Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 aprile 1997, per un totale di fr 180.-; che anche __________ è insorto contro il predetto giudizio con atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi con un’unica pronuncia trattandosi di identica causa; che per quanto riguarda il ricorso presentato da __________, va rilevato che nonostante il richiamo al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto: l’insorgente si limita infatti a riproporre la propria personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano insostenibili; che il ricorso presentato da __________, di natura chiaramente appellatoria, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che per quanto attiene al ricorso presentato da __________ a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell’art. 339 CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-, anticipate dall’istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile 1997; che trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l’intimazione del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC) Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo. II. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
2. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese di fr. 120.-, unitamente alle spese di perizia di fr. 730.- e a quelle di cui al decreto di nomina del perito di fr. 180.-, da anticiparsi come di rito dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili. III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a carico di __________ IV. Intimazione a: – __________ – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.10.1997 16.1997.108
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00108 Lugano 21 ottobre 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 5 e 9 ottobre 1997 presentati rispettivamente da __________ E __________ contro la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1997 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1‘350.- oltre a un’ulteriore a pretesa a titolo risarcitorio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 gennaio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 1’350.- versato per l’acquisto di una vettura d’occasione Fiat Panda 4 x 4, nella quale erano stati riscontrati difetti, così che la vettura stessa non poteva essere considerata conforme all’offerta; che il convenuto si opposto alla pretesa avversaria per il fatto che l’istante ha acquistato la vettura nello stato in cui si trovava e a lui noto o perlomeno riconoscibile, trattandosi di un’auto d’occasione; che con sentenza 22 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato come il veicolo fosse da rottamare e quindi in uno stato non corrispondente a quello dell’annuncio pubblicato dal convenuto, ha condannato __________ alla restituzione dell’importo di fr.1’350.- mentre ha respinto l’ulteriore pretesa dell’istante tendente al pagamento di un importo giornaliero di fr. 9.- per il parcheggio del veicolo controverso; che il pretore, valutando in egual misura il grado di soccombenza delle parti, ha posto a carico delle stesse, in ragione di un mezzo ciascuna le seguenti spese: tassa di giustizia fr. 130.-, spese fr. 120.- e spese di perizia fr. 730.-; che con ricorso 5 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio -limitatamente al dispositivo n. 2- rimproverando al primo giudice di aver omesso di considerare e suddividere tra le parti le spese poste a suo carico con decreto 16 aprile 1997, per un totale di fr 180.-; che anche __________ è insorto contro il predetto giudizio con atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi con un’unica pronuncia trattandosi di identica causa; che per quanto riguarda il ricorso presentato da __________, va rilevato che nonostante il richiamo al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto: l’insorgente si limita infatti a riproporre la propria personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano insostenibili; che il ricorso presentato da __________, di natura chiaramente appellatoria, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che per quanto attiene al ricorso presentato da __________ a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell’art. 339 CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-, anticipate dall’istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile 1997; che trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l’intimazione del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC) Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo. II. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
2. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese di fr. 120.-, unitamente alle spese di perizia di fr. 730.- e a quelle di cui al decreto di nomina del perito di fr. 180.-, da anticiparsi come di rito dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili. III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a carico di __________ IV. Intimazione a: – __________ – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria