione del marito. Sulle modalità precise di tale coinvolgimento rimangono delle ombre. Ciò detto, non si può che concludere, sulla scorta di quanto dichiarato da TE 5, che IM 1 ha chiesto al figlio di trovare qualcuno che uccidesse il marito e che, poi, dopo che lui finse di avere trovato dei sicari disposti ad uccidere per fr. 2'000.-/3'000.-, gli disse di accettare e che, infine, partì per la [...] sapendo che il tutto sarebbe stato fatto durante la sua assenza. A.5. diritto
121. a . assassinio Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli c orrelata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b). Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth / Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29). Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 1b; 115 IV 187 consid. 2 e 3), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth / Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30). Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore ( DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112,
n. 6, pag. 42-43). La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo. La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare mancanza di scrupoli : si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio). Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme . Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112,
n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11). La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).
b. istigazione Giusta l'art. 24 cpv. 1 CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Deve esistere un rapporto di causalità fra il comportamento incitatore dell’istigatore e la decisione dell’istigato di commettere l’atto. Non è, tuttavia, necessario che l’istigatore abbia dovuto vincere la resistenza dell’istigato. E’, invece, necessario che l’istigatore abbia esercitato un’influenza psichica o intellettuale diretta sulla formazione della volontà dell’istigato. Tale influenza può essere esercitata anche presso colui che è già disposto ad agire o nei confronti di colui che si offre per compiere un reato e ciò sino a che l’autore non ha ancora deciso di passare concretamente all’atto. Non c’è, invece, istigazione se l’autore dell’atto già era deciso ad agire (DTF 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b.aa; 116 IV 1 consid. 3c; 100 IV 1 consid. 4b; STF 6B_704/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 5.1; 6B_491/2010 del 30 agosto 2010 consid. 4.3; 6B_890/2008 del 6 aprile 2008 consid. 6.1; 6S.32/2004 del 22 aprile 2004 consid. 2.1). Qualsiasi comportamento idoneo a provocare la determinazione ad agire - un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente anche una semplice richiesta - può costituire mezzo d’istigazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a e riferimenti). L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1).
122. a . Stabilire se quanto fatto da IM 1 costituisca correità o istigazione non è facile, ritenuto come l’accertamento dei fatti qui operato lasci - per forza di cose - alcune zone d’ombra (cfr. consid. 120) e perché i comportamenti di IM 1 evidenziano aspetti dell’una e dell’altra forma di partecipazione (indicativo di un’istigazione è, in particolare, il fatto che IM 1 fosse l’unica dei due ad avere un movente per cui è evidente che essa ha avuto un ruolo istigatore nella nascita di una convergente intenzione nel figlio, mentre i suoi successivi contatti telefonici con il figlio sembrano evidenziare una sua partecipazione alla gestione della situazione più tipica di un correo) La discussione è, comunque, puramente scolastica (art. 24 CP) e, per finire, questa Corte ha deciso di seguire l’impostazione generale data al caso dalla pubblica accusa - che ha rinviato a giudizio IM 1 per istigazione - e che trova conforto nelle dichiarazioni di TE 5. In diritto, dunque, IM 1 ha istigato il figlio ad istigare altri ad uccidere, cioè lo ha istigato a partecipare all’assassinio in una forma che, per gravità ed importanza, è equiparabile a quella dell’autore materiale. In questo senso, irrilevante è, per la sua responsabilità, il fatto che il figlio abbia, poi, deciso di agire personalmente, ritenuto che, comunque, il risultato voluto da IM 1 è stato raggiunto. Va, qui, sottolineato che è accertato con sicurezza che, senza IM 1 e le sue richieste, TE 5 non si sarebbe mai deciso ad agire e, dunque, che l’agire di IM 1 fu determinante per la nascita e la concretizzazione della di lui volontà delittuosa. Al riguardo, si riportano, qui, alcune significative dichiarazioni di TE 5: “ A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che, se mia madre non lo avesse voluto morto, non credo che avrei ucciso VITT_1 perché non avevo un valido motivo per farlo. (…) A domanda della presidente rispondo che non avevo mai nemmeno pensato di uccidere VITT_1 prima che mia madre mi dicesse “come sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”. A domanda della presidente rispondo che le diverse dichiarazioni che, su questo punto, cioè sulla nascita dell’idea di uccidere VITT_1, ho fatto in inchiesta non corrispondono al vero. Non ho mai avuto né l’idea né l’intenzione di uccidere VITT_1 prima che mia madre mi dicesse quello che ho appena riferito” (verb. dib. d’appello, pag. 46). Va, qui, aggiunto che la Corte ha accertato che IM 1 aveva una grande influenza sul figlio. Al riguardo, si citano, fra le altre, le seguenti dichiarazioni: “ A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che io ubbidivo sempre a mia madre perché, quando lei voleva una cosa, bisognava farla. Se non ubbidivo, mia mamma si arrabbiava e non mi parlava” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 41); “ una donna intelligente, furba, che è meglio non fare arrabbiare altrimenti diventa un serpente (…) è una donna che combatte, che non conosce la parola perdere, ottiene tutto quello che vuole (…) ho ricevuto un’educazione da militare, tutto quello che diceva mia madre io dovevo farlo, tutto quello che dice mia madre è santo” (dichiarazioni di TE 5 sulla madre riportate in perizia, AI 132 in AI 881, pag. 7); “ emerge però anche l’immagine di una madre severa, dura, pericolosa, estremamente esigente, dominante, determinata e che tende a stabilire con gli altri dei rapporti di potere e che ottiene “sempre” quello che vuole. Supponiamo che TE 5 viva la madre come una figura autoritaria che costringe gli altri a piegarsi alla sua volontà” (complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 3 ad 4). b. Non ha da essere argomentato molto per spiegare che quanto fatto da IM 1 con TE 5 si configura, in diritto, quale istigazione in assassinio. La particolare assenza di scrupoli è data, - da un lato, dal fatto che ha deciso e progettato la morte del marito - cui nulla poteva rimproverare - soltanto perché non ne sopportava più la presenza (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8; STF 6S.3092003 del 9 ottobre 2003; 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004; 6S.584/2006 del 1. febbraio 2007; sentenza 24 novembre 2010 della Corte delle assise criminali in re M. S., confermata con sentenza CARP 17.2011.3 del 24 maggio 2011) e per mantenere i vantaggi economici (rendita di vedovanza, aspettative ereditarie e possibilità di rimanere in Svizzera) che derivano dal vincolo matrimoniale e che un divorzio avrebbe, invece, vanificato - e, dall’altro, dal fatto che ha coinvolto in questo suo turpe disegno il figlio sedicenne, lasciandolo, peraltro, solo a fronteggiare una situazione non solo tragica, ma da vero e proprio film dell’orrore e, poi, abbandonandolo completamente a se stesso durante il procedimento penale e scaricando su di lui qualsiasi responsabilità. 123. Analogamente, quanto IM 1 ha fatto con PIFA 1 (cfr. consid. 33) configura, in diritto, istigazione ad assassinio nella forma del tentativo, ritenuto come l’amico non abbia dato seguito alle sue richieste. In questo caso, la particolare assenza di scrupoli è data, non soltanto dai motivi per cui la donna voleva la morte del marito (cfr. sopra), ma anche dal fatto che ha cercato di coinvolgere in questo suo tristissimo progetto una persona particolarmente fragile ed indifesa a causa dei suoi handicap psichici. ruolo di IM 2 nell’uccisione 124. Come visto, la scrivente Corte, condividendo in ciò l’opinione del Tribunale dei minorenni e della Corte delle assise criminali che ha celebrato il processo di primo grado, ha accertato che TE 5 ha ucciso VITT_1 attirandolo nel bagno con il pretesto dell’orecchino caduto nello scarico e colpendolo più volte, mentre era chinato per cercare di vedere qualcosa, prima con l’ascia e, poi, con il coltello. Ha, invece, ritenuto che non ci sono elementi probatori che possano sostenere la tesi accusatoria secondo cui IM 2 sarebbe stato, nel tardo pomeriggio di quel venerdì 1. luglio 2011, nell’appartamento di via [...]e secondo cui, dopo che VITT_1 venne fatto cadere a terra, inerme, dai pugni di TE 5, egli avrebbe consapevolmente abbandonato VITT_1 nelle mani del minore che aveva, poco prima, consapevolmente armato. IM 2 è, dunque, stato assolto dall’imputazione di correità in assassinio/omicidio che gli era stata rivolta ai punti 1 e 2 dell’AA. 125. La Corte ha anche riflettuto su un eventuale coinvolgimento di IM 2 nell’assassinio di VITT_1 per avere venduto a TE 5 l’ascia nonostante il ragazzo gli avesse detto che l’arnese gli serviva per uccidere e per averlo, poi, aiutato a procurarsi la candeggina e gli altri oggetti di cui s’è ampiamente detto. a. Se IM 2 avesse consegnato l’ascia a TE 5 pensando che davvero il ragazzo l’avrebbe usata per uccidere - cioè, se IM 2 gli avesse dato l’ascia dopo aver dato credito alle sue parole - saremmo confrontati con una complicità in assassinio per dolo diretto. La Corte ha accertato che così non è. Non tanto (o non solo) perché IM 2 sostiene di non avere dato peso alle parole di TE 5: “ Lui scherzava. Lui lo ripeteva spesso, diceva che era un duro e che faceva il lavoro di sicario” (MP Pavia 11.8.2011, AI 111, pag. 3). Ma perché è accertato - attraverso la testimonianza di [...](il ragazzo che era in negozio quel venerdì pomeriggio) - che IM 2 ha davvero creduto che quella manifestazione di intenzione omicida fosse una delle solite vanterie di TE 5: “ IM 2 non gli credeva e gli diceva di smetterla di dire stupidate. Ad un certo punto, IM 2 gli ha detto “va bene”… tanto per farlo stare zitto” (PS [...]10.10.2011, all. 351 RPG, pag. 4). E’, dunque, accertato che IM 2 non ha creduto che TE 5 parlasse sul serio. Ne deriva che egli non può essere dichiarato autore colpevole di complicità in assassinio per dolo diretto. b. La Corte ha, poi, esaminato l’ipotesi del coinvolgimento di IM 2 nell’uccisione dal profilo del dolo eventuale. Cioè, ha verificato se si può ritenere che, quando ha venduto l’ascia a TE 5 che gli diceva che l’avrebbe usata per uccidere, IM 2 avesse gli elementi per seriamente considerare che TE 5 avrebbe potuto fare quello che diceva di voler fare e che, pur non desiderando direttamente la morte di VITT_1, abbia accettato l’eventualità che essa si producesse per il caso in cui TE 5 avesse davvero agito. b.1. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2) che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). b.2. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62; STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). b.3. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3; 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). b.4. Occorre, dunque, dapprima determinare - fondandosi sulla situazione quo ante, cioè senza usare il senno di poi - se consegnare un’ascia ad un sedicenne che ha le caratteristiche di TE 5 e che dice di volerla usare per uccidere costituisce una negligenza e, nell’affermativa, se si tratta di una negligenza talmente grave da rendere altamente probabile il realizzarsi dell’evento morte. Questa Corte ritiene che nessuna persona normalmente ragionevole e prudente consegnerebbe un’ascia a qualcuno - ragazzo o uomo che sia - che dice di volerla usare per uccidere. E questo, nemmeno se a manifestare l’intenzione omicida è un ragazzo sedicenne che si era, in precedenza, dimostrato un mitomane o uno sbruffone (raccontando di essere un killer con legami con la mafia). In effetti, la messa in atto della dichiarata volontà omicida non poteva essere del tutto esclusa, non solo perché il ragazzo stava acquistando un attrezzo che era oggettivamente atto ad uccidere, ma anche perché, in ogni caso per quel che sapeva IM 2, TE 5 non era solito tagliare legna e perché, conoscendo VITT_1, IM 2 poteva escludere che l’ascia servisse al patrigno. Ne risulta che, agendo come ha agito - cioè, consegnando l’ascia a TE 5 nonostante la dichiarata volontà di usarla per uccidere - IM 2 ha violato un’elementare norma di prudenza che qualunque persona normalmente ragionevole avrebbe ossequiato. IM 2 ha, dunque, agito con negligenza. Si tratta di una negligenza grave già solo per il fatto che nulla rendeva difficile a IM 2 l’ossequio della norma generale di prudenza di cui abbiamo appena detto: gli sarebbe bastato non consegnare l’ascia a TE 5. Il semplice rifiuto di consegnargli l’ascia avrebbe evitato ogni possibile rischio, tanto più che, come IM 2 ben sapeva, TE 5 non aveva soldi e, quindi, non avrebbe potuto comprarla da nessun’altra parte. Tuttavia, sempre ponendosi e ragionando nella situazione quo ante, il quadro che si presentava a IM 2 quel venerdì 1. luglio 2011 non era tale per cui egli dovesse ritenere altamente probabile che TE 5 avrebbe davvero messo in atto la sua dichiarata volontà omicida. Al contrario. C’erano diversi elementi che potevano far legittimamente pensare a IM 2 che la realizzazione del rischio fosse, invece, altamente improbabile. Vi era, dapprima, la sbruffoneria e la mitomania del ragazzo che portavano a non dar credito alle sue parole. Vi erano, poi, la tranquillità e la faciloneria con cui TE 5 ha manifestato la sua volontà