commisurazione della pena in caso di concorso retrospettivo (caso di violenza carnale e coazione sessuale commesse da piu persone) - criteri - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale - raffronto con sentenza emanata nei confronti dei correi già giudicati separatamente
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 pag. 178 con richiami) o ancorato unilateralmente su talune prove, escluse
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I
273 consid. 2.1 pag. 275).
2.
Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe seguito pedissequamente
e arbitrariamente l'atto di accusa, che gli imputa di avere ideato il piano
criminale, assurgendo a “capo di branco”. Dipartendosi da tale insostenibile
premessa, la Corte gli avrebbe inflitto una pena che non tiene conto del ruolo
da lui realmente svolto (e quindi del suo effettivo grado di colpa) e che viola
la parità di trattamento se raffrontata a quella irrogata ai correi, in
particolare a __________ T__________.
a)
Rilevato che grazie alla sua confessione dibattimentale l'imputato è
da considerare sostanzialmente reo confesso, la Corte di assise ha accertato
ch'egli ha trascorso la sera del 30 agosto 1993 in compagnia dei connazionali __________
T__________ e ____________________ S__________ trattenendosi in vari locali.
Conosciuta la denunciante al pub “Z__________” di M__________, le ha offerto da
bere e le ha fatto profferte. I tre uomini hanno poi raggiunto il bar __________”,
posto dirimpetto, dove hanno bevuto altra birra, per tornare al pub verso la
mezzanotte. Alla donna, che stava ancora lì, essi hanno offerto un passaggio
fino a Campione d'Italia, dicendole che prima dovevano recarsi a C__________
perché il ricorrente doveva cambiarsi d'abito. __________ S__________ ha
raggiunto Caslano con il ciclomotore, mentre i due uomini e la donna sono
sopraggiunti con l'automobile di __________ T__________. Rimasto solo in
automobile con la donna, il ricorrente ha invitato costei a salire
nell'appartamento con gli altri in vista di rapporti sessuali. La denunciante
ha rifiutato con sdegno e si è incamminata verso M__________, rifiutando ogni
ulteriore passaggio in auto (sentenza, pag. 18).
Raggiunta
poco dopo in auto da __________ T__________ e __________ S__________ (mentre il
ricorrente stava nascosto nel bagaglio), la donna ha accettato di salire in
vettura. Se non che, presso l'aeroporto di __________ il ricorrente è uscito
d'un tratto dal nascondiglio, è entrato nell'auto e ha abbassato un sedile.
Sorpresa, la donna si è messa a urlare e a dimenarsi, aprendo una portiera per
gettarsi dall'auto in corsa. Non riuscendovi, per finire essa si è calmata, ma
di soppiatto ha sfilato dalla borsetta un tagliacarte, che ha nascosto in un
manica. In una piccola spiaggia sul lago, a F__________, il ricorrente le ha
tuttavia sollevato il vestito, le ha tolto le calze, gli slip e, fuori
dall'auto, l'ha penetrata. Intanto __________ T__________ ha tentato a sua
volta di penetrarla per via anale, ma non vi è riuscito (o vi è riuscito solo
in parte) poiché la donna, colta da un attacco di diarrea, gli ha defecato
addosso. Dopo di che essa ha estratto dalla manica il tagliacarte e ha vibrato
alcuni colpi, colpendo il ricorrente alla spalla destra. Gettata a terra e
disarmata, essa è stata costretta a lavarsi nel lago e subito dopo è stata violentata
nuovamente dal ricorrente e poi da __________ T__________, sotto minaccia di
morte. __________ S__________, da parte sua, ha sollecitato un coito orale,
senza ottenerlo. Al che i tre hanno abbandonato la donna e sono ripartiti in
automobile (sentenza, pag. 18 seg.).
b)
Ciò posto, la Corte ha accertato che, stando anche alla dichiarazioni
di __________ T__________, i tre erano intenzionati ad avere rapporti sessuali
con la donna già al momento in cui l'accusato si era nascosto nel bagaglio dell'automobile.
La Corte ha quindi ritenuto corretta l'indicazione nell'atto di accusa, che
individuava l'inizio del reato al momento in cui la vettura, con il ricorrente
nascosto nel baule, aveva affiancato la vittima (sentenza, pag. 19 seg.).
Quanto al ruolo del ricorrente, la prima Corte l'ha ritenuto il capo del
“branco”: non solo l'ideatore, ma addirittura la figura trainante (sentenza,
pag. 20). A tale convincimento essa è giunta non tanto per le dichiarazioni dei
correi, ma soprattutto per il fatto che all'epoca i coautori erano incensurati,
mentre il ricorrente aveva già alle spalle sei condanne penali, compresa quella
a un anno di detenzione e a 5 anni di espulsione dalla Svizzera inflittagli (in
contumacia) il 30 novembre dal Tribunale correzionale del distretto di Losanna
e mai espiata (sentenza, consid. 3.6), al punto da essere definito già allora
una sorta di irriducibile (sentenza, pag. 20). I correi avevano per di più un
legame stabile con la Svizzera, dove vivevano e lavoravano, allorché l'imputato
ne era già stato espulso e vi soggiornava in violazione del bando (sentenza,
loc. cit.).
Ricordato
che l'imputato era già stato condannato in patria a 4 anni di reclusione per
ripetuto abuso sessuale su minore (sentenza, consid. 3.7), la Corte ha ritenuto
lui medesimo e non __________ T__________ (che pure si era distinto per la
violenza esercitata sulla donna) presentava disturbi nella sfera sessuale e nel
rapporto con le donne, tant'è che in seguito era stato condannato ancora da
parte un tribunale __________ a 4 anni di reclusione per ripetuto abuso sessuale
di minore (sentenza, pag. 21). Inoltre la sera del 30 agosto 1993 è stato il
ricorrente ad abbordare la donna al bar, allungando anche le mani, ed è stato
lui a importunarla nel parcheggio per convincerla a salire nel suo appartamento
e avere sesso di gruppo. È stato lui che ha dato le indicazioni al conducente
della vettura per raggiungere la spiaggia ed era lui che in sostanza comandava
(sentenza, loc. cit.). Non per caso è stato lui che ha usato violenza per
primo, lui che ha ricominciato quando la donna è uscita dal lago, mentre __________
T__________ ha dovuto attendere il proprio turno. L'idea del crimine è stata
sua, lui ha pianificato i preliminari (si è nascosto in macchina e ha indicato
l'itinerario), lui ha condotto l'operazione nella fase esecutiva, facendosi
forte della presenza dei correi. In assenza dell'accusato, i correi non
avrebbero nemmeno avuto il coraggio di rivolgere la parola alla vittima
(sentenza, loc. cit.).
c)
Riassunti gli indizi considerati decisivi dalla Corte per ritenerlo
il principale responsabile, il ricorrente rimprovera anzitutto ai primi giudici
di essere caduti in arbitrio intravedendo nella sua successiva condanna per
atti sessuali con fanciulli un motivo per ritenere che allora egli fosse
disturbato nella sfera sessuale e nel suo rapporto con le donne, e quindi per
concludere che già per questo motivo egli fosse stato l'ideatore della violenza
e l'elemento trainante del gruppo. In realtà, a suo avviso, nessun atto del
processo consente di trarre una conclusione del genere. L'argomentazione non
manca di pertinenza. Che nel 1995, ossia mentre si trovava in P__________, il
ricorrente abbia ripetutamente abusato sessualmente di una tredicenne, avendo
con essa vari rapporti sessuali completi (tanto da essere condannato a 5 anni
di reclusione, ridotti su ricorso a 4 anni), non bastava per concludere
automaticamente che la sera del 30 agosto 1993 egli presentasse disturbi nella
sfera sessuale né, tanto meno, per desumere che egli aveva motivo per ideare
l'atto criminoso. A tal fine sarebbero occorsi altri solidi riscontri. La
successiva condanna, ancorché per gravi reati sessuali, nulla comprova circa
gli istinti sessuali del soggetto all'epoca dei fatti e, in particolare, sul
ruolo da egli avuto. Ciò premesso, occorre esaminare se il convincimento della
Corte, secondo cui l'accusato era la figura trainante del gruppo, sia esente da
arbitrio nel risultato, alla luce degli altri indizi accertati nella sentenza.
3.
