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15.2024.13

Comminatoria di fallimento. Ricorso apparentemente diretto contro la decisione di fallimento. Tardività e irricevibilità

Ticino · 2024-03-01 · Italiano TI
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Comminatoria di fallimento. Ricorso apparentemente diretto contro la decisione di fallimento. Tardività e irricevibilità

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 ottobre 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’e­­scussa non aveva interposto opposizione, le ha intimato la comminatoria di fallimento, consegnatale il 13 novembre 2023; che con atto del 6 febbraio 2024, la RI 1 ricorre contro "alcuni" precetti esecutivi e avvisi di pignoramento "confluiti" nella comminatoria di fallimento notificata "in data odierna" (il 6 febbraio 2024), affermando che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nel­la comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________ (firmatario del ricorso) e che le somme richieste dalla Cassa cantonale di compensazione non sono dovute, perché la massa salariale utilizzata come base di calcolo per gli acconti del 2023 non corrisponde a quella effettiva; che nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2024 l’UE rileva che la comminatoria di fallimento è sfociata nel fallimento della ricorren­te, il 6 febbraio 2024, sicché il ricorso appare superato dagli eventi, e in ogni caso è irricevibile, poiché le altre censure sono di merito e, comunque sia, il ricorso non indica precisamente gli atti contestati ed è inconcludente; che visibilmente la ricorrente confonde comminatoria di fallimento e decisione di fallimento; che a prescindere dalla confusione terminologica, il ricorso è diretto in realtà contro il fallimento, in cui sono “confluiti” le esecuzioni citate dalla ricorrente e che è stato decretato proprio il 6 febbraio 2023; che il ricorso all’autorità di vigilanza può essere diretto solo contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti (art. 17 LEF) e non contro una decisione giudiziaria come la decisione di fallimento, contro la quale è aperta la via del reclamo all’autorità giudiziaria superiore (art. 174 LEF); che sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto irricevibile; che il reclamo interposto parallelamente dalla RI 1 il 12 febbraio 2024 è stato accolto da questa Camera, che con decisio­ne odierna ha annullato il fallimento (inc. 14.2024.26); che nella misura in cui dovesse concernere anche la comminatoria di fallimento n. __________, il ricorso è manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e in ogni caso è diventato senza oggetto in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione, cinque ore e dodici minuti dopo la pronuncia del fallimento, ciò che vale pure per l’esecuzione promossa da lla PI 1 Sagittario citata nel ricorso, siccome nel frattempo è stata ritirata; che le altre censure della ricorrente sono irricevibili, vuoi perché essa non ha indicato con precisione quali sono i provvedimenti contestati e quali sono le sue conclusioni (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), vuoi perché sono censure di merito, ovvero rivolte all’esistenza o all’ammontare delle prete-se criticate, le quali non sono proponibili con un ricorso all’autorità di vigilanza, proponibile unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­zione (DTF 118 III 4 consid. 2) o il mancato assoggettamento del­l’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), bensì con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e con una risposta nell’eventuale susseguente procedura giudiziaria volta al rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione alla RI 1, Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2024 15.2024.13

Comminatoria di fallimento. Ricorso apparentemente diretto contro la decisione di fallimento. Tardività e irricevibilità

Incarto n. 15.2024.13 Lugano 1 marzo 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 6 febbraio 2024 della RI 1 (rappresentata dal socio e gerente, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nell’esecuzione n. __________ promossa il 14 settembre 2023 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 818.55.– oltre agli accessori, il 20 ottobre 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’e­­scussa non aveva interposto opposizione, le ha intimato la comminatoria di fallimento, consegnatale il 13 novembre 2023; che con atto del 6 febbraio 2024, la RI 1 ricorre contro "alcuni" precetti esecutivi e avvisi di pignoramento "confluiti" nella comminatoria di fallimento notificata "in data odierna" (il 6 febbraio 2024), affermando che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nel­la comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________ (firmatario del ricorso) e che le somme richieste dalla Cassa cantonale di compensazione non sono dovute, perché la massa salariale utilizzata come base di calcolo per gli acconti del 2023 non corrisponde a quella effettiva; che nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2024 l’UE rileva che la comminatoria di fallimento è sfociata nel fallimento della ricorren­te, il 6 febbraio 2024, sicché il ricorso appare superato dagli eventi, e in ogni caso è irricevibile, poiché le altre censure sono di merito e, comunque sia, il ricorso non indica precisamente gli atti contestati ed è inconcludente; che visibilmente la ricorrente confonde comminatoria di fallimento e decisione di fallimento; che a prescindere dalla confusione terminologica, il ricorso è diretto in realtà contro il fallimento, in cui sono “confluiti” le esecuzioni citate dalla ricorrente e che è stato decretato proprio il 6 febbraio 2023; che il ricorso all’autorità di vigilanza può essere diretto solo contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti (art. 17 LEF) e non contro una decisione giudiziaria come la decisione di fallimento, contro la quale è aperta la via del reclamo all’autorità giudiziaria superiore (art. 174 LEF); che sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto irricevibile; che il reclamo interposto parallelamente dalla RI 1 il 12 febbraio 2024 è stato accolto da questa Camera, che con decisio­ne odierna ha annullato il fallimento (inc. 14.2024.26); che nella misura in cui dovesse concernere anche la comminatoria di fallimento n. __________, il ricorso è manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e in ogni caso è diventato senza oggetto in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione, cinque ore e dodici minuti dopo la pronuncia del fallimento, ciò che vale pure per l’esecuzione promossa da lla PI 1 Sagittario citata nel ricorso, siccome nel frattempo è stata ritirata; che le altre censure della ricorrente sono irricevibili, vuoi perché essa non ha indicato con precisione quali sono i provvedimenti contestati e quali sono le sue conclusioni (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), vuoi perché sono censure di merito, ovvero rivolte all’esistenza o all’ammontare delle prete-se criticate, le quali non sono proponibili con un ricorso all’autorità di vigilanza, proponibile unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­zione (DTF 118 III 4 consid. 2) o il mancato assoggettamento del­l’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), bensì con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e con una risposta nell’eventuale susseguente procedura giudiziaria volta al rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione alla RI 1, Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.