appalto - prova della mercede pattuita - mercede accolta nella misura riconosciuta dal committente in sede processuale
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.03.2005 16.2004.39
appalto - prova della mercede pattuita - mercede accolta nella misura riconosciuta dal committente in sede processuale
Incarto n. 16.2004.39 Lugano 2 marzo 2005 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 presentato da RI 1 (I) patr. dall'RA 1 contro la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00291) promossa con istanza 23 luglio 2002 nei confronti di CO 1 patr. dall'RA 2 con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'246.15 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda parzialmente accolta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Nel 2001 __________ CO 1Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di un 1/3 a carico dell'istante e 2/3 a carico della convenuta. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria I. Il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. __________ CO 1 è condannata a pagare a __________ RI 1 l'importo di fr. 1'433.50 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2002.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 72.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza dei 2/3 deve essere posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 320.- a titolo di ripetibili parziali. II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.- fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la differenza dei 2/3 è posta a carico di __________ CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte. III. Intimazione:
-; - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria