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16.2002.82

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.2002 16.2002.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00082 Lugano 9 ottobre 2002 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 2002 presentato da __________ patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 12 agosto 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 2002 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta  dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 2 ottobre 2002, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza; considerato                     che il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.- (art. 13 LOG); che questo limite vale anche nell'ambito delle procedure di rigetto dell'opposizione (art. 22 e 25 LALEF); che quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC); che nel caso di specie, poiché la domanda di rigetto dell'opposizione -rimasta immutata fino alla sentenza- concerne un importo di complessivi fr. 358'800.-, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello, indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata accolta limitatamente a fr. 4'680.-; che un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla, ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22); che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Camera di esecuzione e fallimenti per sua competenza (art. 126 CPC; art. 22 lett. c LOG). Motivi per i quali, decreta:                 1. Il ricorso per cassazione 2 ottobre 2002 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. – __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud  e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria