Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 nel corso del 2004 (cfr. decreto penale del 17 ottobre 2004 allegato all’AI
3) non rappresenta una decisione ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD, ma una semplice sanzione a carico del ricorrente emanata giusta il diritto previgente (art. 104 vLD in combinazione con gli art. 3-11 OStat). Da quanto precede discende che, in applicazione del principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 e art. 333 cpv. 1 CP), le esportazioni in Italia di olio combustibile effettuate da RI 1 tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006 devono essere giudicate secondo il nuovo ordinamento con la conseguenza che, difettando una base legale per la sua condanna, egli deve essere assolto dalle imputazioni.
E. 1.2 N elle sue osservazioni la PI 1, determinandosi sul diritto applicabile alla fattispecie in virtù del principio della lex mitior - dopo aver riconosciuto che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD con la formulazione “ nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme” contiene una nuova condizione di punibilità per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine - rileva che dal messaggio relativo alla nuova Legge sulle dogane “non emerge tuttavia che il legislatore auspicava cambiare qualcosa nell’applicazione dell’art. 104 vLD” se non l’aumento dell’importo massimo della multa. L’Amministrazione sostiene, poi, che, sino al 1° febbraio 2000, la punibilità per l’inosservanze all’OStat era prevista dall’art. 16 della stessa ordinanza e che il disposto è stato abrogato perché “è stato giudicato che l’art. 104 vLD costituiva una norma sufficiente per fondare il perseguimento penale delle inosservanze all’ordinanza” . Da quanto precede, l’Amministrazione conclude che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD “sembra aver creato una lacuna che il giudice deve colmare” e che l’applicazione letterale della norma alla fattispecie rappresenterebbe un abuso palese (osservazioni, pag. 2-3). La PI 1 rimarca, altresì, come il ricorrente potrebbe essere comunque perseguito anche ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vCP) ritenuto come allo stesso, nel 2004 e dunque prima delle infrazioni sanzionate con la decisone pretorile, era già stato notificato un decreto penale che gli infliggeva una multa di fr. 200.- per avere esportato in due occasioni olio da riscaldamento e come, dunque, l’Amministrazione gli aveva chiaramente comunicato le conseguenze di una violazione delle disposizioni dell’ordinanza (osservazioni, pag. 3).
E. 1.3 Giusta l’art.
E. 2 Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI 1 fr. 800.- per ripetibili.
E. 3 Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2010.27
Lugano
12 gennaio 2011
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Cortedi appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta lart. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 21 giugno 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale
Considerando
1.3.Giusta lart. 1 CP, una pena può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.La legge sinterpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Solo nellipotesi in cui il testo di legge non è chiaro e si presta a più interpretazioni occorre determinarne la portata prendendo in considerazione tutti gli elementi dinterpretazione e meglio i lavori preparatori, lo scopo della legge, il suo senso, i valori sui quali la stessa poggia nonché la sua relazione con altre disposizioni legali (DTF del 20 settembre 2002 6S.280/2002 consid. 2; DTF 120 V 95 consid. 4b; DTF 117 Ia 328 consid. 3a).
1.4.a)Contrariamente a quanto sostenuto dalla PI 1, appare evidente che il legislatore, con il nuovo art. 127 LD, ha inteso porre un preciso limite alla punibilità delle inosservanze di prescrizioni dordine previste dalla legislazione doganale.Tale limitazione è deducibile già solo dal chiaro tenore letterale del nuovo disposto che, a differenza della vecchia normativa, prevede esplicitamente che la violazione di una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure di una delle sue disposizioni desecuzione è sanzionabile solonella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme(si confronti anche la versione tedesca e francese del disposto :soweit ein Erlass die Übertretung diesere Vorschrift für strafbar erklärt,si la violation de ces dispositions est declarée punissable par un acte législatif).La volontà del legislatore risulta, peraltro, dai protocolli dei lavori assembleari durante i quali è stato posto in evidenza come le inosservanze di prescrizioni dordine rappresentino il livello più basso delle disposizioni penali previste dalla LD e come le stesse, per ragioni dopportunità, non debbano di regola essere sanzionate (cfr. BU 2004 S 431).Conformemente al chiaro tenore letterale dellart. 127 cpv. 1 lett. a LD, linosservanza di una prescrizione dordine può essere dunque sanzionata soltanto nella misura in cui la stessa è esplicitamente dichiarata punibile da un atto legislativo.Nella versione attualmente in vigore lOStat non prevede più che la violazione di sue disposizioni debba essere punita, ritenuto come il Consiglio federale, con modifica del 19 gennaio 2000, ha proceduto ad abrogarne lart. 16 che prevedeva esplicitamente che chi disattende le disposizioni dellordinanza o fornisce uninformazione inesatta è punito secondo lart. 104 della (vecchia) legge sulle dogane, sempreché non si tratti di infrazione doganale (RU 1988 p. 2051). Del tutto ininfluente è qui losservazione della PI 1 secondo cui lart. 16 OStat è stato abrogato perché è stato ritenuto che lart. 104 vLD costituiva una norma sufficiente per perseguire penalmente le inosservanze allordinanza. Considerato, infatti, che il Consiglio federale, dopo lentrata in vigore del nuovo art. 127 cpv.1 lett. a LD, non ha provveduto a reinserire nellOStat una norma che dichiara punibile linosservanza alle sue disposizioni, forza è concludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni doganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate.
b)Contrariamente a quanto sostenuto con le osservazioni dallaPI 1, il ricorrente non può essere punito nemmeno giusta lart. 127 cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dallart. 104 vLD), ritenuto come non gli sia stato imputato di avere violato una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nello stesso articolo bensì di avere violato le disposizioni di cui allOStat (cfr. limputazione contenuta nel rinvio a giudizio 3 giugno 2009, pag. 2).A titolo abbondanziale si osserva comunque che il decreto penale notificato ad RI 1 nel corso del 2004 (cfr. decreto penale del 17 ottobre 2004 allegato allAI
3) non rappresenta una decisione ai sensi dellart. 127 cpv. 1 lett. b LD, ma una semplice sanzione a carico del ricorrente emanata giusta il diritto previgente (art. 104 vLD in combinazione con gli art. 3-11 OStat).
Da quanto precede discende che, in applicazione del principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 e art. 333 cpv. 1 CP), le esportazioni in Italia di olio combustibile effettuate da RI 1 tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006 devono essere giudicate secondo il nuovo ordinamento con la conseguenza che, difettando una base legale per la sua condanna, egli deve essere assolto dalle imputazioni.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario