Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC).
Se un ricorrente presenta per errore un appello invece di
un reclamo, il reclamo va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è
possibile nondimeno all'autorità di secondo grado convertire un appello in reclamo
ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata
intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta,
oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente
riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario
professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando
la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del
Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata
in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR, sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicembre
2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2).
Nella
fattispecie, non fa dubbio che per i motivi addotti dal Presidente della
seconda Camera civile nella decisione del 14 novembre 2017, il valore litigioso
non raggiunge la soglia appellabile di fr. 10 000.–. L
'introduzione di
un appello invece di un reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza
manifesta. Intanto la convenuta menziona gli art. 311 e segg. CPC concernenti l'appello
e, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, specifica
espressamente che con “il presente appello” è censurata “l'errata applicazione
del diritto (art. 310 cpv. 1 lett. a CPC) e l'errato accertamento dei fatti
(art. 310 cpv. 1 lett. b CPC)". Inoltre, la richiesta di giudizio, in cui
essa ripete di chiedere l'accoglimento dell'“appello”, è preceduta dal richiamo
agli art. 311 e segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione.
Certo, il primo giudice non ha indicato il valore litigioso precisando
unicamente che ai fini delle ripetibili il “valore di causa” è di fr. 12 318.60
(decisione consid. 15) mentre quali rimedi giuridici in calce alla sentenza
impugnata egli si è limitato a menzionare quali decisioni sono impugnabili
mediante l'appello e quali mediante reclamo, senza però specificare quale dei
due rimedi giuridici fosse esperibile contro la decisione da lui emanata.
Un mandatario
professionalmente qualificato non può tuttavia ignorare che per stabilire se il
valore litigioso è appellabile determinante è l'importo ancora controverso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC) né
tanto meno può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è
possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza
compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina
(DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D
. Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238
con numerosi riferimenti).
Introdotto consapevolmente come reclamo,
il ricorso in esame non potrebbe quindi essere convertito in reclamo. Ciò
basterebbe per emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario
addentrarsi nell'esame delle censure sollevate con il memoriale
.
Si aggiunga per abbondanza che, si volesse prescindere dall'irricevibilità
dell'appello, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno
ove fosse trattato come reclamo.
E. 2 Al reclamo la RE 1 allega il decreto di accusa per il reato di diffamazione emesso il 2 giugno 2017 dal Procuratore Pubblico nei confronti di CO 1 e la richiesta del 3 luglio 2017 dello stesso magistrato di confermare il decreto d'accusa in seguito al l'opposizione interposta dall'accusato. Alle osservazioni al reclamo l'opponente allega la sentenza di proscioglimento emessa il 13 dicembre 2017 dal Presidente della Pretura penale. Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposti al Giudice di pace, questi documenti sono perciò inammissibili.
E. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
E. 3 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
E. 4 Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha preso atto che per la convenuta, l'attore è stato licenziato per le numerose e gravi inadempienze nell'esecuzione delle sue attività lavorative che hanno portato a numerosi richiami cui il dipendente non si è mai uniformato. Egli ha tuttavia accertato che la mancanza di collaborazione tra l'attore e i suoi colleghi e i ritardi dell'attore nel consegnare la merce ai clienti, emerse durante l'istruttoria, avrebbero potuto giustificare una disdetta immediata soltanto se fossero state ripetute malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta, circostanze però che non sono state dimostrate. Quanto agli incidenti della circolazione stradale – ha proseguito il Pretore aggiunto – non vi è nessun documento agli atti che avvalori la tesi della convenuta. Né egli ha ritenuto un motivo di licenziamento, poiché non dimostrato, il fatto che il 29 dicembre 2015 il dipendente si sarebbe rifiutato, senza alcuna ragione, di lavorare a meno che non gli fosse stato aumentato lo stipendio, né il rifiuto dell'attore, non preceduto da alcun avvertimento da parte della convenuta, di accompagnare un collega oltre Gottardo dopo il normale orario di lavoro “per imparare la strada nel caso in cui avesse dovuto sostituirlo”. Per il primo giudice, anche il fatto che l'attore, prima di partire per le vacanze di due settimane, non avesse depositato in ditta la somma di quasi fr. 10 000.– ricevuta delle consegne effettuate, non era un motivo sufficientemente grave per giustificare un licenziamento immediato. Né, a suo dire, l ' istruttoria aveva dimostrato che il lavoratore era stato licenziato in seguito a delle richieste di informazione sui suoi averi di previdenza né che il 29 dicembre 2015, quando gli è stato comunicato il licenziamento in tronco, egli fosse malato. Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha stabilito che l ' attore aveva diritto, in applicazione dell ' art. 337 c cpv. 1 CO, al pagamento dello stipendio fino al 31 gennaio 2016 per complessivi fr. 6279.20 (fr. 3079.60 per il mese di dicembre 2015 e fr. 3199.60 per il mese di gennaio 2016) e ha altresì ritenuto equo assegnargli un ' indennità per licenziamento immediato ingiustificato in virtù dell ' art. 337 c cpv. 3 CO di fr. 3500. – . In definitiva, la convenuta è stata condannata a versare all ' attore fr. 9779.20 oltre interessi dal 18 aprile 2016.
E. 5 La
reclamante non condivide l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui CO 1
si è rifiutato di l
avorare in una sola occasione giacché, come
risulta dalla deposizione del proprio direttore, oltre a essersi rifiutato di
lavorare il 28 dicembre 2015, anche il 29 dicembre 2015 il dipendente non ha
svolto il proprio lavoro. Inoltre, essa soggiunge, il lavoratore è stato
debitamente ammonito sulle conseguenze del suo indebito rifiuto. Essa si duole infine
del fatto che non si sia tenuto conto della deposizione di __________ F__________,
che aveva aiutato il direttore della ditta a redigere la lettera di
licenziamento ed era presente alla sua consegna al lavoratore.
a)
I presupposti per porre fine immediatamente a un contratto di lavoro sono
già stati riassunti dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata consid. 4). Al
riguardo basti rammentare che c
iò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Un atteggiamento che ha
compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un
rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del
contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile,
costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la
violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di
diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a
motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un
avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo
comportamento (CCR, sentenza inc. 16.2016.61 dell'8 gennaio 2018 consid. 5a con
rinvio a DTF 142 III 579 consid. 4.2; v. più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 4A_658/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.1).
b)
In
concreto, foss'anche ammesso che nel non considerare un ulteriore rifiuto da
parte del lavoratore di seguire le indicazioni del proprio superiore il Pretore
aggiunto sia incorso in un accertamento dei fatti manifestamente errato, la
conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Per tacere del fatto
che il rifiuto di lavorare deve essere persistente, per assurgere a
grave motivo atto a giustificare il
licenziamento in tronco tale misura deve essere preceduta da un ammonimento
sulle conseguenze del ripetersi dello stesso comportamento (DTF 127 III 156
consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 4
A_35/2017 del 31 maggio
2017 consid. 4.3 con rinvii). Se non che, nel caso in esame, non vi è alcuna
prova che l'immediata risoluzione del contratto sia stata preceduta da un
avvertimento.
c)
Ora,
l'avvertimento, quantunque non richieda una forma particolare, deve essere
quanto meno formulato in modo esplicito e indicare chiaramente che il comportamento
denunciato è stato giudicato inaccettabile e che una sua ripetizione comporterà
una sanzione (cfr.
