Comminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.03.2024 15.2024.18
Comminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale
Incarto n. 15.2024.18 Lugano 6 marzo 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla PI 1 contro RI 1 per l ’incasso di fr. 2'834.75 oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, appurato che la stessa PI 1 aveva rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha notificato la comminatoria di fallimento; che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro di commercio sarebbe da stralciare e l’esecuzione da continuare in via di pignoramento; che tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1 ”; che il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può né deve verificare (DTF 135 III 370 c onsid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; A cocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021,
n. 7 ad art. 39 LEF e i rinvii); che sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione; che sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF); che il ricorso va pertanto respinto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a __________ . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.