Stando al ricorrente, la circostanza secondo cui egli avrebbe indicato
a __________ T__________ la strada per F__________ e la spiaggetta di Ca__________
non è certa né accertata. Le risultanze istruttorie smentirebbero l'assunto e
lascerebbero pesanti dubbi, inducendo piuttosto a ritenere che __________ S__________
abbia indicato il percorso. __________ T__________ – prosegue il ricorrente –
ha sempre sostenuto che __________ S__________ gli ha indicato la strada per F__________,
come risulta dai suoi verbali istruttori. La contraria versione della donna
riportata nel verbale del 3 dicembre 2004 contraddice quella da lei medesima
resa in un momento più prossimo ai fatti, nel verbale del 28 ottobre 1993,
allorché costei ha riferito di non aver notato che uno dei tre desse disposizioni
particolari all'autista. Salvo disattendere il principio
in dubio pro reo
e incorrere in un'arbitraria valutazione delle prove, non sarebbe perciò
possibile accertare che egli abbia effettivamente indicato il tragitto a __________
T__________.
L'argomentazione
non può essere condivisa. È vero che durante il confronto del 28 ottobre 1993
la donna ha riferito al Procuratore pubblico di non avere notato uno dei tre
uomini dare disposizioni all'autista (classificatore acc. 13/1994, act. 1.8) e
che solo durante il confronto del 3 dicembre 2004 essa ha dichiarato che il
ricorrente aveva proposto di raggiungere la spiaggetta (e non Campione
d'Italia), rispettivamente aveva dato istruzioni a __________ T__________,
deducendo da ciò che il soggetto già conosceva il posto. È però altrettanto
vero che di fronte all'obiezione del difensore del ricorrente, il quale
sottolineava che nel primo verbale essa aveva detto di non ricordarsi di avere
notato qualcuno dei tre dare disposizioni particolari all'autista, essa ha
persistito nel sostenere che l'accusato aveva indicato il tragitto e che __________
S__________ si era limitato a intimarle di stare zitta (classificatore acc.
20/05, act. 4 pag. 9). Propendendo per quest'ultima versione dei fatti, resa e
chiarita dall'interessata in contraddittorio con il difensore dell'accusato, la
Corte non è caduta in arbitrio. L'accertamento può forse apparire opinabile,
specie se si considera che qualche mese dopo i fatti la donna ha reso una deposizione
più sfumata circa il ruolo del ricorrente durante il viaggio in automobile. Ma
ciò non basta per definire l'accertamento in questione manifestamente
insostenibile.
4.
Afferma il ricorrente che, quanto al ruolo da lui avuto, giustamente
la Corte non ha prestato fede alle dichiarazioni dei correi, ma – d'altro lato
– essa nemmeno poteva ignorarle del tutto, trascurando le dichiarazioni
suscettibili di mitigare la sua responsabilità. E la Corte ha trascurato che __________
T__________ ha riferito come non vi sia stato alcun accordo previo tra i
correi, i comportamenti costituivi di reato essendosi verificati sul momento.
Essa ha trascurato altresì che al dibattimento __________ T__________ ha
ammesso come, senza l'influsso dell'alcol, egli mai avrebbe fatto ciò che ha
fatto ed egli stesso ha rilasciato le medesime dichiarazioni. La Corte ha
ignorato poi che secondo __________ T__________ è stato __________ S__________
a indicare la strada per F__________, a invitare la donna a salire in
automobile, a inveire contro di lei dicendole di stare zitta. È stato __________
S__________ a incitare __________ T__________ al coito anale, come ha
confermato la donna nel verbale del 3 dicembre 2004, e sono stati tutti e tre i
correi a disarmare costei. __________ S__________ a prelevare, su indicazione
degli altri due (e non solo di lui), la donna dal lago ed è stato __________ T__________
a strapparle i vestiti dopo averla costretta a un rapporto sessuale. Su tutto
ciò la Corte ha sorvolato, incorrendo così in una valutazione unilaterale delle
prove e, quindi, nell'arbitrio.
Con
argomenti del genere il ricorrente si limita a contrapporre una propria ricostruzione
dei fatti mediante la citazione e l'interpretazione di singole dichiarazioni
rese da __________ T__________ al suo processo, ma non dimostra che la Corte è
trascesa in arbitrio ritenendolo la “figura trainante” sulla base di altri
riscontri. Basti ricordare i suoi precedenti penali, il miglior livello di
moralità e del miglior grado di integrazione mostrato dai correi, le insistite
e disinibite profferte da lui fatte alla vittima appena conosciuta, il suo
continuo importunarla, le sue indicazioni al conducente dell'auto per
raggiungere la spiaggetta, il suo sbucare improvviso dal bagagliaio
dell'automobile, il suo comportamento sul luogo del crimine con particolare riferimento
al fatto che lui ha abusato per primo della donna e l'impressione destata nella
denunciante che fosse lui a comandare. In un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio non è sufficiente contrapporre una versione alternativa dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove sia viziato da
errore qualificato. Il ricorso in esame non dimostra estremi siffatti.
5.
Il ricorrente fa valere che non vi è stata alcuna pianificazione del
reato e che, in ogni modo, egli non è stato l'ideatore dell'azione criminosa.
L'unico fatto certo è che i tre si sono accordati nel senso che lui avrebbe
tentato di convincere la vittima a salire nel suo appartamento, dove già si
trovavano gli altri, per avere con lei un rapporto consensuale. Il che non
basta per attribuirgli un ruolo nella fase successiva. Salvo il Procuratore
pubblico – prosegue l'accusato – nessuno ha asserito essere intervenuta una
concertazione previa o un piano comune. Il primo momento in cui può essergli
rimproverato di aver voluto ottenere un rapporto sessuale con la forza è quello
in cui si è nascosto nel bagagliaio. Che egli abbia avvicinato la vittima al
bar e abbia tentato di convincerla a portarla a casa non consente di trarre
alcuna conclusione sui suoi reali intenti. Affermare il contrario è insostenibile,
poiché gli atti finalizzati a un rapporto sessuale lecito non possono
dimostrare alcuna idea criminosa. Il suo ruolo di ideatore e pianificatore
della violenza non è pertanto stato comprovato, né può essere dedotto da
indizi. Neppure è pertinente, secondo l'accusato, il riferimento ai suoi
precedenti penali e ai suoi tenui legami con la Svizzera, non sussistendo alcun
nesso logico-induttivo immediato tra queste due circostanze e il presunto ruolo
di ideatore e di capo. La stessa Corte ha per altro attribuito importanza ai
suoi precedenti penali per quanto riguarda la sua irriducibilità e non il ruolo
di capo. Nemmeno il riferimento al disturbo della personalità – soggiunge il
ricorrente – conforta il suo ruolo di ideatore e di pianificatore. E il solo
fatto di essersi nascosto nel baule non consente di concludere che egli abbia
ideato e pianificato il reato o i suoi preliminari. I correi si sono
semplicemente e tacitamente distribuiti i ruoli, l'accusato nascondendosi nel
baule, __________ T__________ ponendosi alla guida dell'automobile e __________
S__________ chiedendo alla donna di salire sul veicolo. Nulla è stato
pianificato, come ha confermato T__________ al dibattimento. Il crimine è
frutto di mera improvvisazione.
Non
a torto il ricorrente sottolinea che i suoi trascorsi penali, la sua presenza
in Svizzera in violazione del bando, le sue reiterate “avances” alla donna nel
pub e nel parcheggio presso la sua abitazione non bastano per fargli carico di
essere stato l'ideatore, la figura trainante e il capo del “branco”. Ma nemmeno
la Corte è giunta a tanto. Essa si è limitata a individuare il momento in cui i
tre hanno maturato il proposito di violenza allorché l'accusato si è nascosto
nel bagagliaio dell'automobile guidata da T__________ e la vettura ha
affiancato la vittima per invitarla a salire in macchina (sentenza, pag. 20).
La Corte non ha accertato alcun'altra pianificazione previa. Ciò posto, essa ha
esaminato chi dei tre potesse essere stato il promotore dell'operazione o, per
lo meno, chi avesse assunto il ruolo più importante, giungendo alla conclusione
che poteva essere solo l'imputato, sia perché aveva alle spalle numerosi
precedenti penali, sia perché era in Svizzera illegalmente e non aveva quindi
particolari scrupoli, sia perché si era dimostrato fin dall'inizio il più
attivo nel molestare la donna (mentre gli altri due erano rimasti passivi), sia
perché aveva persistito anche in seguito in tale atteggiamento, sia perché si
era celato nel bagagliaio dell'automobile, sia perché aveva dato al conducente
dell'automobile indicazioni sul luogo ove appartarsi, sia perché aveva usato
violenza per primo, sia perché la donna aveva avuto l'impressione che fosse lui
il capo (sentenza, pag. 21). Certo, a tale conclusione la Corte è giunta anche
considerando i di lui disturbi nella sfera sessuale e nel rapporto con le
donne, ma tale elemento può essere dimenticato. Valutati nel loro complesso,
gli elementi testé riassunti potevano indurre senza arbitrio la Corte a
concludere che l'imputato aveva assunto un ruolo ben più intenso e trainante
rispetto a quello dei correi. Al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
6.
Secondo
il ricorrente la Corte lo ha ritenuto arbitrariamente il capo dell'operazione
solo perché, senza di lui, i correi se ne sarebbero rimasti tranquilli. Nel
motivare la critica egli perde completamente di vista però il limitato potere
cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare
un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Egli si esaurisce infatti in riflessioni
di chiara indole appellatoria sulla nozione di indizio, sul significato
attribuibile al termine “capo” e sull'assenza di comportamenti compatibili con
il ruolo attribuitogli. In sostanza, poco importa l'enfatico termine “capo
orda” usato dai primi giudici. Al riguardo il gravame non sostanzia arbitrio
veruno.
7.
A parere del ricorrente, ritenendolo l'ideatore e il pianificatore
del reato nonché l'elemento trainante e il capo del branco, la prima Corte ha
trasgredito il principio
in dubio pro reo
, non potendosi prescindere dai
dubbi che l'istruttoria non ha consentito di sciogliere. Ora, il principio
citato è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 par. 2 Patti ONU II. Esso disciplina sia la
valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene
alla valutazione delle prove (oggetto del ricorso), esso significa che il giudice
non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato
quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono
dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone
che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici
dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice
avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi
rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid.
2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 41). Dopo quanto si è ricordato,
nondimeno, non si può dire che la Corte di assise abbia attribuito un ruolo di
primo piano al ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle
risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti sul suo effettivo
grado di partecipazione. Anche sotto questo profilo il ricorso non ha consistenza.
8.
In diritto il ricorrente insorge contro la pena irrogatagli, che giudica
lesiva dell'art. 63 CP perché, applicando il concorso retrospettivo dell'art.
68 cpv. 2 CP, a suo avviso la Corte non ha dato peso al principio secondo cui
la pena non deve impedire la risocializzazione e ha sottovalutato le
circostanze attenuanti, come la sua infanzia difficile, i suoi buoni risultati
sul posto di lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla
vittima e il parziale risarcimento del danno arrecato. La pena inflittagli violerebbe
poi la parità di trattamento se paragonata a quella inflitta ai correi, in
particolare a __________
a)
Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito
fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si
ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63
CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un
eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag.
20, 128 IV 173 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19 con richiamo).
b)
Quanto ai criteri determinati per commisurare la pena, la gravità
della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto,
che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per
valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato
ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,
l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione
familiare professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la
formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e
la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117
IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione
generale, per converso, hanno solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 341 consid.
2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume un
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate di
per sé in modo conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva
disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,
ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
o e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c
pag. 47).
c)
Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene
privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato
più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento
la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Nel caso in cui si
debba giudicare di un reato (punito con una pena privativa della libertà
personale) che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una
pena privativa della libertà per un altro fatto, il giudice determina la
sanzione in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe
stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (“concorso
retrospettivo”: art. 68 n. 2 CP; DTF 121 IV 97 consid. 2d/cc pag. 102). Tale
principio trova applicazione anche nel caso in cui la prima pena sia stata
pronunciata da un tribunale straniero, purché la relativa sentenza sia passata
in giudicato (DTF 127 IV 106 consid. 2c pag. 108, 109 IV 87 consid. 2a pag.
89).
d)
Nel commisurare la pena la Corte di assise ha rilevato anzitutto che
il crimine commesso dall'imputato il 30-31 agosto 1993 insieme con i due
connazionali è di elevata e inusuale gravità. La vittima è stata abusata più
volte e costretta ad atti sessuali. Anche quando il di lei corpo non ha retto
all'affronto ed essa ha dovuto lavarsi nelle acque del lago, i tre l'hanno
violentata ancora, usando percosse e minacce di morte. Al momento dei fatti
l'imputato era un ventinovenne con sei procedimenti penali alle spalle,
l'ultimo dei quali gli era costato (in contumacia) 12 mesi di detenzione da
espiare. Privo di ogni volontà di emendamento, incurante della legge, irriducibile
nonostante le sanzioni collezionate, egli è tornato in Svizzera in violazione
del bando e appena 30 giorni dopo, incontrata una donna che ha rifiutato il suo
grossolano corteggiamento, ha trascinato due incensurati in una bravata
trasformatasi ben presto in una sequela di violenze, brutalità, rozzezza e
mancanza di scrupoli. Consumata per di più con notevole determinazione
criminale e senza pietà, la vittima essendosi dibattuta e avendo implorato
invano. Per la vita anteriore, l'egoistico movente, il ruolo avuto in seno al
gruppo, le brutalità nell'esecuzione del crimine e l'assenza di qualunque remora
l'imputato usciva pesantemente compromesso. A favore di lui la Corte ha tenuto
conto nondimeno del comportamento processuale corretto, della confessione in
aula, benché tardiva, e del tempo trascorso (sentenza, pag. 26 seg.).
La
Corte ha rilevato altresì che nel 1995 l'imputato è caduto in un nuovo e grave
reato, vedendosi infliggere altri 4 anni di reclusione per ripetuti abusi
sessuali su una minorenne, e ha successivamente subìto – sempre in patria – due
ulteriori condanne, di cui una per evasione dal carcere nel 1999 e un'altra per
guida i stato di ebrietà nel 2003 (sentenza, pag. 28). Anzi, al dibattimento
egli ha ammesso un altro episodio di guida in stato di ebrietà, sfociato in un
incidente della circolazione che gli avrebbe procurato anche ferite di una
certa gravità. Egli era quindi recidivo. Quanto alla parità di trattamento per
rapporto alle condanne irrogate nel 1994 ai correi, segnatamente a Marques Teixiera,
la Corte ha constatato che nei confronti di __________, condannato a 2 anni e
10 mesi di reclusione, ciò si riconduceva alle differenti situazioni
soggettive. Mentre al momento dei fatti l'accusato era pluripregiudicato, __________
era incensurato, ciò che gli era valsa una riduzione di pena (sentenza pag. 29
con riferimento alla sentenza del 7 aprile 1994, pag. 36). Inoltre l'imputato
ha assunto un ruolo ben più importante rispetto a quello dei correi, essendo
stato l'ideatore del crimine e il capo del gruppo. La Corte ha ricordato dipoi
che i giudici del 1994 avevano definito “particolarmente mite e clemente, al
limite dell'indulgenza” la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione chiesta a
carico di __________ dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 29), anche se per
finire vi avevano aderito. Tale benevolenza non può applicarsi tuttavia a un pluripregiudicato
recidivo, nei cui riguardi occorreva dipartirsi da una pena sensibilmente più
elevata (sentenza, pag. 31).
Ai
fini della pena aggiuntiva da infliggere all'imputato in applicazione dell'art.
68 n. 2 CP (“concorso retrospettivo”) la Corte ha considerato che il reato più
grave di cui l'accusato doveva rispondere è quello di violenza carnale
aggravata (art. 190 e 200 CP), la cui comminatoria di pena arriva a 15 anni di
reclusione. Essa si è dipartita così dalla pena per i fatti del 1993, che ha
aumentato per il ripetuto abuso sessuale su minore compiuto in Portogallo, in
modo da stabilire quella che sarebbe stata la pena complessiva, fissata in un
unico giudizio. Dedotto il carcere espiato in Portogallo dopo la sentenza del
18 giugno 1997, essa ha ritenuto di quantificare la pena aggiuntiva, senza
riguardo alle successive condanne per evasione (inesistente in Svizzera) e per
guida in stato di ebrietà (pena sospesa condizionalmente). Ritenuto come per i
fatti del 1993 la pena avrebbe potuto raggiungere e finanche eccedere i cinque
anni di reclusione, che i giudici del 1994 avrebbero in ogni modo punito
l'imputato più pesantemente di __________ (per tenere conto dell'elevato grado
di colpa e dei precedenti penali), che con i ripetuti abusi sessuali su minore
commessi nel 1995 in Portogallo l'imputato era ricaduto pesantemente nel reato,
la Corte ha ritenuto equo aumentare la pena precedente di almeno 2 anni di
reclusione. In sintesi, per i reati del 1993 e del 1995 essa ha stabilito la
pena complessiva attorno o poco sopra ai 7 anni di reclusione, pena che ha
ridotto a 6 anni e 6 mesi di reclusione per tenere conto della confessione
(seppur tardiva), del comportamento processuale, del tempo trascorso e del
fatto che l'imputato si era ritrovato in prigione a distanza d'anni, mentre si
stava apparentemente risocializzando. Computata la pena di 4 anni di reclusione
pronunciata in Portogallo, essa ha quantificato perciò la pena aggiuntiva in 2
anni e 6 mesi di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto
(sentenza, pag. 34).
e)
Il ricorrente reputa la pena iniqua perché non considera sufficientemente
il principio della risocializzazione, sottovalutando le conseguenze negative
del carcere per la famiglia, i rapporti con la fidanzata e le prospettive di
lavoro. Ora, al riguardo la prima Corte non ha mancato di rilevare che con la
condanna a una pena detentiva da espiare l’accusato si ritrova nuovamente in
carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava avviato verso il
recupero sociale (sentenza, pag. 34). Essa ha quindi ridotto la pena di 6 mesi,
tenuto anche conto della confessione e del comportamento processuale dello
stesso accusato (sentenza, pag. 34). Essa ha dunque considerato le conseguenze
negative della carcerazione sotto l’aspetto ricordato nel gravame, come peraltro
riconosciuto dallo stesso ricorrente (ricorso, pag. 19), che rimprovera ai
primi giudici soltanto di non averne tenuto sufficientemente conto. Se non che,
la riduzione accordata dalla Corte per considerare, tra l’altro, gli
inevitabili disagi conseguenti alla carcerazione per quanto riguardo le sue
possibilità di recupero nella società civile, ancorché non generosa, non appare
ancora come la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di
apprezzamento, tale da far apparire al riguardo la pena esageratamente severa.
Quanto alla risocializzazione durante il carcere, entro i limiti previsti dalla
legge egli potrà affrontare con le autorità di esecuzione della pena le
questioni pratiche legate al regime di privazione della libertà, facendo capo
agli strumenti che l’ordinamento giuridico offre per favorire la risocializzazione
(art. 37, 47 e 379 CP; art. 21, 23, 24, 25 del regolamento cantonale sull’esecu-zione
delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, RL 4.2.1.1.1; art. 3 e 9
cpv. 2 del regolamento sul Patronato penale, RL 4.2.1.1.6). Ancora una volta il
ricorso è perciò volto all’insuccesso.
A
parere del ricorrente la Corte ha trascurato nella commisurazione della pena
circostanze attenuanti come la sua infanzia difficile, dovuta alle strettezze
economiche della famiglia, la bassa scolarizzazione, i trascorsi nel mondo del
lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla vittima e il
parziale risarcimento del danno. Se non che, il generico richiamo alla
difficile infanzia, alla scarsa formazione scolastica e ai trascorsi nel mondo
del lavoro poco giovano, l'interessato non spiegando concretamente perché tali
circostanze influirebbero sul suo grado di colpa nella commissione dei reati in
giudizio. Quanto al positivo comportamento processuale, e in particolare alla
confessione, la Corte l'ha
espressamente
considerato. Certo, essa non ha menzionato l'intervenuto versamento di fr.
4000.– alla vittima in parziale copertura del danno (doc. A annesso al
ricorso), ma ciò non comporta un’ulteriore mitigazione di pena, come non
giustifica altre riduzioni di pena il carcere preventivo sofferto, proporzionato
alle esigenze del procedimento penale a suo carico (per tacere del fatto che tale
carcere gli è stato computato nella pena).
f)
Assevera il ricorrente che, comunque sia, la pena a suo carico è
eccessivamente severa se raffrontata a quella inflitta a __________ (2 anni e
10 mesi di reclusione) il 7 aprile 1993. Anche se più grave rispetto a quella
del correo, la sua responsabilità non può giustificare un divario simile, per
quanto mite sia la sentenza del 1994. Essa viola perciò il principio della
parità di trattamento. Su questo punto il ricorso non è destituito di buon
diritto. Il confronto tra condanne a carico di coautori non è senza rilievo (
Wiprächtiger
in:
Basler Kommentar
, StGB I, edizione 2003, n. 133 ad art. 63 con riferimenti). Ora, i
giudici del 1994 non avevano mancato di definire gravissima la colpa di __________,
dal profilo oggettivo e soggettivo, non lesinando critiche al Procuratore
pubblico per la mite proposta di pena. Ciò nonostante, essi avevano rinunciato
ad appesantire la condanna, fondandosi su circostanze attenuanti (nel quadro
dell'art. 63 CP) come l'incensuratezza, la situazione familiare e professionale,
i buoni trascorsi di lavoratore, la confessione, le scuse alla vittima e
l'impegno a risarcirla, in parte onorato, e il carcere preventivo sofferto (act.
80, pag. 35 seg.). Non che i giudici di allora potessero vincolare le Corti di
oggi. Sta di fatto che infliggere, pur con le circostanze attenuanti, 2 anni e
10 mesi di reclusione a __________ e dipartirsi da una pena di 5 anni di
reclusione (o anche più), pur senza attenuanti, a carico del ricorrente
configura una disparità manifesta. Senza nulla togliere al maggior grado di
responsabilità imputabile al ricorrente, al suo ruolo di ideatore e di “capobranco”
(tanto da indurre gli altri a perpetrare un crimine che ben difficilmente
avrebbero commesso da soli) e ai precedenti penali, la Corte doveva tenere
conto anche della pena inflitta a __________ il 7 aprile 1994. La quale era sicuramente
mite, se non blanda al punto da sfiorare l'eccesso di apprezzamento (pur alla
luce delle attenuanti), ma che non poteva essere ignorata del tutto senza
incorrere in un'obiettiva disuguaglianza.
Dandosi
la necessità di rimediare alla discriminazione (art. 296 cpv. 1 CPP), compete a
questa Corte procedere ove disponga di “sufficienti elementi per il nuovo
giudizio”, ciò che è sicuramente il caso. Riponderato il tutto, una pena di
base attorno ai 4 anni e 3 mesi di reclusione avrebbe senz'altro consentito
alla Corte di porre l'accento sulla maggior colpevolezza del ricorrente e sui
precedenti penali (per altro non gravissimi), senza pronunciare una sanzione
squilibrata rispetto a quella applicata nel 1994 a __________ per i medesimi
fatti, costui avendo pur sempre partecipato all'odiosa violenza di gruppo con
intensità e innegabile determinazione (sentenza del 7 aprile 1994, pag. 35).
Una pena base come quella accennata avrebbe permesso anche alla Corte di
conciliare il sentimento di giustizia ricordato nella sentenza impugnata e di
rispettare una ragionevole parità di trattamento. Dovendo tale pena essere
aumentata di 2 anni per i successivi abusi sessuali su minore compiuti in
Portogallo (circostanza non contestata), la pena di base complessiva sarebbe
risultata perciò di 6 anni e 3 mesi di reclusione. Tenuto conto delle
attenuanti considerate dalla prima Corte e da esse quantificate attorno ai 6
mesi (sentenza, pag. 34), la pena si riduce a 5 anni e 9 mesi di reclusione, da
cui bisogna togliere i 4 anni oggetto della condanna del 18 giugno 1997
(sentenza, loc. cit.), onde una pena aggiuntiva di 21 mesi di reclusione
(computato il carcere preventivo sofferto). Ne segue che il ricorso merita
accoglimento entro tali limiti.
9.
Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, il dispositivo
n. 2.1 della sentenza impugnata va riformato nel senso di condannare il
ricorrente a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a
valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal
Tribunale giudiziario della circoscrizione di V__________ (Portogoallo) il 18
giugno 1997. Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno addebitati
per due terzi al ricorrente e per il resto allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2
combinati con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il grado di soccombenza non giustifica
l'attribuzione di ripetibili (art. 6 cpv. 9 CPP).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che, in riforma del dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata, RI 1
è condannato a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto)
a valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal
Tribunale della circoscrizione di V__________ (Portogallo) il 18 giugno 1997.
Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1500.–
sono
posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– RI
1, __________, __________;
– avv.
__________, __________, __________;
– Procuratore
pubblico __________, __________;
– Ministero
pubblico, __________, Lugano;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
–
Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure,
casella postale 238, Taverne;
–
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
–
Direzione del Penitenziario cantonale “La Stampa”, Lugano;
–
avv. __________, __________, __________ (rappresentante di parte
civile).