Portmann/Rudolph
in:
Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 337;
Gloor
in:
in:
Dunand
/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29
ad art. 337 CO). Nella fattispecie, __________
M__________, direttore
della ditta, ha dichiarato che il 28 dicembre 2015 al rifiuto del lavoratore di
accompagnare un collega oltre Gottardo perché “se non gli davo più soldi non
avrebbe lavorato”, gli ha chiesto “se voleva che fossi io a dare la disdetta e
lui mi rispose che se volevo dovevo mandargliela per posta” (interrogatorio
dell'11 ottobre 2016, verbali pag. 11). Che tale affermazione possa
rappresentare un valido “ammonimento” appare dubbio ove appena si pensi che l'accenno
alla risoluzione del contratto è vaga e può anche ragionevolmente essere intesa
come una volontà di disdire lo stesso rispettando le scadenze ordinarie. Né la
tesi della reclamante è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________,
la quale ha dichiarato di avere scritto la lettera di disdetta con il direttore
della ditta e di avere assistito alla sua consegna al dipendente ma nulla ha
riferito in merito ad avvertimenti previ. Ne segue che su questo punto la decisione
impugnata resiste pertanto alla critica.
E. 6 La reclamante rimprovera
al Pretore aggiunto di non avere considerato un grave motivo tale da
giustificare il licenziamento immediato il fatto che l'attore prima di partire
per due settimane in vacanza non avesse consegnato la somma di quasi fr. 10
000.–
raccolti dalle consegne effettuate
.
a)
Per
il primo giudice
“il lavoratore aveva infatti l'abitudine di
consegnare i soldi ai colleghi, ma il datore di lavoro, pur non sembrando tanto
d'accordo con questa prassi (cfr. verbale 11 ottobre 2016, pag. 10), non ha mai
fatto sapere al lavoratore che non accettava più questa pratica. Dal fascicolo
processuale, infatti, non emerge nessun elemento atto a convalidare le
allegazioni della parte convenuta. Il fatto che il lavoratore non abbia
consegnato i soldi prima di partire in vacanza è un evento singolo che, messo
in relazione con l'abitudine del lavoratore, non risulta essere abbastanza
grave da rompere il legame di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Inoltre il datore di lavoro conferma che i soldi che il lavoratore riceveva
durante il giro delle consegne sono sempre stati consegnati (cfr. verbale dell'11
ottobre 2016, pag. 13).”
b)
Ora, con la reclamante si può senz'altro convenire che il motivo
addotto a sostegno del licenziamento in tronco non sia tanto il fatto che per
“
prassi
”, il lavoratore
consegnava ai colleghi il denaro ricevuto dai clienti, ma il fatto che nel non
riversare al datore di lavoro tale denaro, senza nemmeno seguire “la sua
prassi”, il lavoratore sia incorso in una violazione delle direttive tali da giustificare
la disdetta immediata del contratto di lavoro. Premesso ciò, quantunque si
possa trattare di un singolo evento, il fatto per un dipendente di una ditta
attiva nel settore della vendita di non riversare al datore di lavoro gli
incassi delle vendite giornaliere può senz'altro minare la fiducia de
l
datore di lavoro e impedire la continuazione del rapporto di lavoro fino alla
scadenza del termine di disdetta. Sta di fatto che, in concreto, in quel
momento il direttore della ditta era ricoverato in ospedale senza che
esistessero particolari direttive per la consegna dell'incasso in sua assenza, il
lavoratore era partito per le vacanze e la somma trattenuta dal dipendente è
stata da lui riversata al rientro in ditta e alla prima sollecitazione. Alla
luce di tutte le circostanze del caso, la conclusione del Pretore aggiunto, per
il quale il motivo della disdetta immediata non poteva definirsi
particolarmente grave, non può dirsi errata nel risultato. A
nche
al riguardo il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.
E. 7 I l reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.05.2019 16.2017.33
Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo
Incarto n. 16.2017.33 Lugano 17 maggio 2019/jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini vicecancelliera: Jurissevich sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 31 ottobre 2017 presentato da RE 1 (patrocinata dall ' avv. PA 1) contro la decisione emessa il 27 settembre 2017 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2016.27 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 18 aprile 2016 da CO 1 (patrocinato dall ' avv. PA 2), esaminati gli atti Ritenuto in fatto: A. Il 1° gennaio 2014 la RE 1, attiva nel settore del trasporto di merce, ha assunto CO 1 come autista a tempo determinato, poi a tempo indeterminato del 1° aprile 2014, per uno stipendio di fr. 3500.– mensili lordi da versarsi entro la prima settimana del mese successivo. Il 29 dicembre 2015 la datrice di lavoro ha licenziato il dipendente con effetto immediato. Quest'ultimo, il 7 gennaio 2016, ha rivendicato il versamento dello stipendio del mese di dicembre 2015 e successivamente, il 19 gennaio 2016, anche quello del mese di gennaio 2016. La pretesa di complessivi fr. 6159.20 netti è rimasta impagata. B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 18 aprile 2016 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – il pagamento di complessivi fr. 12 318.40 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016 (fr. 6159.20 per gli stipendi e fr. 6159.20 quale indennità per licenziamento immediato ingiustificato). Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All ' udienza del 31 agosto 2016, indetta per il dibattimento, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni . Terminata l'istruttoria, l'11 ottobre 2016, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 18 gennaio 2017 l'attore ha mantenuto le sue domande, mentre nel suo allegato del 20 gennaio 2017 la convenuta ha riconosciuto la pretesa dell'attore per fr. 3079.60, importo corrispondente allo stipendio netto del mese di dicembre 2015. C. Statuendo con decisione del 27 settembre 2017 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 9779.20 netti oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte. L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. D. Contro il giudizio appena citato la RE 1 è insorta alla seconda Camera civile con un appello del 31 ottobre 2017 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3079.60 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016. Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Camera adita, constatato un valore litigioso di fr. 9238.80, e non di fr. 12 318.60 come indicato nella sentenza pretorile, ha trasmesso il rimedio giuridico a questa Camera per competenza (inc. 12.2017.181). Invitato a presentare osservazioni, il 15 dicembre 2017 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Se un ricorrente presenta per errore un appello invece di un reclamo, il reclamo va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità di secondo grado convertire un appello in reclamo ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR, sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2). Nella fattispecie, non fa dubbio che per i motivi addotti dal Presidente della seconda Camera civile nella decisione del 14 novembre 2017, il valore litigioso non raggiunge la soglia appellabile di fr. 10 000.–. L 'introduzione di un appello invece di un reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto la convenuta menziona gli art. 311 e segg. CPC concernenti l'appello e, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, specifica espressamente che con “il presente appello” è censurata “l'errata applicazione del diritto (art. 310 cpv. 1 lett. a CPC) e l'errato accertamento dei fatti (art. 310 cpv. 1 lett. b CPC)". Inoltre, la richiesta di giudizio, in cui essa ripete di chiedere l'accoglimento dell'“appello”, è preceduta dal richiamo agli art. 311 e segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione. Certo, il primo giudice non ha indicato il valore litigioso precisando unicamente che ai fini delle ripetibili il “valore di causa” è di fr. 12 318.60 (decisione consid. 15) mentre quali rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata egli si è limitato a menzionare quali decisioni sono impugnabili mediante l'appello e quali mediante reclamo, senza però specificare quale dei due rimedi giuridici fosse esperibile contro la decisione da lui emanata. Un mandatario professionalmente qualificato non può tuttavia ignorare che per stabilire se il valore litigioso è appellabile determinante è l'importo ancora controverso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC) né tanto meno può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D . Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso in esame non potrebbe quindi essere convertito in reclamo. Ciò basterebbe per emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame delle censure sollevate con il memoriale . Si aggiunga per abbondanza che, si volesse prescindere dall'irricevibilità dell'appello, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come reclamo. 2. Al reclamo la RE 1 allega il decreto di accusa per il reato di diffamazione emesso il 2 giugno 2017 dal Procuratore Pubblico nei confronti di CO 1 e la richiesta del 3 luglio 2017 dello stesso magistrato di confermare il decreto d'accusa in seguito al l'opposizione interposta dall'accusato. Alle osservazioni al reclamo l'opponente allega la sentenza di proscioglimento emessa il 13 dicembre 2017 dal Presidente della Pretura penale. Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposti al Giudice di pace, questi documenti sono perciò inammissibili. 3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii). 4. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha preso atto che per la convenuta, l'attore è stato licenziato per le numerose e gravi inadempienze nell'esecuzione delle sue attività lavorative che hanno portato a numerosi richiami cui il dipendente non si è mai uniformato. Egli ha tuttavia accertato che la mancanza di collaborazione tra l'attore e i suoi colleghi e i ritardi dell'attore nel consegnare la merce ai clienti, emerse durante l'istruttoria, avrebbero potuto giustificare una disdetta immediata soltanto se fossero state ripetute malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta, circostanze però che non sono state dimostrate. Quanto agli incidenti della circolazione stradale – ha proseguito il Pretore aggiunto – non vi è nessun documento agli atti che avvalori la tesi della convenuta. Né egli ha ritenuto un motivo di licenziamento, poiché non dimostrato, il fatto che il 29 dicembre 2015 il dipendente si sarebbe rifiutato, senza alcuna ragione, di lavorare a meno che non gli fosse stato aumentato lo stipendio, né il rifiuto dell'attore, non preceduto da alcun avvertimento da parte della convenuta, di accompagnare un collega oltre Gottardo dopo il normale orario di lavoro “per imparare la strada nel caso in cui avesse dovuto sostituirlo”. Per il primo giudice, anche il fatto che l'attore, prima di partire per le vacanze di due settimane, non avesse depositato in ditta la somma di quasi fr. 10 000.– ricevuta delle consegne effettuate, non era un motivo sufficientemente grave per giustificare un licenziamento immediato. Né, a suo dire, l ' istruttoria aveva dimostrato che il lavoratore era stato licenziato in seguito a delle richieste di informazione sui suoi averi di previdenza né che il 29 dicembre 2015, quando gli è stato comunicato il licenziamento in tronco, egli fosse malato. Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha stabilito che l ' attore aveva diritto, in applicazione dell ' art. 337 c cpv. 1 CO, al pagamento dello stipendio fino al 31 gennaio 2016 per complessivi fr. 6279.20 (fr. 3079.60 per il mese di dicembre 2015 e fr. 3199.60 per il mese di gennaio 2016) e ha altresì ritenuto equo assegnargli un ' indennità per licenziamento immediato ingiustificato in virtù dell ' art. 337 c cpv. 3 CO di fr. 3500. – . In definitiva, la convenuta è stata condannata a versare all ' attore fr. 9779.20 oltre interessi dal 18 aprile 2016. 5. La reclamante non condivide l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui CO 1 si è rifiutato di l avorare in una sola occasione giacché, come risulta dalla deposizione del proprio direttore, oltre a essersi rifiutato di lavorare il 28 dicembre 2015, anche il 29 dicembre 2015 il dipendente non ha svolto il proprio lavoro. Inoltre, essa soggiunge, il lavoratore è stato debitamente ammonito sulle conseguenze del suo indebito rifiuto. Essa si duole infine del fatto che non si sia tenuto conto della deposizione di __________ F__________, che aveva aiutato il direttore della ditta a redigere la lettera di licenziamento ed era presente alla sua consegna al lavoratore. a) I presupposti per porre fine immediatamente a un contratto di lavoro sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata consid. 4). Al riguardo basti rammentare che c iò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (CCR, sentenza inc. 16.2016.61 dell'8 gennaio 2018 consid. 5a con rinvio a DTF 142 III 579 consid. 