Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Il ricorrente rimprovera alla Corte delle assise criminali di essere
trascesa in arbitrio accertando che egli sapeva di trasportare in Svizzera
circa 10 kg di eroina. La sua consapevolezza – egli spiega – riguardava
soltanto la droga (non necessariamente eroina) nascosta nella ruota di scorta,
non quella occultata nel piano del lunotto dell'automobile. Ora, quanto
l'autore di un reato sa o non sa, quanto vuole o l'eventualità delittuosa cui
egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione
delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b). Come si è appena visto, la Corte di
cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere i relativi accertamenti
solo con cognizione circoscritta all'arbitrio.
a)
Riassunte
le ammissioni rilasciate durante l'istruttoria e al processo, il ricorrente
sostiene che a torto i primi giudici gli hanno imputato di non avere più messo
in dubbio la consapevolezza di trasportare droga, di essersi messo al volante sapendo
che nell'automobile erano stati occultati quasi 10 kg di eroina e di avere
affrontato il viaggio lungo e pericoloso. A suo parere un accertamento del
genere è insostenibile alla luce degli atti processuali, segnatamente delle sue
univoche e costanti dichiarazioni. In realtà la prima Corte non ha mancato di
rilevare che il ricorrente ammetteva soltanto una parte degli addebiti
rivoltigli, ossia la consapevolezza di trasportare droga nascosta nella ruota
di scorta (sentenza, pag. 12). Ha soggiunto però che svariate ragioni
inducevano a non credergli e a ritenere invece che egli sapesse anche della
droga celata sotto il piano del lunotto. Perché tali ragioni, diffusamente
illustrate (sentenza, consid. 5), sarebbero manifestamente insostenibili, il
ricorrente non spiega. Il ricorso si dimostra perciò inammissibile, il
ricorrente non confrontandosi con le motivazioni dei primi giudici.
Certo,
dal verbale del dibattimento non risulta che l'imputato abbia ammesso tutto
quanto figura nella sentenza di assise e non abbia più messo in dubbio di
sapere che stesse trasportando 10 kg di eroina. Egli ha riferito che i
fornitori (__________e __________) gli avevano mostrato o messo in mano cinque
o sei pacchetti che egli immaginava contenere droga e che quando si è messo in
viaggio verso la Svizzera egli credeva appunto di trasportare nella ruota di
scorta soltanto quei pacchetti (verbale, pag. 6). Ciò non giova però al
ricorrente. Consapevole di trasportare nell'automobile droga che due
sconosciuti gli avevano esibito e consegnato senza formalità in circostanze
inusuali, ovvero di sera e fuori di un bar in un imprecisata località del
Kosovo (verbale del processo, pag. 6), sia come sia egli non poteva seriamente
avere disconosciuto la presenza di una quantità imprecisata di sostanza
stupefacente, segnatamente di eroina. D'altro canto egli non tenta nemmeno di
spiegare perché una conclusione del genere sarebbe arbitraria.
b)
Il
ricorrente fa carico alla prima Corte di avere banalizzato l'episodio centrale
della vicenda, e cioè l'incontro da egli avuto con Jimmy in un esercizio
pubblico presso la periferia di __________
(Kosovo).
Ricordati nuovamente i verbali da lui resi, egli insiste nel far valere che i
primi giudici potevano accertare soltanto che egli sapeva di trasportare
materiale pericoloso, ma non di che materiale si trattasse, e che in ogni modo
egli era conscio di detenere, trasportare e importare in Svizzera solo quanto
visto, toccato e nascosto da __________
e
compagni nella ruota di scorta. Egli ribadisce di non avere immaginato di
trasportare altre confezioni, di essersi limitato a toccare 5 o 6 pacchetti
mostratigli proprio da __________, sapendo o comunque presumendo che tale gesto
avrebbe lasciato sugli stessi pacchetti le sue impronte, esponendosi così al
rischio di sentirsi dire che i pacchetti occultati a sua insaputa nel piano
sotto il lunotto della sua automobile riportassero le sue impronte.
Ancora
una volta il ricorrente fa un uso improprio del rimedio straordinario del
ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Egli persiste infatti
nel riproporre la propria versione del fatti e la propria valutazione delle
prove senza tentare di spiegare perché la diversa conclusione alla quale sono
giunti i primi giudici sulla base delle argomentazioni (invero non poche)
enunciate nel considerando 5 della sentenza impugnata sarebbe manifestamente
insostenibile, ovvero arbitraria. Ai fini di una censura di arbitrio occorre
designare con precisione, in primo luogo, qual è l'accertamento contestato. Il
processo per cassazione non è infatti la continuazione del processo di assise.
Non basta quindi invocare verbali istruttori e dolersi di arbitrio pretendendo
che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia debitamente
considerati. Anche su questo punto il ricorso si dimostra pertanto
inammissibile.
c)
Più
oltre il ricorrente definisce la sentenza impugnata come la conseguenza di un
arbitrario esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte della
Corte di assise. Se non che, egli trascura di sostanziare la doglianza. Donde,
una volta ancora, l'inammissibilità del gravame.
E. 3 Afferma il ricorrente che l'arbitrario accertamento dei fatti da parte dei primi giudici comporta un'errata applicazione del diritto, in specie dell'art. 63 CP sulla commisurazione della pena. Il rilievo è senza portata pratica, dal momento che – come si è visto – in merito all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove il ricorrente non ha motivato a sufficienza l'impugnazione, non sostanziando nel debito modo critiche di arbitrio.
E. 4 A parere del ricorrente era essenziale stabilire, in diritto, se il suo agire fosse consapevole e cosciente; era perciò compito della Corte di assise motivare in modo scrupoloso il proprio convincimento, suscettibile di influire sull'applicazione dell'art. 63 CP. Nemmeno in quest'ambito egli corrobora tuttavia il proprio pensiero. Richiamato il principio accusatorio e il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa che governano la procedura penale, egli assume che le norme del diritto federale vengono applicate erroneamente e a pregiudizio del condannato ove un giudice riconosca la colpevolezza di un accusato senza il conforto di adeguati accertamenti processuali. Se non che, a prescindere dal fatto che il ricorrente invoca fuori luogo i citati precetti, che regolano altre evenienze, egli nemmeno tenta di spiegare dove risiederebbe il preteso arbitrio. Ciò che comporta, di nuovo, l'inammissibilità del ricorso.
E. 5 Il ricorrente insiste nel sostenere che la sua condanna doveva essere pronunciata in base ai soli fatti non arbitrariamente accertati, ovvero ponendolo oggettivamente e soggettivamente a beneficio della versione a lui più favorevole. Rileva che nessun accertamento corretto è stato operato sulla sua consapevolezza di trasportare quantitativi di sostanza pericolosa, rispettivamente di droga oltre a quella da lui ammessa. Quali siano gli accertamenti non corretti e perché essi siano manifestamente insostenibili egli però non specifica. Ciò non lascia spazio per esaminare la censura sotto il profilo dell'applicazione del principio in dubio pro reo, invocato genericamente nel ricorso.
E. 6 Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non sarebbe nemmeno sufficientemente motivata, ove si consideri che i primi giudici non si sono domandati se gli abbia agito per dolo eventuale. La critica non è seria. Nel considerando 5 i primi giudici hanno esposto doviziosamente le ragioni che li hanno indotti a ritenere che il ricorrente sapesse fin dalla sua partenza dal Kosovo di trasportare non soltanto la quantità di droga da lui ammessa, ma anche quella nascosta sotto il lunotto dell'auto. In simili condizioni gli incombeva di analizzare tali apprezzamenti e di illustrare partitamente perché esse denoterebbero gli estremi dell'arbitrio. In ciò egli ha mancato appieno. Carente non è quindi la sentenza di assise, adeguatamente motivata, ma tutt'al più il ricorso per cassazione, introdotto con leggerezza, come se si trattasse di un atto di appello.
E. 7 Da ultimo il ricorrente si duole dell'entità della pena irrogatagli,
che egli giudica eccessiva per rapporto ad altre pene pronunciate dalle Corti
ticinesi in casi analoghi. Ora, il principio della parità di trattamento nella
commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a
un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi
suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base
alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente
una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150;
Corboz
,
La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124
IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di
cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale –
quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di
apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998
in re M. consid. 4b in fine).
Nella
fattispecie il ricorrente richiama due precedenti, ossia una sentenza emanata
il 30 novembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nella causa
Z., in cui il prevenuto – che aveva rifiutato di collaborare – è stato
condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione per avere trasportato in Svizzera
20 kg di eroina e una sentenza emessa recentemente da un tribunale confederato,
in cui un kosovaro si è visto infliggere 13 anni di reclusione per un traffico
di 90 kg di eroina. Se non che, richiami del genere non seguiti da una
circostanziata disamina dei casi e dei motivi che sorreggono le condanne
(comunque più severe di quella impugnata) sono inadatti allo scopo, giacché la
Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità munita di pieno
potere cognitivo in materia di commisurazione della pena. L'ammissibilità del
ricorso non è pertanto data nemmeno su questo punto, tanto meno ove si pensi
che il ricorrente non spende una parola sulle numerose considerazioni che hanno
spinto la prima Corte a pronunciare la pena a suo carico (sentenza, consid. 6).
E. 8 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.34 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.34 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.34
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 17.2001.00034 Lugano 23 ottobre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 maggio 2001 presentato da __________, (patrocinato dall'avv. __________) contro la sentenza emanata l'11 aprile 2001 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti: esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: A. Nel tardo pomeriggio del 12 luglio 2000 __________ si è presentato alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda, proveniente dall'Italia, a bordo di un'Opel “Omega” con targhe __________ intestate a lui e alla moglie. Viaggiava solo. In seguito a un minuzioso controllo le guardie di confine hanno scoperto che dentro la ruota di scorta, nel baule dell'automobile, si trovavano 10 pacchetti contenenti circa 5 kg di sostanza stupefacente, rivelatasi essere eroina. __________ è stato arrestato. L'indomani gli agenti hanno proceduto a una seconda perquisizione del veicolo e sotto il piano del lunotto hanno rinvenuto altri 10 sacchetti contenenti altri 5 kg circa di eroina. Le analisi hanno consentito di accertare che la sostanza era pura nella misura del 34.6 per cento. Il peso della droga è risultato essere di 9'966.78 g, corrispondenti a 3'348 g di prodotto puro. B. Interrogato la sera stessa dell'arresto, __________ ha dichiarato di avere raggiunto il Kosovo il 5 luglio proveniente dalla Svizzera, di avere compiuto lo stesso tragitto nell'andata e nel ritorno (Ancona–Igoumeniza, Macedonia, Kosovo) e di possedere un cellulare Siemens “C25” lasciatogli da un asilante rientrato un mese prima nel Kosovo. Ha negato però di sapere che nell'automobile fosse stata occultata droga. Sentito dal GIAR e reinterrogato dalla polizia, egli ha confermato le sue dichiarazioni, salvo precisare la data della partenza da Thun (la sera del 5 luglio 2001) e riferire di essere giunto in Kosovo, da suo padre, verso la mezzanotte del giorno successivo. Anche in quell'occasione egli si è dichiarato estraneo al traffico di eroina. In un altro verbale, in cui non ha escluso di avere lasciato la Svizzera la sera del 6 luglio 2001, egli ha ammesso nondimeno di sapere che stava trasportando “qualche cosa” nel veicolo quando è partito dal Kosovo, segnatamente pacchetti rigidi confezionati con nastro adesivo, riconoscendo di presumere che si trattava di merce pericolosa. Per finire egli ha dato atto di sapere che alla partenza (martedì 11 luglio 2001) nell'auto era stata nascosta sostanza che immaginava trattarsi di droga e che sapeva dei pacchetti rigidi celati nel pneumatico di scorta, pur ignorando il tipo e la quantità di stupefacente. Ha sostenuto di non sapere, invece, che fosse stata nascosta droga anche sotto il lunotto dell'auto. C. Con sentenza dell'11 aprile 2001 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere consapevolmente detenuto, trasportato e importato dal Kosovo in Svizzera circa 10 kg di eroina pura nella misura del 34.6 per cento, passando dalla Grecia e dall'Italia. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni, pena sospesa condizionalmente, quest'ultima, con un periodo di prova di 5 anni. Infine ha disposto la confisca di quanto sequestrato. D. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 12 aprile 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 maggio successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione relativa al traffico di droga (circa 5 kg) nascosta sotto il piano del lunotto della sua automobile, con conseguente ricommisurazione della pena; in via subordinata egli postula il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 5 giugno 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o si riconducano a un apprezzamento unilaterale dei mezzi istruttori (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S., consid. 3b con riferimento a DTF inedita dl 20 gennaio 2000 in re S. consid. 3b). Secondo costante giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 122 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii). 2. Il ricorrente rimprovera alla Corte delle assise criminali di essere trascesa in arbitrio accertando che egli sapeva di trasportare in Svizzera circa 10 kg di eroina. La sua consapevolezza – egli spiega – riguardava soltanto la droga (non necessariamente eroina) nascosta nella ruota di scorta, non quella occultata nel piano del lunotto dell'automobile. Ora, quanto l'autore di un reato sa o non sa, quanto vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b). Come si è appena visto, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere i relativi accertamenti solo con cognizione circoscritta all'arbitrio. a) Riassunte le ammissioni rilasciate durante l'istruttoria e al processo, il ricorrente sostiene che a torto i primi giudici gli hanno imputato di non avere più messo in dubbio la consapevolezza di trasportare droga, di essersi messo al volante sapendo che nell'automobile erano stati occultati quasi 10 kg di eroina e di avere affrontato il viaggio lungo e pericoloso. A suo parere un accertamento del genere è insostenibile alla luce degli atti processuali, segnatamente delle sue univoche e costanti dichiarazioni. In realtà la prima Corte non ha mancato di rilevare che il ricorrente ammetteva soltanto una parte degli addebiti rivoltigli, ossia la consapevolezza di trasportare droga nascosta nella ruota di scorta (sentenza, pag. 12). Ha soggiunto però che svariate ragioni inducevano a non credergli e a ritenere invece che egli sapesse anche della droga celata sotto il piano del lunotto. Perché tali ragioni, diffusamente illustrate (sentenza, consid. 5), sarebbero manifestamente insostenibili, il ricorrente non spiega. Il ricorso si dimostra perciò inammissibile, il ricorrente non confrontandosi con le motivazioni dei primi giudici. Certo, dal verbale del dibattimento non risulta che l'imputato abbia ammesso tutto quanto figura nella sentenza di assise e non abbia più messo in dubbio di sapere che stesse trasportando 10 kg di eroina. Egli ha riferito che i fornitori (__________e __________) gli avevano mostrato o messo in mano cinque o sei pacchetti che egli immaginava contenere droga e che quando si è messo in viaggio verso la Svizzera egli credeva appunto di trasportare nella ruota di scorta soltanto quei pacchetti (verbale, pag. 6). Ciò non giova però al ricorrente. Consapevole di trasportare nell'automobile droga che due sconosciuti gli avevano esibito e consegnato senza formalità in circostanze inusuali, ovvero di sera e fuori di un bar in un imprecisata località del Kosovo (verbale del processo, pag. 6), sia come sia egli non poteva seriamente avere disconosciuto la presenza di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente, segnatamente di eroina. D'altro canto egli non tenta nemmeno di spiegare perché una conclusione del genere sarebbe arbitraria. b) Il ricorrente fa carico alla prima Corte di avere banalizzato l'episodio centrale della vicenda, e cioè l'incontro da egli avuto con Jimmy in un esercizio pubblico presso la periferia di __________ (Kosovo). Ricordati nuovamente i verbali da lui resi, egli insiste nel far valere che i primi giudici potevano accertare soltanto che egli sapeva di trasportare materiale pericoloso, ma non di che materiale si trattasse, e che in ogni modo egli era conscio di detenere, trasportare e importare in Svizzera solo quanto visto, toccato e nascosto da __________ e compagni nella ruota di scorta. Egli ribadisce di non avere immaginato di trasportare altre confezioni, di essersi limitato a toccare 5 o 6 pacchetti mostratigli proprio da __________, sapendo o comunque presumendo che tale gesto avrebbe lasciato sugli stessi pacchetti le sue impronte, esponendosi così al rischio di sentirsi dire che i pacchetti occultati a sua insaputa nel piano sotto il lunotto della sua automobile riportassero le sue impronte. Ancora una volta il ricorrente fa un uso improprio del rimedio straordinario del ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Egli persiste infatti nel riproporre la propria versione del fatti e la propria valutazione delle prove senza tentare di spiegare perché la diversa conclusione alla quale sono giunti i primi giudici sulla base delle argomentazioni (invero non poche) enunciate nel considerando 5 della sentenza impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria. Ai fini di una censura di arbitrio occorre designare con precisione, in primo luogo, qual è l'accertamento contestato. Il processo per cassazione non è infatti la continuazione del processo di assise. Non basta quindi invocare verbali istruttori e dolersi di arbitrio pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia debitamente considerati. Anche su questo punto il ricorso si dimostra pertanto inammissibile. c) Più oltre il ricorrente definisce la sentenza impugnata come la conseguenza di un arbitrario esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte della Corte di assise. Se non che, egli trascura di sostanziare la doglianza. Donde, una volta ancora, l'inammissibilità del gravame. 