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.:
l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2005 17.2005.41 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2005 17.2005.41 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2005 17.2005.41
commisurazione della pena in caso di concorso retrospettivo (caso di violenza carnale e coazione sessuale commesse da piu persone) - criteri - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale - raffronto con sentenza emanata nei confronti dei correi già giudicati separatamente
Incarto n. 17.2005.41 Lugano 13 dicembre 2005 /kc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa segretario: Akbas, vicecancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 agosto 2005 presentato da RI 1, di __________ ____________________ e di __________ nata __________, cittadin __________, nat __________ a ____________________ (Portogallo), ivi domiciliato, __________ (patrocinato dall'avv.) contro la sentenza emanata il 7 luglio 2005 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Nelle prime ore del 31 agosto 1993 la direttrice e la vicedirettrice dell'Ostello della gioventù di F__________ sono state svegliate dalle grida di una donna che implorava loro di chiamare la polizia, affermando di essere stata abusata da due o tre uomini. Raccolte le dichiarazioni di lei, gli agenti l'hanno sottoposta a prova etanografica, che ha dato un tasso alcolemico del 2.05 per mille. Constatato altresì ch'essa aveva precedenti per guida in stato di ebrietà, gli agenti l'hanno così riaccompagnata a casa, invitandola a tornare in polizia dopo essersi riposata. Presentatasi l'indomani in gendarmeria, la donna è stata condotta all'Ospedale civico di Lugano. La visita medica ha confortato la presunta violenza carnale. Le informazioni della donna hanno poi condotto all'arresto dei cittadini portoghesi __________ T__________ e __________ S__________, mentre un terzo soggetto, il cittadino portoghese RI 1, è sfuggito al fermo, essendo riparato precipitosamente all'estero. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha emanato il 2 settembre 1993 un ordine di arresto internazionale. B. Con sentenza del 7 aprile 1994 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ T__________ e __________ S__________ autori colpevoli di violenza carnale e coazione sessuale aggravate (siccome commesse collettivamente) per avere, in correità con terzi, costretto la denunciante, resa inetta a resistere, a subire la congiunzione carnale o altri atti sessuali nella notte fra il 30 e il 31 agosto 1993 a C__________, A__________ e B__________. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ T__________ a 2 anni e 10 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di cinque) e __________ S__________ a 18 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. C. Il 12 novembre 2002 RI 1, nei confronti del quale il Procuratore pubblico aveva emanato il 3 luglio 2002 un nuovo ordine di arresto internazionale (annullando e sostituendo quello del 2 settembre 1993), è sbarcato all'aeroporto di Zurigo-Kloten proveniente da L__________, con l'intenzione di visitare alcuni amici nel Ticino. Fermato dalla polizia aeroportuale, egli è stato consegnato agli inquirenti ticinesi, ma nel corso dell'istruzione formale ha respinto ogni addebito, negando perfino di essersi trovato in Ticino al momento dei fatti. In seguito egli ha riconosciuto quanto meno di avere trascorso la sera del 30 agosto 1993 nella zona di M__________ -C__________ in compagnia di due connazionali, di avere conosciuto la denunciante e di averla condotta in automobile fino al luogo in cui questa sosteneva di avere subìto violenza, ma ha negato di avere commesso alcunché. Il 28 febbraio 2004 il Procuratore pubblico lo ha posto nondimeno in stato di accusa per violenza carnale e coazione sessuale aggravate, siccome commesse in correità con i suoi due connazionali. D. Con sentenza del 7 luglio 2005 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di violenza carnale e coazione sessuale aggravate, siccome commesse collettivamente, per avere tra il 30 e il 31 agosto 2003, in correità con __________ T__________ e __________ S__________, reso inetta a resistere e costretto la denunciante a subire tre congiunzioni carnali e un rapporto orale. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della circoscrizione di V__________ (P__________) il 18 giugno 1997, e all'espulsione effettiva dalla Svizzera per 15 anni. E. Contro la sentenza di assise RI 1 ha introdotto l'11 luglio 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 29 agosto successivo, egli chiede di ridurre la condanna a un anno di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Il 27 settembre 2005 la denunciante, costituitasi parte civile, ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale di astenersi dal formulare osservazioni al ricorso. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto con strato con gli atti (DTF 129 I consid. 31 pag. 178 con richiami) o ancorato unilateralmente su talune prove, escluse tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275). 2. Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe seguito pedissequamente e arbitrariamente l'atto di accusa, che gli imputa di avere ideato il piano criminale, assurgendo a “capo di branco”. Dipartendosi da tale insostenibile premessa, la Corte gli avrebbe inflitto una pena che non tiene conto del ruolo da lui realmente svolto (e quindi del suo effettivo grado di colpa) e che viola la parità di trattamento se raffrontata a quella irrogata ai correi, in particolare a __________ T__________. a) Rilevato che grazie alla sua confessione dibattimentale l'imputato è da considerare sostanzialmente reo confesso, la Corte di assise ha accertato ch'egli ha trascorso la sera del 30 agosto 1993 in compagnia dei connazionali __________ T__________ e ____________________ S__________ trattenendosi in vari locali. Conosciuta la denunciante al pub “Z__________” di M__________, le ha offerto da bere e le ha fatto profferte. I tre uomini hanno poi raggiunto il bar __________”, posto dirimpetto, dove hanno bevuto altra birra, per tornare al pub verso la mezzanotte. Alla donna, che stava ancora lì, essi hanno offerto un passaggio fino a Campione d'Italia, dicendole che prima dovevano recarsi a C__________ perché il ricorrente doveva cambiarsi d'abito. __________ S__________ ha raggiunto Caslano con il ciclomotore, mentre i due uomini e la donna sono sopraggiunti con l'automobile di __________ T__________. Rimasto solo in automobile con la donna, il ricorrente ha invitato costei a salire nell'appartamento con gli altri in vista di rapporti sessuali. La denunciante ha rifiutato con sdegno e si è incamminata verso M__________, rifiutando ogni ulteriore passaggio in auto (sentenza, pag. 18). Raggiunta poco dopo in auto da __________ T__________ e __________ S__________ (mentre il ricorrente stava nascosto nel bagaglio), la donna ha accettato di salire in vettura. Se non che, presso l'aeroporto di __________ il ricorrente è uscito d'un tratto dal nascondiglio, è entrato nell'auto e ha abbassato un sedile. Sorpresa, la donna si è messa a urlare e a dimenarsi, aprendo una portiera per gettarsi dall'auto in corsa. Non riuscendovi, per finire essa si è calmata, ma di soppiatto ha sfilato dalla borsetta un tagliacarte, che ha nascosto in un manica. In una piccola spiaggia sul lago, a F__________, il ricorrente le ha tuttavia sollevato il vestito, le ha tolto le calze, gli slip e, fuori dall'auto, l'ha penetrata. Intanto __________ T__________ ha tentato a sua volta di penetrarla per via anale, ma non vi è riuscito (o vi è riuscito solo in parte) poiché la donna, colta da un attacco di diarrea, gli ha defecato addosso. Dopo di che essa ha estratto dalla manica il tagliacarte e ha vibrato alcuni colpi, colpendo il ricorrente alla spalla destra. Gettata a terra e disarmata, essa è stata costretta a lavarsi nel lago e subito dopo è stata violentata nuovamente dal ricorrente e poi da __________ T__________, sotto minaccia di morte. __________ S__________, da parte sua, ha sollecitato un coito orale, senza ottenerlo. Al che i tre hanno abbandonato la donna e sono ripartiti in automobile (sentenza, pag. 18 seg.). b) Ciò posto, la Corte ha accertato che, stando anche alla dichiarazioni di __________ T__________, i tre erano intenzionati ad avere rapporti sessuali con la donna già al momento in cui l'accusato si era nascosto nel bagaglio dell'automobile. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'indicazione nell'atto di accusa, che individuava l'inizio del reato al momento in cui la vettura, con il ricorrente nascosto nel baule, aveva affiancato la vittima (sentenza, pag. 19 seg.). Quanto al ruolo del ricorrente, la prima Corte l'ha ritenuto il capo del “branco”: non solo l'ideatore, ma addirittura la figura trainante (sentenza, pag. 20). A tale convincimento essa è giunta non tanto per le dichiarazioni dei correi, ma soprattutto per il fatto che all'epoca i coautori erano incensurati, mentre il ricorrente aveva già alle spalle sei condanne penali, compresa quella a un anno di detenzione e a 5 anni di espulsione dalla Svizzera inflittagli (in contumacia) il 30 novembre dal Tribunale correzionale del distretto di Losanna e mai espiata (sentenza, consid. 3.6), al punto da essere definito già allora una sorta di irriducibile (sentenza, pag. 20). I correi avevano per di più un legame stabile con la Svizzera, dove vivevano e lavoravano, allorché l'imputato ne era già stato espulso e vi soggiornava in violazione del bando (sentenza, loc. cit.). Ricordato che l'imputato era già stato condannato in patria a 4 anni di reclusione per ripetuto abuso sessuale su minore (sentenza, consid. 3.7), la Corte ha ritenuto lui medesimo e non __________ T__________ (che pure si era distinto per la violenza esercitata sulla donna) presentava disturbi nella sfera sessuale e nel rapporto con le donne, tant'è che in seguito era stato condannato ancora da parte un tribunale __________ a 4 anni di reclusione per ripetuto abuso sessuale di minore (sentenza, pag. 21). Inoltre la sera del 30 agosto 1993 è stato il ricorrente ad abbordare la donna al bar, allungando anche le mani, ed è stato lui a importunarla nel parcheggio per convincerla a salire nel suo appartamento e avere sesso di gruppo. È stato lui che ha dato le indicazioni al conducente della vettura per raggiungere la spiaggia ed era lui che in sostanza comandava (sentenza, loc. cit.). Non per caso è stato lui che ha usato violenza per primo, lui che ha ricominciato quando la donna è uscita dal lago, mentre __________ T__________ ha dovuto attendere il proprio turno. L'idea del crimine è stata sua, lui ha pianificato i preliminari (si è nascosto in macchina e ha indicato l'itinerario), lui ha condotto l'operazione nella fase esecutiva, facendosi forte della presenza dei correi. In assenza dell'accusato, i correi non avrebbero nemmeno avuto il coraggio di rivolgere la parola alla vittima (sentenza, loc. cit.). c) Riassunti gli indizi considerati decisivi dalla Corte per ritenerlo il principale responsabile, il ricorrente rimprovera anzitutto ai primi giudici di essere caduti in arbitrio intravedendo nella sua successiva condanna per atti sessuali con fanciulli un motivo per ritenere che allora egli fosse disturbato nella sfera sessuale e nel suo rapporto con le donne, e quindi per concludere che già per questo motivo egli fosse stato l'ideatore della violenza e l'elemento trainante del gruppo. In realtà, a suo avviso, nessun atto del processo consente di trarre una conclusione del genere. L'argomentazione non manca di pertinenza. Che nel 1995, ossia mentre si trovava in P__________, il ricorrente abbia ripetutamente abusato sessualmente di una tredicenne, avendo con essa vari rapporti sessuali completi (tanto da essere condannato a 5 anni di reclusione, ridotti su ricorso a 4 anni), non bastava per concludere automaticamente che la sera del 30 agosto 1993 egli presentasse disturbi nella sfera sessuale né, tanto meno, per desumere che egli aveva motivo per ideare l'atto criminoso. A tal fine sarebbero occorsi altri solidi riscontri. La successiva condanna, ancorché per gravi reati sessuali, nulla comprova circa gli istinti sessuali del soggetto all'epoca dei fatti e, in particolare, sul ruolo da egli avuto. Ciò premesso, occorre esaminare se il convincimento della Corte, secondo cui l'accusato era la figura trainante del gruppo, sia esente da arbitrio nel risultato, alla luce degli altri indizi accertati nella sentenza. 3. Stando al ricorrente, la circostanza secondo cui egli avrebbe indicato a __________ T__________ la strada per F__________ e la spiaggetta di Ca__________ non è certa né accertata. Le risultanze istruttorie smentirebbero l'assunto e lascerebbero pesanti dubbi, inducendo piuttosto a ritenere che __________ S__________ abbia indicato il percorso. __________ T__________ – prosegue il ricorrente – ha sempre sostenuto che __________ S__________ gli ha indicato la strada per F__________, come risulta dai suoi verbali istruttori. La contraria versione della donna riportata nel verbale del 3 dicembre 2004 contraddice quella da lei medesima resa in un momento più prossimo ai fatti, nel verbale del 28 ottobre 1993, allorché costei ha riferito di non aver notato che uno dei tre desse disposizioni particolari all'autista. Salvo disattendere il principio in dubio pro reo e incorrere in un'arbitraria valutazione delle prove, non sarebbe perciò possibile accertare che egli abbia effettivamente indicato il tragitto a __________ T__________. L'argomentazione non può essere condivisa. È vero che durante il confronto del 28 ottobre 1993 la donna ha riferito al Procuratore pubblico di non avere notato uno dei tre uomini dare disposizioni all'autista (classificatore acc. 13/1994, act. 1.8) e che solo durante il confronto del 3 dicembre 2004 essa ha dichiarato che il ricorrente aveva proposto di raggiungere la spiaggetta (e non Campione d'Italia), rispettivamente aveva dato istruzioni a __________ T__________, deducendo da ciò che il soggetto già conosceva il posto. È però altrettanto vero che di fronte all'obiezione del difensore del ricorrente, il quale sottolineava che nel primo verbale essa aveva detto di non ricordarsi di avere notato qualcuno dei tre dare disposizioni particolari all'autista, essa ha persistito nel sostenere che l'accusato aveva indicato il tragitto e che __________ S__________ si era limitato a intimarle di stare zitta (classificatore acc. 20/05, act. 4 pag. 9). Propendendo per quest'ultima versione dei fatti, resa e chiarita dall'interessata in contraddittorio con il difensore dell'accusato, la Corte non è caduta in arbitrio. L'accertamento può forse apparire opinabile, specie se si considera che qualche mese dopo i fatti la donna ha reso una deposizione più sfumata circa il ruolo del ricorrente durante il viaggio in automobile. Ma ciò non basta per definire l'accertamento in questione manifestamente insostenibile. 4. Afferma il ricorrente che, quanto al ruolo da lui avuto, giustamente la Corte non ha prestato fede alle dichiarazioni dei correi, ma – d'altro lato
– essa nemmeno poteva ignorarle del tutto, trascurando le dichiarazioni suscettibili di mitigare la sua responsabilità. E la Corte ha trascurato che __________ T__________ ha riferito come non vi sia stato alcun accordo previo tra i correi, i comportamenti costituivi di reato essendosi verificati sul momento. Essa ha trascurato altresì che al dibattimento __________ T__________ ha ammesso come, senza l'influsso dell'alcol, egli mai avrebbe fatto ciò che ha fatto ed egli stesso ha rilasciato le medesime dichiarazioni. La Corte ha ignorato poi che secondo __________ T__________ è stato __________ S__________ a indicare la strada per F__________, a invitare la donna a salire in automobile, a inveire contro di lei dicendole di stare zitta. È stato __________ S__________ a incitare __________ T__________ al coito anale, come ha confermato la donna nel verbale del 3 dicembre 2004, e sono stati tutti e tre i correi a disarmare costei. __________ S__________ a prelevare, su indicazione degli altri due (e non solo di lui), la donna dal lago ed è stato __________ T__________ a strapparle i vestiti dopo averla costretta a un rapporto sessuale. Su tutto ciò la Corte ha sorvolato, incorrendo così in una valutazione unilaterale delle prove e, quindi, nell'arbitrio. Con argomenti del genere il ricorrente si limita a contrapporre una propria ricostruzione dei fatti mediante la citazione e l'interpretazione di singole dichiarazioni rese da __________ T__________ al suo processo, ma non dimostra che la Corte è trascesa in arbitrio ritenendolo la “figura trainante” sulla base di altri riscontri. Basti ricordare i suoi precedenti penali, il miglior livello di moralità e del miglior grado di integrazione mostrato dai correi, le insistite e disinibite profferte da lui fatte alla vittima appena conosciuta, il suo continuo importunarla, le sue indicazioni al conducente dell'auto per raggiungere la spiaggetta, il suo sbucare improvviso dal bagagliaio dell'automobile, il suo comportamento sul luogo del crimine con particolare riferimento al fatto che lui ha abusato per primo della donna e l'impressione destata nella denunciante che fosse lui a comandare. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non è sufficiente contrapporre una versione alternativa dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove sia viziato da errore qualificato. Il ricorso in esame non dimostra estremi siffatti. 5. Il ricorrente fa valere che non vi è stata alcuna pianificazione del reato e che, in ogni modo, egli non è stato l'ideatore dell'azione criminosa. L'unico fatto certo è che i tre si sono accordati nel senso che lui avrebbe tentato di convincere la vittima a salire nel suo appartamento, dove già si trovavano gli altri, per avere con lei un rapporto consensuale. Il che non basta per attribuirgli un ruolo nella fase successiva. Salvo il Procuratore pubblico – prosegue l'accusato – nessuno ha asserito essere intervenuta una concertazione previa o un piano comune. Il primo momento in cui può essergli rimproverato di aver voluto ottenere un rapporto sessuale con la forza è quello in cui si è nascosto nel bagagliaio. Che egli abbia avvicinato la vittima al bar e abbia tentato di convincerla a portarla a casa non consente di trarre alcuna conclusione sui suoi reali intenti. Affermare il contrario è insostenibile, poiché gli atti finalizzati a un rapporto sessuale lecito non possono dimostrare alcuna idea criminosa. Il suo ruolo di ideatore e pianificatore della violenza non è pertanto stato comprovato, né può essere dedotto da indizi. Neppure è pertinente, secondo l'accusato, il riferimento ai suoi precedenti penali e ai suoi tenui legami con la Svizzera, non sussistendo alcun nesso logico-induttivo immediato tra queste due circostanze e il presunto ruolo di ideatore e di capo. La stessa Corte ha per altro attribuito importanza ai suoi precedenti penali per quanto riguarda la sua irriducibilità e non il ruolo di capo. Nemmeno il riferimento al disturbo della personalità – soggiunge il ricorrente – conforta il suo ruolo di ideatore e di pianificatore. E il solo fatto di essersi nascosto nel baule non consente di concludere che egli abbia ideato e pianificato il reato o i suoi preliminari. I correi si sono semplicemente e tacitamente distribuiti i ruoli, l'accusato nascondendosi nel baule, __________ T__________ ponendosi alla guida dell'automobile e __________ S__________ chiedendo alla donna di salire sul veicolo. Nulla è stato pianificato, come ha confermato T__________ al dibattimento. Il crimine è frutto di mera improvvisazione. Non a torto il ricorrente sottolinea che i suoi trascorsi penali, la sua presenza in Svizzera in violazione del bando, le sue reiterate “avances” alla donna nel pub e nel parcheggio presso la sua abitazione non bastano per fargli carico di essere stato l'ideatore, la figura trainante e il capo del “branco”. Ma nemmeno la Corte è giunta a tanto. Essa si è limitata a individuare il momento in cui i tre hanno maturato il proposito di violenza allorché l'accusato si è nascosto nel bagagliaio dell'automobile guidata da T__________ e la vettura ha affiancato la vittima per invitarla a salire in macchina (sentenza, pag. 20). La Corte non ha accertato alcun'altra pianificazione previa. Ciò posto, essa ha esaminato chi dei tre potesse essere stato il promotore dell'operazione o, per lo meno, chi avesse assunto il ruolo più importante, giungendo alla conclusione che poteva essere solo l'imputato, sia perché aveva alle spalle numerosi precedenti penali, sia perché era in Svizzera illegalmente e non aveva quindi particolari scrupoli, sia perché si era dimostrato fin dall'inizio il più attivo nel molestare la donna (mentre gli altri due erano rimasti passivi), sia perché aveva persistito anche in seguito in tale atteggiamento, sia perché si era celato nel bagagliaio dell'automobile, sia perché aveva dato al conducente dell'automobile indicazioni sul luogo ove appartarsi, sia perché aveva usato violenza per primo, sia perché la donna aveva avuto l'impressione che fosse lui il capo (sentenza, pag. 21). Certo, a tale conclusione la Corte è giunta anche considerando i di lui disturbi nella sfera sessuale e nel rapporto con le donne, ma tale elemento può essere dimenticato. Valutati nel loro complesso, gli elementi testé riassunti potevano indurre senza arbitrio la Corte a concludere che l'imputato aveva assunto un ruolo ben più intenso e trainante rispetto a quello dei correi. Al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso. 6. Secondo il ricorrente la Corte lo ha ritenuto arbitrariamente il capo dell'operazione solo perché, senza di lui, i correi se ne sarebbero rimasti tranquilli. Nel motivare la critica egli perde completamente di vista però il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Egli si esaurisce infatti in riflessioni di chiara indole appellatoria sulla nozione di indizio, sul significato attribuibile al termine “capo” e sull'assenza di comportamenti compatibili con il ruolo attribuitogli. In sostanza, poco importa l'enfatico termine “capo orda” usato dai primi giudici. Al riguardo il gravame non sostanzia arbitrio veruno. 7. A parere del ricorrente, ritenendolo l'ideatore e il pianificatore del reato nonché l'elemento trainante e il capo del branco, la prima Corte ha trasgredito il principio in dubio pro reo, non potendosi prescindere dai dubbi che l'istruttoria non ha consentito di sciogliere. Ora, il principio citato è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 par. 2 Patti ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove (oggetto del ricorso), esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 41). Dopo quanto si è ricordato, nondimeno, non si può dire che la Corte di assise abbia attribuito un ruolo di primo piano al ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti sul suo effettivo grado di partecipazione. Anche sotto questo profilo il ricorso non ha consistenza. 8. In diritto il ricorrente insorge contro la pena irrogatagli, che giudica lesiva dell'art. 63 CP perché, applicando il concorso retrospettivo dell'art. 68 cpv. 2 CP, a suo avviso la Corte non ha dato peso al principio secondo cui la pena non deve impedire la risocializzazione e ha sottovalutato le circostanze attenuanti, come la sua infanzia difficile, i suoi buoni risultati sul posto di lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla vittima e il parziale risarcimento del danno arrecato. La pena inflittagli violerebbe poi la parità di trattamento se paragonata a quella inflitta ai correi, in particolare a __________ a) Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 128 IV 173 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19 con richiamo). b) Quanto ai criteri determinati per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume un rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate di per sé in modo conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive o e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). c) Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Nel caso in cui si debba giudicare di un reato (punito con una pena privativa della libertà personale) che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una pena privativa della libertà per un altro fatto, il giudice determina la sanzione in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (“concorso retrospettivo”: art. 68 n. 2 CP; DTF 121 IV 97 consid. 2d/cc pag. 102). Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la prima pena sia stata pronunciata da un tribunale straniero, purché la relativa sentenza sia passata in giudicato (DTF 127 IV 106 consid. 2c pag. 108, 109 IV 87 consid. 2a pag. 89). d) Nel commisurare la pena la Corte di assise ha rilevato anzitutto che il crimine commesso dall'imputato il 30-31 agosto 1993 insieme con i due connazionali è di elevata e inusuale gravità. La vittima è stata abusata più volte e costretta ad atti sessuali. Anche quando il di lei corpo non ha retto all'affronto ed essa ha dovuto lavarsi nelle acque del lago, i tre l'hanno violentata ancora, usando percosse e minacce di morte. Al momento dei fatti l'imputato era un ventinovenne con sei procedimenti penali alle spalle, l'ultimo dei quali gli era costato (in contumacia) 12 mesi di detenzione da espiare. Privo di ogni volontà di emendamento, incurante della legge, irriducibile nonostante le sanzioni collezionate, egli è tornato in Svizzera in violazione del bando e appena 30 giorni dopo, incontrata una donna che ha rifiutato il suo grossolano corteggiamento, ha trascinato due incensurati in una bravata trasformatasi ben presto in una sequela di violenze, brutalità, rozzezza e mancanza di scrupoli. Consumata per di più con notevole determinazione criminale e senza pietà, la vittima essendosi dibattuta e avendo implorato invano. Per la vita anteriore, l'egoistico movente, il ruolo avuto in seno al gruppo, le brutalità nell'esecuzione del crimine e l'assenza di qualunque remora l'imputato usciva pesantemente compromesso. A favore di lui la Corte ha tenuto conto nondimeno del comportamento processuale corretto, della confessione in aula, benché tardiva, e del tempo trascorso (sentenza, pag. 26 seg.). La Corte ha rilevato altresì che nel 1995 l'imputato è caduto in un nuovo e grave reato, vedendosi infliggere altri 4 anni di reclusione per ripetuti abusi sessuali su una minorenne, e ha successivamente subìto – sempre in patria – due ulteriori condanne, di cui una per evasione dal carcere nel 1999 e un'altra per guida i stato di ebrietà nel 2003 (sentenza, pag. 28). Anzi, al dibattimento egli ha ammesso un altro episodio di guida in stato di ebrietà, sfociato in un incidente della circolazione che gli avrebbe procurato anche ferite di una certa gravità. Egli era quindi recidivo. Quanto alla parità di trattamento per rapporto alle condanne irrogate nel 1994 ai correi, segnatamente a Marques Teixiera, la Corte ha constatato che nei confronti di __________, condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione, ciò si riconduceva alle differenti situazioni soggettive. Mentre al momento dei fatti l'accusato era pluripregiudicato, __________ era incensurato, ciò che gli era valsa una riduzione di pena (sentenza pag. 29 con riferimento alla sentenza del 7 aprile 1994, pag. 36). Inoltre l'imputato ha assunto un ruolo ben più importante rispetto a quello dei correi, essendo stato l'ideatore del crimine e il capo del gruppo. La Corte ha ricordato dipoi che i giudici del 1994 avevano definito “particolarmente mite e clemente, al limite dell'indulgenza” la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione chiesta a carico di __________ dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 29), anche se per finire vi avevano aderito. Tale benevolenza non può applicarsi tuttavia a un pluripregiudicato recidivo, nei cui riguardi occorreva dipartirsi da una pena sensibilmente più elevata (sentenza, pag. 31). Ai fini della pena aggiuntiva da infliggere all'imputato in applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (“concorso retrospettivo”) la Corte ha considerato che il reato più grave di cui l'accusato doveva rispondere è quello di violenza carnale aggravata (art. 190 e 200 CP), la cui comminatoria di pena arriva a 15 anni di reclusione. Essa si è dipartita così dalla pena per i fatti del 1993, che ha aumentato per il ripetuto abuso sessuale su minore compiuto in Portogallo, in modo