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15.2022.4

Comminatoria di fallimento. Concessione dell’effetto sospensivo al reclamo contro il rigetto provvisorio dell’opposizione. Effetti sull’esecuzione

Ticino · 2022-07-11 · Italiano TI
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Incarto n.15.2022.4

Lugano

11 luglio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 4 gennaio 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1__________

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

4.1Invece, come rilevato dall’UE, ove l’opposizione sia stata – come nella fattispecie – rigettata in viaprovvisoria, la comminatoria di fallimento non può essere emessa prima che l’escutente dimostri che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione, inoltrata per ipotesi in mo­do non manifestamente intempestivo, è stata ritirata, dichiaratairricevibile o definitivamente respinta (DTF 101 III 41 e 117 III 20 con­sid. 2;sentenze del Tribunale federale 5A_496/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.3.2 e della CEF 15.2020.119/121 [citata] consid. 2.2 e 15.2018.68 del 21 agosto 2018 consid. 4.1, con rinvii; promemoria

n. 11 dell’Ispettorato di esecuzione e fallimenti relativo alla verifica delle domande di proseguire l’esecuzione, ad II).In altre parole, la decisione sull’eventuale azione di disconoscimento di debito dev’essere passata in giudicato.

L’effetto sospensivo accordato a un reclamo contro una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione ha effettiex tuncche retroagiscono alla data d’emanazione della decisione impugnata e il termine per promuovere l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) decorre in tal caso dalla comunicazione della decisione con cui l’autorità giudiziaria superiore respinge il reclamo (DTF127 III 571 consid. 4 e 143 III 39 consid. 2.3;Abbet, op. cit. n. 137 ad art. 84).

4.2Nel caso di specie la decisione di rigetto provvisorio dell’opposi­zione è dunque stata sospesa, con effettoex tuncdalla sua emanazione, dalla decisione 22 dicembre 2021 del presidente della Camera, con cui ha concesso effetto sospensivo al reclamo della RI 1 (sopra ad B). Il termine per promuovere l’azione di disconoscimento di debito è così iniziato con la notifica all’escussa della decisione di reiezione del reclamo emanata dalla scrivente Camera il 28 giugno 2022 e intimata il 6 luglio (sopra ad E). Non essendo tale termine nemmeno iniziato al momento dell’emana­zione della comminatoria di fallimento il 16 dicembre 2021, la stessa non poteva essere validamente emanata.

4.3La dichiarazione 14 dicembre 2021 dellaPretura del distretto di Luganocitata all’UE (sopra consid. 3) non è di rilievo nella fattispecie giacché il termine per promuovere l’azione di disconoscimento di debito sarebbe poi stato sospeso il 22 dicembre 2022 con effetto retroattivo. Vero è che l’emissione della comminatoria di fallimento prima della scadenza di quel termine non è in sé nulla o annullabile, ma va annullata se viene poi appurato che al momento della notifica della comminatoria il termine decorreva ancora (già citate DTF 101 III 41 consid. 1 e 15.2018.68 consid. 4.4) o – come nel caso di specie – neppure aveva iniziato a decorrere. Il ricorso della RI 1 merita quindi accoglimento. Spetterà se del caso all’PI 1 presentare una nuova domanda di proseguire l’ese­cuzione a tempo debito.

–

;

–     .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.