4.2; v. più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_658/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.1). b) In concreto, foss'anche ammesso che nel non considerare un ulteriore rifiuto da parte del lavoratore di seguire le indicazioni del proprio superiore il Pretore aggiunto sia incorso in un accertamento dei fatti manifestamente errato, la conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Per tacere del fatto che il rifiuto di lavorare deve essere persistente, per assurgere a grave motivo atto a giustificare il licenziamento in tronco tale misura deve essere preceduta da un ammonimento sulle conseguenze del ripetersi dello stesso comportamento (DTF 127 III 156 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 4 A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvii). Se non che, nel caso in esame, non vi è alcuna prova che l'immediata risoluzione del contratto sia stata preceduta da un avvertimento. c) Ora, l'avvertimento, quantunque non richieda una forma particolare, deve essere quanto meno formulato in modo esplicito e indicare chiaramente che il comportamento denunciato è stato giudicato inaccettabile e che una sua ripetizione comporterà una sanzione (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 337; Gloor in: in: Dunand /Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). Nella fattispecie, __________ M__________, direttore della ditta, ha dichiarato che il 28 dicembre 2015 al rifiuto del lavoratore di accompagnare un collega oltre Gottardo perché “se non gli davo più soldi non avrebbe lavorato”, gli ha chiesto “se voleva che fossi io a dare la disdetta e lui mi rispose che se volevo dovevo mandargliela per posta” (interrogatorio dell'11 ottobre 2016, verbali pag. 11). Che tale affermazione possa rappresentare un valido “ammonimento” appare dubbio ove appena si pensi che l'accenno alla risoluzione del contratto è vaga e può anche ragionevolmente essere intesa come una volontà di disdire lo stesso rispettando le scadenze ordinarie. Né la tesi della reclamante è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________, la quale ha dichiarato di avere scritto la lettera di disdetta con il direttore della ditta e di avere assistito alla sua consegna al dipendente ma nulla ha riferito in merito ad avvertimenti previ. Ne segue che su questo punto la decisione impugnata resiste pertanto alla critica. 6. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato un grave motivo tale da giustificare il licenziamento immediato il fatto che l'attore prima di partire per due settimane in vacanza non avesse consegnato la somma di quasi fr. 10 000.– raccolti dalle consegne effettuate . a) Per il primo giudice “il lavoratore aveva infatti l'abitudine di consegnare i soldi ai colleghi, ma il datore di lavoro, pur non sembrando tanto d'accordo con questa prassi (cfr. verbale 11 ottobre 2016, pag. 10), non ha mai fatto sapere al lavoratore che non accettava più questa pratica. Dal fascicolo processuale, infatti, non emerge nessun elemento atto a convalidare le allegazioni della parte convenuta. Il fatto che il lavoratore non abbia consegnato i soldi prima di partire in vacanza è un evento singolo che, messo in relazione con l'abitudine del lavoratore, non risulta essere abbastanza grave da rompere il legame di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro. Inoltre il datore di lavoro conferma che i soldi che il lavoratore riceveva durante il giro delle consegne sono sempre stati consegnati (cfr. verbale dell'11 ottobre 2016, pag. 13).” b) Ora, con la reclamante si può senz'altro convenire che il motivo addotto a sostegno del licenziamento in tronco non sia tanto il fatto che per “ prassi ”, il lavoratore consegnava ai colleghi il denaro ricevuto dai clienti, ma il fatto che nel non riversare al datore di lavoro tale denaro, senza nemmeno seguire “la sua prassi”, il lavoratore sia incorso in una violazione delle direttive tali da giustificare la disdetta immediata del contratto di lavoro. Premesso ciò, quantunque si possa trattare di un singolo evento, il fatto per un dipendente di una ditta attiva nel settore della vendita di non riversare al datore di lavoro gli incassi delle vendite giornaliere può senz'altro minare la fiducia de l datore di lavoro e impedire la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta. Sta di fatto che, in concreto, in quel momento il direttore della ditta era ricoverato in ospedale senza che esistessero particolari direttive per la consegna dell'incasso in sua assenza, il lavoratore era partito per le vacanze e la somma trattenuta dal dipendente è stata da lui riversata al rientro in ditta e alla prima sollecitazione. Alla luce di tutte le circostanze del caso, la conclusione del Pretore aggiunto, per il quale il motivo della disdetta immediata non poteva definirsi particolarmente grave, non può dirsi errata nel risultato. A nche al riguardo il reclamo è quindi destinato all'insuccesso. 7. I l reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:
1. L'appello è irricevibile. Trattato subordinatamente come reclamo, esso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a: – avv.; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.