da stabilire quella che sarebbe stata la pena complessiva, fissata in un unico giudizio. Dedotto il carcere espiato in Portogallo dopo la sentenza del 18 giugno 1997, essa ha ritenuto di quantificare la pena aggiuntiva, senza riguardo alle successive condanne per evasione (inesistente in Svizzera) e per guida in stato di ebrietà (pena sospesa condizionalmente). Ritenuto come per i fatti del 1993 la pena avrebbe potuto raggiungere e finanche eccedere i cinque anni di reclusione, che i giudici del 1994 avrebbero in ogni modo punito l'imputato più pesantemente di __________ (per tenere conto dell'elevato grado di colpa e dei precedenti penali), che con i ripetuti abusi sessuali su minore commessi nel 1995 in Portogallo l'imputato era ricaduto pesantemente nel reato, la Corte ha ritenuto equo aumentare la pena precedente di almeno 2 anni di reclusione. In sintesi, per i reati del 1993 e del 1995 essa ha stabilito la pena complessiva attorno o poco sopra ai 7 anni di reclusione, pena che ha ridotto a 6 anni e 6 mesi di reclusione per tenere conto della confessione (seppur tardiva), del comportamento processuale, del tempo trascorso e del fatto che l'imputato si era ritrovato in prigione a distanza d'anni, mentre si stava apparentemente risocializzando. Computata la pena di 4 anni di reclusione pronunciata in Portogallo, essa ha quantificato perciò la pena aggiuntiva in 2 anni e 6 mesi di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto (sentenza, pag. 34). e) Il ricorrente reputa la pena iniqua perché non considera sufficientemente il principio della risocializzazione, sottovalutando le conseguenze negative del carcere per la famiglia, i rapporti con la fidanzata e le prospettive di lavoro. Ora, al riguardo la prima Corte non ha mancato di rilevare che con la condanna a una pena detentiva da espiare l’accusato si ritrova nuovamente in carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava avviato verso il recupero sociale (sentenza, pag. 34). Essa ha quindi ridotto la pena di 6 mesi, tenuto anche conto della confessione e del comportamento processuale dello stesso accusato (sentenza, pag. 34). Essa ha dunque considerato le conseguenze negative della carcerazione sotto l’aspetto ricordato nel gravame, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (ricorso, pag. 19), che rimprovera ai primi giudici soltanto di non averne tenuto sufficientemente conto. Se non che, la riduzione accordata dalla Corte per considerare, tra l’altro, gli inevitabili disagi conseguenti alla carcerazione per quanto riguardo le sue possibilità di recupero nella società civile, ancorché non generosa, non appare ancora come la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, tale da far apparire al riguardo la pena esageratamente severa. Quanto alla risocializzazione durante il carcere, entro i limiti previsti dalla legge egli potrà affrontare con le autorità di esecuzione della pena le questioni pratiche legate al regime di privazione della libertà, facendo capo agli strumenti che l’ordinamento giuridico offre per favorire la risocializzazione (art. 37, 47 e 379 CP; art. 21, 23, 24, 25 del regolamento cantonale sull’esecu-zione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, RL 4.2.1.1.1; art. 3 e 9 cpv. 2 del regolamento sul Patronato penale, RL 4.2.1.1.6). Ancora una volta il ricorso è perciò volto all’insuccesso. A parere del ricorrente la Corte ha trascurato nella commisurazione della pena circostanze attenuanti come la sua infanzia difficile, dovuta alle strettezze economiche della famiglia, la bassa scolarizzazione, i trascorsi nel mondo del lavoro, il carcere preventivo sofferto, le scuse presentate alla vittima e il parziale risarcimento del danno. Se non che, il generico richiamo alla difficile infanzia, alla scarsa formazione scolastica e ai trascorsi nel mondo del lavoro poco giovano, l'interessato non spiegando concretamente perché tali circostanze influirebbero sul suo grado di colpa nella commissione dei reati in giudizio. Quanto al positivo comportamento processuale, e in particolare alla confessione, la Corte l'ha espressamente considerato. Certo, essa non ha menzionato l'intervenuto versamento di fr. 4000.– alla vittima in parziale copertura del danno (doc. A annesso al ricorso), ma ciò non comporta un’ulteriore mitigazione di pena, come non giustifica altre riduzioni di pena il carcere preventivo sofferto, proporzionato alle esigenze del procedimento penale a suo carico (per tacere del fatto che tale carcere gli è stato computato nella pena). f) Assevera il ricorrente che, comunque sia, la pena a suo carico è eccessivamente severa se raffrontata a quella inflitta a __________ (2 anni e 10 mesi di reclusione) il 7 aprile 1993. Anche se più grave rispetto a quella del correo, la sua responsabilità non può giustificare un divario simile, per quanto mite sia la sentenza del 1994. Essa viola perciò il principio della parità di trattamento. Su questo punto il ricorso non è destituito di buon diritto. Il confronto tra condanne a carico di coautori non è senza rilievo (Wiprächtiger in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2003, n. 133 ad art. 63 con riferimenti). Ora, i giudici del 1994 non avevano mancato di definire gravissima la colpa di __________, dal profilo oggettivo e soggettivo, non lesinando critiche al Procuratore pubblico per la mite proposta di pena. Ciò nonostante, essi avevano rinunciato ad appesantire la condanna, fondandosi su circostanze attenuanti (nel quadro dell'art. 63 CP) come l'incensuratezza, la situazione familiare e professionale, i buoni trascorsi di lavoratore, la confessione, le scuse alla vittima e l'impegno a risarcirla, in parte onorato, e il carcere preventivo sofferto (act. 80, pag. 35 seg.). Non che i giudici di allora potessero vincolare le Corti di oggi. Sta di fatto che infliggere, pur con le circostanze attenuanti, 2 anni e 10 mesi di reclusione a __________ e dipartirsi da una pena di 5 anni di reclusione (o anche più), pur senza attenuanti, a carico del ricorrente configura una disparità manifesta. Senza nulla togliere al maggior grado di responsabilità imputabile al ricorrente, al suo ruolo di ideatore e di “capobranco” (tanto da indurre gli altri a perpetrare un crimine che ben difficilmente avrebbero commesso da soli) e ai precedenti penali, la Corte doveva tenere conto anche della pena inflitta a __________ il 7 aprile 1994. La quale era sicuramente mite, se non blanda al punto da sfiorare l'eccesso di apprezzamento (pur alla luce delle attenuanti), ma che non poteva essere ignorata del tutto senza incorrere in un'obiettiva disuguaglianza. Dandosi la necessità di rimediare alla discriminazione (art. 296 cpv. 1 CPP), compete a questa Corte procedere ove disponga di “sufficienti elementi per il nuovo giudizio”, ciò che è sicuramente il caso. Riponderato il tutto, una pena di base attorno ai 4 anni e 3 mesi di reclusione avrebbe senz'altro consentito alla Corte di porre l'accento sulla maggior colpevolezza del ricorrente e sui precedenti penali (per altro non gravissimi), senza pronunciare una sanzione squilibrata rispetto a quella applicata nel 1994 a __________ per i medesimi fatti, costui avendo pur sempre partecipato all'odiosa violenza di gruppo con intensità e innegabile determinazione (sentenza del 7 aprile 1994, pag. 35). Una pena base come quella accennata avrebbe permesso anche alla Corte di conciliare il sentimento di giustizia ricordato nella sentenza impugnata e di rispettare una ragionevole parità di trattamento. Dovendo tale pena essere aumentata di 2 anni per i successivi abusi sessuali su minore compiuti in Portogallo (circostanza non contestata), la pena di base complessiva sarebbe risultata perciò di 6 anni e 3 mesi di reclusione. Tenuto conto delle attenuanti considerate dalla prima Corte e da esse quantificate attorno ai 6 mesi (sentenza, pag. 34), la pena si riduce a 5 anni e 9 mesi di reclusione, da cui bisogna togliere i 4 anni oggetto della condanna del 18 giugno 1997 (sentenza, loc. cit.), onde una pena aggiuntiva di 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Ne segue che il ricorso merita accoglimento entro tali limiti. 9. Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, il dispositivo
n. 2.1 della sentenza impugnata va riformato nel senso di condannare il ricorrente a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della circoscrizione di V__________ (Portogoallo) il 18 giugno 1997. Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno addebitati per due terzi al ricorrente e per il resto allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 combinati con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il grado di soccombenza non giustifica l'attribuzione di ripetibili (art. 6 cpv. 9 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata, RI 1 è condannato a 21 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena aggiuntiva a quella di 4 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale della circoscrizione di V__________ (Portogallo) il 18 giugno 1997. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:
– RI 1, __________, __________;
– avv. __________, __________, __________;
– Procuratore pubblico __________, __________;
– Ministero pubblico, __________, Lugano;
– Corte delle assise criminali di Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona; – Direzione del Penitenziario cantonale “La Stampa”, Lugano; – avv. __________, __________, __________ (rappresentante di parte civile). terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.