rapporti di vicinato - esercizio eccessivo del diritto di proprietà - presupposti di un'azione risarcitoria del vicino - onere della prova a carico del danneggiato prova certa ammissibilità della prova indiziaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00010
rapporti di vicinato - esercizio eccessivo del diritto di proprietà - presupposti di un'azione risarcitoria del vicino - onere della prova a carico del danneggiato prova certa ammissibilità della prova indiziaria
Incarto n. 16.2000.00010 Lugano 13 aprile 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 2000 presentato da __________ patr. dall'avv. __________ Contro la sentenza 4 gennaio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 luglio 1999 da __________ patr. dall'avv. __________ con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 2'242.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. __________ e __________ sono comproprietari della part. n. __________ RFD __________ sulla quale è edificata la loro casa di abitazione, mentre __________ è proprietaria della confinante part. __________ sulla quale è pure edificata una casa di abitazione. Nel 1998 quest'ultima ha eseguito lavori di riattazione del suo stabile, tra i quali l'innalzamento del muro divisorio a confine con la costruzione __________ A seguito di quest'intervento, durante il quale sarebbe stata staccata o comunque danneggiata la conversa del tetto __________ a ridosso del muro divisorio, gli istanti sostengono di aver riscontrato infiltrazioni d'acqua nella loro abitazione (e più precisamente nella mansarda e sulla parete esterna lato ovest della casa). Dopo una procedura di conciliazione nell'ambito della quale è stata allestita una perizia giudiziaria ad opera dell'ing__________i, perizia che per __________ e __________ comproverebbe come la causa delle infiltrazioni di acqua nella loro proprietà sarebbe da ricondurre al danneggiamento della conversa di contromuro da parte della vicina, essi hanno inoltrato l'istanza 8 luglio 1999 con la quale hanno chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'242.-. Quest'importo comprende: le spese peritali della procedura di conciliazione (fr. 1'892.-) che con ordinanza 17 maggio 1999 il pretore ha posto a carico della parte responsabile delle infiltrazioni di umidità, le spese giudiziarie relative a quest'ordinanza (fr. 50.-) e i costi per la riparazione della conversa a muro (fr. 300.-). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di essere in qualche modo responsabile del danno lamentato dagli istanti. Essa ha in particolare contestato che sia stato il suo intervento di innalzamento del muro divisorio a cagionare le infiltrazioni di umidità nell'abitazione dei vicini, ritenuto che durante questi lavori non sono state toccate né tantomeno danneggiate le converse del tetto degli istanti. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, pur ammettendo le carenze probatorie degli istanti che non sono riusciti ad apportare la prova certa che sia stata la convenuta durante i lavori di riattazione del suo stabile a danneggiare la conversa di contromuro, ha nondimeno accolto l'istanza. Il pretore è infatti giunto a questa conclusione sulla base di prove indiziarie, considerando in particolare il fatto che prima dell'intervento della convenuta gli istanti non avevano mai lamentato la presenza di umidità nella loro casa, che causa dell'infiltrazione è la deformazione del bordo di una conversa e che molto verosimilmente ciò è accaduto quando gli operai incaricati dalla convenuta hanno dovuto lavorare sul tetto degli istanti, in particolare per provvedere all'innalzamento del muro a confine tra le due costruzioni. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver disatteso l'art. 8 CC che regola l'onere della prova di cui erano gravati gli istanti. Con osservazioni 14 febbraio 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 125 I 168 consid. 2a). 5. In virtù dell'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. La violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio ( ICCA 9 maggio 1997 in re M. c. N.; 14 dicembre 1996 in re E. c. R. e llcc.; Meier-Hayoz , Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC, Steinauer , Les droits réels, vol. II, ed. 2., n. 1909 e segg.). Sulla base del principio generale dell'art. 8 CC, spetta alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare tale circostanza, ritenuto che la mancanza della prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne ha asserito l’esistenza ( Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi agli istanti provare l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento di ristrutturazione posto in atto dalla convenuta e le infiltrazioni d'acqua da loro subite. Accertato a chi compete l'onere della prova, il giudice deve valutare secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi dalla stessa forniti e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato ( DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep . 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer , op. cit., n. 64 ad art. 8 CC). Il principio del libero convincimento sancito da questo disposto non esime il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare ( Cocchi / Trezzini , CPC-TI, ad art. 90,
m. 8), ritenuto come la prova indiziaria costituisca un caso d'eccezione, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa ( Rep . 1974 p. 128, 1973 p. 138; Cocchi / Trezzini , op.cit., ad art. 90, m. 10 e 11). Fattispecie nota alla dottrina e alla giurisprudenza, dove la cosiddetta gradazione probatoria dipende dalla situazione concreta (cfr. Cocchi / Trezzini , op. cit, N. 338 e cit. ivi, in particolare DTF 115 II 440, consid. 6a e 90 II 227 consid. 3, per quanto riguarda la prova del nesso causale adeguato in assenza di testimoni). 6. Nella fattispecie, è anzitutto pacifica l'origine tecnica delle macchie di umidità lamentate dagli istanti poiché le conclusioni peritali indicate dall'ing. ____________________ non sono contestate. Dal momento tuttavia che il perito ha individuato, oltre a determinate caratteristiche della costruzione e in particolare uno spazio fra la conversa a muro (verso la proprietà __________) e la conversa del camino sul tetto degli istanti, anche l'origine dell'infiltrazione in corrispondenza con lo schiacciamento (deformazione) del bordino della conversa di contromuro (teste __________), si pone il problema dell'individuazione della causa di tale intervento. E' vero che, con particolare riferimento al teste ____________________ -che per la convenuta ha svolto la direzione lavori- secondo cui le converse non sono state toccate e gli operai (durante l'intonacatura del muro) sono passati sulle tegole e non sulle converse, il pretore avrebbe potuto respingere l'istanza, ovvero sostenere di non aver disposto di sufficienti elementi di prova. Optando per la soluzione inversa, egli non ha tuttavia prolato una decisione arbitraria, ossia insostenibile, irragionevole e in palese contraddizione con la situazione reale (vedi consid. 4): è addirittura pacifico che, prima dell'intervento edificatorio della convenuta, la lamentata infiltrazione non esisteva (cfr. istanza) ed è verosimile che la presenza di operai sul tetto della casa __________, in particolare impegnati nell'innalzamento del muro di confine, ossia in corrispondenza con il comignolo che si trova a minima distanza dal confine all'altezza del punto di deformazione della conversa, abbia causato quel tanto che il perito ha indicato come origine del pregiudizio. Così facendo, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento esercitato in una fattispecie di difficile, se non impossibile verifica probatoria (sentenza, penultimo capoverso), il pretore ha preferito prendere in considerazione gli indizi a sua disposizione. Tanto più che essi non contraddicono né la perizia o la deposizione __________ (il cui scopo è stato quello di individuare la causa dell'infiltrazione e non dello schiacciamento della conversa), né con il teste __________ (interpellato sull'ipotizzata manipolazione della conversa contromuro), né -tutto sommato- con il teste __________ il quale ha ammesso di essere stato reso attento dall'avv. __________ dell'infiltrazione d'acqua nell'ambito di un sopralluogo successivo alla fine dei lavori e avente per oggetto eventuali "danni causati durante i lavori di riattazione della casa __________ ". Né appare del tutto chiara la precisazione dello stesso teste secondo cui gli operai avrebbero camminato sulle sole tegole "durante l'intonacatura del muro", mentre egli stesso descrive in modo più ampio l'intervento in discussione: "Di quel muro sono stati asportati parte dei sassi preesistenti e sostituiti con mattoni". Il ricorso deve pertanto essere respinto. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2000 di __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla controparte la somma di fr. 250.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: __________ Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria