Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 cpv. 1 LPR), giacché ella doveva aspettarsene la notificazione, avendo lei stessa adita l’autorità di vigilanza; che ad ogni modo il carattere abusivo della domanda d’esecuzione ora in esame è manifesto a prescindere dalla notificazione di quelle decisioni, non potendo la ricorrente ignorare le numerose esecuzioni da lei promosse contro l’PI 1 sempre con la stessa causale; che con replica spontanea del 27 luglio 2023, RI 1 ha ripercorso l’iter dell’emanazione del provvedimento impugnato e chiesto la ricusa di tutti i funzionari dell’UE e dell’autorità di vigilanza; che tale atto è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e dunque inammissibile, nella misura in cui si fonda su fatti non già allegati nel ricorso e contiene una nuova domanda – di ricusa –, peraltro non motivata, in particolare perché RI 1 non espone quale sarebbe in concreto l’interesse personale dei funzionari dell’UE e dei membri dell’autorità di vigilanza ai sensi degli art. 10 e 11 LEF nella fattispecie; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ); che RI 1 è però avvertita che se dovesse pre sentare altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’esecuzione manifestamente abusive verrà condannata a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20 a cpv. 1 n. 5 LEF; Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
– ;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.75
Lugano
16 novembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 luglio 2023 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione,Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE),o meglio contro la decisione dirricevibilità emessa il 27 giugno 2023 in merito alla domanda desecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti dell
PI 1, __________
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.