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16.2005.39

stralcio per mancato versamento anticipo - notifica richiesta di anticipo - raccomandata non ritirata

Ticino · 2005-06-15 · Italiano TI
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Incarto n.16.2005.39

Lugano

15 giugno 2005/kc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Camponovo

visto il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 7 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa promossa dal ricorrente contro

CO 1

richiamata la diffida 26 aprile 2005della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 19 maggio 2005per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr. 150.--a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, sia stata regolarmente notificata ai sensi giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, m. 19);

-;

-   .

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

La presidente La segretaria