Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2024.36
Lugano
10 luglio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 aprile 2024 dell
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Locarno, o meglio contro lattestato di carenza beni emesso il 12 aprile 2024 nellesecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1
preso atto che con decisione del 29 aprile 2024 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, unitamente alle relative spese, dopo aver ritenuto necessario, alla luce degli argomenti presentati dal ricorrente, convocare nuovamentelescusso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
considerato che nella fattispecie la nuova decisione dellUE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche lemissione di un nuovo verbale di pignoramento dello stipendio dellescusso di fr. 1'368.60 mensili;
visto che lUE si è già incaricato di sentire nuovamente lescusso alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere allallestimento di un nuovo verbale di pignoramento, sicché non è opportuno che la Camera proceda essa stessa allistruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dellUE ove non lo dovesse condividere;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.