omicida in un luogo pubblico e alla presenza di più persone che hanno fatto credere anche a Lombardo - che non lo conosceva - che egli stesse scherzando. Del resto, è opinione comune che chi vuole davvero uccidere o, più generalmente, commettere un reato non lo sbandiera ai quattro venti. Vi era, poi, il fatto che, insieme all’ascia, TE 5 ha acquistato una serie di oggetti del tutto innocui. Vi era, infine, il fatto che, per quanto IM 2 sapesse, i rapporti fra TE 5 e il patrigno erano, tutto sommato, buoni - lui li vedeva girare insieme e andare insieme nei bar (PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 13) - o, comunque, non erano più problematici di quanto siano i normali rapporti fra genitori e figli adolescenti. A questi elementi - che, insieme, escludono, già di per sé, il dolo eventuale - va aggiunto che IM 2 non aveva alcun movente per volere morto VITT_1. Non ne aveva di suoi personali. E non si può pretendere che egli abbia agito per lucro: da un lato, non vi sono elementi che permettano anche solo di ipotizzare che gli sia stato promesso un compenso e, d’altro canto, non è nemmeno concepibile che qualcuno decida o accetti di rendersi complice di un omicidio per i pochi franchi ricavati dalla vendita dell’ascia. Del resto, che IM 2 non abbia nemmeno considerato che TE 5 potesse mettere in atto quello che diceva è provato dal fatto che, il giorno successivo, al ragazzo che gli proponeva di acquistare degli oggetti che lui sapeva essere di proprietà di VITT_1, ha risposto che, prima di farlo, voleva parlare con VITT_1. E’, questa, un’affermazione che IM 2 non avrebbe fatto se, già nel pomeriggio precedente, avesse preso seriamente in considerazione che TE 5 potesse davvero uccidere il patrigno e, ciò nonostante, lo avesse consapevolmente armato. In queste condizioni, la Corte ha concluso che non vi sono elementi di fatto che permettano di ritenere che IM 2 ha partecipato, per dolo eventuale, come complice all’uccisione di VITT_1. Egli è, dunque, stato assolto anche dall’imputazione alternativa che gli è stata prospettata al dibattimento d’appello. come si configura, in diritto, quanto fatto da IM 3 e IM 2 nei giorni successivi 126. Giusta l’art. 305 cpv. 1 CP - che protegge l’amministrazione della giustizia penale - chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La nozione di “ sottrazione ad atti di procedimento penale ” presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è, infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 305, n. 22, pag. 2181; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2010, ad art. 305, n. 26, pag. 606). Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Entrano, poi, in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante ( DTF 129 IV 138 consid. 2.1; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1; 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 8.1; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 15, pag. 42; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/S.Gallo 2008, ad art. 305, n. 7-9, pag. 1246-1247; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 28, pag. 607). Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 26, pag. 606; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 13-14, pag. 41-42). E’, infatti, necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi - anche solo temporaneamente - un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 98, pag. 382). Un semplice atto di assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è, dunque, sufficiente (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 16, pag. 604 e rinvii; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 2.3). Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV 471 consid. 3; 40; CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). Il reato può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l’autore abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV 72 consid. 2; 40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). L’infrazione richiede l’intenzione; il dolo eventuale è però sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 278 consid. II.4; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 40, pag. 610; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, § 55, n. 15, pag. 396; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). IM 3 127. L’avv. DI 4, patrocinatore di IM 3, ha sostenuto che, per quanto fatto nel pomeriggio del martedì 5 luglio 2011, il suo cliente non può essere ritenuto autore colpevole di favoreggiamento. E questo, non solo perché IM 3 non ha realizzato i presupposti soggettivi del reato. Ma anche perché quel che lui ha fatto non realizza nemmeno i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento ritenuto come IM 3 altro non abbia fatto che aderire ad un piano già stabilito da TE 5. Tutt’al più - ha detto - si tratterebbe di una complicità in autofavoreggiamento che, non essendo questo punibile, neppure lo potrebbe essere. La Corte non ha condiviso interamente tale opinione. Ragionando in astratto - cioè, facendo astrazione dalle caratteristiche personali di IM 3 - colui che, dopo avere discusso con l’autore di un’uccisione che gli chiede aiuto per far sparire un cadavere, accetta la richiesta e dopo,
- avere ricevuto un anticipo del compenso convenuto; - avere discusso sul modo in cui sbarazzarsi del cadavere convenendo che esso andava fatto a pezzi, che i diversi pacchi andavano appesantiti e che, poi, andavano portati con l’autovettura di sua proprietà fino alla diga della Verzasca e, lì, buttati nel bacino d’acqua, passa all’azione - accompagnando l’autore alla [...] a comprare una sega elettrica; - verificando con lui che l’attrezzo scelto sia adatto per fare a pezzi il cadavere; - accompagnandolo con la sua vettura fino alla stazione sapendo che, da lì, prenderà il treno per raggiungere l’appartamento dove giace il cadavere per farlo a pezzi con l’attrezzo appena acquistato; - fissando l’appuntamento per il trasporto del cadavere depezzato - e, infine, effettivamente andando all’appuntamento, caricando o lasciando caricare il cadavere nella sua vettura, trasportandolo fino alla diga della Verzasca dove, poi, il cadavere viene gettato realizzerebbe, senza ombra di dubbio, i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento. E questo anche se questa persona ipotetica avesse soltanto aderito ad un progetto già elaborato dall’autore dell’uccisione, quindi anche se l’idea di fare a pezzi il cadavere e di buttarlo in un bacino d’acqua fosse tutta farina del sacco dell’omicida/assassino. Non deve essere dimostrato, infatti, che, se l’autore di un reato chiede aiuto a un terzo non coinvolto, è perché da solo non ce la fa e nemmeno deve essere argomentato molto per dimostrare che la sparizione del cadavere ostacola in modo importante l’attività degli inquirenti. Sempre ragionando in astratto, nemmeno devono essere fatti sforzi particolari per dimostrare che chi si comporta come descritto agisce proprio con l’intenzione e la volontà di sottrarre un delinquente all’azione delle autorità e che, quindi, sarebbero pacificamente realizzati anche i presupposti soggettivi del favoreggiamento. Pertanto, in astratto, una situazione come quella descritta realizzerebbe manifestamente i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di favoreggiamento. Se questa stessa persona - che non è IM 3 - ci ripensa e non si presenta all’appuntamento, si rende autore colpevole di un tentativo di favoreggiamento nella misura in cui la messa in atto del piano concordato è iniziata, ai sensi dell’art. 22 CP, con l’accompagnamento dell’autore alla [...], il successivo aiuto nella scelta della sega e, poi, l’accompagnamento alla stazione e la fissazione dell’appuntamento per il trasporto del cadavere fino alla diga. Questo, ragionando in astratto. Ma la scrivente Corte non ha potuto limitarsi a ragionare in astratto perché doveva giudicare IM 3. Cioè, doveva giudicare un uomo che:
- ha un Q.I che lo pone al di sotto della soglia di normalità; - soffre di diverse patologie di natura psichica per cui è, da anni, al beneficio di una rendita AI del 100%; - per il regolare riacutizzarsi delle sintomatologie di queste patologie ha subito numerosi ricoveri coatti alla Clinica psichiatrica cantonale ed in altre strutture ospedaliere. Risulta dagli atti - e non solo da quelli medici - che, posto in una situazione problematica, IM 3 fatica a percepirne gli esatti contorni. Ha bisogno di tempo - molto più di quello che serve ad altri - per comprendere le varie sfaccettature delle normali situazioni della vita, per valutarle e, soprattutto, per decidere come comportarsi. Che sia davvero così risulta anche dall’episodio (descritto nel verbale di cui l’avv. DI 4 ha dato lettura nella sua arringa) in cui, posto di fronte ad una situazione problematica di cui non comprendeva il senso poiché era stato confrontato, senza preavviso, all’intervento della polizia (chiamata dall’amica che aveva “litigato” con il fratello di lui), IM 3 ha reagito buttandosi a capofitto contro l’acquario e rompendolo. Non solo l’irragionevolezza, ma soprattutto la natura autolesionistica della sua reazione dimostra come, davvero, IM 3 abbia bisogno, per formare una propria volontà coerente e conseguente, di tempi (molto) più lunghi del normale. Per IM 3 - cioè, per “l’uomo dai tempi lunghi”, così come lo ha definito lo stesso procuratore pubblico - le poche ore trascorse con TE 5 nel pomeriggio di martedì non erano sufficienti per permettergli di percepire la reale dimensione di quello che gli veniva prospettato e, perciò, di determinarsi in relazione a tale dimensione e formare una reale volontà propria di azione. Nei diversi giorni di dibattimento - in cui lui è stato lungamente ascoltato - IM 3 ha convinto la Corte che, ancora in quelle ore di martedì 5 luglio 2011, lui stava davvero, come ha detto, “facendo l’investigatore perché non poteva denunciare alla polizia qualcosa di cui non era sicuro perché rischiava di mettersi nei guai” . Che questo sia vero è, poi, dimostrato dal fatto che, avuta finalmente la certezza che davvero TE 5 aveva fatto quello che diceva allorquando, il martedì sera, ha sentito che il ragazzo “ puzzava di sangue marcio” , IM 3 (naturalmente come poteva) si è tirato indietro adducendo la scusa del guasto alla macchina e ha cercato di avere da IM 2 - da cui, in qualche modo, dipendeva affettivamente e che non voleva coinvolgere - il permesso di chiamare la polizia. Ma non solo. Nonostante le sue fragilità, IM 3 non si è fermato al primo rifiuto di IM 2. Poche ore dopo, infatti, nel viaggio verso [...], è ritornato alla carica e, non solo ha ottenuto da IM 2 il permesso di chiamare la polizia (pur se con l’accorgimento dello psichiatra), ma lo ha anche convinto ad aiutarlo ad andare in via [...] e leggere “i nomi sulle bucalettere” per scoprire il cognome di TE 5 così da poter dare le giuste indicazioni alla polizia. In queste circostanze, avuto riguardo alle caratteristiche della personalità di IM 3 e alle particolarità dei suoi percorsi mentali ed affettivi, la scrivente Corte è giunta al convincimento che, nonostante l’effettività dei suoi gesti, egli non ha mai maturato l’intenzione di aiutare TE 5 a sottrarsi all’intervento delle autorità. Del resto, come ha osservato il suo avvocato, è l’unica delle persone che stavano attorno a TE 5 in quei giorni ad avere avuto, pur se con lentezza, la giusta reazione chiamando la polizia. Non essendo, dunque, realizzati i presupposti soggettivi del reato, IM 3 è stato assolto dall’imputazione di favoreggiamento. IM 2
128. IM 2
- che non ha le limitazioni di IM 3 ma è uomo sufficientemente navigato e sveglio per comprendere senza difficoltà le situazioni della vita - è, per contro, stato dichiarato autore colpevole di favoreggiamento, nella forma del tentativo, per avere indirizzato a IM 3 TE 5 che gli chiedeva aiuto per far sparire il cadavere. A quel momento - si era a martedì 5 luglio 2011 - IM 2 aveva tutti gli elementi che gli permettevano di ritenere, con una più che sufficiente sicurezza, che TE 5 aveva davvero ucciso il patrigno e che, quindi, l’aiuto che questi gli chiedeva era effettivamente volto a far sparire un cadavere (cfr. consid. 71.d). La Corte non ha creduto che, indirizzandolo a IM 3, egli abbia semplicemente voluto dargli un “menavia” per toglierselo di torno, come ha sostenuto il suo diligente e scrupoloso difensore. Non solo perché IM 3 era davvero in grado di aiutare TE 5 (avendo la macchina e avendo chi la poteva condurre). Ma soprattutto perché un adulto che vuole levarsi di torno un ragazzino importuno ha ben altri mezzi per farlo. A maggior ragione se questo adulto sa - come Pavia a quel momento sapeva perfettamente (cfr. consid. 71.d) - che questo ragazzino importuno aveva davvero ucciso un uomo. Il reato è solo tentato ritenuto che TE 5 non è, poi, effettivamente stato sottratto all’azione degli inquirenti. B. imputazioni minori appropriazione indebita 129. La pubblica accusa rimprovera a IM 1 anche un’appropriazione indebita per avere, l'11 luglio 2011, prelevato dal conto corrente postale di VITT_1, grazie alla procura di cui disponeva, l’importo di fr. 15'750.- in danno della comunione ereditaria (punto 3 AA). I primi giudici hanno prosciolto l’imputata da questa accusa considerando non adempiuto l’elemento soggettivo del reato: “ La circostanza è ammessa dall'accusata e del resto è attestata dalla documentazione in atti, nondimeno la Corte non l'ha ritenuta costitutiva dell'ascritto reato. Non va infatti disatteso che dal punto di vista soggettivo la prevenuta poteva in buona fede credere di identificarsi con la comunione ereditaria, rispettivamente poteva credere che se ella non avesse potuto effettuare il prelevamento, la Posta (che non poteva a quel momento ignorare l'avvenuta morte del titolare del conto, stante il clamore mediatico) non l'avrebbe consentito. Ancor più importanti sono però le combinate circostanze per cui da una parte alla prevenuta spettavano i 3/4 della successione (art. 462 cifra 2 CC) e d'altra parte essa si è limitata a trasferire la liquidità nella propria disponibilità, ossia nella sua borsetta dove i soldi ancora si trovavano al momento dell'arresto, avendo perciò ella la possibilità di restituire in ogni momento sia tutti i fr. 15'750.- di cui al prelevamento che, a maggior ragione, la quota di 1/4, meno di fr. 4'000.-, di spettanza della stirpe dei genitori” (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156). 130. L’argomentazione della prima Corte non può essere condivisa. a. Dagli atti risulta che l’11 luglio 2011 IM 1 ha prelevato pressoché l’intero saldo del conto (cfr. estratto conto in atti sub all. 206 RPG, da cui risulta, in data 11.7.2011, un prelevamento a contanti di fr. 15'750.- ed un saldo residuo di fr. 61.-). Il prelevamento è stato effettuato il primo giorno utile dopo il rientro - avvenuto la sera dell’8 luglio 2011 (cfr. PS IM 1 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 2) - dell’accusata in Svizzera. Al momento del suo arresto, il 1. settembre 2011, nella borsetta di IM 1 sono stati rinvenuti - oltre che due monete ducati e svariati gioielli (cinque collane, tre bracciali, quattro anelli e due paia di orecchini) - ingenti importi di denaro e, meglio, 1'450.- dinari serbi, Euro 5'370.- (più ulteriori Euro 100.-) e complessivi fr. 25'470.- (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 1.9.2011, all. 255 RPG; rapporto di arresto provvisorio 1.9.2011, all. 262 RPG). Sulle numerose bugie e sui cambiamenti di versione di IM 1 su questo argomento - e meglio sul motivo del prelevamento e sui soldi trovati nella sua borsetta - si rinvia ai considerandi 98 e 101. Qui ci si limita ad alcune considerazioni riguardo alle sue dichiarazioni in relazione all’asserito rimborso del prestito. b. Come detto, l’inverosimiglianza della tesi del rimborso del prestito è evidente. Da un lato, davanti ad un’accusa di istigazione all’assassinio, chiunque farebbe tutto quanto in suo potere per permettere agli inquirenti di verificare l’attendibilità di una dichiarazione che smentisce un elemento a carico. Dall’altro, nulla in atti permette di supporre che l’etica di IM 1 fosse tale da spingerla a proteggere ad oltranza - e contro i suoi stessi interessi - l’anonimato e la privacy di chicchessia. Tanto più che, nella versione proposta dall’imputata, non si intravvede, per colei che le avrebbe prestato il denaro, altro interesse che quello fiscale (o, comunque sia, economico), interesse che impallidisce davanti a quello dell’imputata di difendersi da un’accusa tanto grave quanto quella di assassinio. A ciò aggiungasi che, nel suo primo verbale, IM 1 ha dichiarato che lei non aveva altri prestiti privati oltre a quello “sui generis” (e non ancora effettivo) che ha preteso esserle stato concesso da [...] in vista dell’acquisto di una casa per la figlia. Sempre in quel verbale, IM 1 ha poi sostenuto di non essere a conoscenza di eventuali prestiti privati del marito: “ Non so dire se VITT_1 aveva dei prestiti privati, lui non mi ha mai raccontato nulla (…) A precisa domanda rispondo che personalmente ho un prestito privato che ho ottenuto da un mio parente in [...]che si chiama [...] (…) Non ho altri prestiti privati” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 12). Sempre davanti al GPC, poche righe dopo aver dichiarato che il prestito di fr. 12'000.- era finalizzato all’acquisto dell’Audi, l’imputata ha precisato di avere pagato solo fr. 4'000.- per la vettura e che il resto dei soldi le è servito per “pagare l’assicurazione, le targhe e per altre fatture di giugno, tasse ed altro. Poi ho ricevuto subito una multa di CHF 870.-” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5). A fronte del previsto acquisto di una vettura del valore di fr. 4'000.- (che risulta peraltro essere stata pagata soltanto fr. 3'800.-, cfr. all. 447 RPG) e anche volendo considerare che esso non dovesse coprire solo le spese di acquisto, ma anche quelle relative a targhe e assicurazione, la richiesta di un prestito di fr. 12'000.- (vale a dire pari al triplo del prezzo dell’Audi) non è plausibile. Nel suo verbale 14 settembre 2011, IM 1, ribadendo - nonostante la sua inattendibilità (rilevata anche dagli interroganti) - la tesi del prestito concesso dall’anziana signora di Giubiasco, ha modificato le sue precedenti dichiarazioni precisando che lei ed il marito avevano chiesto, nel mese di marzo 2011, un prestito di fr. 12'000.- poiché avevano in vista l’acquisto di una vettura per fr. 9'500.- che, però, non è per finire andato in porto. Dapprima ha sostenuto di avere utilizzato il resto dei soldi (complessivi fr. 11'000.-, pari alla differenza tra fr. 12'000.- e fr. 4'000.- sommata alla la differenza tra fr. 15'000.- e fr. 12'000.-) per pagare le fatture di giugno. In seguito, a fronte dell’impossibilità di giustificare fatture per quell’importo, ha, invece, dichiarato di non avere avuto a disposizione fr. 11'000.- in quanto fr. 12'000.- dei fr. 15'000.- prelevati l’11 luglio 2011 li aveva restituiti alla signora di Giubiasco (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 12-14; MP 28.12.2011, AI 798, pag. 5-9). IM 1 non ha, dunque, saputo spiegare dove siano finiti tutti i soldi prelevati. Partendo dall’assunto (che va considerato corretto in quanto confermato da altri elementi agli atti) che per l’autovettura sono stati spesi soltanto fr. 4’000.-, non si comprende - né IM 1 è riuscita a spiegare - dove siano finiti i rimanenti fr. 8’000.- (cui, peraltro, si sommano gli ulteriori fr. 3'000.- pari alla differenza tra fr. 15'000.- e fr. 12'000.-) dei fr. 12'000.- asseritamenti prestati dalla signora di [...]. Soltanto due sono le possibili ipotesi: o il resto dei soldi è davvero stato speso per onorare fatture (ciò che però IM 1 non è stata in grado di giustificare) o IM 1 non avrebbe avuto bisogno di prelevare un importo così ingente per rimborsare l’asserito prestito (disponendo ancora degli 8'000.- franchi non spesi e che, quindi, non sarebbe stato necessario prelevare). Del resto, non risulta che da marzo 2011, mese in cui secondo l’accusata è stato concesso il prestito, vi siano stati versamenti cospicui e fuori dalla norma sui conti bancari dei coniugi VITT_1 (cfr. all. 206 RPG; AI 530a), ragion per cui si dovrebbe ritenere - ragionando nell’ipotesi proposta da IM 1 - che l’eccedenza del prestito (rispetto al costo della vettura) era rimasta a loro disposizione in contanti. c. Le dichiarazioni di IM 1 sono, evidentemente, una bugia. Come dimostrato, la tesi del rimborso del prestito è del tutto inverosimile. Neppure sono attendibili, così come dimostrano le considerazioni di cui al punto precedente, le affermazioni dell’imputata circa la destinazione data al denaro prelevato e a quello asseritamente ricevuto in prestito. Ne deriva che il prelevamento non aveva altra giustificazione che non fosse la volontà di IM 1 di garantirsi la possibilità di disporre a piacimento dei soldi. Evidentemente, la donna temeva che, in un modo o nell’altro, i conti del marito sarebbero stati bloccati (cfr. sua dichiarazione secondo cui “i conti di VITT_1 sono bloccati” ). Ha, quindi, agito prima che ciò si verificasse e - così come peraltro accertato dai primi giudici - ha trasferito i soldi dal conto del marito alla sua borsetta. d. E’ proprio lo svuotamento del conto - con il trasferimento dei soldi nella borsetta - che nessuna necessità (pagamento di fatture o altro) giustificava che dimostra come l’intenzione della donna fosse di appropriarsi del denaro. Non convince l’argomentazione dei primi giudici secondo cui IM 1 “poteva in buona fede credere di identificarsi con la comunione ereditaria” (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156). Gli atti smentiscono questa ipotesi. A domanda del GPC, IM 1 ha, infatti, risposto: “ ADR se dovessi vendere la macchina, una parte dell’incasso va a mia suocera” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5). Al di là degli effettivi rapporti di proprietà (si osserva che la vettura risulta intestata a IM 1, cfr. AI 940a), la citata affermazione dimostra che la donna riteneva che l’auto fosse di proprietà del marito. Con l’affermazione secondo cui, in caso di vendita, una parte del ricavato sarebbe stata di spettanza della suocera, l’imputata ha dimostrato di essere perfettamente consapevole di non identificarsi con la comunione ereditaria. e. Pure da respingere è la tesi della prima Corte secondo cui l’imputata, avendo semplicemente trasferito la liquidità prelevata nella sua borsetta dove essa ancora si trovava al momento del suo arresto, era in grado di restituire in ogni tempo sia tutti i fr. 15'750.- sia, a maggior ragione, la quota di 1/4 (pari a meno di fr. 4'000.-) di spettanza della stirpe dei genitori (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156). I primi giudici dimenticano che l’Ersatzbereitschaft (che scagiona dall’accusa di appropriazione indebita per assenza del proposito di conseguire un indebito profitto) implica, non solo la possibilità di risarcire in ogni tempo la vittima (che, in effetti, a fronte del ritrovamento di ingenti somme di denaro nella borsetta dell’imputata, è data), ma anche la volontà dell’autore di farlo (DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 126 IV 209 consid. 2d; 118 IV 27 consid. 3a; 118 IV 32 consid. 2a; STF 6B_160/2012 del 5 aprile 2013 consid. 2.1). Ciò che, manifestamente, non è il caso in concreto: a chi svuota un conto per mettere i soldi in un luogo cui è il solo ad avere accesso (ciò che è il caso per la borsetta) non può, certamente, essere attribuita una buona fede. Del resto, neppure IM 1 - che, pure, ha detto in quest’inchiesta tutto e il contrario di tutto - ha mai preteso di avere avuto la volontà di restituire il maltolto alla comunione ereditaria. Al contrario, tutte le bugie dette riguardo alla titolarità dei soldi ritrovati nella sua borsetta e riguardo alla destinazione data al prelevamento (Milutin e compagnia) dimostrano platealmente la sua volontà di sottrarre quei soldi agli aventi diritto. f. Per tutto quanto sopra esposto, con quanto fatto IM 1 ha pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP (STF 6B_17/2009 del 16 marzo 2009 consid. 2.1.1 e 2.2.1). Di transenna, si sottolinea quanto già osservato e, cioè, che questo prelevamento - sia in quanto tale, sia per il momento in cui esso è avvenuto - è del tutto coerente con l’immagine di donna avida e calcolatrice che emerge con evidenza da tutti gli elementi probatori in atti (cfr. consid. 26). infrazione alla LStr
131. IM 1 è, invece, stata prosciolta dall’imputazione relativa alla violazione della LStr: la Corte ha considerato che la donna ha legittimamente ritenuto di poter far venire in Svizzera il figlio come turista (si ricorda che, al momento dell’arresto, TE 5 era nel nostro Paese, da neppure due mesi). bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
132. a . A IM 2 è stato, inoltre, imputato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP) per avere sottaciuto ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione di Locarno e di Lugano una serie di circostanze. I primi giudici hanno considerato realizzati i presupposti del reato in relazione ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'AA, ritenendo, in particolare, “sicuramente truffaldini” sia l'adduzione del pagamento di una pigione inesistente, sia l'aver formalmente intestato due veicoli ad XX1 con l'intento - riconosciuto - di evitare che fossero colpiti da sequestri o pignoramenti. Giudicando “risibili” le giustificazioni addotte dall'imputato, secondo cui la merce depositata nel negozio di [...]e nel magazzino di [...]non sarebbe stata di alcun valore, la Corte di primo grado ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli anche per avere volontariamente omesso di dichiarare ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione la proprietà di questi beni (sentenza impugnata, consid. 145, pag. 158). Per contro, nel primo giudizio è stata negata la colpevolezza di IM 2 in relazione all'imputazione 3.1 dell’AA, e meglio per avere sottaciuto la proprietà immobiliare in [...]. E questo perché l'omissione andava piuttosto ricondotta ad una dimenticanza (MP IM 2 25.4.2012, AI 970, pag. 3) oppure alla “mancata considerazione del rilievo della circostanza ai fini delle esecuzioni in Svizzera” (sentenza impugnata, consid. 145, pag. 158). Di tale proscioglimento la Corte delle assise criminali non ha però dato corretto riscontro nel dispositivo, avendo condannato IM 2 per il reato ascrittogli rinviando genericamente all'atto di accusa che, come visto, contempla, appunto, anche la fattispecie dell’aver sottaciuto ai funzionari l'esistenza del bene immobiliare in [...]. In questa sede, con appello adesivo, IM 2 ha chiesto di essere assolto dalla fattispecie della merce. In sede di dibattimento, dopo che la presidente gli aveva fatto notare il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, la richiesta di assoluzione è stata estesa anche alla fattispecie relativa all’immobile. b. Per il periodo considerato nell'atto d'accusa - dal 1. gennaio 2010 al 19 settembre 2011 - l'incarto richiamato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno fa stato unicamente: - di un verbale interno per le operazioni di pignoramento del 19 luglio 2010, in cui l'imputato aveva dichiarato - contrariamente al vero - di versare fr. 400.- mensili per la pigione di Magadino e di vivere da solo. Nello stesso verbale IM 2 aveva dichiarato anche di essere proprietario di un furgone Ford Transit del 1995 con 190’000 km e che “non ci sono altri beni pignorabili, né veicoli, né mobilio, né immobili, né altri di nessun genere” ; - di un verbale di pignoramento del 26 agosto 2011, eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano durante la detenzione preventiva di IM 2, in cui questi aveva dichiarato di “non possedere beni di qualsiasi genere da poter sottoporre a pignoramento” (doc. CARP XLIV). Altri due verbali di pignoramento del 1. e del 2 settembre 2011, allestiti senza l'intervento dell'escusso e in cui viene constatata l'assenza di beni e/o salario pignorabili, sono sfociati in altrettanti attestati di carenza di beni (all. C ad AI 920). c. In linea con il giudizio di primo grado, questa Corte ritiene penalmente irrilevante il fatto che IM 2 abbia sottaciuto l'esistenza del bene immobile in [...]. Per il principio della territorialità, i beni immobili siti all'estero sfuggono al pignoramento in Svizzera. Nondimeno, l'escusso ha l'obbligo - derivante dall'art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF - di segnalarne l'esistenza nell'ambito di un pignoramento, perlomeno nel caso in cui essi potrebbero incidere sul calcolo del minimo vitale ai sensi dell'art. 93 LEF (DTF 114 IV 11 consid. 1; Corboz, op. cit., ad art. 163, n. 22 e 26, pag. 497-498). In concreto, è assodato che l'appartamento in Portogallo era gravato da un diritto d'abitazione vita natural durante a favore del padre dell'imputato. Stante simile aggravio, non v'è ragione di credere, né peraltro risulta provato, che il bene in questione fosse, per l’imputato, generatore di entrate suscettibili di incidere sul calcolo del suo minimo esistenziale ai fini del diritto esecutivo. Da osservare, poi, che l'avv. DI 3 ha informato il Tribunale penale cantonale della morte del padre dell'imputato l'8 novembre 2011 (AI 638a), sicché il decesso va fatto risalire ad un'epoca certamente successiva all'ultima dichiarazione fatta dall'escusso ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, risalente al 26 agosto 2011 (doc. CARP XLIV). In ogni caso, non v'è ragione di non credere a quest'ultimo allorquando dichiara che la mancata segnalazione del bene in Portogallo era dovuta a pura dimenticanza (MP IM 2 25.4.2012, AI 970, pag. 3), venendo così meno, in concreto, anche l'elemento soggettivo del reato. Ne segue che IM 2 non è punibile per aver omesso il 19 luglio 2010 e il 26 agosto 2011 di dichiarare ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione l'esistenza del bene in [...](punto 3.1 AA). d. Vi è poi la merce - destinata alla vendita - depositata nel [...] gestito dall'imputato in Viale [...] a [...], come pure in un magazzino di [...]. Dichiarando di non possedere merce pignorabile, l'imputato ne aveva, di fatto, sottaciuto l'esistenza. Da qui l'imputazione 3.3 dell’AA. Davanti al procuratore pubblico, IM 2 si era giustificato argomentando che si trattava di merce usata, raccolta in parte presso il deposito di rifiuti ingombranti di [...] e quindi, a suo giudizio, senza valore. Il 21 ottobre 2011 un funzionario dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti ha inventariato e pignorato la merce del negozio di [...], stimandone il valore complessivamente in fr. 3'510.-. Nel gennaio 2012, questi beni sono poi stati trasferiti in un magazzino di Avegno, a disposizione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. CARP XLIV). Nell'ambito di un pignoramento del mese di ottobre 2012 - durante il quale l'imputato aveva ancora una volta dichiarato di non possedere beni pignorabili - l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha deciso di non sottoporre a pignoramento gli oggetti, frattanto visionati dallo stesso Ufficio e trasferiti in un magazzino a Locarno, siccome “privi di un valore commerciale sostenibile” . Il creditore aveva inoltre rinunciato ad anticipare le spese e chiesto l'emissione di un attestato di carenza di beni (audizione testimoniale del funzionario UEF TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 13). Nelle descritte circostanze, non v’è motivo per ritenere che quella merce avesse, poco prima, un valore degno di pignoramento: non sono, dunque, dati i presupposti oggettivi della distrazione, rispettivamente dell'occultamento di valori patrimoniali, la merce essendo impignorabile proprio poiché priva di valore. e. L’imputazione relativa alle due vetture (punto 3.2 AA) e quella relativa alla pigione (punto 3.4 AA) - la cui conferma in primo grado non è stata contestata dall’imputato - vanno confermate. infrazione alla LArm 133. Altrettanto confermata
- in quanto non contestata - è la condanna di IM 2 per violazione della LArm. infrazione alla LStr
134. IM 2 è, invece, stato assolto dall’imputazione di infrazione alla LStr: l’avere compensato con pochi franchi di mancia un ragazzo che gli ha dato un aiuto in un mercatino non significa impiegare uno straniero ai sensi della LStr (DTF 137 IV 297). commisurazione della pena 135. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3). Il CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso
- non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung” ; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, 1776; contra , nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo: Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation” ). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3; cfr., anche, STF 6B_434/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione, confermata in STF 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013 consid. 4). 136. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. 137. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso ( Tatkomponenten ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa ( objektive Tatkomponenten ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo ( Tatverschulden ), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell’imputato ( Gesamtverschulden ), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore ( Täterkomponenten ), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). IM 1 138. Giusta l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. Per l’art. 24 cpv. 1 CP, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore. Il capoverso 2 della medesima norma dispone che chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49,
n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506). 139. Giusta l’art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. a. E’ il caso dell’art. 112 CP secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni. Sebbene il Codice penale e il Codice penale militare prevedano altri casi in cui può essere pronunciata una pena detentiva a vita, nella pratica dei tribunali svizzeri tale sanzione è pronunciata quasi esclusivamente in caso di assassinio (Baechtold, Exécution des peines, Berna 2008, n. 8, pag. 90). La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma precedentemente in vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente con la reclusione perpetua. b. La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall’autorità competente la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni). L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP). Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato a vita può essere liberato condizionalmente già dopo dieci anni (art. 86 cpv. 5 CP). La dottrina ha osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la liberazione condizionale sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che, pertanto, se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 296). c. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un aggravamento della pena dovuto al concorso di reati può condurre ad una pena detentiva a vita soltanto quando l’autore ha commesso più reati per i quali è comminata tale sanzione. Se, invece, entrano in concorso più reati ma soltanto per uno di essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere effettivamente inflitta soltanto se essa si giustifica per quel solo reato. In un’ipotesi del genere, infatti, l’aggravamento della pena fino alla pena detentiva a vita violerebbe il principio dell’aumento sancito dall’art. 49 cpv. 1 CP poiché tale aggravamento si ripercuoterebbe in maniera spesso ancor più pesante sull’autore che se si cumulassero le singole pene di durata determinata. Quindi, se un autore ha commesso più reati di cui uno solo prevede la pena detentiva a vita e se per tale reato preso a sé stante si giustifica soltanto una pena di durata determinata, il giudice non può aggravare la pena a causa del concorso di reati e pronunciare una pena detentiva a vita (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2). In altre parole, il concorso di reati non può fondare, di per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). d. Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere, nonostante la presenza di queste ultime, la pronuncia della pena massima. Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un determinato reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti la colpa come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300 in cui il TF ha, fra l’altro, stabilito che, in caso di concorso fra assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può essere pronunciata la pena detentiva a vita). e. Essendo la sanzione più pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.2; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5 agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena di durata determinata, anche di 20 anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4). Quando l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), la motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena globale. Deve, quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena complementare e, meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati di cui uno solo è punibile con l’ergastolo, tale sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia si giustifica già solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1; 6B_262/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5.1; 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2). 140. In concreto, IM 1 risponde di tre reati: istigazione in assassinio, tentata istigazione in assassinio e appropriazione indebita. a.1. Estremamente grave, dal profilo oggettivo, è l’istigazione in assassinio. Il comportamento di IM 1 ha, infatti, provocato la morte di VITT_1. L’estrema gravità in sé della soppressione di una vita umana aumenta ancor più se si considera che la vittima designata era il marito di IM 1, l’uomo, cioè, che - forse più di altri - lei avrebbe dovuto rispettare ed onorare e se si considera che, a lui, IM 1 non aveva nulla di oggettivo da rimproverare. Particolarmente reprensibile è, poi, il fatto che, pur di raggiungere il suo obiettivo, IM 1 non si è fatta scrupoli a coinvolgere nel suo turpe disegno il figlio che, all’epoca dei fatti, aveva soltanto 16 anni e nei cui confronti aveva un dovere di protezione oltre che di educazione. IM 1 sapeva che il forte attaccamento che TE 5 provava per lei (che lo aveva portato, fin da piccolo, ad avere, verso di lei, un atteggiamento protettivo), unito alla fragilità del figlio che aveva da poco perso il padre e per cui, quindi, lei rimaneva l’unico punto di riferimento genitoriale, non potevano che affievolire l’eventuale resistenza che questi avrebbe potuto opporre al suo progetto. Di fatto, chiedendo al figlio di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1, IM 1 ha - con una noncuranza dei valori primari su cui si fonda il vivere civile talmente grave da spaventare - causato, non solo la morte del marito, ma anche la rovina della vita del figlio. Altro elemento che qualifica la colpa oggettiva di IM 1 è il fatto che, con la sua inaudita richiesta, IM 1 ha messo TE 5 nell’orrenda posizione - in cui nessuno dovrebbe mai trovarsi - di dover scegliere (ciò che, per i motivi ricordati poc’anzi, non era davvero libero di fare!) tra l’amore per la madre ed il rispetto della legge. Avendo scelto la via dell’illegalità, TE 5 è stato spinto a causare (più o meno direttamente) la morte di un uomo che nulla gli aveva fatto se non accoglierlo in casa propria. IM 1 ha, quindi, indotto il figlio ad un comportamento che ne ha devastato la vita: al di là della perdita temporanea della libertà e della sostanziale perdita dell’essenziale (soprattutto per un adolescente) riferimento familiare (al dibattimento d’appello, TE 5 ha detto di non avere sostanzialmente più alcun significativo rapporto con la famiglia), l’agire della madre ha, in sostanza, tolto al ragazzo le prospettive e le potenzialità di vita che ogni adolescente ha di fronte a sé. Se è auspicabile che TE 5 possa, scontata la sua pena, reinserirsi socialmente, è certamente vero che, con quanto l’ha spinto a fare, la madre ha posto una pesantissima ipoteca sulle prospettive future del figlio. Questo, senza contare che, anche nella migliore delle ipotesi (cioè, in quella in cui il ragazzo saprà ritrovare la giusta via), con quel che l’ha spinto a fare, IM 1 ha costretto il figlio a convivere con il rimorso per avere soppresso una vita umana e per avere provocato un immenso dolore ai familiari e, in genere, alle persone vicine alla vittima. In definitiva, oggettivamente, con quanto fatto, IM 1 ha, non solo provocato l’uccisione del marito, ma anche pregiudicato in modo irreparabile la vita del figlio. Occorre, poi, considerare, sempre dal profilo oggettivo, che, con il suo agire, IM 1 ha provocato un dolore enorme ai familiari di VITT_1 che sono stati privati - in particolare la madre e la sorella - della presenza e dell’affetto del loro caro. A rendere ancora più drammatica tale perdita - e, quindi, ancor più foriera di sofferenze - è, specialmente per la madre, il fatto che ella ha dovuto, in sostanza, crescere per ben due volte il proprio figlio visto come il gravissimo incidente di cui s’è detto avesse ridotto VITT_1 in uno stato di totale dipendenza dal quale ha potuto affrancarsi soltanto grazie alle costanti cure della madre (che, per poterlo seguire, ha lasciato anche il lavoro). Non ha da essere dimostrato come, quindi, A. _______ sia rimasta “particolarmente madre” visto che le crudeli vicissitudini della vita non le avevano permesso di tagliare il cordone ombelicale con il figlio: in queste circostanze, è altrettanto evidente come il dolore causato da una morte innaturale sia particolarmente profondo. Mutatis mutandis, analogo discorso vale per la sorella di VITT_1 che, come visto, ha coadiuvato la madre nel suo percorso di assistenza e rieducazione e, quindi, è rimasta intensamente legata al fratello. Non va inoltre trascurato che l’uccisione di un figlio, che rappresenta per qualunque madre un colpo durissimo, non può che essere vissuta in maniera ancor più intensa dal profilo emotivo da una madre anziana e non più nel pieno delle forze. IM 1, dal profilo oggettivo, risponde, dunque, anche di queste particolari sofferenze. a.2. Aggrava ancor di più la colpa oggettiva di IM 1 il fatto che la donna, prima di coinvolgere il figlio, aveva interpellato anche PIFA 1, persona di cui ha consapevolmente sfruttato le debolezze cognitive per tentare di raggiungere il suo sordido scopo (tra l’altro, instillandogli il dubbio che la loro amicizia potesse finire a causa della gelosia di VITT_1). Con lui, sull’arco di mesi, si era ripetutamente lamentata del comportamento del marito, giungendo anche a sostenere - mentendo - che egli fosse violento nei suoi confronti. Anche a lui aveva, quindi, ripetutamente chiesto di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1. In relazione a PIFA 1, sempre dal profilo oggettivo, a favore di IM 1 va considerato il fatto che l’istigazione in assassinio si è fermata allo stadio del tentativo (art. 24 cpv. 2 CP). Nonostante (soggettivamente) abbia intrapreso tutto quanto in suo potere per persuadere PIFA 1 a dar seguito alla sua richiesta (lamentandosi con lui, sull’arco di mesi, del trattamento che - a suo dire - il marito le riservava, chiedendogli poi ripetutamente e senza mezzi termini di trovare qualcuno che fosse disposto ad eliminare VITT_1 e, infine, insistendo con lui dicendo che aveva i soldi per pagare il sicario), IM 1 non è riuscita a convincere l’uomo (che ha subito rifiutato l’insana proposta di quella che credeva essere un’amica): il risultato da lei voluto, ovvero la morte del marito, era, dunque, (oggettivamente) ancora molto lontano e il reato risulta, quindi, meno grave rispetto all’ipotesi in cui l’istigatore riesce a convincere l’istigato che, però, non tenta almeno di portare a compimento il suo proposito. Di ciò occorre tener conto nella commisurazione della pena, così come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 6B_621/2012 del 23 maggio 2013 consid. 3; 6S.44/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.5.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Petit commentaire, Basilea 2008, ad art. 24, n. 18, pag. 407). L’insistenza con cui IM 1 ha tentato di convincere l’amico è, poi, dimostrata dal fatto che, in un momento di delirio alcolico, memore di quanto la donna gli aveva detto, a PIFA 1 era venuta l’idea di sabotare i freni dello scooter di VITT_1 e che, con tale idea in testa, si era avviato in bicicletta alla volta di [...], salvo poi tornare sui suoi passi ancor prima di compiere, al riguardo, anche solo degli atti preparatori (cfr., al riguardo, consid. 33). a.3. Di gravità oggettiva media è, invece, l’appropriazione indebita di cui, pure, IM 1 risponde. Da un lato, qualifica la sua colpa il fatto che IM 1 ha messo in atto il suo progetto di spoliazione a pochi giorni dalla realizzazione della sua istigazione mediante l’uccisione del marito per mano del figlio, procedendo al prelevamento incriminato il primo giorno utile dopo il suo rientro in Svizzera e dimostrando, così, particolare egoismo e freddezza che devono essere debitamente presi in considerazione. D’altro lato, occorre considerare il danno relativamente contenuto causato da IM 1 con tale prelevamento: pur se è vero che l’imputata ha inteso svuotare il conto del defunto marito (e che, se per finire la somma di cui si è appropriata risulta essere di entità relativamente esigua, ciò è dovuto soltanto al fatto che il conto non presentava un saldo maggiore), trattandosi di un reato contro il patrimonio va soprattutto considerato, dal profilo oggettivo, che IM 1 si è appropriata di poco più di fr. 15’000.-. b.1. Dal profilo soggettivo, per quanto riguarda il reato di ripetuta istigazione in assassinio (in parte tentata), rilevante è il fatto che IM 1 ha agito con dolo diretto e spinta da un movente estremamente basso ed egoistico quale l’avidità. Dopo avere sposato VITT_1 al solo scopo di poter rimanere in Svizzera e dopo averlo spremuto finanziariamente, la donna ha infatti deciso di liberarsi del marito che era divenuto per lei insopportabile in un modo che le consentisse di non dover rinunciare ai vantaggi economici derivanti dal matrimonio (versamento della rendita AVS e aspettativa ereditaria). Così agendo, IM 1 ha dimostrato totale disprezzo per la vita altrui, ciò che è tanto più grave se solo si pon mente al fatto che, in concreto, la vita di cui si trattava era quella dell’uomo che, generosamente, l’aveva, dapprima, accolta in casa sua, poi, amata e, infine, sposata, accettando in casa sua anche il figlio di lei verso il quale, nelle poche settimane di convivenza, aveva dimostrato grande disponibilità. Facendo prevalere i suoi interessi personali su ogni altra considerazione, IM 1 ha dato prova di una sconcertante bassezza morale. Neppure si è preoccupata delle conseguenze che il suo agire avrebbe avuto sulla vita della figlia [...] che, benché abituata ad abitare lontano dalla madre, si è, d’un colpo, vista costretta alla lontananza non solo dalla madre, ma anche dal fratello cui, in particolare, era molto legata prima dei fatti. Con riguardo al criterio della libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità, va detto che nulla - se non appunto il suo smisurato egoismo e la sua sconfinata avidità - le impediva di mettere lecitamente termine alla vita in comune con il marito. Del resto, IM 1 era pienamente capace di valutare il carattere illecito del suo comportamento e di determinarsi in funzione delle sue valutazioni. Particolarmente significativa quale fattore di aggravamento della sua colpa è, poi, dal profilo soggettivo, la determinazione con la quale si è prodigata per raggiungere il suo scopo, chiedendo, dapprima, più volte a PIFA 1 di trovare qualcuno disposto ad uccidere il marito e, in seguito, incassato il rifiuto dell’amico, rivolgendosi a TE 5 con la stessa richiesta. b.2. Qualifica la colpa soggettiva di IM 1 in relazione all’appropriazione indebita, l’aver agito per pura avidità, cioè per lo stesso movente che l’aveva portata a volere e chiedere l’eliminazione fisica del marito. Sempre in quest’ambito e sempre ad aggravamento della colpa, va, poi, considerata l’assenza di impedimenti specifici atti a compromettere la libertà di IM 1 di scegliere se delinquere o meno. Neppure va disatteso che, anche in questo caso, IM 1 ha agito con dolo diretto. c. Ora, tutto considerato, la colpa dell’imputata per il reato principale risulta essere gravissima. Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale posto dall’art. 112 CP, della prassi cantonale anche recente (sentenza 1. dicembre 1994 della Corte delle assise criminali in re R. R.; sentenza 24 novembre 2010 della Corte delle assise criminali in re M. S. confermata dalla CARP con sentenza 24 maggio
2011) nonché di quanto emerge dalla giurisprudenza del TF, avuto riguardo, in particolare, ai seguenti casi:
- STF 6S.309/2003 del 9 ottobre 2003, 6S.292/2003 del 25 settembre 2003 e 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 in cui, per lo stesso caso, il TF ha confermato, per un autore, la pena detentiva a vita, confermato, per un correo, la rinuncia alla pena detentiva a vita unicamente perché questi aveva agito in stato di lieve scemata imputabilità e precisato, per il terzo correo, che, senza i fattori di attenuazione costituiti dal ruolo minore giocato dall’autore nella commissione dei reati e dalla sua lieve scemata responsabilità, sarebbe stata adeguata la reclusione a vita o almeno una pena che vi si avvicinasse;
- STF 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004 da cui emerge che in sede cantonale l’ergastolo non è stato inflitto unicamente a motivo della lieve scemata imputabilità dell’autore dell’assassinio;
- STF 6S.164/2004 del 7 giugno 2004 da cui risulta che per un assassinio, delle lesioni intenzionali semplici aggravate ed una violazione del dovere di assistenza o educazione si giustificava la pena detentiva a vita;
- STF 6S.20/2006 del 12 giugno 2006 in cui il TF ha condiviso la valutazione delle istanze precedenti secondo cui la gravità dell’assassinio commesso meritava la pena detentiva a vita che, però, non è stata inflitta in ragione delle attenuanti di cui poteva beneficiare l’autore;
- STF 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 in cui il TF ha chiarito che la pena detentiva a vita non è riservata ai casi in cui non si può immaginare una colpa più grave ritenuto come sia sempre possibile ipotizzare una colpa più pesante; la scrivente Corte ha ritenuto che, già solo per questo reato, la colpa di IM 1 giustifica l’inflizione della pena detentiva a vita che appare equa e proporzionata all’estrema gravità oggettiva e soggettiva della colpa di IM 1 (cfr., anche, STF 6B_530/2012 del 19 dicembre 2012; 6B_251/2008 del 14 agosto 2008; 6S.584/2006 del 1. febbraio 2007). Nelle concrete circostanze, la scrivente Corte ha ritenuto che una pena detentiva di 20 anni non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell’agghiacciante e disumana spietatezza di cui ha dato prova l’imputata che istigando, dopo il fallimento con PIFA 1, il figlio ad uccidere il marito, ha dimostrato il più totale disprezzo per qualsivoglia valore morale e per qualunque regola del vivere civile e, quindi, non sarebbe stata adeguatamente commisurata alla sua colpa. A ciò aggiungasi che IM 1 risponde anche di un’ulteriore episodio di istigazione in assassinio rimasto allo stadio del tentativo e di un’appropriazione indebita consumata di gravità media (alla quale, tuttavia, alla luce della giurisprudenza del tribunale federale, non può essere attribuita alcuna incidenza sulla pena). d. In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va ponderata in funzione dei fattori legati all’autore ( Täterkomponenten ). Nemmeno su questo versante abbondano gli elementi positivi. Al contrario. Dalla sua storia personale emerge, con evidenza, che IM 1 ha sempre cercato di raggiungere i suoi obiettivi senza alcun rispetto per le regole che governano il vivere civile, siano esse quelle definite e contenute nel corpo legislativo, siano esse quelle, di portata più ampia, che possono dirsi morali o etiche. Non solo, infatti, ha contratto ben due matrimoni soltanto per aggirare la legislazione regolante il soggiorno degli stranieri nel nostro Paese e ha - dopo l’intervento dell’autorità competente che aveva scoperto che la comunione domestica con Radovanovic era cessata (noi sappiamo che, in realtà, non era mai giunta in essere, cfr. consid. 15) - millantato false malattie per potersi sottrarre all’ordine di rimpatrio (riuscendo, così, a posticipare il suo rientro di ben 16 mesi). Ma ha dimostrato, anche nella gestione dei rapporti con i suoi mariti, di non avere alcuna capacità di empatia e di usare l’altro unicamente come mezzo per soddisfare le proprie esigenze. Si rinvia, per la descrizione dei suoi rapporti con [...], al considerando 15, limitandosi, qui, a ricordare che a lui la donna ha fatto - per usare le parole del malcapitato - patire le pene dell’inferno. Per il seguito, si ricorda brevemente che, pur di evitare il ritorno in patria, la donna ha tentato di convincere altri due uomini - pure facilmente manipolabili a causa dei loro problemi di varia natura - ad acconsentire ad un matrimonio di facciata offrendo loro, quale compenso, delle belle ragazze e, infine, che ha sedotto VITT_1 - che pure era debilitato fisicamente e mentalmente a causa delle conseguenze del suo grave incidente motociclistico ed era, di conseguenza, facile vittima delle sue manipolazioni - convincendolo a sposarla, non esitando, per questo, ad allontanarlo dalla sua famiglia che era stata, sin lì, il suo punto di riferimento e di sostegno. Neppure può essere dimenticato che, durante il pur breve matrimonio, IM 1 ha riservato al quarto marito trattamento evidentemente analogo a quello offerto al terzo, tanto da ridurlo allo stato di disperazione descritto dal suo medico curante e da rendere necessario il ricorso a cure psichiatriche (cure che, nonostante i gravi problemi avuti, non si erano mai rese necessarie in precedenza). Dalla vita della condannata non emergono elementi positivi nemmeno valutando il modo in cui IM 1 si è assunta, negli anni, il proprio ruolo genitoriale. Anche facendo astrazione dai fatti per cui oggi è giudicata, la donna non può infatti - e di lunga - essere considerata una buona madre, ritenuto come abbia sempre anteposto i suoi interessi al bene dei figli, o almeno a quello di TE 5, che ha abbandonato - ancora bambino - in [...]alle cure dell’altra figlia (allora appena sedicenne) mentre lei veniva in Svizzera a cercar fortuna (leggasi: marito) nonostante la sua convinzione - esplicitata ai periti - secondo cui “ lasciare un minore in [...]è un crimine” (cfr. AI 132 in AI 881, pag. 3) e, poi, affidandolo al di lui padre che, pure, disprezzava e considerava un ubriacone e un violento. Parlando delle sue “doti genitoriali”, non va, peraltro, dimenticato che, durante l’inchiesta, IM 1 ha omesso - eccetto che su esplicita domanda degli inquirenti - di parlare del primo figlio avuto dal suo primo matrimonio, figlio che, dopo essere stata abbandonata dal marito che l’aveva costretta a lasciarglielo, non ha più né rivisto, né sentito e ciò nonostante, nel 2003, questi avesse tentato, telefonandole, di riallacciare i rapporti. Nemmeno IM 1 può derivare circostanze attenuanti dalla sua età. Al contrario. Va considerato un elemento aggravante il fatto che IM 1 ha agito nei modi descritti nonostante la sua età non più giovanissima e la maturità che da essa avrebbe dovuto derivare avrebbero dovuto spingerla a comportamenti ben diversi. Nemmeno derivano alla condannata elementi attenuanti dall’atteggiamento tenuto dopo i fatti. Dopo avere istigato il figlio ad uccidere il marito, la donna è infatti riparata in [...], costituendosi così un alibi per il momento dell’uccisione del marito e, poi, informata di quanto avvenuto, è rimasta in [...], lasciando TE 5 solo a fronteggiare una situazione, non solo tragica, ma da vero e proprio film dell’orrore. La scrivente Corte non ha potuto dimenticare che, mentre se ne stava tranquillamente in [...], IM 1 sapeva che il figlio (appena sedicenne) condivideva (e si era in piena estate) l’appartamento con il cadavere dell’uomo che aveva ucciso. Nonostante la piena consapevolezza dell’orribile situazione che il figlio si trovava a fronteggiare, la donna si è limitata - per non essere messa in mezzo - a seguire da lontano e per telefono l’evolversi della situazione. La Corte non ha nemmeno potuto far astrazione, nel valutare la colpa di IM 1, dalla sceneggiata da lei recitata quando è stata contattata dalla polizia e portata avanti, con sfacciataggine, per tutta l’inchiesta nonché del fatto che, pur di salvare se stessa, in questa messinscena è arrivata a rinnegare il figlio (per esempio, ai periti ha detto che, se davvero TE 5 aveva fatto quello che gli veniva rimproverato, non era più “nel suo cuore” ), non solo a parole, ma anche concretamente, disinteressandosene e tacciandolo di bugiardo quando questi la chiamava in causa. Ma non finisce qui. Non paga di cotanta crudeltà, ancora durante il processo d’appello, dalla [...] la donna ha rilasciato un’intervista alla stampa nella quale - dopo avere (metaforicamente) urlato il suo dolore per la morte del marito e nuovamente professato la sua innocenza - ha, in sostanza, di nuovo abbandonato il figlio al proprio destino affermando di non sapere “se e quando” riuscirà a riavvicinarsi a lui (va ricordato che la donna ha persino rifiutato di parlare con lui al telefono, cfr. TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 40) e che questi “deve pagare per ciò che ha fatto” . Con tale intervista - scellerata ed estremamente inopportuna (non foss’altro che per il momento in cui è stata rilasciata, nel bel mezzo dell’audizione di TE 5 durante il dibattimento di appello a cui lei non ha presenziato) - IM 1 ha, ancora una volta, dimostrato il suo crasso egoismo non esitando, per difendere se stessa, a nuovamente calpestare il legame madre-figlio che, per sua natura, è il più sacro. Neppure la Corte ha potuto evitare di rilevare che, nell’intervista citata, IM 1 ha, ancora una volta, mostrato la sua vera natura affermando - in un contesto in cui qualsiasi altra persona avrebbe avuto altre preoccupazioni e altri pensieri - di essere intenzionata a chiedere, non appena possibile, un risarcimento al Cantone per l’ingiusta carcerazione subita: non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare come il pensare ai soldi in un simile momento sia congruente con la persona avida e priva di scrupoli che queste pagine hanno disegnato (in particolare, laddove si parla della spoliazione dei soldi del marito durante la convivenza, poi dello svuotamento del conto del defunto marito, poi, ancora, del suo tentativo di nascondere tutto il possibile mettendo i soldi nella borsetta, cioè in un posto in cui nessuno penserebbe di cercarli e, infine, progettando di far portare un’autovettura in [...]) e ne confermi la correttezza. A questo riguardo, in negativo parla anche il fatto che IM 1 - che, pure, come sappiamo, aveva in borsa tutti i soldi del marito - si è ben guardata dal contribuire ai costi del funerale (che ha lasciato interamente sulle spalle dei familiari della vittima). Nemmeno IM 1 può derivare elementi attenuanti dal suo atteggiamento processuale. Infatti, come visto, la sceneggiata della madre e moglie ignara di tutto è continuata durante l’intera inchiesta e agli inquirenti la donna ha mentito sempre e su tutto. Del resto, emerge dagli atti che l’inganno, la menzogna e la manipolazione delle persone sono delle costanti nel comportamento di IM 1: l’essere bugiarda è, infatti, un tratto caratteriale che contraddistingue l’imputata in ogni aspetto della sua vita. Negando ogni suo coinvolgimento nell’assassinio di VITT_1, IM 1 non ha prestato alcuna collaborazione agli inquirenti, ciò che costituisce, sì, un suo diritto, ma non può valerle attenuazioni di sorta. Con il suo comportamento ha, infatti, concretamente dimostrato di non volersi assumere la benché minima responsabilità dell’accaduto (che ha, invece, completamente scaricato sul figlio) e di non essersi affatto pentita né di quanto commesso né del dolore provocato. Inoltre, sempre con riferimento al suo comportamento processuale, non va dimenticato che l’imputata ha anche tentato di influenzare le indagini, istruendo, agli albori dell’inchiesta, PIFA 1 a fare alla polizia dichiarazioni contrarie al vero. La non collaborazione di IM 1 si è spinta fino al punto che, scarcerata in esito al processo di primo grado, si è ben guardata dal presenziare al dibattimento d’appello. A tal proposito occorre, poi, precisare che, nonostante abbia sempre pubblicamente sostenuto di non poter essere presente per motivi medici, l’imputata si è, in realtà, sottratta volontariamente al procedimento: in due scritti inviati a questa Corte poco prima dell’inizio del dibattimento (doc. CARP XXIV e doc. CARP L), la donna, per il tramite del suo difensore, aveva, infatti, chiaramente manifestato la sua rinuncia a prendervi parte, indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di ordine medico che ne avrebbero potuto giustificare la mancata comparsa (ciò che il patrocinatore ha confermato in aula; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2 e 63). Quale fattore attenuante, la Corte ha considerato che la condannata proviene da una realtà sfavorita e in cui è certamente stata confrontata a difficoltà maggiori (in particolare, di natura economica) rispetto a quelle cui è confrontato un ticinese medio. Sempre ad attenuazione della sua colpa, la Corte ha considerato il fatto che IM 1 ha, comunque, dovuto vivere il dramma della guerra (quando ha vissuto in [...] con il secondo marito). Sempre a favore della condannata, la Corte ha considerato la carcerazione (preventiva e di sicurezza) già sofferta (trascorsa, comunque, soltanto per poco meno di nove mesi in regime straordinario, dato che il 23 maggio 2012 è stata sottoposta al regime ordinario): al riguardo, tuttavia, ha anche dovuto prendere atto che IM 1 non ha avuto in carcere un comportamento esemplare: pur lamentando spesso di sentirsi poco bene (stipsi, asserito peggioramento dei suoi dolori cronici), ha reso tutt’altro che facile il compito del servizio medico del carcere che ha, comunque, fatto il possibile per migliorare il quadro clinico della detenuta (cfr. AI 588 e 742). Giunta finanche a rifiutare i controlli medici, IM 1 ha poi messo in allarme il preposto servizio intraprendendo (il 2 dicembre 2011; cfr. AI 742), per protesta contro la sua situazione giudiziaria, uno sciopero della fame, cui ha messo termine quattro giorni dopo (AI 769). A suo favore, la Corte ha, poi, considerato l’effetto che l’espiazione di una pena lunga e pesante (la liberazione condizionale potendo essere concessa soltanto dopo 15 o, eccezionalmente, dieci anni) avrà sulla vita dell’imputata, ritenuto, peraltro, che IM 1 non è giovanissima e ha alcuni problemi di salute (alle sue pregresse patologie si è aggiunto, durante la carcerazione in vista del dibattimento di primo grado, un problema al cuore per cui ha subito un intervento per l’inserimento di stent coronarici, cfr. AI 894). In sostanza, la scrivente Corte ha valutato e considerato una sensibilità alla pena relativamente accresciuta, anche in considerazione di una (solo) eventuale esecuzione della pena in Svizzera, anche se, al riguardo, non va trascurato che parte della famiglia di IM 1 risiede nel nostro Paese (una parte addirittura in Ticino). Nessun’ulteriore attenuazione può essere concessa all’imputata ritenuto, peraltro, come, per costante giurisprudenza dell’Alta Corte federale, l’incensuratezza abbia, di regola, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro e non debba, quindi, essere considerata in senso attenuante (DTF 136 IV 1 consid. 2.6; STF 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.3.2). Il valore attenuante dei (pochi) elementi favorevoli (individuati non senza fatica da questa Corte) non è, certamente, sufficiente a diminuire in modo, non solo rilevante, ma nemmeno percettibile la gravissima colpa di cui IM 1 risponde anche solo per avere istigato il figlio all’assassinio. Ma quand’anche si volesse attribuire - con una generosità particolare - a tali elementi un valore attenuante di un certo peso, tale valore sarebbe annullato e vanificato dai numerosi elementi personali negativi evidenziati e, soprattutto, dal concorso di reati di cui IM 1 risponde (si ricorda, qui, che dalla giurisprudenza del TF si evince che Corti cantonali hanno rinunciato ad infliggere la detenzione a vita ad autori colpevoli di assassinio e di altri reati unicamente perché essi beneficiavano di circostanze attenuanti [in particolare, l’avere agito in stato di scemata imputabilità e la giovane età] di cui, invece, IM 1 non può beneficiare; cfr., in particolare, STF 6B_762/2009 del 4 dicembre 2009 ; 6S.292/2003 del 25 settembre 2003; 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003). IM 1 deve, quindi, essere condannata alla pena detentiva a vita, nella quale va computato il carcere preventivo sofferto. IM 2
141. IM 2 risponde di tre reati: favoreggiamento, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e violazione della LArm. a. La legge commina: - per il favoreggiamento, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305 cpv. 1 CP);
- per la bancarotta fraudolenta e la frode nel pignoramento, una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria ( art. 163 cifra 1 CP); - per la violazione della LArm, u na pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria ( art. 33 cpv. 1 LArm) . Giusta l’art. 23 cpv. 1 CP, se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena. b. Per il favoreggiamento, la colpa di IM 2 è grave poiché, al di là di quanto effettivamente fatto (concretamente si può dire poco), egli ha agito per sottrarre alle autorità l’autore di un reato estremamente grave e lo ha fatto, non tanto per amicizia o affetto, quanto per noncuranza e per pochezza di valori etici e umani. Non si può, poi, dimenticare che, indicando IM 3 a TE 5, IM 2 non ha esitato, per non sporcarsi le mani, a mettere nei guai (da cui lui voleva tenersi lontano) un giovane di cui conosceva l’estrema fragilità e sul quale, perciò, sapeva di esercitare una certa influenza. Come fattore attenuante è stato, dapprima, considerato che si è trattato solo di un tentativo. Poi, è stato considerato - e questo ha avuto un sensibile effetto attenuante - che IM 2 ha dato prova di un pentimento attivo ai sensi dell’art. 23 CP, aderendo alla proposta di IM 3 di avvisare la polizia ed attivandosi (con la ricerca del cognome del ragazzo sulla buca delle lettere) per trovare le informazioni necessarie per l’intervento dell’autorità inquirente. Quale fattore aggravante è, invece, stato considerato il fatto che egli ha alle spalle precedenti condanne (STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2). Pertanto, avuto riguardo anche al concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 la pena detentiva di 16 mesi. 142. La pena è da scontare (art. 42 CP). Per IM 2 non può che essere posta una prognosi negativa. Non solo per le precedenti condanne e per il fatto che egli ha delinquito in pieno periodo di prova. Ma, soprattutto, perché le motivazioni che l’hanno spinto a commettere i reati di cui oggi risponde - in particolare il favoreggiamento - sono, in sostanza, le stesse che l’hanno spinto a delinquere in precedenza: qui come prima egli ha, infatti, agito per pochezza di valori etici e morali e per noncuranza. Per gli stessi motivi, la Corte ha deciso di revocare la sospensione condizionale concessa alla pena inflittagli con DA 16 gennaio 2008. pretese civili 143. Giusta l’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. Per l’art. 45 cpv 1 CO, nel caso di morte di un uomo si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa. Per l’art 47 CO, in caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (si tratta di un caso particolare di applicazione, in ambito di riparazione morale, della regola generale di cui all’art. 49 CO; SJ 2013 I 170 del 9 aprile 2013; DTF 123 III 204). L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1). In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2). a. In concreto, le richieste formulate a titolo di risarcimento del torto morale subito non possono certamente essere definite inadeguate (cfr., sul tema, Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, stato agosto 2005: cfr. in particolare n. 4.3.1, 4.3.2 e 6.17; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47, n. 10 segg., pag. 337 segg.). Al contrario. Gli importi richiesti - in particolare dalla madre - risultano irrisori se si considera l’enorme sofferenza causata dalla perdita di un figlio, cresciuto non una ma due volte (A. _______ ha, in pratica, riportato, con anni di dedizione, il figlio ad una vita autonoma dopo che l’infortunio l’aveva ridotto a un vegetale), e la cui vita viene stroncata in modo innaturale. Analogo discorso vale per la sorella che, così come risulta dagli atti, ha aiutato la madre e sostenuto il fratello nel suo percorso di recupero. Non va, d’altra parte, dimenticato che, in concreto, la famiglia di VITT_1 ha avuto notizia della morte del congiunto dalla stampa, ciò che ne ha, senz¿ltro, aggravato le sofferenze. b. Parimenti accolte sono le richieste di risarcimento dei costi di patrocinio - ritenuti adeguati così come esposti - e dei costi legati alle esequie.
c. IM 1 è stata condannata a risarcire il torto morale e le spese funerarie in solido con il figlio ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 CO. risarcimenti 144. Ai sensi dell’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429-434 CPP. a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429, n. 6, pag. 833; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 429, n. 21, pag. 1870; Griesser, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429, n. 2, pag. 2066; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429, n. 6, pag. 2843; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429, n. 1, pag. 793). b. Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o parzialmente prosciolto. In precedenza, l’art. 317 CPP (TI) stabiliva il diritto all’indennità solo in caso di assoluzione totale ma, negli anni, la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali aveva, comunque, esteso il diritto all’indennizzo, in alcuni casi, anche all’accusato solo parzialmente prosciolto (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 3, pag. 793-794; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del
E. 20 aprile 2010; CRP 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP 60.2004.305 del 7 dicembre 2005; STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006). Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il calcolo del danno patito, le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231). Se è ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4 CPP (fed) (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 3, pag. 793-794). c. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’indennità prevista dall’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP concerne i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia. L'imputato pienamente o parzialmente assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio e non può, perciò, pretendere un'indennità per le spese di patrocinio (DTF 138 IV 205 consid. 1). d. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato pienamente o parzialmente assolto deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429, n. 8, pag. 833-834; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 41 e segg., pag. 1875 e segg.). Perché sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e il pregiudizio (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794). Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 41, pag. 1875; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429, n. 25, pag. 2848). e. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229; Griesser, op. cit., ad art. 429,
n. 7, pag. 2068). In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “ metodo bifasico ” (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, stato agosto 2005, I/105 e segg.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 e segg.; Rep. 1998,
n. 126, nota 5), secondo il quale nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione. Al riguardo, la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di detenzione (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 7, pag. 795; Rep. 1998,
n. 126, nota 5.1 con riferimenti). Per il Tribunale federale, nel caso di carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe, l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (STF 6B_111/2012 del 15 maggio 2012 consid. 4.2). Nella seconda fase l'importo base ottenuto veniva corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso e, in particolare, delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; ciò ben consapevoli che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 7, pag. 795). IM 3 145. La sua istanza di risarcimento, fondata sull’art. 429 lett. c CPP (torto morale legato all’ingiusta carcerazione), è accolta così come presentata. IM 2 146. Le pretese formulate da IM 2 sono motivate dalla carcerazione preventiva da lui subita, definita “ingiustificata, ritenuto come egli sia stato assolto dalle imputazioni maggiori e la pena finale di quattro mesi di detenzione sia stata posta al beneficio della sospensione condizionale” (istanza, pag. 2). Le poste di danno da lui fatte valere sono le seguenti: - fr. 200.-/giorno (fr. 73'000.-) oltre interessi quale torto morale per ingiusta carcerazione; - fr 3'000.-/mensili (fr. 36'000.-) oltre interessi quale risarcimento per perdita di guadagno; - fr. 5'048.90 oltre interessi quale risarcimento per le spese legali non direttamente connesse alla sua difesa nel procedimento; - fr. 5'820.85 oltre interessi quale risarcimento per la locazione del suo negozio. a. L’assoluzione di cui beneficia IM 2 è unicamente parziale, in relazione alle accuse di correità/complicità in assassinio/omicidio, di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (in parte) e di infrazione alla LStr. Rilevante, per la questione dell’indennizzo, è il proscioglimento di IM 2 dall’accusa più pesante che gli era stata rivolta, ovvero quella di correità/complicità nell’assassinio/omicidio di VITT_1. E’, dunque, in relazione a quest’ultima imputazione, e al suo peso, che devono essere esaminate le pretese risarcitorie di IM 2. b. Le pretese formulate da IM 2 sono motivate dal periodo di carcerazione preventiva da lui subita, definita “ingiusta” alla luce della successiva - parziale - assoluzione. b.1. Secondo la dottrina, se l’imputato è stato oggetto di più procedimenti penali e solo alcuni di essi terminano con un’assoluzione, la carcerazione subita a torto in relazione all’accusa da cui è stato scagionato va dedotta dalla durata della carcerazione per cui è invece stato condannato (in base ad altre imputazioni), come deriva dall’art. 431 cpv. 2 CPP e dalla giurisprudenza emanata in relazione all’art. 51 CP (Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 50, pag. 1878). Infatti, ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP, l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione preventiva o di sicurezza ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. La privazione di libertà subita a torto deve, infatti, essere imputata sull’insieme delle pene pronunciate nei confronti dell’imputato, anche se la procedura che ha dato origine alla carcerazione preventiva si è conclusa con un proscioglimento (DTF 133 IV 150; STF 6B_346/2009 16 giugno 2009 consid. 1.4; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 50 e note, pag. 1878). Il diritto al risarcimento decade anche se l’imputato è condannato ad una pena detentiva sospesa condizionalmente la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (art. 431 cpv. 3 lett. b CPP, la cui applicazione si estende anche ai risarcimenti di cui all’art. 429 CPP, cfr. Schmid, Praxiskommentar, ad art. 431, n. 2, pag. 837). b.2. Nella fattispecie, IM 2 è stato condannato ad una pena di 16 mesi sulla base delle imputazioni di tentato favoreggiamento, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento nonché infrazione alla LArm. Tale pena eccede ampiamente quella scontata quale carcerazione preventiva e di sicurezza, corrispondente a 12 mesi. Poco importa, ai fini del diritto al risarcimento, che essa sia stata originata (almeno in parte: anche l’accusa di favoreggiamento poteva infatti dare legittimamente luogo ad un periodo di detenzione preventiva, come accaduto per l’altro coimputato IM 3) dall’accusa di correità/complicità nell’assassinio/omicidio di VITT_1. Ciò che conta, in considerazione dei principi evocati al considerando precedente, è che la pena detentiva pronunciata nei confronti di IM 2 ecceda la durata della privazione di libertà subita (parzialmente) a torto. In presenza di una condanna ad una pena detentiva di tale entità, considerato che la durata della carcerazione preventiva e di sicurezza è stata inferiore, non vi è spazio per l’erogazione di un’indennità né di una riparazione del torto morale. L’istanza di risarcimento di IM 2 deve, dunque, essere integralmente respinta. tassazione delle note d’onorario 147. Le note d’onorario dei tre patrocinatori d’ufficio sono state tassate così come presentate. In applicazione del principio di cui alla sentenza OG ZH 7.5.2012 (SB120074-O/U/jv) e in applicazione per analogia dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto come IM 2 sia stato assolto dalle imputazioni più gravi, è stato stabilito che, in caso di ritorno a miglior fortuna, egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto il 20% dell’importo riconosciuto a favore del suo patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a e 5 CPP). sequestri 148. Ritenuto come si tratti di beni di spettanza della comunione ereditaria fu VITT_1, sono stati dissequestrati in suo favore l’importo di fr. 15’750.- e la vettura. Sul resto del denaro sequestrato a IM 1 così come sulle monete ducati e sui gioielli è stato ordinato, in applicazione dell’art. 268 cpv. 1 lett.a CPP, il sequestro a copertura delle spese procedurali e delle indennità riconosciute alle accusatrici private per le spese di patrocinio. Degli altri oggetti in sequestro - ad eccezione del materiale di prova - è stato ordinato il dissequestro a favore degli aventi diritto. spese 149. Le spese sono state attribuite, in applicazione dell’art. 428 cpv. 1 e 3 CPP, secondo il grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6, 9, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 132-135, 139, 268 cpv. 1 lett. a, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 366 e segg., 429 e segg., 433 e 436 CPP; 12, 22, 23, 24, 25, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 111, 112, 138, 163 e 305 CP; 116 LStr; 33 LArm, 41 e segg. CO; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. 1. L’appello del procuratore pubblico riguardante la posizione di IM 1 e quello di IM 3 sono accolti. 2. L’appello del procuratore pubblico riguardante la posizione di IM 2, quello delle accusatrici private e l’appello incidentale di IM 2 sono parzialmente accolti. Di conseguenza, annullata la sentenza di primo grado: II. IM 1
1. IM 1 è autrice colpevole di: 1.1. ripetuta istigazione in assassinio (in parte tentata) per avere, a [...]ed in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011, agendo con particolare mancanza di scrupoli, intenzionalmente: 1.1.1. tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l'assassinio del marito VITT_1; 1.1.2. chiesto al figlio minorenne TE 5 di cercare qualcuno che commettesse l'assassinio del marito VITT_1, ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio D. D., il 1. luglio 2011; 1.2. appropriazione indebita per avere, a [...], l'11 luglio 2011, prelevato, in danno della comunione ereditaria, l'importo di fr. 15'750.- dal conto corrente postale intestato all'ormai defunto VITT_1; 2. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale. 3. IM 1 è condannata alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. IM 1 è inoltre condannata a versare alle accusatrici private i seguenti importi: 4.1. fr. 75'310.60 per le spese di patrocinio da loro sostenute; 4.2. fr. 9'966.90 per le spese funerarie (in solido con il figlio TE 5); 4.3. fr. 40'000.- a favore di A. _______ e fr. 10'000.- a favore di B. _______ a titolo di risarcimento del torto morale subito (in solido con il figlio TE 5). 5. È ordinato il dissequestro a favore della comunione ereditaria fu VITT_1 dell’importo di fr. 15'750.- e della vettura sequestrati a IM 1. Sul rimanente del denaro, sulle monete ducati e sui gioielli sequestrati a IM 1 è ordinato il sequestro a copertura delle spese procedurali e delle indennità riconosciute alle accusatrici private ex art. 433 CPP (pari a fr. 75'310.60). III. IM 2 1. IM 2 è autore colpevole di: 1.1. tentato favoreggiamento per avere, ad [...], il 5 luglio 2011, indicandogli IM 3 come la persona che sarebbe stata disposta e in grado di aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere del patrigno, tentato di sottrarre il minore TE 5 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1; 1.2. bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento per avere, a [...]e a [...], nel periodo 1. gennaio 2010/19 settembre 2011, in qualità di debitore e a danno dei suoi creditori: 1.2.1. sottaciuto di essere proprietario di un veicolo a motore Opel Astra del valore di fr. 3'000.- e, successivamente, di un veicolo a motore Fiat Stilo del valore di fr. 1'500.- (facendoli immatricolare a nome di [...]); 1.2.2. affermato di versare una pigione inesistente; 1.3. infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a [...], nel periodo 15 maggio 2011/30 giugno 2011, venduto al minore TE 5 un coltello a farfalla. 2. IM 2 è prosciolto da ogni altra imputazione. 3. Avendo dato prova di pentimento attivo in relazione al reato di tentato favoreggiamento, IM 2 è condannato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. È revocata la sospensione condizionale relativa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna di cui al DA 16 gennaio 2008. 5. L’ist anza di risarcimento presentata da IM 2 è respinta. IV. IM 3 1. IM 3 è prosciolto dall’imputazione di favoreggiamento. 2. Lo Stato è condannato a versare a IM 3 l’importo di fr. 4'600.- a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. V. Dissequestri 1. È ordinato il dissequestro dei telefoni, dei relativi caricatori e della chiavetta USB indicati nell’atto di accusa emesso nei confronti di IM 1, mentre il resto di quanto a lei sequestrato rimane in atti in quanto mezzo di prova. 2. È ordinato il dissequestro, in favore degli aventi diritto, degli oggetti in sequestro ed elencati negli atti di accusa emessi nei confronti di IM 3 e IM 2. VI. Note d’onorario 1. La nota professionale dell’avv. DI 2 è approvata per:
- onorario fr. 51'070.00
- spese fr. 1'460.50
- IVA (8% dal 1.1.2011) fr. 4'202.45 Totale fr. 56'732.95 a carico dello Stato (voce contabile 117.023). 2. 2.1. La nota professionale dell’avv. DI 3 è approvata per:
- onorario fr. 98'776.35
- spese fr. 4'039.40
- IVA (8% dal 1.1.2011) fr. 8'225.25 Totale fr. 111'041.00 a carico dello Stato (voce contabile 117.023). 2.2. Visto il suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a IM 2 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 20%. 3. La nota professionale dell’avv. DI 4 è approvata per:
- onorario fr. 65'500.00
- spese fr. 2'593.50
- IVA (8% dal 1.1.2011) fr. 5'447.50 Totale fr. 73'541.00 a carico dello Stato (voce contabile 117.023). 4. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 5. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario. VII. Spese
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2012.149-152
17.2012.166/173
Locarno
7 giugno 2013/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5 (I supplente)
AS 6 (II supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annunci
- 6 agosto 2012 dal
PP
-8 agosto 2012 da
IM 3
rappr. dall' DI 4
-10 agosto 2012 da
APPE_1
rappr. dall'avv. DI 1
e con dichiarazione di appello incidentale
-3 dicembre 2012 da
IM 2
contro la sentenza emanata il 3 agosto 2012 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di
IM 1
rappr. dall' DI 2
IM 2
rappr. dall' DI 3
IM 3
rappr. dall' DI 4
richiamate le dichiarazioni di appello 21 e 26 novembre 2012;
- della sentenza 13 novembre 2012 del Tribunale dei minorenni nei confronti di TE 5;
- della sentenza emanata nel procedimento di appello avviato da TE 5;
- della documentazione relativa agli stipendi in [...] (allegata alla dichiarazione di appello 26 novembre 2012 delle accusatrici private);
- della documentazione relativa alla rendita vedovile di IM 1;
- della dichiarazione manoscritta 19 febbraio 2013 di TE 5;
- della documentazione relativa alla concessione di un congedo a TE 5 prima della celebrazione del dibattimento a suo carico;
- dellincarto UEF di IM 2;
- TE 5;
- PIFA 1;
- TE 2;
- TE 4;
- TE 3;
- TE 1.
- alle ore 20.3710 del 1. luglio 2011;
- alle ore 19.2328 del 4 luglio 2011;
- in via principale, la condanna alla pena detentiva a vita di IM 1 per tutte imputazioni contemplate nellatto di accusa e di IM 2 per correità (o complicità) in assassinio (o in omicidio intenzionale) commesso con dolo diretto (e, subordinatamente, con dolo eventuale) e per le altre imputazioni contemplate nellatto di accusa, nonché la conferma della condanna per favoreggiamento a carico di IM 3;
- in via subordinata, la condanna di IM 2 per favoreggiamento alla pena detentiva di 24 mesi da espiare e alla revoca della sospensione condizionale relativa alle precedenti condanne;
- 3 luglio 1998: condanna a tre mesi di detenzione, sospesi per tre anni, per ripetuta ricettazione, pornografia e contravvenzione LArm inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di Locarno;
- 15 dicembre 2003: DA con condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per ricettazione;
- 16 gennaio 2008: DA con condanna alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, sospesa per quattro anni, per falsità indocumenti;
- 28 febbraio 2011: DA con condanna alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna per ricettazione.
Nel mese che trascorse nel nostro Paese conobbe [...], un uomo dalla salute - sia fisica che mentale (PS 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 2 e 3) - malferma. Al riguardo, è opportuno riportare quanto detto, sulle proprie condizioni, dallo stesso [...]:
- al fatto che lelaborazione (e la rielaborazione) dei ricordi può essere stata sollecitata dai numerosi interrogatori cui PIFA 1 è stato sottoposto;
- alla difficoltà (a volte evidente) di perfetta comprensione delle domande che gli vengono rivolte (per esempio, PIFA 1 non comprende che la domanda è posta a lui quando si usa il lei), difficoltà non sempre compresa (almeno, non subito) dallinterrogante;
- alle difficoltà espressive di PIFA 1, o meglio alla sua difficoltà di spiegare compiutamente i suoi pensieri, difficoltà che lo porta a svilupparli, magari con impostazioni diverse, nei successivi interrogatori;
- al fatto che la verbalizzazione è, comunque e sempre, ma in particolare con PIFA 1, uninterpretazione delle dichiarazioni dellinterrogato da parte dellinterrogante (ed è proprio per evitare questo rischio che, in sede di dibattimento dappello, ci si è sforzati di verbalizzare letteralmente le sue dichiarazioni, senza preoccuparsi di metterle in bella lingua);
- infine, al fatto che lutilizzo da parte del verbalizzante di un termine piuttosto che di un altro può far sì che il lettore che non ha partecipato allinterrogatorio gli attribuisca un significato diverso (cui né verbalizzante né verbalizzato avevano pensato al momento della verbalizzazione).
- se conoscevo qualcuno, magari un qualche slavo che potesse ucciderlo;
- se conoscevo qualcuno che potesse fare sparire VITT_1. Io ho risposto che non avrei fatto niente. ( ) La IM 1 mi aveva detto che non cera problema, che lei aveva i soldi e poteva pagare. Io le ho detto che non cercavo nessuno per andare a finire in merda;
- se conoscevo qualcuno che potesse far sparire VITT_1. IM 1 aveva anche detto che avrebbe pagato la persona che si sarebbe occupata di far sparire VITT_1;
- se conoscevo qualcuno per fargliela pagare cara;
- se conoscevo qualcuno per farlo sparire. Adesso non ricordo cosa mi ha detto parola per parola però mi ricordo che mi ha detto che voleva fargliela pagare;
- a me personalmente IM 1 non ha chiesto di far sparire lVITT_1. Lei cercava qualcuno. A me mi fa se conoscevo qualcuno però io non volevo neanche mettermi in queste situazioni, in queste cose.
passi verso la denuncia
- fr. 25470.-;
- euro 5370.-;
- RSD (dinari serbi) 1450.-;
- due monete ducati;
- svariati gioielli (cinque collane, tre bracciali, quattro anelli, due paia di orecchini);
- ulteriori Euro 100.- (cfr. rapporto darresto 1.9.2011, AI 242, pag. 3; verbale di perquisizione e sequestro 1.9.2011, all. 255 RPG).
- continuato ad affermare di non avere mai avuto altri contatti telefonici allinfuori dei tre ammessi;
- dichiarato di non avere mai letto gli sms;
- detto che, forse, i contatti telefonici TE 5 li aveva avuti con la di lei figlia;
- sostenuto di non ricordare;
- preteso di avere problemi di memoria;
- dichiarato di non avere risposto perché a quellora dormiva e che, quindi, alle telefonate aveva risposto la figlia cui aveva dato indicazioni in tal senso;
- detto che non poteva essere stata lei a parlare con TE 5 per quasi cinque minuti (le veniva, a quel momento, contestata la telefonata delle ore 17.30 del 3 luglio 2011) poiché lei al figlio non aveva nulla da dire ( come stanno e cosa fanno. Di cosa posso parlare daltro con mio figlio, gli chiedevo dovera VITT_1, io volevo sentire mio marito).
- dalle ripetute contrarie dichiarazioni di TE 5 (ed anche di [...], cfr. verbale rogatoriale 15.12.2011, AI 976, pag. 2);
- dal fatto che alcuni contatti sono avvenuti quando la donna era sul bus (cfr. supra, consid. 56 e 64.a);
- dal fatto che la figlia, almeno a partire dal 3 luglio, era impossibilitata a ricevere telefonate per motivi di lavoro (MP IM 1 8.5.2012, AI 989, pag. 5; verbale rogatoriale [...] 15.12.2011, AI 976, pag. 2);
- dal cambiamento di versione sugli sms che, siccome non motivato, è di per sé indiziante di menzogna;
- infine, dal testo dellsms del 3 luglio che costituisce la prova certa che linterlocutore di TE 5 era la madre e non la sorella (non avrebbe, infatti, avuto senso scrivere alla sorellatu rimani ancora una settimana giù).
- IM 1 ha sposato VITT_1, non solo senza amore, ma anche senza il benché minimo affetto, unicamente per ottenere la possibilità di vivere in Svizzera e, con ciò, un certo agio finanziario;
- fatto allontanare il marito dalla sua famiglia (in particolare, dalla madre), IM 1 ha da subito messo in atto una sistematica spoliazione dei beni del marito tanto che, già nella primavera 2011, i soldi di VITT_1 erano quasi completamente consumati;
- a causa del comportamento egoistico e prevaricatore di IM 1, la vita matrimoniale era ben presto diventata fonte di gravi sofferenze per VITT_1 che, per questo, aveva chiesto aiuto al proprio medico che lo aveva indirizzato ad uno psichiatra provocando, così, lintervento, nella dinamica di coppia, di elementi estranei che disturbavano IM 1 nella messa in atto del suo progetto di controllo totale sulla vita (o meglio, sui soldi) del marito;
- a pochi mesi dal matrimonio, la donna ha, a più persone e ripetutamente, dichiarato di non sopportare più il marito e di desiderare di vederlo morto;
- a fine giugno si prospettava listituzione di una curatela amministrativa che avrebbe tolto a IM 1 il controllo sui soldi del marito.
- la comunicazione da parte del figlio dellavvenuta uccisione del marito poco tempo dopo il fatto;
- lessere stata la prima persona che TE 5 ha contattato subito dopo avere ucciso;
- il mancato rientro in Svizzera dopo essere stata avvisata dellintervenuta uccisione;
- le continue menzogne durante tutto il procedimento;
- lintenso traffico telefonico con il figlio nei giorni immediatamente successivi alluccisione;
- la sceneggiata recitata ad uso e consumo degli inquirenti durante le telefonate del 7 luglio e nellinterrogatorio dell8 luglio 2011;
- lo svuotamento del conto del marito a pochi giorni dal proprio rientro e le menzogne sui motivi di tale prelevamento;
- la menzogna riguardo alla richiesta della rendita vedovile;
- le menzogne relative allimportante somma di denaro trovata dagli inquirenti nella sua borsetta al momento del suo arresto;
- lavidità di denaro palesata, oltre che dal suo comportamento, dalle sue dichiarazioni riguardo ai soldi di cui è stata trovata in possesso;
- il tentativo di sviare le indagini cercando di influenzare le dichiarazioni di PIFA 1;
- il tentativo fallito di istigare PIFA 1 a trovare qualcuno che uccidesse il marito,
- da un lato, dal fatto che ha deciso e progettato la morte del marito - cui nulla poteva rimproverare - soltanto perché non ne sopportava più la presenza (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8; STF 6S.3092003 del 9 ottobre 2003; 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004; 6S.584/2006 del 1. febbraio 2007; sentenza 24 novembre 2010 della Corte delle assise criminali in re M. S., confermata con sentenza CARP 17.2011.3 del 24 maggio 2011) e per mantenere i vantaggi economici (rendita di vedovanza, aspettative ereditarie e possibilità di rimanere in Svizzera) che derivano dal vincolo matrimoniale e che un divorzio avrebbe, invece, vanificato
- e, dallaltro, dal fatto che ha coinvolto in questo suo turpe disegno il figlio sedicenne, lasciandolo, peraltro, solo a fronteggiare una situazione non solo tragica, ma da vero e proprio film dellorrore e, poi, abbandonandolo completamente a se stesso durante il procedimento penale e scaricando su di lui qualsiasi responsabilità.
- avere ricevuto un anticipo del compenso convenuto;
- avere discusso sul modo in cui sbarazzarsi del cadavere convenendo che esso andava fatto a pezzi, che i diversi pacchi andavano appesantiti e che, poi, andavano portati con lautovettura di sua proprietà fino alla diga della Verzasca e, lì, buttati nel bacino dacqua,
- accompagnando lautore alla [...] a comprare una sega elettrica;