Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.144
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.95.00144 Lugano 12 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 presentato da __________ patr. dallo studio legale __________ contro la sentenza 23 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:
1. Nel mese di ottobre 1991 __________, titolare dell’impresa di pulizia “__________ ” di __________, ha effettuato su incarico di __________ la pulizia generale in due case site in Via __________ a __________. A lavori ultimati __________ ha emesso la fattura 16 ottobre 1991 per complessivi fr. 2’600.-. Avendo il committente richiesto una separata fatturazione per le due case e avendo contestato il lavoro svolto, __________ è intervenuto una seconda volta, dopo di che ha allestito due distinte fatture, datate 30 novembre 1991, di pari importo e in sostituzione di quella originaria. Stante il diniego di pagamento del committente, che ha contestato il lavoro svolto, __________ lo ha convenuto in giudizio con istanza 10 giugno 1992. Il convenuto, ribadendo l’esecuzione difettosa dei lavori di pulizia a dipendenza dei quali si sono formate della macchie bianche sui pavimenti trattati dall’istante ha contestato il credito di controparte al quale ha opposto in compensazione una pretesa di risarcimento danni perlomeno di pari importo.
2. Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della notifica dei difetti nonostante abbia riconosciuto che l’opera medesima non è mai stata consegnata, da qui l’impossibilità della decorrenza del termine di notifica di eventuali difetti. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di non essersi pronunciato sulla sua domanda di risarcimento danni formulata sulla base dell’art. 41 CO, pretesa che dovrebbe in ogni caso essere compensata con la mercede richiesta da controparte. Con osservazioni 10 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Controversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente facendo risalire la prima notifica allo scritto 27 gennaio 1992 del convenuto, ossia a più di un mese dalla loro scoperta, almeno sulla base della segnalazione di un’inquilina che ha occupato un appartamento il 15 dicembre 1991. Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA). L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.). Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e descriverli. Per quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).
6. Nel caso di specie, al ricevimento della fattura 16 ottobre 1991 (doc. B) il convenuto ha inviato all’istante un fax il 24 ottobre 1991 (doc. C) comunicando che “ i lavori non sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il committente ha sostanziato il difetto, ossia la presenza sul pavimento di una patina bianca e di impronte di scarpe, manifestando nel contempo la sua intenzione di non pagare la mercede sino ad eliminazione del difetto. A seguito di questa lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30 novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione. Questo secondo intervento dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di pulizia è pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso di specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________). In considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la presenza del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste __________ La contestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva; né può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti del 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito un intervento correttivo nell’impresa. Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze istruttorie.
7. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).
8. Anche alla luce di questi motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di cassazione invocato, deve quindi essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria