Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui è interposto allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 3 LPR) contro il provvedimento del 23 aprile 2021 con cui lUF ha rifiutato di trasmettere copia della graduatoria e dellinventario, il ricorso, inoltrato il 28 aprile, è senzaltro tempestivo.
E. 1.1 Di conseguenza, lUfficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta lart. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla pretesa insinuata dallRI 1 e procederà se del caso al deposito di una graduatoria complementare.
E. 1.2 Dietro pagamento della relativa tassa, lufficio dei fallimenti trasmetterà allRI 1 copia della graduatoria e dellinventario.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione .
Comunicazione allUfficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.
E. 2 La questione della ricevibilità del ricorso si pone per contro in altri termini per quanto riguarda la richiesta di una decisione sullinsinuazione della banca del 27 gennaio 2017.
E. 2.1 Certo, con il ricorso allautorità di vigilanza a norma dellart. 17 LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nellallestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di uninsinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019).
E. 2.1.1 Giusta lart. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito effettivo indicata nella pubblicazione prevista dallart. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative allobbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia limporto del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni dordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso allautorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009. 104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e dazione (giusta lart. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2).
E. 2.1.2 Tuttavia, se lamministrazione del fallimento non si è determinata su uninsinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa si riveli inidonea quale base per il riparto del ricavo dellattivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.).
E. 2.2 Nella fattispecie, lUF ammette nelle osservazioni al ricorso di non essersi determinato, presumibilmente per svista, sullinsinuazione della banca, benché figurasse nel suo incarto. Tale omissione era però già manifesta al momento del primo e del secondo deposito della graduatoria sicché lRI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento e non osta in sé al riparto, il quale potrebbe aver luogo senza tenere conto della sua pretesa. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenze 15.2004.62 del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c, e 15.2021.41 del 13 agosto 2021 pagg. 3-4), per il principio della parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro lomissione dellamministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione devessere trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione seppur, per ipotesi, erronea e immotivata della propria insinuazione. Nella misura in cui tende a una modifica della graduatoria già depositata, il ricorso si avvera di conseguenza tardivo e pertanto inammissibile.
E. 2.3 Ciò nonostante, in assenza di una decisione dellUF (positiva o negativa) sulla pretesa della ricorrente, nulla osta a considerare la sua richiesta di decisione come uninsinuazione tardiva giusta lart. 251 LEF (v. già citate sentenze 15.2004.62 e 15.2021.41), ammissibile fino alla chiusura del fallimento. In questa misura, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che lUF di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta lart. 251 cpv. 2 LEF, dovrà determinarsi sulla pretesa insinuata dalla ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF).
E. 3 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici desecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, la banca ha allegato alla sua insinuazione gli estratti dei movimenti della relazione bancaria che la fallita intratteneva con lei e la sua situazione patrimoniale, dalla quale risulta un saldo passivo di fr. 1'028'495.65 (valutazione del portafoglio al 27 gennaio 2017, pag. 2). LUF era del resto già a conoscenza della relazione, come risulta dal suo invito del 24 gennaio 2017 alla banca di chiuderla (fascicoletto rosso contenente la decisione impugnata). Ciò basta per considerare, dal profilo della semplice verosimiglianza, che la banca ha un interesse sufficiente a consultare gli atti del fallimento, in particolare la graduatoria e linventario. Su questo punto il ricorso è fondato.
A scanso di equivoci, invero, è duopo evidenziare che, contrariamente a quanto pare credere la banca, la comunicazione della graduatoria non le permetterà di contestare le pretese la cui collocazione è già passata in giudicato, comprese le modifiche oggetto del terzo deposito. Anche leventuale ammissione dellinsinuazione tardiva (sopra consid. 2.3) non farà rinascere la facoltà di contestare precedenti decisioni dellassemblea dei creditori né altri provvedimenti divenuti definitivi (sentenze del Tribunale federale 5A_247/2011 del 30 maggio 2011, consid. 2, e della CEF 15.2017.54 del 20 ottobre 2017 consid. 3.1).
E. 4 Non è necessario notificare il ricorso né il giudizio odierno ai creditori ammessi nella graduatoria, siccome essi potranno far valere i propri diritti impugnando leventuale complemento di graduatoria (sopra ad 2.3). Lart. 8a LEF non prescrive poi la loro consultazione prima del rilascio di uninformazione.
E. 5 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2021.43
Lugano
6 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 aprile 2021 dell
RI 1
contro
loperato dellUfficio dei fallimenti di Viganello, o meglio contro il rifiuto di accesso agli atti del fallimento emesso il 23 aprile 2021 nel fallimento n. __________ aperto nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 30 dicembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI 1, con sede a __________ (USA), e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento giusta lart. 731b cpv. 1 n. 3 CO.
B. Il 27 gennaio 2017, la __________, il cui patrimonio è stato poi trasferito allRI 1 il 12 aprile 2017, ha insinuato nel fallimento una pretesa di fr. 1'028'495.65.
C. LUfficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha depositato la graduatoria una prima volta dal 19 luglio all8 agosto 2019, una seconda volta dal 2 marzo al 22 marzo 2021 e la terza volta dal 20 aprile al 10 maggio 2021. In nessuna di esse figura la pretesa dellRI 1.
D. Con scritto del 20 aprile 2021 la banca ha chiesto allUF di ricevere copia della graduatoria e dellinventario. LUfficio ha respinto la richiesta con riposta del 23 aprile 2021, osservando che la banca non figura come creditrice nella graduatoria, le cui due prime versioni sono passate in giudicato.
E. Con ricorso del 28 aprile 2021, lRI 1 postula che sia fatto ordine allUF di prendere posizione sulla pretesa da essa insinuata il 27 gennaio 2017 e di trasmetterle copia della graduatoria e dellinventario.
F. Mediante osservazioni del 25 giugno 2021 lUF ha ritenuto inammissibile la richiesta della ricorrente di emettere una decisione sulla sua insinuazione e si è rimesso al giudizio della Camera quanto alla domanda di accesso agli atti.
Considerato
in diritto: 1. Nella misura in cui è interposto allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 3 LPR) contro il provvedimento del 23 aprile 2021 con cui lUF ha rifiutato di trasmettere copia della graduatoria e dellinventario, il ricorso, inoltrato il 28 aprile, è senzaltro tempestivo.
2. La questione della ricevibilità del ricorso si pone per contro in altri termini per quanto riguarda la richiesta di una decisione sullinsinuazione della banca del 27 gennaio 2017.
2.1 Certo, con il ricorso allautorità di vigilanza a norma dellart. 17 LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nellallestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di uninsinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019).
2.1.1 Giusta lart. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito effettivo indicata nella pubblicazione prevista dallart. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative allobbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia limporto del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni dordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso allautorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009. 104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e dazione (giusta lart. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2).
2.1.2 Tuttavia, se lamministrazione del fallimento non si è determinata su uninsinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa si riveli inidonea quale base per il riparto del ricavo dellattivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.).
2.2 Nella fattispecie, lUF ammette nelle osservazioni al ricorso di non essersi determinato, presumibilmente per svista, sullinsinuazione della banca, benché figurasse nel suo incarto. Tale omissione era però già manifesta al momento del primo e del secondo deposito della graduatoria sicché lRI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento e non osta in sé al riparto, il quale potrebbe aver luogo senza tenere conto della sua pretesa. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenze 15.2004.62 del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c, e 15.2021.41 del 13 agosto 2021 pagg. 3-4), per il principio della parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro lomissione dellamministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione devessere trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione seppur, per ipotesi, erronea e immotivata della propria insinuazione. Nella misura in cui tende a una modifica della graduatoria già depositata, il ricorso si avvera di conseguenza tardivo e pertanto inammissibile.
2.3 Ciò nonostante, in assenza di una decisione dellUF (positiva o negativa) sulla pretesa della ricorrente, nulla osta a considerare la sua richiesta di decisione come uninsinuazione tardiva giusta lart. 251 LEF (v. già citate sentenze 15.2004.62 e 15.2021.41), ammissibile fino alla chiusura del fallimento. In questa misura, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che lUF di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta lart. 251 cpv. 2 LEF, dovrà determinarsi sulla pretesa insinuata dalla ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF).
3. Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici desecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, la banca ha allegato alla sua insinuazione gli estratti dei movimenti della relazione bancaria che la fallita intratteneva con lei e la sua situazione patrimoniale, dalla quale risulta un saldo passivo di fr. 1'028'495.65 (valutazione del portafoglio al 27 gennaio 2017, pag. 2). LUF era del resto già a conoscenza della relazione, come risulta dal suo invito del 24 gennaio 2017 alla banca di chiuderla (fascicoletto rosso contenente la decisione impugnata). Ciò basta per considerare, dal profilo della semplice verosimiglianza, che la banca ha un interesse sufficiente a consultare gli atti del fallimento, in particolare la graduatoria e linventario. Su questo punto il ricorso è fondato.
A scanso di equivoci, invero, è duopo evidenziare che, contrariamente a quanto pare credere la banca, la comunicazione della graduatoria non le permetterà di contestare le pretese la cui collocazione è già passata in giudicato, comprese le modifiche oggetto del terzo deposito. Anche leventuale ammissione dellinsinuazione tardiva (sopra consid. 2.3) non farà rinascere la facoltà di contestare precedenti decisioni dellassemblea dei creditori né altri provvedimenti divenuti definitivi (sentenze del Tribunale federale 5A_247/2011 del 30 maggio 2011, consid. 2, e della CEF 15.2017.54 del 20 ottobre 2017 consid. 3.1).
4. Non è necessario notificare il ricorso né il giudizio odierno ai creditori ammessi nella graduatoria, siccome essi potranno far valere i propri diritti impugnando leventuale complemento di graduatoria (sopra ad 2.3). Lart. 8a LEF non prescrive poi la loro consultazione prima del rilascio di uninformazione.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza, lUfficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta lart. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla pretesa insinuata dallRI 1 e procederà se del caso al deposito di una graduatoria complementare.
1.2 Dietro pagamento della relativa tassa, lufficio dei fallimenti trasmetterà allRI 1 copia della graduatoria e dellinventario.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione .
Comunicazione allUfficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.