3. Afferma il ricorrente che l'arbitrario accertamento dei fatti da parte dei primi giudici comporta un'errata applicazione del diritto, in specie dell'art. 63 CP sulla commisurazione della pena. Il rilievo è senza portata pratica, dal momento che – come si è visto – in merito all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove il ricorrente non ha motivato a sufficienza l'impugnazione, non sostanziando nel debito modo critiche di arbitrio. 4. A parere del ricorrente era essenziale stabilire, in diritto, se il suo agire fosse consapevole e cosciente; era perciò compito della Corte di assise motivare in modo scrupoloso il proprio convincimento, suscettibile di influire sull'applicazione dell'art. 63 CP. Nemmeno in quest'ambito egli corrobora tuttavia il proprio pensiero. Richiamato il principio accusatorio e il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa che governano la procedura penale, egli assume che le norme del diritto federale vengono applicate erroneamente e a pregiudizio del condannato ove un giudice riconosca la colpevolezza di un accusato senza il conforto di adeguati accertamenti processuali. Se non che, a prescindere dal fatto che il ricorrente invoca fuori luogo i citati precetti, che regolano altre evenienze, egli nemmeno tenta di spiegare dove risiederebbe il preteso arbitrio. Ciò che comporta, di nuovo, l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorrente insiste nel sostenere che la sua condanna doveva essere pronunciata in base ai soli fatti non arbitrariamente accertati, ovvero ponendolo oggettivamente e soggettivamente a beneficio della versione a lui più favorevole. Rileva che nessun accertamento corretto è stato operato sulla sua consapevolezza di trasportare quantitativi di sostanza pericolosa, rispettivamente di droga oltre a quella da lui ammessa. Quali siano gli accertamenti non corretti e perché essi siano manifestamente insostenibili egli però non specifica. Ciò non lascia spazio per esaminare la censura sotto il profilo dell'applicazione del principio in dubio pro reo, invocato genericamente nel ricorso. 6. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non sarebbe nemmeno sufficientemente motivata, ove si consideri che i primi giudici non si sono domandati se gli abbia agito per dolo eventuale. La critica non è seria. Nel considerando 5 i primi giudici hanno esposto doviziosamente le ragioni che li hanno indotti a ritenere che il ricorrente sapesse fin dalla sua partenza dal Kosovo di trasportare non soltanto la quantità di droga da lui ammessa, ma anche quella nascosta sotto il lunotto dell'auto. In simili condizioni gli incombeva di analizzare tali apprezzamenti e di illustrare partitamente perché esse denoterebbero gli estremi dell'arbitrio. In ciò egli ha mancato appieno. Carente non è quindi la sentenza di assise, adeguatamente motivata, ma tutt'al più il ricorso per cassazione, introdotto con leggerezza, come se si trattasse di un atto di appello. 7. Da ultimo il ricorrente si duole dell'entità della pena irrogatagli, che egli giudica eccessiva per rapporto ad altre pene pronunciate dalle Corti ticinesi in casi analoghi. Ora, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M. consid. 4b in fine). Nella fattispecie il ricorrente richiama due precedenti, ossia una sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nella causa Z., in cui il prevenuto – che aveva rifiutato di collaborare – è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione per avere trasportato in Svizzera 20 kg di eroina e una sentenza emessa recentemente da un tribunale confederato, in cui un kosovaro si è visto infliggere 13 anni di reclusione per un traffico di 90 kg di eroina. Se non che, richiami del genere non seguiti da una circostanziata disamina dei casi e dei motivi che sorreggono le condanne (comunque più severe di quella impugnata) sono inadatti allo scopo, giacché la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo in materia di commisurazione della pena. L'ammissibilità del ricorso non è pertanto data nemmeno su questo punto, tanto meno ove si pensi che il ricorrente non spende una parola sulle numerose considerazioni che hanno spinto la prima Corte a pronunciare la pena a suo carico (sentenza, consid. 6). 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.