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16.2000.116

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-11-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.11.2000 16.2000.116

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00116 Lugano 24 novembre 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il "ricorso" 8 novembre 2000 presentato da __________ contro la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 settembre 2000 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'015.90 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Blenio, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 2000 l'impresa di costruzioni __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'015.90 a saldo della fattura 12 aprile 1999 emessa per le proprie prestazioni in relazione alla sistemazione della tomba della defunta __________; che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con scritto 8 novembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria