opencaselaw.ch

16.1996.87

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1996.87

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00087 Lugano 25 settembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 presentato da __________ contro la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’975.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo di fr. 6’255.- oltre interessi del 5 % dall’8 settembre 1995, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 con la quale, in parziale accoglimento dell’istanza promossa dal__________ __________, è stato condannato a versare a quest’ultimo   l’importo di fr. 6’255.- oltre accessori a saldo di due fatture emesse per cure ospedaliere prestate a favore del defunto padre ____________________ che con osservazioni 25 luglio 1996 la controparte ribadisce il benfondato della sua pretesa; che con scritto 30 agosto 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extra giudiziale al fine di liquidare la vertenza che lo oppone a quest’ultima; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC); che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio; che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, peraltro neppure richieste, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 __________ è stralciato dai ruoli . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria