Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2022.4
Lugano
11 luglio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 4 gennaio 2022 della
RI 1
(patrocinata dall__________ PA 1 __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 dicembre 2021 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1__________
(patrocinata dall__________ PA 2 __________)
4.1Invece, come rilevato dallUE, ove lopposizione sia stata come nella fattispecie rigettata in viaprovvisoria, la comminatoria di fallimento non può essere emessa prima che lescutente dimostri che il termine per inoltrare lazione di disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione, inoltrata per ipotesi in modo non manifestamente intempestivo, è stata ritirata, dichiaratairricevibile o definitivamente respinta (DTF 101 III 41 e 117 III 20 consid. 2;sentenze del Tribunale federale 5A_496/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.3.2 e della CEF 15.2020.119/121 [citata] consid. 2.2 e 15.2018.68 del 21 agosto 2018 consid. 4.1, con rinvii; promemoria
n. 11 dellIspettorato di esecuzione e fallimenti relativo alla verifica delle domande di proseguire lesecuzione, ad II).In altre parole, la decisione sulleventuale azione di disconoscimento di debito devessere passata in giudicato.
Leffetto sospensivo accordato a un reclamo contro una decisione di rigetto provvisorio dellopposizione ha effettiex tuncche retroagiscono alla data demanazione della decisione impugnata e il termine per promuovere lazione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) decorre in tal caso dalla comunicazione della decisione con cui lautorità giudiziaria superiore respinge il reclamo (DTF127 III 571 consid. 4 e 143 III 39 consid. 2.3;Abbet, op. cit. n. 137 ad art. 84).
4.2Nel caso di specie la decisione di rigetto provvisorio dellopposizione è dunque stata sospesa, con effettoex tuncdalla sua emanazione, dalla decisione 22 dicembre 2021 del presidente della Camera, con cui ha concesso effetto sospensivo al reclamo della RI 1 (sopra ad B). Il termine per promuovere lazione di disconoscimento di debito è così iniziato con la notifica allescussa della decisione di reiezione del reclamo emanata dalla scrivente Camera il 28 giugno 2022 e intimata il 6 luglio (sopra ad E). Non essendo tale termine nemmeno iniziato al momento dellemanazione della comminatoria di fallimento il 16 dicembre 2021, la stessa non poteva essere validamente emanata.
4.3La dichiarazione 14 dicembre 2021 dellaPretura del distretto di Luganocitata allUE (sopra consid. 3) non è di rilievo nella fattispecie giacché il termine per promuovere lazione di disconoscimento di debito sarebbe poi stato sospeso il 22 dicembre 2022 con effetto retroattivo. Vero è che lemissione della comminatoria di fallimento prima della scadenza di quel termine non è in sé nulla o annullabile, ma va annullata se viene poi appurato che al momento della notifica della comminatoria il termine decorreva ancora (già citate DTF 101 III 41 consid. 1 e 15.2018.68 consid. 4.4) o come nel caso di specie neppure aveva iniziato a decorrere. Il ricorso della RI 1 merita quindi accoglimento. Spetterà se del caso allPI 1 presentare una nuova domanda di proseguire lesecuzione a tempo debito.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.