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16.2001.50

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-09-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.09.2001 16.2001.50

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00050 Lugano 18 settembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da __________ Contro la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da __________ (rappr. dall'__________) con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 aprile 2000 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta __________ di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione; che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999; che con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze"; che contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria