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15.2023.119

Ricorso contro la notifica irregolare di due precetti esecutivi. Assenza d’interesse degno di protezione a una nuova notifica

Ticino · 2024-03-08 · Italiano TI
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Ricorso contro la notifica irregolare di due precetti esecutivi. Assenza d’interesse degno di protezione a una nuova notifica

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 I ricorrenti si dolgono, pare a ragione, dell’irregolarità della notifica edittale, ma non hanno contestato di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi in occasione dell’assunzione di parte dei documenti dell’UE prodotti con i reclami e in ogni caso dei loro elementi essenziali figuranti sulla pubblicazione del 9 novembre 2023 (doc. C accluso ai reclami), né di aver interposto opposizione “cautelativa”, come comunicato dall’UE nelle sue osservazioni preliminari del 21 novembre 2023 e ribadito nell’ordinanza di non concessio­-ne dell’effetto sospensivo. Una loro nuova notifica si rivelerebbe così inutile (cfr. sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023 consid. 5). Va infatti ricordato che l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazio­ne (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021,

n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret / Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario (sentenza della CEF 15.2023.38 del 9 giugno 2023 consid. 3.1). I ricorsi sono quindi irricevibili in quan­to senza interesse degno di protezione.

E. 3 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 4 Notificazione a:

–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.03.2024 15.2023.119

Ricorso contro la notifica irregolare di due precetti esecutivi. Assenza d’interesse degno di protezione a una nuova notifica

Incarti n. 15.2023.119 15.2023.120 Lugano 8 marzo 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sui ricorsi presentati il 20 novembre 2023 da RI 1 US- RI 2, US-__________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 23 agosto 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse in via solidale nei confronti dei ricorrenti dalla PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. 3462557 e 3462558 in realizzazione di pegno emessi il 23 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso in via solidale i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso di fr. 242'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2023, indicando quali pegni l’unità di proprietà per piani (PPP) n. 8274 del fondo n. 498 RFD Paradiso appartenente in comproprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno, e la PPP n. 8278 del fondo n. 498 RFD Paradiso, la cui quota "G" di 1 ⁄ 14 è intestato al marito e la quota "I" pure di 1 ⁄ 14 alla moglie. B. Fallito il tentativo di notificare i precetti esecutivi all’avv. __________ nel suo ufficio di Zurigo, che ha comunicato di non essere autorizzato a ricevere atti esecutivi, la sede di Lugano dell’UE ha incaricato quella di Mendrisio, competente per la gestione delle esecuzioni invia di realizzazione di pegno del Sottoceneri, di notificare i precetti all’indirizzo indicato dall’avv. Geiser, in __________ (California). Per un disguido, il 13 settembre 2023 l’UE li ha però fatti notificare, tramite l’Ufficio federale di giustizia, al precedente indirizzo degli escussi a __________ (sempre a Los Angeles). Fallito anche quel tentativo, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi sul Foglio uficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________. C. Con ricorsi del 20 novembre 2023, RI 2 e RI 1 chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accerta­re l’inammissibilità della notifica edittale a causa dell’errata notificazione internazionale al loro precedente indirizzo, di annullare la notifica edittale e di ordinare la notifica degli atti al loro indirizzo attuale, direttamente o tramite l’UE, protestate tasse e ripetibili. D. Con ordinanza del 29 novembre 2023, il presidente di questa Camera ha ordinato la congiunzione delle due procedure ricorsuali e dichiarato senza oggetto le domande di conferimento dell’effetto sospensivo stante la sospensione delle esecuzioni per legge (art. 78 LEF) in seguito all’interposizione da parte dei ricorrenti di un’opposizione “cautelativa” . E. Entro il termine impartitole, la PI 1 non ha presentato osservazioni ai ricorsi, mentre nelle sue del 5 marzo 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera Considerando in diritto:                 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [ RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati, i ricorsi sono sotto questo aspetto ricevibili (art. 17 LEF). 2. I ricorrenti si dolgono, pare a ragione, dell’irregolarità della notifica edittale, ma non hanno contestato di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi in occasione dell’assunzione di parte dei documenti dell’UE prodotti con i reclami e in ogni caso dei loro elementi essenziali figuranti sulla pubblicazione del 9 novembre 2023 (doc. C accluso ai reclami), né di aver interposto opposizione “cautelativa”, come comunicato dall’UE nelle sue osservazioni preliminari del 21 novembre 2023 e ribadito nell’ordinanza di non concessio­-ne dell’effetto sospensivo. Una loro nuova notifica si rivelerebbe così inutile (cfr. sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023 consid. 5). Va infatti ricordato che l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazio­ne (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021,

n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret / Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario (sentenza della CEF 15.2023.38 del 9 giugno 2023 consid. 3.1). I ricorsi sono quindi irricevibili in quan­to senza interesse degno di protezione. 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile. 2. Il ricorso di RI 2 è irricevibile. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a:

–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.